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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 665/2022
T R A
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Da Maiano, 30 Is.10, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, presso lo studio degli avv.ti Maurizio D'Ago e Chiara D'Ago che la rappresentano e difendono;
Appellante E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
Napoli in via Alcide De Gasperi n. 55; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.4.2022 presso questa Corte territoriale ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 7192/2021, pubblicata il 22.12.2021, con cui il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro ha accolto solo parzialmente la sua CP_ domanda di annullamento dell'indebito oggetto della nota del 29.11.2019, ricevuta in data 19.12.2019, per trattamento di famiglia non spettante corrisposto sulla sua pensione cat. VO n. 100572443 relativamente al periodo dal 1.8.2009 al 31.12.2018.
Con la pronuncia gravata il Tribunale, ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di indebito del 19.12.2019 ed accolta l'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla CP_ ricorrente, ha dichiarato quest'ultima non tenuta a versare, in favore dell' le sole somme richieste riferite al periodo dall'1.8.2009 al 31.12.2009, rigettando per il resto il ricorso, con
1 compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo e condanna della ricorrente alla CP_ rifusione dei residui due terzi in favore dell' Il Giudice di prime cure ha osservato che la nulla aveva allegato né dimostrato in relazione ai fatti costitutivi del suo diritto a Parte_1 ricevere il trattamento di famiglia revocato. Ha quindi ritenuto legittimo il recupero, non essendo stata fornita dalla ricorrente la prova del possesso dei requisiti necessari per la percezione della prestazione.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante, lamentando, con il primo motivo, la mancata applicazione della disciplina sulla irripetibilità delle prestazioni previdenziali ex art. 13 comma 2 della L. 412/91 derogatoria del principio civilistico ex art. 2033 c.c. Con il secondo motivo, ha impugnato il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese per violazione dell'art. 91 c.p.c. e mancata applicazione dell'art. 152 disp.att.c.p.c.. Con il terzo motivo ha contestato la statuizione del primo Giudice che ha ritenuto il provvedimento di indebito adeguatamente motivato.
Ha concluso chiedendo di: “a) Accogliere il presente ricorso e, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare il provvedimento d'indebito, poiché infondato sia in fatto che in diritto;
b) per l'effetto del suddetto accertamento, dichiarare la ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' per il periodo dal 01.08.2009 al 31.12.2018 c) con vittoria di spese, CP_1 diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”.
CP_ Costituito nuovamente il contraddittorio, l' ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. L'Istituto previdenziale ha sostenuto che gli assegni in discussione sono soggetti alla generale disciplina di cui all'art. 2033 c.c e perciò ripetibili da parte dell'ente erogatore qualora la relativa prestazione risulti, come nella specie, indebitamente ricevuta dall'interessato. Ha richiamato a supporto la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1316/1995, confermata da successive decisone della Cassazione del 1996 e 1997.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti, il collegio ha riservato la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti che saranno di seguito esposti.
1.Sul primo motivo di appello, la ricorrente ha osservato di aver eccepito già nel precedente grado, a base della richiesta di annullamento del debito, l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite entro il termine di decadenza di un anno ex art. 13 comma 2 L. 412/91, sulla base della ormai consolidata disciplina derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c.. Il Giudice di prime cure, nell'emettere la sentenza appellata, non si è pronunciato in merito all'applicabilità al caso di specie di tale disciplina derogatoria, ritenendo erroneamente applicabile tout court il termine ordinario decennale di prescrizione all'indebito previdenziale.
Ha richiamato la sentenza della Suprema Corte sez. lav. n. 482 dell'11 gennaio 2017 che ha così statuito: “Alla stregua dell'art. 52 della Legge n. 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”. 2 Ha poi invocato il principio dell'affidamento del percettore e di irripetibilità dell'indebito per i periodi antecedenti al provvedimento affermato dalla S.C. (Cass. Sent. n. 28771 del 9.11.2018 e Cass. Sent. n. 13223 del 30.06.2020) secondo cui, in materia di indebito assistenziale/previdenziale costituitosi per il superamento del limite di reddito previsto per la concessione o il mantenimento della prestazione, l'errore o l'inerzia dell'ente previdenziale non debba trasformarsi in un danno per il pensionato che incolpevolmente abbia ricevuto somme in realtà non dovute, riconoscendogli il legittimo affidamento alla prestazione assistenziale in godimento. In sostanza, la S.C. statuisce che la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, con sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo dolo dell'interessato.
Detta ricostruzione è contestata dall' che inquadra il trattamento di famiglia tra le prestazioni CP_1 previdenziali non pensionistiche assoggettate, quanto alla ripetizione, alla disciplina comune dell'art. 2033 cod. civ.
CP_ L'impostazione dell' è preferibile.
CP_ Nella specie il provvedimento di recupero del 19.12.2019 riguarda il trattamento di famiglia corrisposto alla istante e non spettante sulla pensione cat. VO per il periodo dal 1.8.2009 al 31.12.2018 per l'importo di euro 5004,32.
Già con la sentenza n. 1316 del 3.2.1995 la Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che “In tema di erogazione indebita di assegni familiari ai pensionati, la ripetibilità delle relative somme è fondata sull'art. 2033 cod. civ., con esclusione dell'applicabilità delle deroghe a tale norma apportate dagli artt. 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, in considerazione sia del riferimento alle pensioni contenuto in tali articoli, sia del carattere autonomo, e non integrativo del trattamento pensionistico, proprio degli assegni familiari” (cfr. in senso analogo, tra le altre, Cass. n. 1307 del 13.2.1997; Cass. n. 52 del 7.1.1997; Cass. n. 11187 del 14.12.1996; Sent. n. 11030 del 11.12.1996; Cass. n. 10389 del 23.11.1996; Sent. n. 8744 e n. 8745 del 5.10.1996).
