Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio dell'1.12.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2925/19 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 9.7.2024 tra:
(c.f.: ), rapp.to e difeso in virtù di mandato su Parte_1 C.F._1 foglio separato materialmente congiunto all'atto di appello ex art. 83 c.p.c., dall'avv.
Antonio Salemme (c.f. ) e dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi C.F._2
d'Aragona (c.f. con i quali elett.te domicilia in Roma, alla via C.F._3
Sinuessa n. 15 presso lo studio dell'avv. Maria Agata Testa.
- APPELLANTE -
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
poi e quindi
[...] Controparte_3
, c.f. con sede in Roma, (00169) Via della Valle dei Controparte_4 P.IVA_1
e posta elettronica certificata: C.F._4
) e dall'Avv. Domenico Di Falco (c.f. Email_1
e posta elettronica certificata: e C.F._5 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Largo A. Sarti, 4;
- APPELLATA –
(cod. fisc. – P. Iva , con sede in Napoli alla Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
Via Alcide de Gasperi n. 55, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.
[...] ed il sig. (cod. fisc. ), entrambi CP_6 Controparte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Guido Granzotto (cod. fisc. ) ed C.F._7 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla Via Lazzaro Spallanzani n. 22 in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATI –
n persona del l.r. p.t. (CF. ) Controparte_7 P.IVA_4
n persona del l.r. p.t. (CF. Controparte_8 P.IVA_5
in persona del l.r. p.t. (CF. ) Controparte_9 P.IVA_6
Controparte_10
in persona del l.r. p.t. (CF:
[...]
) P.IVA_7
pag. 2/10 - APPELLATE CONTUMACI -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n.5830/2019.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 5830/19 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande dal medesimo proposte nei confronti degli odierni appellati con conseguente sua condanna alla rifusione in favore delle medesime delle spese e competenza del giudizio.
In particolare, l'attore aveva convenuto in giudizio le controparti per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via principale e nel merito, dichiarare i negozi, tutti, evocati in narrativa assolutamente simulati e posti in essere al solo fine di sottrarre ai creditori i beni costituenti la garanzia del soddisfacimento dei propri crediti, radicalmente nulli, dichiarando, altresì, che il trasferimento della titolarità dei beni con ciascuno di essi disposto è stato attuato mediante interposizione reale di persone (giuridiche), la proprietà delle quali, volta per volta, è stata trasferita e/o posta sotto il diretto controllo del proprietario della originaria società debitrice Planta Global Italia S.P.A., il sig. 2) in via gradata, Controparte_6 tenuto conto di quanto in proposito sopra narrato e dedotto, dichiarare nulli i contratti, tutti, di cui è menzione in premessa per illiceità dei motivi che hanno indotto le parti dei contratti medesimi a sottoscrivere ciascuno di essi;
3) in via ancor più gradata e sempre nel merito, nell'ipotesi di ritenuta validità, efficacia ed opponibilità all'odierno istante degli atti, tutti, di cui è menzione in premessa, dichiarare che, alla stregua dei fatti narrati e delle considerazioni in proposito svolte, essi sono frutto di un'unica manovra fraudolenta, finalizzata a sottrarre ai creditori i beni posti a garanzia dei loro crediti, alla quale tutte e ciascuna delle persone giuridiche coinvolte hanno deliberatamente e consapevolmente preso parte, in manifesta violazione dei principi portati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., le convenute, in solido, a risarcire l'istante dei danni tutti da lui subiti in relazione e conseguenza della qui contestata manovra fraudolenta, da quantificarsi in misura pari all'importo della creditoria sopra indicata,
pag. 3/10 maggiorata di rivalutazione e interessi moratori dal dì della maturazione del credito e fino a soddisfo;
4) in via di estremo subordine e, sempre nelle ipotesi di ritenuta validità degli atti, tutti, di cui è menzione in premessa, considerata la consapevolezza della originaria debitrice e di tutte le altre persone giuridiche costituite negli atti menzionati, di recare al creditore, con la propria condotta, pregiudizio grave sottraendogli i beni posti a garanzia del suo credito, nonché la gratuità degli atti medesimi, dichiarare gli atti in parola inefficaci nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 5) in qualunque ipotesi, condannare le convenute, tutte, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'istante di spese, diritti, onorario, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione delle relative somme allo scrivente procuratore anticipatario”.
