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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5987/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
e , con l'avvocato Maria Stella La Malfa Parte_10 Parte_11
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] l'[...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Gli odierni ricorrenti sono, infatti, discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...], (CR), il 11.09.1859, come Persona_1 risultante dall'estratto di nascita (doc.3), figlio di e il quale, emigrato Per_2 Persona_3
in Brasile, contraeva in data 05.12.1893, matrimonio con (doc.5). Lo stesso, Persona_4
come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e
Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni,
(doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Dal matrimonio tra e nasceva, in data Parte_12 Persona_4
18.06.1897, titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano, Persona_5
(doc. 6) che, in data 26.07.1941, contraeva matrimonio con , (doc. 7), dalla cui Persona_6
unione nasceva, in data 29.09.1943, titolare della cittadinanza italiana in quanto Persona_7
nata da padre italiano, (doc 8), che, in data 03.04.1963, contraeva matrimonio con
[...]
, dalla cui unione nascevano: - in data 15.02.1966, Persona_8 Persona_9
, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da madre italiana, (doc. 10); - in data
[...] 23.10,1971, , odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata Parte_5
da madre italiana, (doc.19); - in data 15.03.1981, , odierna Parte_9
ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 24).
[...]
, in data 19.07.1986, contraeva matrimonio con Persona_9 Persona_10
Assumendo il nome di , (doc. 11), poi divorziato, Persona_10 Parte_13
(doc. 12) in data 29.03.2000, contraeva matrimonio contraeva matrimonio con
[...]
, assumendo il nome di , (doc. 13), Parte_14 Parte_14 Parte_2
dalla cui unione nascevano: - in data 11.02.1994, , odierno Parte_2
ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da padre italiano, (doc. 14); - in data 07.09.1997,
, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da padre Parte_3
italiano, (doc. 15); - in data 14.02.2001, , odierna ricorrente e Parte_4
cittadina italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 18). , in Parte_3
data 11.08.2023, contraeva matrimonio con assumendo il nome di Parte_15
, (doc. 16) dalla cui unione nasceva, in data 22.03.2022, Parte_16
, titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano, Controparte_2
(doc. 17). , in data 26.07.1991, contraeva matrimonio con Parte_5 [...]
assumendo il nome di (doc. 20), dalla cui Persona_11 Parte_5
unione nascevano: - in data 23.08.1992, odierna ricorrente e Parte_6
cittadina italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 21); - in data 06.02.1995,
[...]
odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da madre italiana, (doc. Parte_7
22); - in data 20.04.2000, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto Parte_8
nato da madre italiana, (doc. 23). , in data 09.11.2002 contraeva Parte_9
matrimonio con , assumendo il nome Persona_12 Parte_17
, (doc. 25), poi divorziata (dic.28) dalla cui unione nascevano: - in data 20.02.2004,
[...] [...]
, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da madre Parte_10
italiana, (doc. 26); - in data 19.02.2010, , odierna ricorrente e cittadina Parte_11
italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 27)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con nota del 12.2.2025 parte ricorrente ha esposto quanto segue: “- L'avo è figlio di Persona_1
e di il quale contraeva matrimonio in data 5.12.1883 e non il Parte_18 Persona_3
5.12.1893; - nasceva in data 29.8.1943 e non il 29.9.1943; - Il richiedente Persona_7 [...]
contraeva matrimonio con in data 29.3.2003 e non il Persona_9 Parte_14
29.03.2000.”.
2. In diritto, più in generale, si osserva che: − lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] l'[...] (doc. 3 fasc. Persona_1
ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , Pt_1 Persona_9 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Pt_7 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
e sono cittadini italiani. Parte_10 Parte_11
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 13.2.2025
Il giudice
Christian Colombo