Ha osservato la S.C., “la innovazione apportata in tema di prestazione per carichi familiari dall'art. 4 legge 16 aprile 1974 n. 114 di conversione del D.L. 2 marzo 1974 n. 30 e il riferimento letterale alle pensioni contenuto negli artt. 80 e 52 cit. inducono, conformemente alla prevalente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte e ad autorevole dottrina, ad escludere dal regime della irripetibilità in tali articoli previsto la materia degli assegni familiari, assoggettabile quindi alla disciplina di cui all'art. 2033 cod. civ.”. Con l'art. 4 cit. “la tutela dei familiari di pensionati ha cessato di essere soddisfatta attraverso un aumento dell'importo del trattamento pensionistico, per essere attuata con una prestazione previdenziale specifica, rispetto alla quale la prestazione pensionistica assume la funzione di semplice presupposto erogativo. Con la ulteriore conseguenza che gli assegni familiari non possono essere considerati in nessun caso come parte integrante del trattamento di pensione, giacché la disposizione contenuta nell'art. 4 cit., con la introduzione degli assegni familiari, ha evidentemente inteso "sostituire" la preesistente disciplina delle quote di maggiorazione con quella contenuta nel T.U. approvato con il D.P.R. n. 797 del 1955… D'altra parte, l'autonomia degli assegni familiari, sia sotto il profilo strutturale, sia sotto quello normativo, è ancor più evidente nella nuova disciplina dell'assegno per il nucleo familiare (sostitutivo degli assegni familiari), assumendo questa a parametro per il riconoscimento del relativo diritto il complessivo reddito familiare. 3 Essa è inoltre confermata dall'esclusione degli assegni familiari dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalla determinazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione ai fini del rispetto del limite di indisponibilità della pensione stessa posti dall'art. 69 della legge n. 153 del 1969. Gli assegni in questione, dunque, non sono parte integrante del trattamento di pensione ne' parte accessoria di esso, ma formano una prestazione che si aggiunge alla pensione, con una propria specifica funzione, che è quella non di integrare la pensione in funzione attuativa dell'art. 38 Cost., ma di calibrare le risorse del nucleo familiare in attuazione dell'impegno, assunto dallo Stato nell'art. 31 Cost., di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Ciò posto, la rilevata autonomia non può non riflettersi sul regime dell'indebito (Cass. 5 febbraio 1992 n. 1247). Invero, il dato testuale degli artt. 80 R.D. 1422-24 e 52 L. 88-89 (ed ora anche l'art. 13 L. 30 dicembre 1991 n. 412), specificamente indicativo della "pensione" come oggetto delle rispettive discipline nel senso della irripetibilità dagli stessi introdotta, non consente di estendere la regolazione - di carattere eccezionale - perché costitutivo di un divieto per l'ente erogatore di recuperare pagamenti non dovuti, in deroga al generale principio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. - a prestazioni non qualificabili come pensioni, pur avendo, al pari di queste, natura previdenziale. Gli assegni in discussione, pertanto, rimangono soggetti alla generale disciplina di cui all'art. 2033 doc. civ. (restando così assorbita ogni questione in ordine alla individuazione della norma applicabile, tra quelle degli articoli citati succedutisi nel tempo, "ratione temporis") e sono perciò soggetti alla ripetibilità da parte dell'ente erogatore, qualora la relativa prestazione risulti, come nella specie, indebitamente ricevuta dall'interessato”.
Il medesimo regime di ripetibilità ex art. 2033 c.c. è stato ribadito dalla Cassazione in riferimento ad altre prestazioni previdenziali diverse da quelle pensionistiche - ossia prestazioni che presuppongono il pagamento a carico dei datori di lavoro di uno specifico contributo (e quindi non possono essere assimilate a quelle assistenziali) ma si differenziano da quelle pensionistiche, in quanto prestazioni temporanee, giacché connesse ad uno stato di bisogno tendenzialmente transitorio - più specificamente con la sentenza n. 31373 del 2/12/2019 in ipotesi di indebita percezione di indennità di mobilità e sentenza n. 10274 del 19.4.2021 per i permessi retribuiti, affermando che “non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”.
La suddetta soluzione, ovvero la piena applicabilità dell'art. 2033 c.c. agli indebiti previdenziali non pensionistici è stata recentemente sottoposta ad un vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 8 del 2023) è stata chiamata a valutare se l'art. 2033 c.c. fosse in contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (secondo cui “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”), “nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico … laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita”. Il giudice rimettente aveva rilevato come la giurisprudenza della Corte EDU avesse estenso la tutela garantita dall'art. 1 anche al legittimo affidamento riposto dal percettore della prestazione di sicurezza sociale sulla definitiva stabilità dell'attribuzione patrimoniale proveniente dall'ente pubblico. Da qui il sospetto di 4 illegittimità dell'art. 2033 c.c. La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione, rilevando che alla luce della costante giurisprudenza della Corte EDU l'azione di recupero dell'ente erogatore può determinare la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale solo se si traduca in un'interferenza sproporzionata rispetto al legittimo affidamento del percettore. Sennonché l'ordinamento nazionale già conosce un quadro di tutele tali da garantire che il recupero dell'indebito non trasmodi in un onere eccessivo e sproporzionato nei confronti dell'assicurato, ciò che consente di escludere ogni contrasto fra l'art. 2033 c.c. e l'art. 117 Cost. Il riferimento è alla clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c., che impone al creditore di esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, gli interessi del debitore. Benché dall'applicazione dei principi di buona fede e correttezza non possa discendere immediatamente l'estinzione dell'obbligazione restitutoria, essi nondimeno valgono ad adeguare il quomodo dell'adempimento della stessa, garantendo al percettore la rateizzazione del debito ovvero determinando, in presenza di particolari condizioni dell'accipiens, l'inesigibilità temporanea o finanche parziale della prestazione.