A sostegno del gravame ha posto un unico articolato motivo rappresentato dalla errata percezione da parte del Tribunale dei fatti posti a fondamento delle domande, così male valutando anche tutta la documentazione ritualmente prodotta, violando anche le disposizioni dell'art. 1988 c.c.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni avversa eccezione, deduzione e difesa disattese, accogliere lo svolto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) In via principale e nel merito dichiarare i negozi, tutti, evocati in narrativa assolutamente simulati e posti in essere al solo fine di sottrarre ai creditori i beni costituenti la garanzia del soddisfacimento dei propri crediti, radicalmente nulli, dichiarando, altresì, che il trasferimento della titolarità dei beni con ciascuno di essi disposto è stato attuato mediante interposizione reale di persone (giuridiche), la proprietà delle quali, volta per volta, è stata trasferita e/o posta sotto il diretto controllo del proprietario dell'originaria società debitrice
PLANTA GLOBAL ITALIA S.p.A., il sig. Controparte_6
2) In via gradata, tenuto conto di quanto in proposito sopra narrato e dedotto, dichiarare nulli i contratti, tutti, di cui è menzione in premessa per illiceità dei motivi che hanno indotto le parti dei contratti medesimi a sottoscrivere ciascuno di essi;
3) In via ancor più gradata e sempre nel merito, nell'ipotesi di ritenuta validità, efficacia ed opponibilità all'odierno istante degli atti, tutti, di cui è menzione in premessa, dichiarare che, alla stregua dei fatti narrati e delle considerazioni in proposito svolte, essi sono frutto pag. 4/10 di un'unica manovra fraudolenta, finalizzata a sottrarre ai creditori i beni posti a garanzia dei loro crediti, alla quale tutte e ciascuna delle persone giuridiche coinvolte hanno deliberatamente e consapevolmente preso parte, in manifesta violazione dei principi portati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., le convenute, in solido, a risarcire l'istante dei danni tutti da lui subiti in relazione e conseguenza della qui contestata manovra fraudolenta, da quantificarsi in misura pari all'importo della creditoria sopra indicata, maggiorata di rivalutazione ed interessi moratori dal dì della maturazione del credito e fino al soddisfo;
4) In via di estremo subordine e, sempre nella ipotesi di ritenuta validità degli atti, tutti, di cui è menzione in premessa, considerata la consapevolezza della originaria debitrice e di tutte le altre persone giuridiche costituite negli atti menzionati, di recare al creditore, con la propria condotta, pregiudizio grave sottraendogli i beni posti a garanzia del suo credito, nonché la gratuità degli atti medesimi, dichiarare gli atti in parola inefficaci nei suoi confronti ai sensi dell'art 2901 c.c.;
5) In qualunque ipotesi, condannare le convenute, tutte, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'istante di spese, diritti, onorario, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione delle relative somme allo scrivente procuratore anticipatario”.
Si è costituita la (già la quale, nel contestare Controparte_1 Controparte_4
l'avverso gravame, ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione rigettata: in via preliminare dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto di appello ex adverso promosso, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'appellante e, in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza n.
5830/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data 18 marzo 2019.
Il tutto con vittoria di onorari e spese (anche generali) del doppio grado di giudizio e con loro attribuzione al difensore che si dichiara antistatario”.
pag. 5/10 Si sono altresì costituiti la e i quali, nel contestare Controparte_4 Controparte_6
l'avverso gravame, hanno ugualmente concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione rigettata: in via preliminare dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto di appello ex adverso promosso, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'appellante e, in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza n.
5830/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data 18 marzo 2019.
Il tutto con vittoria di onorari e spese (anche generali) del doppio grado di giudizio e con loro attribuzione al difensore che si dichiara antistatario”.
Non si sono costituite le altre società appellate di cui è stata dichiarata la contumacia.
