CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 980 del ruolo generale dell'anno 2021
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Palladino;
- appellante
e
(C.F. e P.IVA ) nella sua qualità di Controparte_1 P.IVA_1
mandataria di quale procuratrice speciale di Controparte_2
quale cessionaria di Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Magrì;
- cessionaria appellata
1
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_5 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore;
- cedente appellata contumace
avverso
sentenza del Tribunale di Roma n. 672 del 2021
Oggetto: somministrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. Veniva impugnata da la sentenza n. 672 resa Parte_1
dal Tribunale di Roma e pubblicata il 14.01.2021.
2. Resisteva nella sua qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
quale procuratrice speciale di CP_2 Controparte_3
quale cessionaria di CP_4
3. All'udienza del 10 novembre 2021 veniva dichiarata la contumacia dell'appellata e veniva dichiara inammissibile Controparte_5
l'istanza di inibitoria;
4. All'udienza dell'8 gennaio 2025 nessuno depositava note.
5. La Corte rinviava ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 26 febbraio
2025.
6. Alla suddetta udienza del 26 febbraio 2025 – ritualmente comunicata – nessuna parte depositava note scritte.
7. La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini.
8. La mancata comparizione (qui deposito di note scritte) delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c. e regolarmente comunicato
2 comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal
D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
9. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 672 dell'anno 2021, così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore
3