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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17850 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario TE AN ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 39024 2023 promossa da:
( C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Benedetto Giovanni . Parte_2
con Studio in Roma, via Costanza Baudana Vaccolini, 5
◼ Indirizzo telematico
ATTRICE
contro
( C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Domenico Cerasaro
con Studio in Roma, via Via Silvio Pellico, n. 44,
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo tra privati
Conclusioni: All'udienza del 14 luglio 2025 i l procuratori delle parti hanno discusso la causa richiamando i rispettivi scritti ivi compresi quelli di cui alle memorie ex art. 189 c.p.c.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 agosto 2023, l'attrice conveniva in giudizio la sig.ra dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo di Controparte_1 averle versato complessivamente la somma di euro 23.000,00 mediante due bonifici bancari (uno con causale “trasferimento fondi”, l'altro con causale “regalia”), a titolo di prestito personale.
L'attrice chiedeva l'accertamento della natura di prestito di dette somme e la condanna alla restituzione, con rivalutazione monetaria e interessi. In subordine, domandava l'accertamento della nullità della liberalità per difetto della forma solenne richiesta dall'art. 782 c.c., con conseguente condanna alla ripetizione dell'indebito.
La convenuta si costituiva, contestando ogni addebito e deducendo l'assenza di prova circa l'esistenza di un mutuo, nonché l'inverosimiglianza della ricostruzione attorea.
Chiedeva il rigetto integrale della domanda.
L'istruttoria si svolgeva in forma documentale, a seguito del rigetto della richiesta di prova per testi. In udienza la sig.ra rendeva interrogatorio libero. Con ordinanza Pt_1 resa fuori udienza in data 22 aprile 2024, il Giudice rimetteva la causa in decisione per l'udienza dell'8 aprile 2025, concedendo termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza successivamente fissata del 14 luglio 2025, le parti concludevano, chiedendo la decisione sulla base degli atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto della causa:
Il giudizio ha per oggetto la qualificazione giuridica e il regime delle due attribuzioni patrimoniali effettuate dall'attrice alla convenuta tramite bonifici del 22 e 23 dicembre
2022, per complessivi € 23.000,00.
Pag. 2 di 5 L'attrice sostiene si tratti di un prestito non onorato;
in subordine, ritiene trattarsi di liberalità nulla per difetto di forma. La convenuta nega ogni obbligo restitutorio e non allega alcuna causa alternativa.
2. Inammissibilità della prova testimoniale – Giudizio documentale
Con ordinanza del 22 aprile 2024, la scrivente ha rigettato la prova per testi, ritenendo la causa interamente documentale. L'esame verte quindi solo sui documenti prodotti e sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero.
3. Esclusione della natura di mutuo
Non risulta alcun documento da cui emergano volontà negoziale, condizioni o obbligo di restituzione. Le causali bancarie (“trasferimento fondi” e “regalia”) sono generiche e compatibili con atti di liberalità.
L'interrogatorio libero, reso dall'attrice all'udienza del 18.04.2024, non ha valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 2730 c.c. e non è idoneo a colmare il vuoto probatorio.
La domanda principale deve quindi essere rigettata.
4. Configurabilità di liberalità – Nullità per difetto di forma
I versamenti appaiono privi di controprestazione e giustificazione negoziale. Secondo la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5488/2022; Cass. civ., Sez. V, ord. n.
238/2024; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14788/2024), i trasferimenti bancari con finalità liberale sono da considerarsi donazioni indirette, soggette alla forma pubblica se di non modico valore.
Nel caso di specie:
l'importo è elevato (€ 23.000,00);
l'attrice ha dovuto ottenere i fondi dal figlio, come risulta dalla documentazione prodotta;
manca qualsiasi atto pubblico.
Pag. 3 di 5 Ne consegue la nullità della liberalità ex art. 782 c.c.
5. Applicabilità dell'art. 2033 c.c. – Obbligo di restituzione
In base all'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento in forza di un atto nullo ha diritto alla restituzione. È quindi fondata la domanda subordinata.
La convenuta non ha dimostrato alcun titolo per trattenere la somma ricevuta.
6. Sulle spese di lite – Compensazione parziale ex art. 92 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese processuali. Tuttavia, nel caso in esame, ricorre soccombenza reciproca, poiché l'attrice ha visto rigettata la domanda principale e ha ottenuto l'accoglimento solo della domanda subordinata, fondata su diverso presupposto giuridico.
In applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., si ritiene equo compensare le spese nella misura del 50%.
Alla luce del valore della causa e della natura del giudizio (documentale), si applicano i parametri medi del D.M. 55/2014, scaglione fino a € 26.000, per un totale di € 3.360,00
(inclusi accessori). Si pone quindi a carico della convenuta l'importo di € 1.680,00.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto: Controparte_1
1. Dichiara la nullità delle attribuzioni patrimoniali effettuate dall'attrice in favore della convenuta in data 22/12/2022 e 23/12/2022, per complessivi € 23.000,00, in quanto donazioni non di modico valore, prive della forma solenne prevista dall'art. 782 c.c.;
Pag. 4 di 5 2. ON la convenuta a restituire all'attrice Controparte_1 Parte_1
la somma di € 23.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 4 agosto
[...]