Alla udienza a trattazione scritta del 9.7.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La vicenda trae origine da un riferito credito che l'odierno appellante vantava nei confronti della subentrata alla precedente società debitrice Consulcoop. Controparte_4
Senonchè, secondo la tesi attorea, la suddetta avrebbe operato, Controparte_4 unitamente alle altre società convenute e dietro la direzione del vero artefice, sig.
[...]
una serie di atti di scissione e cessione di beni al solo scopo di sottrarre questi CP_6 ultimi alla garanzia patrimoniale del creditore il quale, così facendo, non era stato più in grado di recuperare il proprio credito per l'importo complessivo pari ad € 4.789.536,93 in forza di atto stipulato in data 29.7.2008 con la allora Consulcoop. con cui quest'ultima aveva riconosciuto l'effettiva esistenza del proprio debito con la contestuale promessa di provvedere alla sua estinzione mediante la prestazione da parte del terzo,
[...]
consistente nella consegna al di unità immobiliari Controparte_11 Pt_1 che questa avrebbe realizzato.
Tuttavia, però, detta condizione non si era avverata, non essendo la detta itolare di CP_2 alcun diritto di superficie sul terreno sul quale gli immobili si sarebbero dovuti realizzare, tanto che il Comune di Napoli aveva deliberato la presa d'atto della inesistenza delle concessioni.
pag. 6/10 In sostanza, sempre secondo l'appellante, si era trattato di una vera e propria serie di negozi fraudolenti posti a suo danno, organizzati dal al solo fine di evitare la CP_6 restituzione del debito al . Pt_1
Il Tribunale ha respinto le domande alla stregua dell'atto transattivo del 29.7.2008 stipulato tra il e la Consulcoop, con cui egli liberava quest'ultima da ogni sua obbligazione, Pt_1 accettando che essa fosse trasferita in capo al Peraltro, anche le Controparte_10 pretese risarcitorie erano infondate alla luce della semplice lettura del predetto atto, visto che in esso era espressamente prevista la possibilità che il terzo potesse non adempiere alla prestazione promessa dalla originaria debitrice in considerazione dei contenziosi amministrativi in corso, il cui esito era chiaramente condizionante.
L'appellante ritiene che questa ricostruzione dei fatti non sia corrispondente alla realtà dei fatti, dovendosi tenere conto preliminarmente della fiducia che gli era stata artatamente carpita dal visti i rapporti di lunga amicizia intercorsi con lo stesso e, prima CP_6 ancora, con il di lui padre.
Ebbene, il Tribunale avrebbe fondato la propria impugnata decisione pregiudizialmente sulla mancanza di prova del credito vantato dall'attore, anche in considerazione del rigetto di altra domanda dal medesimo proposta in ordine alla esistenza del detto credito, che è stata puntualmente respinta dal Tribunale con sentenza le cui motivazioni sono state dal
Collegio di primo grado pienamente, ma erroneamente, condivise.
In effetti, sempre secondo la tesi appellante, ove si fossero esaminati attentamente in modo non atomistico ma nella loro complessità i due diversi contenuti dell'atto di transazione (da una parte relativo alla ricognizione di debito di Consulcoop e, dall'altro, la rinunzia di esso a coltivare altro giudizio già azionato nei confronti del per il Pt_1 CP_6 recupero della somma), ne sarebbe certamente scaturito il diverso convincimento in ordine sia alla effettiva esistenza del credito da lui vantato, sia al comportamento complessivo fraudolento posto in essere ai suoi danni.
In definitiva, il Tribunale avrebbe erroneamente statuito, sia pur incidentalmente, sulla inesistenza del credito azionato in diverso giudizio dal , senza averne alcun potere, Pt_1 in tal modo peraltro adottando anche una motivazione meramente apparente e ciò, in palese violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. e senza tenere conto della chiara pag. 7/10 sussistenza di una ipotesi di litispendenza con il diverso giudizio definito con sentenza impugnata dinanzi a questa medesima Corte di Appello.
Orbene, pur a voler ritenere l'appello ammissibile ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c., avendo in realtà solo tra le righe il illustrato le censure alla impugnata sentenza, è Pt_1 nel merito che esso non è però meritevole di accoglimento.
