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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1553/2019
All'udienza collegiale del giorno 29/04/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. AMODIO VITANTONIO presente
Avv. LUCARINI MIRCO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CICCOPIEDI SALVATORE avv. Malatesta in sost
FAROQUE GM OMAR
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1553/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Vitantonio Amodio Parte_1 C.F._1
( ), unitamente e disgiuntamente all'avv. Mirco Lucarini (C.F. CodiceFiscale_2
,), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Gaetano Koch C.F._3
n. 42, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
già C.F. e Partita Iva n. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale dr. e del Dirigente Controparte_3
dr. , elettivamente domiciliata in Roma Via della Balduina 289, presso lo studio Controparte_4
dell'avv. Salvatore Ciccopiedi (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_4
delega in atti
-APPELLATA –
E
Controparte_5
-APPELLATO CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n.16372/2018, pubblicata il 07.08.2018 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinnanzi a questo tribunale la società Parte_1
quale Compagnia assicurativa della LA RA tg. RM1E0611-, al Controparte_2
di sentirla condannare al risarcimento di tutti i pregiudizi subìti a seguito dell'incidente occorso in data 10.03.2007 in Roma alla via Oderisi da Gubbio. Deduceva in particolare che, dopo che, in dette circostanze di tempo e di luogo, mentre transitava in via Oderisi da Gubbio alla guida del proprio ciclomotore Honda SH tg. BY22932, era stato improvvisamente travolto dalla LA RA, condotta dal proprietario ed aveva subito lesioni fisiche. Dichiarava di essere Controparte_5
stato citato in diverso giudizio, introdotto dinnanzi al Giudice di pace di Roma dal CP_5
- il quale aveva chiesto il risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo- e di essersi
[...]
costituito in tale giudizio spiegando domanda riconvenzionale, e che, a seguito di tale domanda riconvenzionale, il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e il giudizio era stato riassunto dinnanzi al Tribunale di Roma. Chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, di carattere biologico, e da perdita della capacità lavorativa, per una somma totale di euro 401.127,76, da cui andava detratta la somma di curo 100.000,00 già ricevuta da parte della società prima dell'introduzione del presente giudizio. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la società , eccependo l'improcedibilità della Controparte_2
domanda, per non essere stato convenuto in giudizio in proprietario del veicolo secondo quanto previsto dall'art. 144 comma 1 codice delle assicurazione, rilevando l'inadempienza dell'assicurato agli obblighi di comunicazione all'assicurazione delle pretese risarcitorie Controparte_5
avanzate nei suoi confronti- e chiedendo pertanto che quest'ultimo fosse tenuto a sopportare l'aggravamento dei costi indotto dalla sua negligenza- Deduceva inoltre l'infondatezza della domanda proposta nell' "an" - in particolare rilevando come, dalle dichiarazioni raccolte dagli agenti verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro emergeva che l'autovettura LA RA era ferma in attesa di riprendere la marcia quando era stata colpita dal motociclo condotto dall'attore il quale aveva già precedentemente perso il controllo del mezzo- oltre che nel "quantum del risarcimento chiesto da parte dell'attore, in particolare la richiesta del danno da lesione della capacità lavorativa specifica da ritenersi non provato. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di improcedibilità e inammissibilità della domanda attorea e, nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa dell'attore e la detrazione dall'indennizzo dovuto della somma di curo 100.000,00 già corrisposta all'attore in sede stragiudiziale.
All'udienza del 3.07,2012 veniva disposta dal giudice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Integrato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio Controparte_5 Controparte_6
e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con la produzione dei documenti,
l'interrogatorio formale dell'attore, l'escussione della prova testimoniale e la Ctu medico-legale.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna ( già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e in solido, al risarcimento dell'importo di curo 45.762,64 in favore dello
[...] Controparte_5
stesso, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) Condanna Controparte_1
e in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, che
[...] Controparte_5
liquida nella somma di curo 5000,00 per compenso, euro 1062,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa;
4) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 in solido, le spese di Ctu”. Controparte_5
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all' Ill.ma Corte di Appello adita, per i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza,
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità esclusiva del Sig. nella Controparte_5
causazione del sinistro per cui è causa, anche alla luce del giudicato di cui alla sentenza 18 gennaio
2017 n. 861, Trib. Roma, sez. XII, Dott.ssa Di Florio. Conseguentemente, CONFERMARE la sussistenza del nesso causale intercorrente tra la condotta stradale posta in essere dal medesimo Sig.