I principi affermati dalla Corte costituzionali sono stati ripresi da Cass. Sez. L. sent. n. 11659 del 30.4.2024) che in materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), confermato che si tratta di una prestazione previdenziale non pensionistica, ha chiarito che “la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
La S.C. ha osservato “7.2.- Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., come la stessa parte controricorrente non manca di riconoscere nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza, nel perorare l'applicazione dei principi enunciati dal giudice delle leggi (sentenza n. 8 del 2023) nel sindacato di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. Da tali principi, tuttavia, non si può desumere la regola dell'indistinta irripetibilità, nei termini adombrati dalla parte controricorrente (cfr., in tal senso, anche pagina 3 della memoria illustrativa della parte ricorrente e pagina 3 della memoria del Pubblico Ministero). La pronuncia della Corte costituzionale menzionata dalle parti è nitida nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga «di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione» (punto 12.2.1. del Considerato in diritto)… 11.– Il giudice di rinvio, nella verifica demandata da questa Corte e nelle coordinate tracciate dall'art. 2033 cod. civ., a torto ritenuto inapplicabile, dovrà ponderare anche la tutela 5 dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita. Tale affidamento, oggetto delle antitetiche prospettazioni delle parti, rileva entro i limiti che saranno ora puntualizzati. Spetta a questa Corte, nel suo compito di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge, offrire le necessarie indicazioni esegetiche riguardo al contenuto precettivo delle clausole generali, che per sua natura dev'essere inverato nell'esperienza concreta, secondo parametri che, nondimeno, devono essere ancorati a precisi e prevedibili indici normativi e non possono essere affidati, di volta in volta, all'arbitrario e cangiante apprezzamento del singolo interprete. 12.– È ben vero che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al «tipo di relazione fra solvens e accipiens», in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto). Tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva. Tale ipotesi non può non essere sottoposta a un vaglio rigoroso, in un contesto contrassegnato dalla necessità d'indirizzare le risorse a quella tutela delle situazioni di effettivo e comprovato bisogno, che la Carta fondamentale, all'art. 38 Cost., prescrive come compito primario dello Stato. In tale disamina, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti. Fra i dati di fatto si annoverano, tra l'altro, il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura. A tale riguardo, si dovranno esaminare anche le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero (pagina 3 della memoria), nell'osservare che «a fronte di una domanda di NASpI ed in assenza di una domanda di pensione, l' non aveva ragione di approfondire la situazione CP_1 pensionistica dell'assicurato più di quanta ne avesse di cercare di erogargli tempestivamente la prestazione di disoccupazione». 13.– Quando la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d'appello e nel controricorso. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione”.
In forza dei predetti principi, si condivide la sentenza gravata che ha ritenuto la prestazione indebita oggetto di causa (trattamento di famiglia, qualificabile come prestazione previdenziale non pensionistica;
cfr. Cass. SS.UU. n. 1316/1995 cit.) soggetta al regime generale della ripetibilità ex art. 2033 c.c.
6 Come osservato dal Tribunale, con riferimento all'indebito, scaturente dalla percezione del trattamento di famiglia sui ratei di pensione cat VO in godimento della ricorrente maturati dal 1.1.2010 sino al 30.11.2019, le Sezioni unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. Unite 4.8.2010 n. 18046; Cass. Sez. Lav. 20.01.2011 n. 1228; Cass. Sez. L. Sent. n. 2739 del 11.2.2016).
Nella fattispecie in esame la nulla ha allegato – neanche in sede di gravame – né per Parte_1 conseguenza dimostrato in giudizio in relazione ai fatti costitutivi del suo diritto a ricevere il trattamento di famiglia revocato. Ciò impone di ritenere legittimo il recupero, atteso che non è stata fornita, come già detto, da parte della ricorrente la prova del possesso dei requisiti necessari per la percezione nel periodo in esame della prestazione.
Va aggiunto, con riguardo alla tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita (Corte Cost. n. 8/2023 e Cass. n. 11659/2024 citt.), che l'appellante si è limitata ad invocare genericamente il principio dell'affidamento del percettore affermato dalla Cassazione in tema di prestazioni indebite assistenziali e pensionistiche, senza allegare elementi specifici, relativi alla fattispecie concreta, rilevanti ai fini della valutazione della contrarietà a buona fede del contegno del solvens (quali le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato; il correlato impatto “lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita” dell'accipiens; il comportamento complessivo delle parti). Anche l'importo relativamente ridotto della somma richiesta (euro 5.004,32) e la facoltà concessa alla ricorrente di rateizzare il rimborso (cfr. provvedimento del 29.11.2019) suffragano il convincimento circa l'assenza di una condotta abusiva della amministrazione e la piena ripetibilità dell'indebito.
