Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.148/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell' 11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto
“licenziamento_retribuzione”,
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e Parte_1 dif. da avv. Alessandra Rizzo Appellante
contro rappr. e dif. da avv. Vito Dipierro e Daniele Murgiano Controparte_1 Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 29 aprile 2021 l' Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 25
[...] marzo 2021 dal Giudice del lavoro di Taranto con cui, accolta la domanda di ricorrente, Controparte_1 annullava il licenziamento comunicato al D il 18 marzo 2019, condannava l' al pagamento in suo CP_1 Pt_1 favore di indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente dal giorno del licenziamento sino al 30 settembre 2019 oltre interessi legali, versamento dei contributi assistenziali e spesee a carico dell' Pt_1
Si è costituito l'appellato CP_1
La causa, all'udienza dell'11 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
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La vicenda muove dal recesso operato dall' nei confronti del dipendente che ha Pt_1 Controparte_1 agito in primo grado per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, disposta poi in accoglimento della domanda da parte del G.L. Il motivo del recesso era individuato nella non veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in occasione della sua assunzione relative alla assenza di condanne penali.
Parte appellante con primo motivo di gravame (e ricordato che il avverso il recesso, attivò Pt_1 CP_1 procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. a seguito del quale fu reintegrato;
salvo poi promuovere la causa innanzi al Giudice del Lavoro per ottenete pronuncia nel merito), eccepisce l'inammissibilità della domanda per mancata applicazione della legge n. 92/2012 (c.d. rito Fornero), che – ove volesse ritenersi il recesso
di talchè aver adoperato con la procedura cautelare ed urgente ex art. 700 c.p.c. renderebbe inammissibile la domanda.
Il motivo è infondato. Tre orientamenti in precedenza si erano formati in ordine alla applicabilità del rito Fornero ai licenziamenti nel pubblico impiego: il primo ha sempre ritenuto non applicabile la nuova disciplina al pubblico impiego, mentre il secondo, al contrario, la sosteneva;
il terzo, invece, si collocava nel mezzo e propendeva per l'applicabilità del testo riformato solo limitatamente al caso della c.d. tutela reintegratoria forte prevista per il licenziamento nullo.
Rispetto alle tutele per il licenziamento, il nuovo art. 63, c. 2, del D.lgs. 165/2001 afferma che
Art. 63, c. 2
“il giudice nel corso del giudizio adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Ad esempio, nel caso specifico del recesso egli «annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. Di conseguenza non si applica il cd. rito “Fornero” alle controversie inerenti il licenziamento nel pubblico impiego, ed il riferimento è la legge 165/2001.
La Suprema Corte ha statuito che “Ai rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo n.165 del 2001, art.2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 all'art.18 della legge n.300 del 1970, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall'art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma”: questo il principio di diritto che la Suprema corte ha fissato nella sentenza 11868, con cui esclude che, per quanto riguarda i licenziamenti, la riforma Fornero si possa applicare al pubblico impiego.
Con ulteriore motivo di appello l' rappresenta che, nel contratto firmato dal al momento Pt_1 CP_1 dell'assunzione, all'art. 1 è espressamente previsto:”Il presente contratto di lavoro si intenderà risolto di diritto, con conseguente decadenza da ogni beneficio ottenuto, laddove si accerti la non veridicità ovvero la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal lavoratore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”. Ciò posto, si legge nella delibera dell' che “dichiara decaduti con efficacia immediata ai sensi del Pt_1 combinato disposto dell'art. 75 comma 1° del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e 55 quater comma 1 lettera d) del D.Legislativo n. 165/2001, i dipendenti operai in servizio ……… in conseguenza delle accertate non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rese, sotto il profilo della inesistenza di pregiudizi penali (carichi pendenti e condanne subìte) al fine del conseguimento delle stesse assunzioni”. Evidenziato quindi il richiamo all'art. 55 quater comma 1° lettera d) del D.Lgs. n. 165/2001 (rubricato
“licenziamento disciplinare ”), la Suprema Corte ha avuto in più occasioni di affermare il principio di diritto (pure applicato dal Giudice di primo grado) secondo cui “La produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci in fase di accesso al pubblico impiego comporta la decadenza dal servizio e la nullità del contratto, qualora tali falsificazioni determinino la mancanza di un requisito essenziale che avrebbe comunque impedito l'assunzione.
In altre ipotesi, le false dichiarazioni o documentazioni presentate al momento o ai fini dell'assunzione possono portare al licenziamento disciplinare purché, valutate tutte le circostanze specifiche del caso, tale misura risulti proporzionata alla gravità del comportamento (sentenza n. 16994 del 20 giugno
2024). Ciò posto, nel caso in esame si ha che, ai sensi dell'art. 55 bis comma 4° D.lgs. 165/2001, “L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”.
Tuttavia la decadenza come sopra prevista (120 giorni), ha correttamente ritenuto il Giudice di prime cure, è ampiamente maturata, sol che si consideri che: contestato l'addebito al in data 13.9.2017, l'AERIF CP_1 ha irrogato la sanzione del licenziamento il 18.3.2019, e dunque ben oltre il termine di 120 giorni.
La decadenza è dunque ampiamente maturata, con la conseguenza, prevista dall'art. 63 D.Lgs. del 2001, della reintegrazione nel posto di lavoro dell'appellato, correttamente disposta, seguendo lo stesso schema argomentativo e giuridico che questa Corte integralmente condivide, con le conseguenze di legge.
L'appello, infondato, va dunque rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate e distratte come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato Pt_1 CP_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3.700,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Vito Dipierro e Daniele Murgiano, dichiaratisi anticipanti.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella