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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/11/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6008/2024 promossa da:
Co
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede legale sita in Zanica (BG) Via Puccini 2/A, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Viviani;
ATTORE contro nata a [...] in data [...] e residente in Controparte_2
Comun Nuovo (BG) alla via Kennedy n. 13 (C.F. ), difesa e rappresentata dagli C.F._1 avv.ti Paolo Bonomi e Paolo Giudici;
CONVENUTA
e contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3 CodiceFiscale_2
Zanica (BG) alla Via Cascina S. Antonio n. 4/A, rappresentato e difeso dall'avv.to Ilaria Rota;
CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 22.10.2024, la società conveniva in Parte_3 giudizio i sig.ri e esponendo: che era creditrice nei confronti Parte_4 Controparte_3 della sig.ra della somma complessiva di € 45.005,04, in forza di titolo esecutivo;
che, Controparte_2
pagina 1 di 7 in particolare, il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 3089/2015, pubblicata il 30.12.2015 (R.G. n.
6466/2012), condannava la sig.ra a versare alla società ricorrente l'importo di € 28.680,57, oltre CP_2 interessi legali e spese;
che la pretesa creditoria era confermata dalla Corte d'Appello di Brescia, che riformava la statuizione solo limitatamente alle spese legali;
che, in conseguenza, la ricorrente notificava alla sig.ra , segnatamente in data 28.5.2019, atto di precetto, seguito da un tentativo di pignoramento CP_2 mobiliare presso l'abitazione sita in Zanica via Cascina Sant'Antonio n. 4, ove risiedeva con il coniuge sig.
rivelatosi tuttavia incapiente;
che in quella sede la sig.ra rendeva la dichiarazione Controparte_3 CP_2 di cui all'art. 492 c.p.c., affermando «di non essere proprietaria di automobili, di non vantare crediti, di essere proprietaria dell'appartamento in Comun Nuovo dove abita la madre»; che, successivamente, la Suprema Corte, con ordinanza pubblicata in data 12.7.2023 (procedimento R.G. n. 3378/2019) dichiarava l'improcedibilità del ricorso promosso dalla sig.ra ; che, in data 8.8.2023, con atto di cessione immobiliare in esecuzione CP_2 di accordi di separazione dei coniugi dell'11.07.2023 (rep. 11901 racc. 4144 Notaio Persona_1 di Bergamo, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo in data
09.08.2023 ai nn. 47453 r.g. / 32603 r.p.), la sig.ra cedeva al coniuge sig. Controparte_2 [...]
i beni immobili indicati in atti;
che la predetta cessione era revocabile, in quanto erodeva la CP_3 garanzia patrimoniale ex 2740 c.c.; che la sig.ra e il sig. erano consapevoli del pregiudizio CP_2 CP_3 arrecato alle ragioni creditorie.
Per tutte queste ragioni, concludeva, chiedendo di dichiarare inefficace nei confronti della ricorrente e, conseguentemente, revocare ex artt. 2901 e ss. c.c. la cessione immobiliare dell'8.8.2023 di cui all'atto posto in essere in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi dell'11.7.2023, rep. 11901 racc. 4144 Notaio di Bergamo, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Persona_1
Bergamo in data 09.08.2023 ai nn. 47453 r.g. / 32603 r.p. e per l'effetto ordinare alla competente l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo, la trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.1.2025 si costituiva la sig.ra Parte_4
, contestando in fatto e diritto quanto dedotto da parte attrice e, più precisamente, esponendo: che
[...] la cessione immobiliare non era un atto a titolo gratuito, avendo gli ex coniugi diviso il patrimonio comune tramite un congruo bilanciamento;
che era separata di fatto dal marito dal 2010 per via del venir meno della loro comunione materiale e spirituale;
che nel 2024 trasferiva temporaneamente la propria residenza a
Comun Nuovo in modo da poter assistere l'anziana mamma e il signor si trasferiva CP_3 momentaneamente nella casa di Zanica.
Per tutte queste ragioni concludeva, chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.1.2025 si costituiva il sig. Controparte_3 contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice e, più precisamente, esponendo: che sig.ri e non risultavano conviventi dal 20.3.2019; che la ricorrente notificava CP_3 CP_2 il secondo atto di precetto presso la residenza della sig.ra che non era più quella del sig. già CP_2 CP_3 trasferitosi altrove;
che allo stesso modo le notifiche successive raggiungevano la sola sig.ra ; che CP_2 non era a conoscenza degli accadimenti giudiziari riguardanti la sig.ra . CP_2
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudice, con ordinanza resa in data 20.3.2025, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalla sig.ra
[...]
e fissava per precisazione delle conclusioni e discussione orale l'udienza del 7 ottobre Parte_4
2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda revocatoria è fondata e come tale merita accoglimento.
Com'è noto, l'azione revocatoria, con la quale viene chiesta una pronuncia di "inefficacia" dell'atto, ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata dal creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740
c.c.. L'accoglimento dell'azione revocatoria presuppone la prova della sussistenza di tre presupposti: (i)
l'esistenza di una ragione di credito tra il soggetto che agisce in revocatoria ed il debitore disponente (anche se eventuale o sub iudice perché oggetto di contestazione); (ii) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare la maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditori anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore (c.d. eventus damni); (iii) e, infine, ove l'azione revocatoria abbia per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, la ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa in caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori;
qualora essa abbia invece per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito;
e, in caso di atto a titolo oneroso, anche la prova della partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (c.d. consilium fraudis).
Nel caso di specie, le evidenze documentali dimostrano la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione pauliana con riferimento all'atto di cessione immobiliare dell'8.8.2023 posto in essere in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi dell'11.7.2023, rep. 11901 racc. 4144.
pagina 3 di 7 1.2 Parte attrice ha anzitutto dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella esistenza di una ragione di credito. Dalla documentazione dimessa in atti risulta invero che con sentenza n. 3089/2015, pubblicata il 30.12.2015 (R.G. n. 6466/2012), il Tribunale di Bergamo condannava la sig.ra
[...]
al pagamento a favore della società dell'importo di € 28.680,57, oltre Parte_4 Parte_3 interessi legali e spese (cfr. doc. n. 2 fasc. parte attrice). La statuizione limitatamente alla somma capitale veniva poi confermata in sede d'appello (cfr. doc. n. 3 fasc. parte attrice); pronuncia divenuta cosa giudicata a seguito della declaratoria di improcedibilità del ricorso per Cassazione medio tempore promosso (cfr. doc. n.
6 fasc. parte attrice).
Risulta dunque accertata anche l'anteriorità del credito, a tutela del quale è stata instaurata la presente causa, stante l'insorgenza della litispendenza mediante notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio in data 19.6.2012 (cfr. doc. n. 1 fasc. parte attrice), rispetto all'atto di compravendita immobiliare del 8.8.2023 (cfr. doc. n. 10 fasc. parte attrice).
1.2. Considerata la nozione rilevante di pregiudizio alle ragioni creditorie ai fini dell'azione revocatoria, nel caso in esame si deve ritenere provato anche il requisito dell'eventus damni, atteso che l'atto dispositivo impugnato ha comportato l'impossibilità di una esecuzione relativamente agli immobili oggetto di cessione, diminuendo grandemente se non compromettendo totalmente la garanzia patrimoniale generica. Né la parte convenuta ha in alcun modo assolto all'onere gravante su di lei (cfr., ex plurimis, Cass. 14.10.2005 n.
19963; Cass. 27.10.2004 n. 20813; Cass.
6.8.2004 n. 15257; Cass. Civ. Sez. 24.7.2003 n. 11471; Cass.
17.10.2001 n. 12678), di provare che, nonostante gli atti censurati, il suo patrimonio residuo era tale da soddisfare le ragioni creditorie, in quanto non è stata provata dalla debitrice la perdurante sussistenza di altri beni sui quali soddisfarsi o beni mobili ovvero crediti sui quali la parte attrice potrebbe soddisfarsi.
1.3 L'analisi dell'elemento soggettivo richiede in via preliminare di vagliare la natura gratuita ovvero onerosa dell'atto di trasferimento immobiliare impugnato.
Va anzitutto rammentato che è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché l'atto dispositivo trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché
l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, c.c. (v. Cass. 22/01/2015, n. 1144; Cass.
06/10/2020, n. 21358). Tale conclusione non trova ostacolo «né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione - né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del
pagina 4 di 7 coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli ovvero di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti» (Cass. 14/11/2024, n. 29453).
Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi pattuite in sede di separazione godono di loro specifici presupposti e finalità. Non possono qualificarsi come donazioni sfuggendo, in quanto tali, alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo di per sé a un contesto, quello della separazione personale, caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni della convivenza materiale e morale). Neppure possono considerarsi tout court atti di compravendita (non essendo necessariamente legate alla presenza di uno specifico corrispettivo). Tali attribuzioni svelano di norma una loro "tipicità" propria, la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione "solutorio compensativa" più ampia e complessiva di tutta l'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi carattere
(anche solo riflesso) patrimoniale maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (v. Cass. Sez. 3 10433/2019; v. anche Cass. Sez. 2, 25/10/2019 n. 27409).
Ciò posto, nel caso in esame la cessione di beni immobili effettuata dalla sig.ra a favore del marito CP_2 sig. deve qualificarsi come atto a titolo gratuito, in quanto dalla lettura sia dell'accordo di Controparte_3 negoziazione assistita che dell'atto di cessione non emerge che il trasferimento immobiliare trovi titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica dei coniugi e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo (cfr. doc. n. 1 fasc. ). Né tale giustificazione causale è stata CP_2 allegata e provata dalle parti convenute che si sono genericamente limitate ad affermare che in sede di separazione abbiano diviso i beni comuni. Ne consegue che non risulta dimostrato che il trasferimento immobiliare abbia avuto la funzione di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, occorre esaminare la posizione della sola sig.ra . CP_2
È indubitabile che la sig.ra fosse consapevole di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore a CP_2 mezzo dell'atto impugnato. La convenuta, infatti, nel momento in cui ha posto in essere l'atto di trasferimento nell'8.8.2023 era cosciente di dover rispondere con tutti i propri beni mobili e immobili, presenti e futuri, dell'obbligazione pecuniaria nei confronti della società essendo Parte_3 risultata soccombente in due gradi di giudizio (Trib. Bergamo sentenza n. 3089/2015, pubblicata il pagina 5 di 7 30.12.2015 - R.G. n. 6466/2012; Corte d'Appello di Brescia sentenza n. 1738/2018, pubblicata il
13.11.2028 - R.G. n. 194/2016); e destinataria di un primo atto di precetto notificato in data 15.2.2016 (cfr. doc. n. 4 fasc. parte attrice), seguito da un tentativo di pignoramento mobiliare presso l'abitazione sita in
Zanica rivelatosi tuttavia incapiente (cfr. doc. n. 5 fasc. parte attrice); e di un secondo atto di precetto notificato in data 28.5.2019 (cfr. doc. n. 16 fasc. parte attrice) e successivo pignoramento presso istituti di credito, rimasto di fatto inevaso per incapienza del terzo pignorato (cfr. doc. n. 17 fasc. parte attrice).
Per tutte le ragioni che precedono, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti della ricorrente e, conseguentemente, revocarsi ex artt. 2901 e ss. c.c., la cessione immobiliare dell'8.8.2023 di cui all'atto posto in essere in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi dell'11.07.2023, rep. 11901 racc. 4144 Notaio di Bergamo, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 09.08.2023 ai nn. 47453 r.g. / 32603 r.p..
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sui convenuti, in solido fra loro, e si liquidano avuto riguardo all'entità economica delle ragioni di credito alla cui tutela l'azione revocatoria era diretta (giudizi innanzi al Tribunale - scaglione tabellare da euro 26.001,00 a 52.000,00), ai sensi dell'art. 5, comma primo, D.M. 55/2014 in complessivi euro 7.258,00, di cui euro 545,00 per anticipazioni (di cui euro 518,00 per contributo unificato e euro 27 per marca da bollo) in euro 6.713,00 per compensi in favore della società oltre rimborso forfettario Parte_3 del 15%, i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda revocatoria, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della società dell'atto di cessione immobiliare Parte_3 dell'8.8.2023 di cui all'atto posto in essere in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi dell'11.07.2023, rep. 11901 racc. 4144 Notaio di Bergamo, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 9.8.2023 ai nn. 47453 r.g. / 32603 r.p.;
- ordina alla competente Agenzia del territorio di annotare la presente sentenza;
pagina 6 di 7 - condanna i sig.ri e in solido fra loro, alla refusione delle spese Parte_4 Parte_5 processuali che si liquidano in euro 7.258,00, di cui euro 545,00 per anticipazioni e in euro 6.713,00 per compensi in favore della società oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Parte_3
Bergamo, 24.11.2025
Il Giudice dott.ssa Angela Randazzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6008/2024 promossa da:
Co
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede legale sita in Zanica (BG) Via Puccini 2/A, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Viviani;
ATTORE contro nata a [...] in data [...] e residente in Controparte_2
Comun Nuovo (BG) alla via Kennedy n. 13 (C.F. ), difesa e rappresentata dagli C.F._1 avv.ti Paolo Bonomi e Paolo Giudici;
CONVENUTA
e contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3 CodiceFiscale_2
Zanica (BG) alla Via Cascina S. Antonio n. 4/A, rappresentato e difeso dall'avv.to Ilaria Rota;
CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 22.10.2024, la società conveniva in Parte_3 giudizio i sig.ri e esponendo: che era creditrice nei confronti Parte_4 Controparte_3 della sig.ra della somma complessiva di € 45.005,04, in forza di titolo esecutivo;
che, Controparte_2
pagina 1 di 7 in particolare, il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 3089/2015, pubblicata il 30.12.2015 (R.G. n.
6466/2012), condannava la sig.ra a versare alla società ricorrente l'importo di € 28.680,57, oltre CP_2 interessi legali e spese;
che la pretesa creditoria era confermata dalla Corte d'Appello di Brescia, che riformava la statuizione solo limitatamente alle spese legali;
che, in conseguenza, la ricorrente notificava alla sig.ra , segnatamente in data 28.5.2019, atto di precetto, seguito da un tentativo di pignoramento CP_2 mobiliare presso l'abitazione sita in Zanica via Cascina Sant'Antonio n. 4, ove risiedeva con il coniuge sig.
rivelatosi tuttavia incapiente;
che in quella sede la sig.ra rendeva la dichiarazione Controparte_3 CP_2 di cui all'art. 492 c.p.c., affermando «di non essere proprietaria di automobili, di non vantare crediti, di essere proprietaria dell'appartamento in Comun Nuovo dove abita la madre»; che, successivamente, la Suprema Corte, con ordinanza pubblicata in data 12.7.2023 (procedimento R.G. n. 3378/2019) dichiarava l'improcedibilità del ricorso promosso dalla sig.ra ; che, in data 8.8.2023, con atto di cessione immobiliare in esecuzione CP_2 di accordi di separazione dei coniugi dell'11.07.2023 (rep. 11901 racc. 4144 Notaio Persona_1 di Bergamo, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo in data
09.08.2023 ai nn. 47453 r.g. / 32603 r.p.), la sig.ra cedeva al coniuge sig. Controparte_2 [...]
i beni immobili indicati in atti;
che la predetta cessione era revocabile, in quanto erodeva la CP_3 garanzia patrimoniale ex 2740 c.c.; che la sig.ra e il sig. erano consapevoli del pregiudizio CP_2 CP_3 arrecato alle ragioni creditorie.
Per tutte queste ragioni, concludeva, chiedendo di dichiarare inefficace nei confronti della ricorrente e, conseguentemente, revocare ex artt. 2901 e ss. c.c. la cessione immobiliare dell'8.8.2023 di cui all'atto posto in essere in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi dell'11.7.2023, rep. 11901 racc. 4144 Notaio di Bergamo, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Persona_1
Bergamo in data 09.08.2023 ai nn. 47453 r.g. / 32603 r.p. e per l'effetto ordinare alla competente l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo, la trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.1.2025 si costituiva la sig.ra Parte_4
, contestando in fatto e diritto quanto dedotto da parte attrice e, più precisamente, esponendo: che
[...] la cessione immobiliare non era un atto a titolo gratuito, avendo gli ex coniugi diviso il patrimonio comune tramite un congruo bilanciamento;
che era separata di fatto dal marito dal 2010 per via del venir meno della loro comunione materiale e spirituale;
che nel 2024 trasferiva temporaneamente la propria residenza a
Comun Nuovo in modo da poter assistere l'anziana mamma e il signor si trasferiva CP_3 momentaneamente nella casa di Zanica.
Per tutte queste ragioni concludeva, chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.1.2025 si costituiva il sig. Controparte_3 contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice e, più precisamente, esponendo: che sig.ri e non risultavano conviventi dal 20.3.2019; che la ricorrente notificava CP_3 CP_2 il secondo atto di precetto presso la residenza della sig.ra che non era più quella del sig. già CP_2 CP_3 trasferitosi altrove;
che allo stesso modo le notifiche successive raggiungevano la sola sig.ra ; che CP_2 non era a conoscenza degli accadimenti giudiziari riguardanti la sig.ra . CP_2
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudice, con ordinanza resa in data 20.3.2025, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalla sig.ra
[...]
e fissava per precisazione delle conclusioni e discussione orale l'udienza del 7 ottobre Parte_4
2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda revocatoria è fondata e come tale merita accoglimento.
Com'è noto, l'azione revocatoria, con la quale viene chiesta una pronuncia di "inefficacia" dell'atto, ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata dal creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740
c.c.. L'accoglimento dell'azione revocatoria presuppone la prova della sussistenza di tre presupposti: (i)
l'esistenza di una ragione di credito tra il soggetto che agisce in revocatoria ed il debitore disponente (anche se eventuale o sub iudice perché oggetto di contestazione); (ii) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare la maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditori anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore (c.d. eventus damni); (iii) e, infine, ove l'azione revocatoria abbia per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, la ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa in caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori;
qualora essa abbia invece per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito;
e, in caso di atto a titolo oneroso, anche la prova della partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (c.d. consilium fraudis).
Nel caso di specie, le evidenze documentali dimostrano la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione pauliana con riferimento all'atto di cessione immobiliare dell'8.8.2023 posto in essere in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi dell'11.7.2023, rep. 11901 racc. 4144.
pagina 3 di 7 1.2 Parte attrice ha anzitutto dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella esistenza di una ragione di credito. Dalla documentazione dimessa in atti risulta invero che con sentenza n. 3089/2015, pubblicata il 30.12.2015 (R.G. n. 6466/2012), il Tribunale di Bergamo condannava la sig.ra
[...]
al pagamento a favore della società dell'importo di € 28.680,57, oltre Parte_4 Parte_3 interessi legali e spese (cfr. doc. n. 2 fasc. parte attrice). La statuizione limitatamente alla somma capitale veniva poi confermata in sede d'appello (cfr. doc. n. 3 fasc. parte attrice); pronuncia divenuta cosa giudicata a seguito della declaratoria di improcedibilità del ricorso per Cassazione medio tempore promosso (cfr. doc. n.
6 fasc. parte attrice).
Risulta dunque accertata anche l'anteriorità del credito, a tutela del quale è stata instaurata la presente causa, stante l'insorgenza della litispendenza mediante notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio in data 19.6.2012 (cfr. doc. n. 1 fasc. parte attrice), rispetto all'atto di compravendita immobiliare del 8.8.2023 (cfr. doc. n. 10 fasc. parte attrice).
1.2. Considerata la nozione rilevante di pregiudizio alle ragioni creditorie ai fini dell'azione revocatoria, nel caso in esame si deve ritenere provato anche il requisito dell'eventus damni, atteso che l'atto dispositivo impugnato ha comportato l'impossibilità di una esecuzione relativamente agli immobili oggetto di cessione, diminuendo grandemente se non compromettendo totalmente la garanzia patrimoniale generica. Né la parte convenuta ha in alcun modo assolto all'onere gravante su di lei (cfr., ex plurimis, Cass. 14.10.2005 n.
19963; Cass. 27.10.2004 n. 20813; Cass.
6.8.2004 n. 15257; Cass. Civ. Sez. 24.7.2003 n. 11471; Cass.
17.10.2001 n. 12678), di provare che, nonostante gli atti censurati, il suo patrimonio residuo era tale da soddisfare le ragioni creditorie, in quanto non è stata provata dalla debitrice la perdurante sussistenza di altri beni sui quali soddisfarsi o beni mobili ovvero crediti sui quali la parte attrice potrebbe soddisfarsi.
1.3 L'analisi dell'elemento soggettivo richiede in via preliminare di vagliare la natura gratuita ovvero onerosa dell'atto di trasferimento immobiliare impugnato.
Va anzitutto rammentato che è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché l'atto dispositivo trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché
l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, c.c. (v. Cass. 22/01/2015, n. 1144; Cass.
06/10/2020, n. 21358). Tale conclusione non trova ostacolo «né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione - né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del
pagina 4 di 7 coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli ovvero di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti» (Cass. 14/11/2024, n. 29453).
Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi pattuite in sede di separazione godono di loro specifici presupposti e finalità. Non possono qualificarsi come donazioni sfuggendo, in quanto tali, alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo di per sé a un contesto, quello della separazione personale, caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni della convivenza materiale e morale). Neppure possono considerarsi tout court atti di compravendita (non essendo necessariamente legate alla presenza di uno specifico corrispettivo). Tali attribuzioni svelano di norma una loro "tipicità" propria, la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione "solutorio compensativa" più ampia e complessiva di tutta l'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi carattere
(anche solo riflesso) patrimoniale maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (v. Cass. Sez. 3 10433/2019; v. anche Cass. Sez. 2, 25/10/2019 n. 27409).
Ciò posto, nel caso in esame la cessione di beni immobili effettuata dalla sig.ra a favore del marito CP_2 sig. deve qualificarsi come atto a titolo gratuito, in quanto dalla lettura sia dell'accordo di Controparte_3 negoziazione assistita che dell'atto di cessione non emerge che il trasferimento immobiliare trovi titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica dei coniugi e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo (cfr. doc. n. 1 fasc. ). Né tale giustificazione causale è stata CP_2 allegata e provata dalle parti convenute che si sono genericamente limitate ad affermare che in sede di separazione abbiano diviso i beni comuni. Ne consegue che non risulta dimostrato che il trasferimento immobiliare abbia avuto la funzione di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, occorre esaminare la posizione della sola sig.ra . CP_2
È indubitabile che la sig.ra fosse consapevole di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore a CP_2 mezzo dell'atto impugnato. La convenuta, infatti, nel momento in cui ha posto in essere l'atto di trasferimento nell'8.8.2023 era cosciente di dover rispondere con tutti i propri beni mobili e immobili, presenti e futuri, dell'obbligazione pecuniaria nei confronti della società essendo Parte_3 risultata soccombente in due gradi di giudizio (Trib. Bergamo sentenza n. 3089/2015, pubblicata il pagina 5 di 7 30.12.2015 - R.G. n. 6466/2012; Corte d'Appello di Brescia sentenza n. 1738/2018, pubblicata il
13.11.2028 - R.G. n. 194/2016); e destinataria di un primo atto di precetto notificato in data 15.2.2016 (cfr. doc. n. 4 fasc. parte attrice), seguito da un tentativo di pignoramento mobiliare presso l'abitazione sita in
Zanica rivelatosi tuttavia incapiente (cfr. doc. n. 5 fasc. parte attrice); e di un secondo atto di precetto notificato in data 28.5.2019 (cfr. doc. n. 16 fasc. parte attrice) e successivo pignoramento presso istituti di credito, rimasto di fatto inevaso per incapienza del terzo pignorato (cfr. doc. n. 17 fasc. parte attrice).
Per tutte le ragioni che precedono, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti della ricorrente e, conseguentemente, revocarsi ex artt. 2901 e ss. c.c., la cessione immobiliare dell'8.8.2023 di cui all'atto posto in essere in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi dell'11.07.2023, rep. 11901 racc. 4144 Notaio di Bergamo, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 09.08.2023 ai nn. 47453 r.g. / 32603 r.p..
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sui convenuti, in solido fra loro, e si liquidano avuto riguardo all'entità economica delle ragioni di credito alla cui tutela l'azione revocatoria era diretta (giudizi innanzi al Tribunale - scaglione tabellare da euro 26.001,00 a 52.000,00), ai sensi dell'art. 5, comma primo, D.M. 55/2014 in complessivi euro 7.258,00, di cui euro 545,00 per anticipazioni (di cui euro 518,00 per contributo unificato e euro 27 per marca da bollo) in euro 6.713,00 per compensi in favore della società oltre rimborso forfettario Parte_3 del 15%, i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda revocatoria, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della società dell'atto di cessione immobiliare Parte_3 dell'8.8.2023 di cui all'atto posto in essere in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi dell'11.07.2023, rep. 11901 racc. 4144 Notaio di Bergamo, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 9.8.2023 ai nn. 47453 r.g. / 32603 r.p.;
- ordina alla competente Agenzia del territorio di annotare la presente sentenza;
pagina 6 di 7 - condanna i sig.ri e in solido fra loro, alla refusione delle spese Parte_4 Parte_5 processuali che si liquidano in euro 7.258,00, di cui euro 545,00 per anticipazioni e in euro 6.713,00 per compensi in favore della società oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Parte_3
Bergamo, 24.11.2025
Il Giudice dott.ssa Angela Randazzo
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