e le lesioni fisiche ed i danni materiali occorsi al Sig. . Controparte_5 Parte_1
ACCERTARE e DICHIARARE altresì che la somma residua dovuta a titolo risarcitorio, in favore dell'appellante, tenuto conto dell'acconto versato di € 100.000,00 e del pagamento di € 45.862,80 percepito a seguito dell'emissione della sentenza gravata, è pari ad € 206.102,75, alla quale aggiungere il lucro cessante, calcolato a mente della sentenza Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 1995,
n. 1712, sul valore dell'intero credito, devalutato alla data del fatto (10 marzo 2007), e corredato dal saggio annuo di interessi equitativamente determinabile in ragione del 3,5% fino al 21 aprile
2011, data in cui l'attore ha percepito l'acconto, mentre sul residuo un saggio annuo del 2,5% ovvero a quell' importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa.
IN VIA SUBORDINATA, ACCERTARE e DICHIARARE che il danno risarcibile, quantificato sulla scorta delle risultanze processuali e del dispositivo della sentenza n. 861/17 emessa dal Tribunale di
Roma, sez. XII, Dott.ssa Di Florio, in data 18 gennaio 2017, al netto delle somme già percepite dal
Sig. , è pari ad € 138.197.60, somma alla quale deve aggiungersi il lucro cessante, calcolato a Pt_1 mente della sentenza Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, sul valore dell'intero credito, devalutato alla data del fatto (10 marzo 2007), e corredato dal saggio annuo di interessi equitativamente determinabile in ragione del 3,5% fino al 21 aprile 2011, data in cui l'attore ha percepito l'acconto, mentre sul residuo un saggio annuo del 2,5% ovvero a quell' importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa. IN VIA ULTERIORMENTE
GRADATA, CONFERMARE la quantificazione del risarcimento sulla scorta dei punti di invalidità riconosciuti dalla Dott.ssa e, riconosciuta la responsabilità esclusiva del Sig. Per_1 CP_5
ACCERTARE e DICHIARARE che il Sig. ha diritto al ristoro della somma, al netto degli importi Pt_1 già percepiti, di ulteriori €41.514,15. Per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
CONDANNARE in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Controparte_1
Compagnia assicuratrice del Sig. in forza di polizza RCA n. 091637549, ed il Controparte_5
Sig. in solido tra loro, al ristoro dei danni materiali e fisici patiti dal Sig. - Controparte_5 Pt_1
tenuto conto delle somme da egli percepite - per un residuo di € 206.102,75 oltre il lucro cessante, in via gradata di € 138.197,60, alla quale aggiungere il lucro cessante come sopra calcolato o in via ulteriormente gradata di €41.515,15, ovvero di quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche in via equitativa. IN VIA ISTRUTTORIA, al fine di corroborare le difese già articolate, si invoca il rinnovo dell' esperita CTU, volta a meglio quantificare il danno sofferto dal
Sig. , stante la manifestata ed assoluta carenza di specifiche cognizioni tecniche Parte_1
palesate dalla Dott.ssa alla luce dei rilievi svolti dal Dott. nella perizia di parte Per_1 Per_2 acclusa al presente atto di citazione in appello, ove si confermano gli esiti dell' esame medico svolto sul Sig. in data 8 ottobre 2008, nonché del tenore dello elaborato peritale redatto dal Dott. Pt_1
nel corso del giudizio R.G. n. 57898/2011, esitato nella pronuncia del Giudice Dott.ssa Di Per_3
Florio, 19 gennaio 2017, n. 861. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio he ha così concluso: “Voglia la Corte d'Appello Controparte_1
adita: 1) in via preliminare, valutata la possibilità di annullare ex officio la sentenza di primo grado per violazione del principio del ne bis in idem, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'impugnazione proposta dal sig. relativamente al secondo motivo di appello relativo Parte_1
alla determinazione del quantum risarcibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non contenendo l'atto di appello alcuna specifica enunciazione dei motivi del gravame;
2) nel merito rigettare comunque l'impugnazione proposta dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 16372 /2018 del 7.8.2018 del Tribunale di Roma;
3) in via gradata e per la deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale della impugnazione dare atto dell'avvenuto pagamento da parte della in favore del sig. della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di euro 54.830,40, detraendo siffatti importi da quelli eventualmente dovuti.