Per le suesposte considerazioni si impone il rigetto del motivo di gravame, condividendosi l'impostazione motivazionale addotta dal giudice di prime cure sulla legittimità della pretesa restitutoria dell' per quanto riconosciuto per assegno familiare in favore della pensionata CP_1 nel periodo dal 1.01.2010 sino al 30.11.2019, in difetto della prova a carico della parte ricorrente circa la sussistenza delle condizioni per la conservazione del trattamento pensionistico inizialmente determinato dall' . CP_1
2.Parimenti da respingere è il motivo di gravame relativo alla mancanza assoluta di motivazione del provvedimento d'indebito e violazione dell'art. 3 L. 241/1990.
CP_ Con la predetta nota datata 29.11.2019 (ricevuta dalla pensionata il successivo 19.12.2019) l' ha informato la che “nel periodo dal 1.8.2009 al 31.12.2018 sono stati pagati 5004,32 Parte_1 euro in più sulla Sua pensione VO n. 10057243 per i seguenti motivi: A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa”. Nel provvedimento 29.11.2019 si aggiunge che “Entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione potrà, se lo desidera, recarsi presso i nostri uffici per ricevere ulteriori chiarimenti o per verificare la possibilità di rateizzare il rimborso”.
Detta nota è stata preceduta dalla “Comunicazione di riliquidazione” del 22.10.2019 (cfr. fasc. CP_ di primo grado) con cui Istituto previdenziale ha avvisato la che la pensione cat. Parte_1
VO a lei intestata era stata ricalcolato a decorrere dal 1 agosto 2009; che il ricalcolo comprendeva 7 “-la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
-revoca del trattamento di famiglia”; e che dal ricalcolo era derivato fino al 30 novembre 2019 un debito a suo carico di euro 5004,32. Nella nota del 22.10.2019 sono indicati i conguagli derivanti dalla revoca del trattamento di famiglia distinti per anno di competenza dal 2009 al 2018.
L'art. 3 della L. 241/1990 (sulla “Motivazione del provvedimento”) prescrive “1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
La S.C. ha affermato che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo richiede la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa della amministrazione, “con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa” e che l'atto di accertamento amministrativo di un Istituto previdenziale “è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, che pertanto deve essere motivato -al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990)- in modo adeguato a consentire al destinatario dell'atto di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente previdenziale al fine di garantirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa” (cfr. Cass. Sent. n. 22724 del 4.10.2013 e Cass. Ord. n. 11284 del 7.4.2022).
Va peraltro menzionato anche l'orientamento di legittimità secondo cui “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all , salva, CP_1 in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno” (Cass. Sez. L. Sent. n. 2804 del 24.2.29003 e Cass. Sez. L. Sent. n. 20604 del 30.9.2014).
Invero, la S.C. ha osservato come l'impatto della normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990) “nei rapporti tra privati ed enti previdenziali è talvolta limitata dagli speciali principi che regolano la materia: l'esempio più evidente è dato dalla sostanziale svalutazione dell'obbligo di motivazione (Cass. n. 2804 del 24 febbraio 2003) e, più in generale dalle regole relative ai requisiti di forma-contenuto degli atti, che discende dalla concomitante operatività della disciplina del silenzio-rifiuto ex art. 7 legge 533/73 e dal principio generale per cui le controversie giurisdizionali previdenziali hanno direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla legittimità formale e procedurale dei provvedimenti.
7.2. Tuttavia non si dubita che le regole di cui alla legge 241/90, con le successive modifiche, rimangano pur sempre un punto di riferimento fondamentale per l'azione amministrativa, anche in materia previdenziale. Le deroghe espressamente previste per quest'ultima si trovano nell'art. 10 bis del testo novellato della legge 241/90, il quale espressamente esclude dall'obbligo di motivazione sul rigetto delle istanze “i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti 8 a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”…” (così S.C. n. 25670 del 7.12.2007).
Del resto, anche il nuovo art. 21-octies della L. 241/90 (sulla Annullabilità del provvedimento) prevede al comma 2 “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…”. Qualsiasi provvedimento amministrativo di natura vincolata (e non discrezionale) – CP_ e certamente lo sono i provvedimenti dell' quale quello in esame – non è annullabile per mero vizio formale o procedimentale, che non incida sul rapporto giuridico sostanziale, ossia sulla spettanza o no del diritto (nella specie, alla prestazione previdenziale).
Ciò premesso, si ritiene che il provvedimento di indebito del 29.11.2019, peraltro preceduto dalla comunicazione di riliquidazione del 22.10.2019, consenta al destinatario di avere adeguata CP_ contezza delle ragioni alla base della pretesa dell' e di esercitare il proprio diritto di difesa.
3. Va invece accolto il motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di lite e in particolare all'applicazione dell'art. 152 disp.att.c.p.c., come modificato dall'art. 42 comma 2 L. 326/2003, che prevede “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…”.
Nella specie è stata prodotta dalla ricorrente, già nel precedente grado, la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni ulteriore questione sollevata, in parziale riforma della sentenza gravata, va dichiarata l'irripetibilità delle spese del primo grado ai sensi dell'art. 152 cit. Per il resto la sentenza va confermata.
Si ritiene di compensare le spese di lite del grado di appello, stante l'accoglimento parziale della domanda limitato ad un aspetto residuale del gravame.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara irripetibili le spese processuali del primo grado;
-compensa le spese di lite del grado di appello.
