Cass. civ., sez. I, sentenza 09/11/2020, n. 25028
CASS
Sentenza 9 novembre 2020

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Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di somme iscritte a ruolo, l'eventuale notifica della cartella di pagamento (ovvero di altro atto di riscossione coattiva) da parte dell'agente della riscossione nei confronti della società "in bonis" successivamente fallita, non produce effetto novativo della natura del credito, il quale resta assoggettato alla sua specifica disciplina anche in ordine al regime prescrizionale, sicché qualora sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, non si rende applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., salvo che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato di una sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/11/2020, n. 25028
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25028
    Data del deposito : 9 novembre 2020

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