Vinte le spese di lite relative al secondo grado di giudizio”. Dichiarata la contumacia di a scioglimento della riserva assunta in data Controparte_7
29.01.2020, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da e rinviato la causa Parte_1
per conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e viene accolta nei termini che seguono. Si osserva come la regola di giudizio applicabile al caso in esame sia dettata dall'art. 2054 c.c. comma 1°, che stabilisce per il conducente del veicolo l'obbligo di risarcire il danno cagionato a persone o cose dalla circolazione del mezzo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tuttavia, stante il richiamo di cui all'art. 2056 c.c., viene riconosciuto un concorso di responsabilità anche in capo all'attore, sebbene debba ritenersi che quest'ultimo abbia determinato il fatto con un diverso grado di imperizia.
Ritiene questo giudice, a seguito della ricostruzione del sinistro così come emersa dalle risultanze probatorie, che la dinamica dell'incidente sia effettivamente avvenuta in conformità alla versione fornita da parte attrice. L'attore ha invero rappresentato come, mentre transitava a bordo del ciclomotore in via Oderisi da Gubbio, è stato travolto dall'autovettura LA RA condotta dal convenuto Nella relazione di incidente stradale depositata in atti dall'attore Controparte_5
(all.8 all'atto di citazione) il sinistro appare classificato come "scontro laterale tra veicoli in marcia".
Pur mancando, nella predetta relazione, l'individuazione del punto d'urto e l'ipotetica ricostruzione della dinamica del sinistro, dallo schizzo planimetrico allegato al verbale emerge che l'autovettura
LA RA - che risulta rappresentata, secondo quanto emerge dalla relazione, nella stessa posizione statica assunta nella fase terminale del sinistro- è collocata in diagonale rispetto alla carreggiata stradale. Tale posizione lascia ipotizzare che, al momento dell'urto, la LA RA stesse effettuando una manovra di spostamento dal lato destro a quello sinistro della carreggiata.
Tale dinamica è inoltre avvalorata dalla dichiarazione resa dal teste (verbale di Testimone_1
udienza del 16.12.2014) il quale, pur riferendo di non aver visto direttamente il sinistro ma di aver percepito il rumore e di essersi quindi avvicinato, ha dichiarato quanto segue: “Ho visto la macchina di colore grigio scuro, non ricordo la marca, ferma in posizione che indicava che la stessa stava fuori uscendo da un parcheggio in seconda fila, senza frecce azionate. Ho visto inoltre il motociclo in terra e il suo conducente ugualmente a terra e gli ho prestato soccorso".
Pertanto, in considerazione della posizione statica dei veicoli riportata nello schizzo planimetrico- da cui emerge lo spostamento del veicolo da destra a sinistra nella carreggiata di marcia- oltre che in ragione delle dichiarazioni fornite dal teste - il quale ha riferito che la posizione della macchina indicava come la stessa stesse uscendo da un parcheggio senza azionare gli indicatori di direzione-, può ritenersi accertato che il motociclo, il quale marciava lungo la via Oderisi da Gubbio, è stato colpito lateralmente dall'autovettura LA, che, probabilmente ripartendo dopo una sosta, si è spostata verso la sinistra della carreggiata senza segnalare lo spostamento - come risulta dalla dichiarazione del teste sopra riportata-. Deve pertanto ritenersi che il convenuto abbia CP_5
effettivamente determinato con il proprio comportamento incauto il sinistro per cui è causa, non avendo rispettato il disposto dell'art. 154 del C.d.s., non avendo provveduto a segnalare la propria manovra di conversione a sinistra e non avendo prestato attenzione ai veicoli circolanti. Deve tuttavia riconoscersi anche in capo all'Esca una responsabilità concorsuale seppur minore -e perciò differentemente graduata in ragione del diverso grado di colpa riscontrata- nella causazione dell'evento de quo, rinvenendosi anche in capo allo stesso un comportamento non adeguatamente prudente.
Invero, dallo steso schizzo planimetrico allegato alla relazione, emerge che il sinistro è avvenuto a pochi metri di distanza da un attraversamento pedonale. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dal teste
(verbale di udienza del 16.12.2014) emerge che vi era traffico veicolare, avendo Tes_2
dichiarato il teste che "vi erano due file di macchine ferme al semaforo, in attesa del verde", ragion per cui, in ragione della presenza di un attraversamento pedonale, oltre che del traffico presente, la velocità di percorrenza del motociclo condotto dall'attore avrebbe dovuto essere moderata.