9 Napoli, 22/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
10
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 665/2022
T R A
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Da Maiano, 30 Is.10, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, presso lo studio degli avv.ti Maurizio D'Ago e Chiara D'Ago che la rappresentano e difendono;
Appellante E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
Napoli in via Alcide De Gasperi n. 55; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.4.2022 presso questa Corte territoriale ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 7192/2021, pubblicata il 22.12.2021, con cui il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro ha accolto solo parzialmente la sua CP_ domanda di annullamento dell'indebito oggetto della nota del 29.11.2019, ricevuta in data 19.12.2019, per trattamento di famiglia non spettante corrisposto sulla sua pensione cat. VO n. 100572443 relativamente al periodo dal 1.8.2009 al 31.12.2018.
Con la pronuncia gravata il Tribunale, ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di indebito del 19.12.2019 ed accolta l'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla CP_ ricorrente, ha dichiarato quest'ultima non tenuta a versare, in favore dell' le sole somme richieste riferite al periodo dall'1.8.2009 al 31.12.2009, rigettando per il resto il ricorso, con
1 compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo e condanna della ricorrente alla CP_ rifusione dei residui due terzi in favore dell' Il Giudice di prime cure ha osservato che la nulla aveva allegato né dimostrato in relazione ai fatti costitutivi del suo diritto a Parte_1 ricevere il trattamento di famiglia revocato. Ha quindi ritenuto legittimo il recupero, non essendo stata fornita dalla ricorrente la prova del possesso dei requisiti necessari per la percezione della prestazione.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante, lamentando, con il primo motivo, la mancata applicazione della disciplina sulla irripetibilità delle prestazioni previdenziali ex art. 13 comma 2 della L. 412/91 derogatoria del principio civilistico ex art. 2033 c.c. Con il secondo motivo, ha impugnato il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese per violazione dell'art. 91 c.p.c. e mancata applicazione dell'art. 152 disp.att.c.p.c.. Con il terzo motivo ha contestato la statuizione del primo Giudice che ha ritenuto il provvedimento di indebito adeguatamente motivato.
Ha concluso chiedendo di: “a) Accogliere il presente ricorso e, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare il provvedimento d'indebito, poiché infondato sia in fatto che in diritto;
b) per l'effetto del suddetto accertamento, dichiarare la ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' per il periodo dal 01.08.2009 al 31.12.2018 c) con vittoria di spese, CP_1 diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”.
CP_ Costituito nuovamente il contraddittorio, l' ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. L'Istituto previdenziale ha sostenuto che gli assegni in discussione sono soggetti alla generale disciplina di cui all'art. 2033 c.c e perciò ripetibili da parte dell'ente erogatore qualora la relativa prestazione risulti, come nella specie, indebitamente ricevuta dall'interessato. Ha richiamato a supporto la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1316/1995, confermata da successive decisone della Cassazione del 1996 e 1997.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti, il collegio ha riservato la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti che saranno di seguito esposti.
1.Sul primo motivo di appello, la ricorrente ha osservato di aver eccepito già nel precedente grado, a base della richiesta di annullamento del debito, l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite entro il termine di decadenza di un anno ex art. 13 comma 2 L. 412/91, sulla base della ormai consolidata disciplina derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c.. Il Giudice di prime cure, nell'emettere la sentenza appellata, non si è pronunciato in merito all'applicabilità al caso di specie di tale disciplina derogatoria, ritenendo erroneamente applicabile tout court il termine ordinario decennale di prescrizione all'indebito previdenziale.
Ha richiamato la sentenza della Suprema Corte sez. lav. n. 482 dell'11 gennaio 2017 che ha così statuito: “Alla stregua dell'art. 52 della Legge n. 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”. 2 Ha poi invocato il principio dell'affidamento del percettore e di irripetibilità dell'indebito per i periodi antecedenti al provvedimento affermato dalla S.C. (Cass. Sent. n. 28771 del 9.11.2018 e Cass. Sent. n. 13223 del 30.06.2020) secondo cui, in materia di indebito assistenziale/previdenziale costituitosi per il superamento del limite di reddito previsto per la concessione o il mantenimento della prestazione, l'errore o l'inerzia dell'ente previdenziale non debba trasformarsi in un danno per il pensionato che incolpevolmente abbia ricevuto somme in realtà non dovute, riconoscendogli il legittimo affidamento alla prestazione assistenziale in godimento. In sostanza, la S.C. statuisce che la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, con sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo dolo dell'interessato.
Detta ricostruzione è contestata dall' che inquadra il trattamento di famiglia tra le prestazioni CP_1 previdenziali non pensionistiche assoggettate, quanto alla ripetizione, alla disciplina comune dell'art. 2033 cod. civ.
CP_ L'impostazione dell' è preferibile.
CP_ Nella specie il provvedimento di recupero del 19.12.2019 riguarda il trattamento di famiglia corrisposto alla istante e non spettante sulla pensione cat. VO per il periodo dal 1.8.2009 al 31.12.2018 per l'importo di euro 5004,32.
Già con la sentenza n. 1316 del 3.2.1995 la Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che “In tema di erogazione indebita di assegni familiari ai pensionati, la ripetibilità delle relative somme è fondata sull'art. 2033 cod. civ., con esclusione dell'applicabilità delle deroghe a tale norma apportate dagli artt. 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, in considerazione sia del riferimento alle pensioni contenuto in tali articoli, sia del carattere autonomo, e non integrativo del trattamento pensionistico, proprio degli assegni familiari” (cfr. in senso analogo, tra le altre, Cass. n. 1307 del 13.2.1997; Cass. n. 52 del 7.1.1997; Cass. n. 11187 del 14.12.1996; Sent. n. 11030 del 11.12.1996; Cass. n. 10389 del 23.11.1996; Sent. n. 8744 e n. 8745 del 5.10.1996).
Ha osservato la S.C., “la innovazione apportata in tema di prestazione per carichi familiari dall'art. 4 legge 16 aprile 1974 n. 114 di conversione del D.L. 2 marzo 1974 n. 30 e il riferimento letterale alle pensioni contenuto negli artt. 80 e 52 cit. inducono, conformemente alla prevalente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte e ad autorevole dottrina, ad escludere dal regime della irripetibilità in tali articoli previsto la materia degli assegni familiari, assoggettabile quindi alla disciplina di cui all'art. 2033 cod. civ.”. Con l'art. 4 cit. “la tutela dei familiari di pensionati ha cessato di essere soddisfatta attraverso un aumento dell'importo del trattamento pensionistico, per essere attuata con una prestazione previdenziale specifica, rispetto alla quale la prestazione pensionistica assume la funzione di semplice presupposto erogativo. Con la ulteriore conseguenza che gli assegni familiari non possono essere considerati in nessun caso come parte integrante del trattamento di pensione, giacché la disposizione contenuta nell'art. 4 cit., con la introduzione degli assegni familiari, ha evidentemente inteso "sostituire" la preesistente disciplina delle quote di maggiorazione con quella contenuta nel T.U. approvato con il D.P.R. n. 797 del 1955… D'altra parte, l'autonomia degli assegni familiari, sia sotto il profilo strutturale, sia sotto quello normativo, è ancor più evidente nella nuova disciplina dell'assegno per il nucleo familiare (sostitutivo degli assegni familiari), assumendo questa a parametro per il riconoscimento del relativo diritto il complessivo reddito familiare. 3 Essa è inoltre confermata dall'esclusione degli assegni familiari dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalla determinazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione ai fini del rispetto del limite di indisponibilità della pensione stessa posti dall'art. 69 della legge n. 153 del 1969. Gli assegni in questione, dunque, non sono parte integrante del trattamento di pensione ne' parte accessoria di esso, ma formano una prestazione che si aggiunge alla pensione, con una propria specifica funzione, che è quella non di integrare la pensione in funzione attuativa dell'art. 38 Cost., ma di calibrare le risorse del nucleo familiare in attuazione dell'impegno, assunto dallo Stato nell'art. 31 Cost., di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Ciò posto, la rilevata autonomia non può non riflettersi sul regime dell'indebito (Cass. 5 febbraio 1992 n. 1247). Invero, il dato testuale degli artt. 80 R.D. 1422-24 e 52 L. 88-89 (ed ora anche l'art. 13 L. 30 dicembre 1991 n. 412), specificamente indicativo della "pensione" come oggetto delle rispettive discipline nel senso della irripetibilità dagli stessi introdotta, non consente di estendere la regolazione - di carattere eccezionale - perché costitutivo di un divieto per l'ente erogatore di recuperare pagamenti non dovuti, in deroga al generale principio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. - a prestazioni non qualificabili come pensioni, pur avendo, al pari di queste, natura previdenziale. Gli assegni in discussione, pertanto, rimangono soggetti alla generale disciplina di cui all'art. 2033 doc. civ. (restando così assorbita ogni questione in ordine alla individuazione della norma applicabile, tra quelle degli articoli citati succedutisi nel tempo, "ratione temporis") e sono perciò soggetti alla ripetibilità da parte dell'ente erogatore, qualora la relativa prestazione risulti, come nella specie, indebitamente ricevuta dall'interessato”.
Il medesimo regime di ripetibilità ex art. 2033 c.c. è stato ribadito dalla Cassazione in riferimento ad altre prestazioni previdenziali diverse da quelle pensionistiche - ossia prestazioni che presuppongono il pagamento a carico dei datori di lavoro di uno specifico contributo (e quindi non possono essere assimilate a quelle assistenziali) ma si differenziano da quelle pensionistiche, in quanto prestazioni temporanee, giacché connesse ad uno stato di bisogno tendenzialmente transitorio - più specificamente con la sentenza n. 31373 del 2/12/2019 in ipotesi di indebita percezione di indennità di mobilità e sentenza n. 10274 del 19.4.2021 per i permessi retribuiti, affermando che “non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”.
La suddetta soluzione, ovvero la piena applicabilità dell'art. 2033 c.c. agli indebiti previdenziali non pensionistici è stata recentemente sottoposta ad un vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 8 del 2023) è stata chiamata a valutare se l'art. 2033 c.c. fosse in contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (secondo cui “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”), “nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico … laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita”. Il giudice rimettente aveva rilevato come la giurisprudenza della Corte EDU avesse estenso la tutela garantita dall'art. 1 anche al legittimo affidamento riposto dal percettore della prestazione di sicurezza sociale sulla definitiva stabilità dell'attribuzione patrimoniale proveniente dall'ente pubblico. Da qui il sospetto di 4 illegittimità dell'art. 2033 c.c. La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione, rilevando che alla luce della costante giurisprudenza della Corte EDU l'azione di recupero dell'ente erogatore può determinare la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale solo se si traduca in un'interferenza sproporzionata rispetto al legittimo affidamento del percettore. Sennonché l'ordinamento nazionale già conosce un quadro di tutele tali da garantire che il recupero dell'indebito non trasmodi in un onere eccessivo e sproporzionato nei confronti dell'assicurato, ciò che consente di escludere ogni contrasto fra l'art. 2033 c.c. e l'art. 117 Cost. Il riferimento è alla clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c., che impone al creditore di esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, gli interessi del debitore. Benché dall'applicazione dei principi di buona fede e correttezza non possa discendere immediatamente l'estinzione dell'obbligazione restitutoria, essi nondimeno valgono ad adeguare il quomodo dell'adempimento della stessa, garantendo al percettore la rateizzazione del debito ovvero determinando, in presenza di particolari condizioni dell'accipiens, l'inesigibilità temporanea o finanche parziale della prestazione.