2023 (data della domanda) fino al saldo effettivo;
3. Rigetta la domanda principale proposta per l'accertamento del contratto di mutuo;
4. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna la convenuta a rimborsare all'attrice la somma di € 1.150,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie ( 15%,), IVA se dovuta e CPA,
Così è deciso
Roma, lì 20 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
( TE AN ZI)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario TE AN ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 39024 2023 promossa da:
( C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Benedetto Giovanni . Parte_2
con Studio in Roma, via Costanza Baudana Vaccolini, 5
◼ Indirizzo telematico
ATTRICE
contro
( C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Domenico Cerasaro
con Studio in Roma, via Via Silvio Pellico, n. 44,
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo tra privati
Conclusioni: All'udienza del 14 luglio 2025 i l procuratori delle parti hanno discusso la causa richiamando i rispettivi scritti ivi compresi quelli di cui alle memorie ex art. 189 c.p.c.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 agosto 2023, l'attrice conveniva in giudizio la sig.ra dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo di Controparte_1 averle versato complessivamente la somma di euro 23.000,00 mediante due bonifici bancari (uno con causale “trasferimento fondi”, l'altro con causale “regalia”), a titolo di prestito personale.
L'attrice chiedeva l'accertamento della natura di prestito di dette somme e la condanna alla restituzione, con rivalutazione monetaria e interessi. In subordine, domandava l'accertamento della nullità della liberalità per difetto della forma solenne richiesta dall'art. 782 c.c., con conseguente condanna alla ripetizione dell'indebito.
La convenuta si costituiva, contestando ogni addebito e deducendo l'assenza di prova circa l'esistenza di un mutuo, nonché l'inverosimiglianza della ricostruzione attorea.
Chiedeva il rigetto integrale della domanda.
L'istruttoria si svolgeva in forma documentale, a seguito del rigetto della richiesta di prova per testi. In udienza la sig.ra rendeva interrogatorio libero. Con ordinanza Pt_1 resa fuori udienza in data 22 aprile 2024, il Giudice rimetteva la causa in decisione per l'udienza dell'8 aprile 2025, concedendo termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza successivamente fissata del 14 luglio 2025, le parti concludevano, chiedendo la decisione sulla base degli atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto della causa:
Il giudizio ha per oggetto la qualificazione giuridica e il regime delle due attribuzioni patrimoniali effettuate dall'attrice alla convenuta tramite bonifici del 22 e 23 dicembre
2022, per complessivi € 23.000,00.
Pag. 2 di 5 L'attrice sostiene si tratti di un prestito non onorato;
in subordine, ritiene trattarsi di liberalità nulla per difetto di forma. La convenuta nega ogni obbligo restitutorio e non allega alcuna causa alternativa.
2. Inammissibilità della prova testimoniale – Giudizio documentale
Con ordinanza del 22 aprile 2024, la scrivente ha rigettato la prova per testi, ritenendo la causa interamente documentale. L'esame verte quindi solo sui documenti prodotti e sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero.
3. Esclusione della natura di mutuo
Non risulta alcun documento da cui emergano volontà negoziale, condizioni o obbligo di restituzione. Le causali bancarie (“trasferimento fondi” e “regalia”) sono generiche e compatibili con atti di liberalità.
L'interrogatorio libero, reso dall'attrice all'udienza del 18.04.2024, non ha valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 2730 c.c. e non è idoneo a colmare il vuoto probatorio.
La domanda principale deve quindi essere rigettata.
4. Configurabilità di liberalità – Nullità per difetto di forma
I versamenti appaiono privi di controprestazione e giustificazione negoziale. Secondo la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5488/2022; Cass. civ., Sez. V, ord. n.
238/2024; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14788/2024), i trasferimenti bancari con finalità liberale sono da considerarsi donazioni indirette, soggette alla forma pubblica se di non modico valore.
Nel caso di specie:
l'importo è elevato (€ 23.000,00);
l'attrice ha dovuto ottenere i fondi dal figlio, come risulta dalla documentazione prodotta;
manca qualsiasi atto pubblico.
Pag. 3 di 5 Ne consegue la nullità della liberalità ex art. 782 c.c.
5. Applicabilità dell'art. 2033 c.c. – Obbligo di restituzione
In base all'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento in forza di un atto nullo ha diritto alla restituzione. È quindi fondata la domanda subordinata.
La convenuta non ha dimostrato alcun titolo per trattenere la somma ricevuta.
6. Sulle spese di lite – Compensazione parziale ex art. 92 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese processuali. Tuttavia, nel caso in esame, ricorre soccombenza reciproca, poiché l'attrice ha visto rigettata la domanda principale e ha ottenuto l'accoglimento solo della domanda subordinata, fondata su diverso presupposto giuridico.
In applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., si ritiene equo compensare le spese nella misura del 50%.
Alla luce del valore della causa e della natura del giudizio (documentale), si applicano i parametri medi del D.M. 55/2014, scaglione fino a € 26.000, per un totale di € 3.360,00
(inclusi accessori). Si pone quindi a carico della convenuta l'importo di € 1.680,00.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto: Controparte_1
1. Dichiara la nullità delle attribuzioni patrimoniali effettuate dall'attrice in favore della convenuta in data 22/12/2022 e 23/12/2022, per complessivi € 23.000,00, in quanto donazioni non di modico valore, prive della forma solenne prevista dall'art. 782 c.c.;
Pag. 4 di 5 2. ON la convenuta a restituire all'attrice Controparte_1 Parte_1
la somma di € 23.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 4 agosto
[...]
2023 (data della domanda) fino al saldo effettivo;
3. Rigetta la domanda principale proposta per l'accertamento del contratto di mutuo;
4. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna la convenuta a rimborsare all'attrice la somma di € 1.150,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie ( 15%,), IVA se dovuta e CPA,
Così è deciso
Roma, lì 20 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
( TE AN ZI)
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