Inoltre si evidenzia che, come ribadito dalla Suprema Corte "in tema di circolazione stradale, i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. In applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost e 1175 cc., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali.
L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile” (Cfr. Cass. n. 5671/00). Nel caso di specie, a fronte della condotta sicuramente imprudente e violativa delle norme del c.d.s. dell'altro utente della strada, deve ritenersi che fosse in concreto possibile una manovra di emergenza, sussistendo uno spazio sufficiente per una tempestiva frenata laddove la velocità del motociclo fosse stata contenuta nel limite di velocità e adeguata allo stato di traffico dei luoghi. Per tali motivi appare equo ripartirsi tra le parti la responsabilità dell'incidente, attribuendosi la misura dei 70 % in capo a parte convenuta ed il residuo 30 CP_5
% in capo all'attore Conseguentemente le parti convenute dovranno essere condannate in Pt_1
solido a risarcire il danno sofferto dall'attore per la quota spettante.
Quanto al pregiudizio effettivamente sofferto dall'attore, la Ctu medico legale espletata a firma della dott.ssa - logica nel percorso argomentativo e pertanto condivisibile nelle Persona_4 conclusioni - ha accertato all'esito dell'esame della produzione documentale clinica e dell'esame obiettivo come postumi reliquati "postumi di natura permanente di trauma cranica non commotivo con FLC e trauma distrattivo del rachide cervico-lombare con frattura apofisi traversa VII vertebra cervicale consistenti in note di rombergismo, esito cicatriziale in regione sovraorbitaria sinistra, cervico-lombalgia con deficit dei movimenti articolari del capo e del tronco con lasègue positivo a sinistra, esiti di trauma contusivo della spalla sx consistenti in alterazioni del profilo della spalla con ipotronotrofia dei muscoli attivatori dell'arto e limitazione funzionale con modico deficit alle manovre di forza e controresistenza, esiti di frattura prossimale di tibia sx e lesione del piatto tibiale omolaterale, chirurgicamente trattata con intervento di osteosintesi con placca e viti e successivo intervento di artroprotesi completa di ginocchio, consistenti in esito cicatriziale con perdita di sostanza, edema della regione perimalleolare e del senso del tarso, sintomatologia algica, ipotonotrofia muscolare, limitazione articolare, cassetto e ballottamento rotuleo positivi, stazione sulla punta e sui talloni difficoltosa ed instabilità alla deambulazione con zoppia " e la loro riferibilità causale all'incidente occorso.
Sulla base di queste premesse deve riconoscersi all'attore la percentuale di danno biologico accertata in sede peritale, ovvero un periodo di incapacità temporanea assoluta di giorni 90 e di incapacità temporanea parziale al 50 % per ulteriori giorni 90, nonché postumi permanenti pari al 35%.
Pertanto, quanto al danno biologico -inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione- si stima doversi liquidare, in via necessariamente equitativa, attesa l'età dell'attore all'epoca del sinistro (56 anni), l'importo di 84.359,35 (pari al 70% dei valori di cui alla tabella di riferimento elaborata da questo Tribunale).
Quanto all'invalidità temporanea -assoluta e relativa- si liquida, in via equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su indicati l'ulteriore somma di curo 10.224,9 (pari al 70%) di cui euro 6.816,6 per invalidità temporanea assoluta ed euro 3.408,3 per invalidità temporanea relativa.
L'importo totale dovuto, pari ad euro 94.584,25, deve essere poi aumentato dell'importo di euro
28.375,27, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo):
è infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito -senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti "per comodità di sintesi" biologico, morale ed esistenziale- che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che "il giudice dovrà qualora di avvalga delle note tabelle" (intendendosi quelle giurisprudenziali), "procedere od adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patire dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza ". Si ritiene quindi equo maggiorare il danno biologico complessivo, nella misura sopra indicata, tenuto conto che il danno morale è incontestabilmente dovuto al danneggiato ai sensi dell' art. 2059 c.c.. (integrando il fatto una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, nella specie del diritto alla salute).