I principi affermati dalla Corte costituzionali sono stati ripresi da Cass. Sez. L. sent. n. 11659 del 30.4.2024) che in materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), confermato che si tratta di una prestazione previdenziale non pensionistica, ha chiarito che “la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
La S.C. ha osservato “7.2.- Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., come la stessa parte controricorrente non manca di riconoscere nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza, nel perorare l'applicazione dei principi enunciati dal giudice delle leggi (sentenza n. 8 del 2023) nel sindacato di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. Da tali principi, tuttavia, non si può desumere la regola dell'indistinta irripetibilità, nei termini adombrati dalla parte controricorrente (cfr., in tal senso, anche pagina 3 della memoria illustrativa della parte ricorrente e pagina 3 della memoria del Pubblico Ministero). La pronuncia della Corte costituzionale menzionata dalle parti è nitida nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga «di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione» (punto 12.2.1. del Considerato in diritto)… 11.– Il giudice di rinvio, nella verifica demandata da questa Corte e nelle coordinate tracciate dall'art. 2033 cod. civ., a torto ritenuto inapplicabile, dovrà ponderare anche la tutela 5 dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita. Tale affidamento, oggetto delle antitetiche prospettazioni delle parti, rileva entro i limiti che saranno ora puntualizzati. Spetta a questa Corte, nel suo compito di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge, offrire le necessarie indicazioni esegetiche riguardo al contenuto precettivo delle clausole generali, che per sua natura dev'essere inverato nell'esperienza concreta, secondo parametri che, nondimeno, devono essere ancorati a precisi e prevedibili indici normativi e non possono essere affidati, di volta in volta, all'arbitrario e cangiante apprezzamento del singolo interprete. 12.– È ben vero che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al «tipo di relazione fra solvens e accipiens», in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto). Tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva. Tale ipotesi non può non essere sottoposta a un vaglio rigoroso, in un contesto contrassegnato dalla necessità d'indirizzare le risorse a quella tutela delle situazioni di effettivo e comprovato bisogno, che la Carta fondamentale, all'art. 38 Cost., prescrive come compito primario dello Stato. In tale disamina, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti. Fra i dati di fatto si annoverano, tra l'altro, il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura. A tale riguardo, si dovranno esaminare anche le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero (pagina 3 della memoria), nell'osservare che «a fronte di una domanda di NASpI ed in assenza di una domanda di pensione, l' non aveva ragione di approfondire la situazione CP_1 pensionistica dell'assicurato più di quanta ne avesse di cercare di erogargli tempestivamente la prestazione di disoccupazione». 13.– Quando la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d'appello e nel controricorso. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione”.
In forza dei predetti principi, si condivide la sentenza gravata che ha ritenuto la prestazione indebita oggetto di causa (trattamento di famiglia, qualificabile come prestazione previdenziale non pensionistica;
cfr. Cass. SS.UU. n. 1316/1995 cit.) soggetta al regime generale della ripetibilità ex art. 2033 c.c.
6 Come osservato dal Tribunale, con riferimento all'indebito, scaturente dalla percezione del trattamento di famiglia sui ratei di pensione cat VO in godimento della ricorrente maturati dal 1.1.2010 sino al 30.11.2019, le Sezioni unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. Unite 4.8.2010 n. 18046; Cass. Sez. Lav. 20.01.2011 n. 1228; Cass. Sez. L. Sent. n. 2739 del 11.2.2016).
Nella fattispecie in esame la nulla ha allegato – neanche in sede di gravame – né per Parte_1 conseguenza dimostrato in giudizio in relazione ai fatti costitutivi del suo diritto a ricevere il trattamento di famiglia revocato. Ciò impone di ritenere legittimo il recupero, atteso che non è stata fornita, come già detto, da parte della ricorrente la prova del possesso dei requisiti necessari per la percezione nel periodo in esame della prestazione.
Va aggiunto, con riguardo alla tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita (Corte Cost. n. 8/2023 e Cass. n. 11659/2024 citt.), che l'appellante si è limitata ad invocare genericamente il principio dell'affidamento del percettore affermato dalla Cassazione in tema di prestazioni indebite assistenziali e pensionistiche, senza allegare elementi specifici, relativi alla fattispecie concreta, rilevanti ai fini della valutazione della contrarietà a buona fede del contegno del solvens (quali le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato; il correlato impatto “lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita” dell'accipiens; il comportamento complessivo delle parti). Anche l'importo relativamente ridotto della somma richiesta (euro 5.004,32) e la facoltà concessa alla ricorrente di rateizzare il rimborso (cfr. provvedimento del 29.11.2019) suffragano il convincimento circa l'assenza di una condotta abusiva della amministrazione e la piena ripetibilità dell'indebito.