A tale somma deve aggiungersi l'importo di euro 914,53 (pari al 70% della cifra di curo 1306,48 richiesta dall'attore a tale titolo) per spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU e quello di curo 1033,48 (pan al 70%) per la spesa di riparazione del motociclo documentata in atti (all. 11 atto di citazione). Non può essere riconosciuto il risarcimento richiesto per la perdita della capacità lavorativa specifica, dal momento che, pur avendo il CTU riconosciuto l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dichiarata, l'attore non ha fornito alcuna prova dello svolgimento dell'attività lavorativa di portiere dichiarata in atto di citazione. In totale per i titoli su indicati spettano all'attore euro 124.907,53 al valore attuale. Al predetto importo deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (marzo 2007) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Vd. Cass. S.U., n. 1712\95,
Cass, n.10300\01 ;Cass. n. 18445\05),
Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è "consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente , in base agli indici presenti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio ".
A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo
-stante la sostanziale equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del residuo risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto - decisione) il rendimento medio di tali investimenti, pari al 2,77 %, è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (cfr. Cass. SSUU 16\7\08 n. 19499).
Deve perciò riconoscersi a tale titolo, in via equitativa, l'ulteriore somma di euro
26.855,11(124.907,53+108.615,24= 233.522,77:2=1 16.761,38 poi 2% annuo). In totale per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti è dovuta all'attore da parte dei convenuti, in solido, la somma di euro 151.762,64. Da tale somma deve essere detratta la cifra già percepita dall'attore, nel 2011, da parte della compagnia assicurativa convenuta, pari ad euro 100.000,00, come dichiarato dalle parti e provato dalla documentazione in atti, rivalutata in euro 106.0008 in ragione del tempo decorso dall'esborso. Pertanto, la somma dovuta dai convenuti, in solido, all'attore ammonta ad euro 45.762,64. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al saldo. La domanda di rivalsa, spiegata da Controparte_1
nei confronti nella prima memoria istruttoria, appare domanda nuova e
[...] Controparte_8
pertanto tardivamente proposta. In base al criterio della soccombenza i convenuti, in solido sono tenuti a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo. Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido”.
L'appello di è articolato in quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Illogicità della motivazione in riferimento alla responsabilità del sinistro ed omessa valutazione del giudicato di cui alla sentenza n. 861/2017”, parte appellante lamenta il riconoscimento di una responsabilità concorsuale in capo all' laddove il giudice gli Pt_1
avrebbe attribuito un comportamento non prudente che sarebbe invece sconfessato dalle prove espletate nel corso dell'istruttoria, nello specifico dalle dichiarazioni rese dall' appellante oltre che da quelle dei testi escussi. Lamenta altresì l'omessa valutazione della sentenza n. 861/2017 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XII, da cui emerge la responsabilità esclusiva di Controparte_5
Con il secondo motivo rubricato “erronea determinazione dell'invalidità del sig. operata dalla Pt_1
CTU”, l'appellante contesta la sentenza di primo grado relativamente alla errata determinazione dell'invalidità riportata dovendosi invece riconoscere il danno così come determinato nell'elaborato peritale di parte redatto dal dott. d allegato in primo grado al fine di riconoscere un periodo Per_2
di incapacità temporanea assoluta di 120 giorni, di incapacità temporanea parziale al 50% di 100 giorni ed uno di incapacità temporale parziale al 25% di ulteriori 100 giorni, nonché postumi permanenti pari al 45%. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto liquidare, a fronte delle somme già percepite dall'Esca, ulteriori €206.102,75 oltre il lucro cessante.
Con il terzo motivo rubricato “Omessa valutazione del contenuto della sentenza n. 861/2017 e violazione del giudicato in relazione alla determinazione del danno”, l'appellante in via gradata, lamenta, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere in considerazione la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 861/2017, avente il medesimo oggetto del presente giudizio, mentre il giudicante avrebbe omesso ogni qualsivoglia valutazione della sentenza in questione in ordine alla liquidazione del danno in essa contenuta.
Con il quarto motivo rubricato “liquidazione del danno alla luce della sentenza gravata, stante la esclusiva responsabilità del sig. , deduce in via ulteriormente gradata, che nel caso di CP_5 riconoscimento del danno così come emerso dalla conclusioni dell'elaborato peritale del ctu il giudice, stante la esclusiva responsabilità del nel determinismo del danno, Per_1 Pt_2
avrebbe dovuto in ogni caso condannarlo assieme a in solido, al pagamento della somma CP_2 pari ad €85.747,21; tenuto conto degli acconti già percepiti dall' sarebbe così emerso nei suoi Pt_1 confronti un credito di ulteriori €41.514,15.
Il primo motivo esaminato non coglie nel segno.
Il Primo Giudice ha correttamente ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle prove raccolte in giudizio ed in particolare in base alla relazione di incidente redatta dagli Agenti di Polizia
Municipale giunti sul posto dopo l'incidente.
In particolare, risulta accertato che mentre era a bordo della propria autovettura Parte_3
LA RA, nell'intento di uscire da un parcheggio lungo la via Oderisi da Gubbio nei pressi del civico 57 ed al fine di reimmettersi nel flusso veicolare, provocava la caduta del motoveicolo condotto dall' proveniente da via Grimaldi che perdeva il controllo del mezzo e cadendo andava a Pt_1 collidere contro l'autovettura Toyota condotta da la quale percorreva la Controparte_9
medesima via Odorisio da Gubbio ma con provenienza da piazza della Radio.
Sebbene nella predetta relazione non sia stato individuato il punto d'urto né la presunta ricostruzione della dinamica del sinistro, dallo schizzo planimetrico allegato al verbale emerge che l'autovettura
LA RA che risulta rappresentata pacificamente nella stessa posizione statica assunta nella fase terminale del sinistro, è collocata in posizione diagonale rispetto alla carreggiata stradale percorsa dall' sicchè tale posizione lascia ipotizzare che la LA RA condotta da Pt_1 CP_10
stesse effettuando una manovra di spostamento dal lato destro (posizione di parcheggio) a quello sinistro della carreggiata, come peraltro è stato affermato dallo stesso conducente nell'immediatezza del sinistro agli agenti di polizia e come riportato nel detto verbale.
Tale dinamica (ipotizzata e descritta nel verbale come “scontro laterale”) è inoltre avvalorata dalla dichiarazione resa dal teste (verbale di udienza del 16.12.2014) il quale, pur Testimone_1
riferendo di non aver visto direttamente il sinistro ma di aver percepito soltanto il rumore dell'urto e di essersi poi avvicinato ha dichiarato :“Ho visto la macchina di colore grigio scuro, non ricordo la marca, ferma in posizione che indicava che la stessa stava fuoriuscendo da un parcheggio in seconda fila, senza frecce azionate. Ho visto inoltre il motociclo in terra e il suo conducente ugualmente a terra e gli ho prestato soccorso".
In considerazione della posizione statica dei veicoli riportata nello schizzo planimetrico, da cui emerge lo spostamento del veicolo da destra a sinistra nella carreggiata di marcia oltre che in ragione delle dichiarazioni fornite dallo stesso come riportate nel verbale e di quelle del teste Pt_2 il quale ha riferito che la posizione della macchina indicava come la stessa stesse uscendo da Tes_1
un parcheggio senza azionare gli indicatori di direzione, può ritenersi accertato che il motociclo dell' che marciava lungo la via Oderisi da Gubbio direzione via Grimaldi, sia stato quanto meno Pt_1
ostacolato nella propria andatura dall'autovettura LA;
questa, ripartendo dopo la sosta, si è spostata verso la sinistra della carreggiata senza segnalare tale spostamento come risulta dalla dichiarazione del teste sopra riportata.
Non risulta invece alcuna inferenza sostanziale da cui poter desumere che via stato uno scontro tra la
LA RA e la parte posteriore della moto come sostenuto nell'atto di appello;
ciò si desume oltre che dalla posizione statica assunta dai mezzi come riportata nello schizzo planimetrico e dalla direzione di marcia del motoveicolo che proveniva da via Grimaldi, opposta al senso di percorrenza della anche e soprattutto dai danni riportati dalla moto che risultano tutti interessanti la parte CP_11
antero laterale sinistra del mezzo, danni che invece risultano compatibili con quelli riportati dal mezzo condotto dalla ed ubicati nella parte laterale sinistra (parafango sinistro, sportello anteriore Tes_2
sinistro).
Quest'ultima, infatti, che proveniva dalla direzione opposta a quella percorsa dall' (Piazza della Pt_1
Radio) ha dichiarato di trovarsi ferma per il traffico veicolare in attesa della luce semaforica verde
(dichiarazioni rese in udienza nonché dichiarazioni rese alla polizia e riportate nel verbale) e di aver notato ad un certo punto il conducente del motociclo che stava perdendo l'equilibrio il quale urtava la propria autovettura e cadeva a terra.
Acclarata allora la condotta colposa del che infatti, nonostante avesse avvistato il motociclo Pt_2 proveniente dall'opposta direzione (cfr dichiarazioni rese da costui ai verbalizzanti) non azionava l'indicatore di direzione (testimonianza ed uscendo dal parcheggio provocava la caduta Tes_1 dell' questi non risulta affatto esente da colpa nel determinismo dell'accaduto, non avendo questi Pt_1
tenuto una velocità consona alle circostanze ed allo stato dei luoghi. Ciò in quanto nei pressi dell'incidente ovvero a pochi metri più avanti vi era un attraversamento pedonale (schizzo planimetrico) ed anche in ragione della presenza di traffico veicolare (teste che ha dichiarato Tes_2
della presenza di veicoli fermi per la presenza di semaforo); ma soprattutto deve evidenziarsi come dal detto verbale si evinca la presenza di evidenti segni di scarrocciamento del motoveicolo lunghi sette metri che continuano con tracce di incisione dovute alla caduta del mezzo terminanti infine sotto il motoveicolo in posizione statica.
In iure va richiamato l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui : “ In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass civ. Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024 (Rv.
672992 - 01).
E le circostanze accertate e come sopra riportate rendono del tutto verosimile come l' tenesse Pt_1
un'andatura non congrua alle condizioni di tempo e di luogo, soprattutto alla luce del fatto che l'incidente è avvenuto in prossimità di attraversamento pedonale e con traffico veicolare in atto in zona urbana. Diversamente, egli sarebbe stato in grado di tentare una manovra di emergenza che avrebbe perlomeno potuto ridurre le conseguenze del sinistro.
Il rilievo pure emerso dal verbale secondo cui non furono rinvenute tracce di frenata avvalora poi l'assunto della velocità non consona tenuta dalla moto che, infatti, neppure ebbe il tempo di tentare l'arresto. Né è provato che nel senso percorso dall' ovvero direzione Piazza della Radio, vi fosse Pt_1
la segnalazione semaforica, avendo la teste riferito soltanto della presenza del semaforo e Tes_2
delle macchine in fila lungo la propria direzione (da Piazza Della Radio a via Grimaldi opposta a quella dell' . Pt_1
Con la ulteriore precisazione che "nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa, vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità, il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale" (Cass. n. 8526/2015).
Nel caso di specie, a fronte della condotta sicuramente imprudente e violativa delle norme del c.d.s. del deve ritenersi che fosse in concreto possibile in capo all' attuare una manovra di Pt_2 Pt_1
emergenza sussistendo, come emerge dalla descrizione dei luoghi di cui al verbale in atti, le condizioni sufficienti per una tempestiva frenata laddove la velocità del motociclo fosse stata adeguata allo stato di traffico dei luoghi, trattandosi oltretutto di percorso rettilineo con buona visibilità.
Per tali motivi la Corte ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto deciso in punto di ripartizione della responsabilità dell'incidente, attribuendosi la misura dei 70 % in capo al ed CP_5
il residuo 30 % in capo all' Pt_1
Quanto al giudicatosi formato in relazione alla sentenza n. 861/2017 del Tribunale di Roma ed all'esito del giudizio che ha visto coinvolti l' ed il ma senza il coinvolgimento Pt_1 Pt_2 dell'assicurazione non chiamata in causa in quella sede, fermo restando che non vi è alcuna CP_2
prova che detta sentenza sia divenuta irrevocabile, va comunque osservato che a non sarebbe CP_2
certamente opponibile il giudicato formatosi in un giudizio nel quale ella sia risultata essere estranea. Il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. Tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass n. 19492 del 21/09/2007 (Rv. 598979 - 01).