Per le suesposte considerazioni si impone il rigetto del motivo di gravame, condividendosi l'impostazione motivazionale addotta dal giudice di prime cure sulla legittimità della pretesa restitutoria dell' per quanto riconosciuto per assegno familiare in favore della pensionata CP_1 nel periodo dal 1.01.2010 sino al 30.11.2019, in difetto della prova a carico della parte ricorrente circa la sussistenza delle condizioni per la conservazione del trattamento pensionistico inizialmente determinato dall' . CP_1
2.Parimenti da respingere è il motivo di gravame relativo alla mancanza assoluta di motivazione del provvedimento d'indebito e violazione dell'art. 3 L. 241/1990.
CP_ Con la predetta nota datata 29.11.2019 (ricevuta dalla pensionata il successivo 19.12.2019) l' ha informato la che “nel periodo dal 1.8.2009 al 31.12.2018 sono stati pagati 5004,32 Parte_1 euro in più sulla Sua pensione VO n. 10057243 per i seguenti motivi: A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa”. Nel provvedimento 29.11.2019 si aggiunge che “Entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione potrà, se lo desidera, recarsi presso i nostri uffici per ricevere ulteriori chiarimenti o per verificare la possibilità di rateizzare il rimborso”.
Detta nota è stata preceduta dalla “Comunicazione di riliquidazione” del 22.10.2019 (cfr. fasc. CP_ di primo grado) con cui Istituto previdenziale ha avvisato la che la pensione cat. Parte_1
VO a lei intestata era stata ricalcolato a decorrere dal 1 agosto 2009; che il ricalcolo comprendeva 7 “-la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
-revoca del trattamento di famiglia”; e che dal ricalcolo era derivato fino al 30 novembre 2019 un debito a suo carico di euro 5004,32. Nella nota del 22.10.2019 sono indicati i conguagli derivanti dalla revoca del trattamento di famiglia distinti per anno di competenza dal 2009 al 2018.
L'art. 3 della L. 241/1990 (sulla “Motivazione del provvedimento”) prescrive “1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
La S.C. ha affermato che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo richiede la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa della amministrazione, “con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa” e che l'atto di accertamento amministrativo di un Istituto previdenziale “è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, che pertanto deve essere motivato -al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990)- in modo adeguato a consentire al destinatario dell'atto di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente previdenziale al fine di garantirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa” (cfr. Cass. Sent. n. 22724 del 4.10.2013 e Cass. Ord. n. 11284 del 7.4.2022).
Va peraltro menzionato anche l'orientamento di legittimità secondo cui “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all , salva, CP_1 in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno” (Cass. Sez. L. Sent. n. 2804 del 24.2.29003 e Cass. Sez. L. Sent. n. 20604 del 30.9.2014).
Invero, la S.C. ha osservato come l'impatto della normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990) “nei rapporti tra privati ed enti previdenziali è talvolta limitata dagli speciali principi che regolano la materia: l'esempio più evidente è dato dalla sostanziale svalutazione dell'obbligo di motivazione (Cass. n. 2804 del 24 febbraio 2003) e, più in generale dalle regole relative ai requisiti di forma-contenuto degli atti, che discende dalla concomitante operatività della disciplina del silenzio-rifiuto ex art. 7 legge 533/73 e dal principio generale per cui le controversie giurisdizionali previdenziali hanno direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla legittimità formale e procedurale dei provvedimenti.
7.2. Tuttavia non si dubita che le regole di cui alla legge 241/90, con le successive modifiche, rimangano pur sempre un punto di riferimento fondamentale per l'azione amministrativa, anche in materia previdenziale. Le deroghe espressamente previste per quest'ultima si trovano nell'art. 10 bis del testo novellato della legge 241/90, il quale espressamente esclude dall'obbligo di motivazione sul rigetto delle istanze “i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti 8 a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”…” (così S.C. n. 25670 del 7.12.2007).
Del resto, anche il nuovo art. 21-octies della L. 241/90 (sulla Annullabilità del provvedimento) prevede al comma 2 “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…”. Qualsiasi provvedimento amministrativo di natura vincolata (e non discrezionale) – CP_ e certamente lo sono i provvedimenti dell' quale quello in esame – non è annullabile per mero vizio formale o procedimentale, che non incida sul rapporto giuridico sostanziale, ossia sulla spettanza o no del diritto (nella specie, alla prestazione previdenziale).
Ciò premesso, si ritiene che il provvedimento di indebito del 29.11.2019, peraltro preceduto dalla comunicazione di riliquidazione del 22.10.2019, consenta al destinatario di avere adeguata CP_ contezza delle ragioni alla base della pretesa dell' e di esercitare il proprio diritto di difesa.
3. Va invece accolto il motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di lite e in particolare all'applicazione dell'art. 152 disp.att.c.p.c., come modificato dall'art. 42 comma 2 L. 326/2003, che prevede “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…”.
Nella specie è stata prodotta dalla ricorrente, già nel precedente grado, la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni ulteriore questione sollevata, in parziale riforma della sentenza gravata, va dichiarata l'irripetibilità delle spese del primo grado ai sensi dell'art. 152 cit. Per il resto la sentenza va confermata.
Si ritiene di compensare le spese di lite del grado di appello, stante l'accoglimento parziale della domanda limitato ad un aspetto residuale del gravame.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara irripetibili le spese processuali del primo grado;
-compensa le spese di lite del grado di appello.
9 Napoli, 22/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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