Da altro punto di vista, la sentenza invocata dall'appellante non è condivisibile nella parte in cui essa non rileva alcuna condotta colposa in capo all' atteso che, come si è visto, egli ha invece tenuto Pt_1
un comportamento imprudente in termini di velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
L'estensione dell'effetto favorevole del giudicato intercorso con altro coobligato solidale ex art. 1306
c.c. avrebbe potuto essere invocata dalla sola compagnia coobligata solidale non intervenuta CP_2
nel primo giudizio;
e nella specie, non vi è dubbio che nessuna richiesta di estensione poteva essere svolta dalla compagnia trattandosi di sentenza sfavorevole. Del resto, è stato lo stesso danneggiato che agendo contro con autonomo giudizio ha dimostrato di voler aderire all'orientamento CP_2
di legittimità secondo il quale il giudicato nei confronti di altro condebitore quando non operi nemmeno la mera efficacia riflessa nel senso di cui all'art. 1306 c.c. non è idoneo a paralizzare l'azione esercitata nello stesso giudizio, finalizzata all'ottenimento della liquidazione dei danni subiti da parte del danneggiato sia pure in dipendenza del medesimo fatto, ma può incidere, esclusivamente, sulla determinazione dell'importo che a seguito dell'esecuzione dello stesso giudicato risulti ancora dovuto (cfr Cass Sentenza n. 11039 del 12/05/2006 (Rv. 589065 - 01).
Il primo motivo deve essere pertanto definitivamente rigettato.
Neppure il secondo motivo può dirsi fondato.
Con esso si afferma, in sintesi, che il giudice avrebbe dovuto far propria la consulenza di parte invece di aderire alle conclusioni del ctu;
tuttavia non si svolge alcuna specifica contestazione all'elaborato peritale svolto in primo grado e come riportato in sentenza, elaborato che ha pure dato atto che:
“..all'elaborato peritale inviato in bozza ai consulenti delle parti, Dott. Dott. Per_5 Persona_6 non è stata proposta alcuna obiezione, osservazione o replica” (cfr pag 9 ctu Regimenti). A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n.
15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n.
3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917). Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Giudice non ha avuto motivo di discostarsi da quanto espresso dal ctu posto che nessuna contestazione specifica all'elaborato peritale della dr.ssa è mai stata mai svolta neppure in sede di precisazione delle conclusioni, tanto Per_1
è vero che il detto consulente dava atto che nessuna osservazione veniva elevata nei confronti della bozza peritale. In ogni caso, la detta perizia a firma dr. non mostra di tener conto in alcun Per_2
modo della perizia non essendo volta a contestarne gli assunti argomentativi e limitandosi Per_1 in vero il predetto elaborato ad esporre considerazioni medico legali sulla persona dell'Esca senza tener conto degli argomenti esposti nella perizia svolta in primo grado e soprattutto di quelli riportati coerentemente dal giudice nella sentenza impugnata.
Anche il detto motivo deve pertanto essere respinto.
Analogamente neppure il terzo motivo coglie nel segno.
Come espresso sopra in merito al primo motivo di impugnazione non può riscontrarsi in questa sede alcuna violazione del giudicato da parte del giudicante né per ciò solo il giudice era tenuto a fare proprie le conclusioni della ctu svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 861 del Tribunale di
Roma e pubblicata il 19.1.2017, in difetto anche questa volta di rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. Regimenti o di specifiche contestazioni alla perizia svolta ovvero delle ragioni per le quali il giudice avrebbe dovuto tenere conto della diverse conclusioni in punto di danno biologico come assunte dal ctu nominato nel diverso giudizio. Per_3
Il quarto motivo che reclama la quantificazione del danno secondo la stima fatta dal ctu del primo
P grado dr. ma per l'intero stante l'assunto della esclusiva responsabilità del Per_1 Pt_2 nella causazione del sinistro deve ritenersi assorbito dall'esame di quelli che lo precedono essendo stata accertata la corresponsabile condotta dell'Esca nel determinismo dell'evento, foriero questo dei danni accertati nel corso del giudizio e sintetizzati nella consulenza Per_1
Conclusivamente l'appello spiegato deve essere respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 - in relazione al valore della causa ( indeterminabile complessità media) compensi medi per le fasi introduttiva, studio, decisionale, minimi per quella istruttoria stante la ridotta attività espletata, per un valore tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 4237 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza definitiva del
Tribunale di Roma n.16372/2018, pubblicata il 07.08.2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere in favore della parte appellata vittoriosa Parte_1
le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 4237 oltre spese generali Controparte_1
(15%), iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il giorno 29 aprile 2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-