Va da subito evidenziato, che il distinto giudizio citato nelle sue difese dallo stesso appellante e richiamato anche dal Primo Giudice, è quello promosso dal nei Pt_1 confronti della già per la restituzione della ingente Controparte_1 Controparte_12 somma oggetto anche del presente contenzioso, previa contestuale dichiarazione di nullità dell'atto per Notaio inerente, per l'appunto, l'assunzione dell'obbligo del terzo. Per_1
Detto contenzioso è stato definito con sentenza della Corte di Appello con cui la domanda
è stata rigettata sul presupposto della carenza di legittimazione della convenuta in virtù del trasferimento del debito da parte della originaria debitrice al , con accettazione CP_10 proprio del . Pt_1
Vero è, che avverso detta sentenza risulta essere proposto ricorso per Cassazione, ma il
Tribunale ha richiamato nella sua motivazione la suddetta decisione, confermata appunto dalla Corte, condividendone le argomentazioni così affermando, sia pur incidenter tantum, la inesistenza del credito che in questo giudizio si pone come fatto costitutivo delle varie domande, pur avendo il Giudicante evidenziato come, anche a voler giustamente ritenere come tutelabile la mera aspettativa di credito a fronte della ulteriore azione revocatoria proposta, in ogni caso le domande sarebbero comunque da respingersi, stante il contenuto dell'atto di transazione intercorso tra le parti.
Ritiene la Corte, che la motivazione del Tribunale sia assolutamente condivisibile, non avendo lo stesso in alcun modo travalicato dai suoi compiti decisionali nell'aver valutato incidentalmente la sussistenza del credito, visto che esso costituiva proprio il presupposto delle domande proposte.
In ogni caso, non va trascurato che la motivazione del Tribunale è andata oltre, avendo escluso comunque tutti gli ulteriori elementi sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo idonei a concretizzare la fondatezza della domanda attoree.
Ebbene, prendendo le mosse dall'atto di transazione per rogito Notar del 28.7.2008 Per_1 intercorso tra la Consulcoop e all'art. 3 testualmente si legge: “Le parti Parte_1
pag. 8/10 consensualmente e transattivamente risolvono il contratto di associazione in partecipazione in essere tra loro dandosi atto che l'affare per il quale fu posto in essere ……. rimane caratterizzato, per le ragioni tutte esposte, da una forte alea, comportante il rischio della definitività dell'attuale perdita anche dell'apporto, e ciò, anche se il progetto edilizio, oggetto principale dell'affare, ha ottenuto l'approvazione da parte della Regione Campania, in quanto la stessa è fortemente avversata dal Comune di Napoli”.
Al successivo art. 4 si legge: “Le parti convengono che, nella auspicata eventualità che, a seguito della programmata attività di risanamento finanziario e contenziosa nei confronti del .le cooperative assegnatarie del programma edilizio …possano Controparte_13 finalmente dar corso al programma di recupero urbano…la Consulcoop procederà alla restituzione del solo apporto all'associato sig. esclusivamente Parte_1 procurando allo stesso, ai sensi dell'art. 1381 c.c. l'acquisto da parte delle cooperative ….dei seguenti immobili”.
Dunque, si tratta di un atto di transazione con cui la restituzione del credito vantato dal sarebbe avvenuto, in caso di avveramento della condizione, mediate la vendita in Pt_1 suo favore di alcune unità immobiliari.
Purtroppo, per tutte le parti, questa condizione non si sarebbe poi avverata e non vi sono allo stato emergenze di sorta da cui ricavare che detto mancato avveramento possa essere addebitato al quale soggetto a cui tutte le varie società avrebbero fatto capo. CP_6
Con il successivo atto di transazione del 22.12.2008, avente ad oggetto la “promessa del fatto del terzo”, tra la il e la Consulcoop, le parti Parte_2 Pt_1 prendevano atto della transazione per notar ed espressamente si affermava che: Per_1
“tutto ciò premesso e considerato il fa propria l'obbligazione Controparte_10 condizionata assunta per proprio conto dalla Cooperativa Consulcoop che rimane, pertanto, liberata da ogni obbligazione nei suoi confronti”.
Così ricostruiti i fatti, trova allora piena condivisione la decisione della Corte di Appello, laddove ha rigettato il gravame proposto dal avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Consulcoop.
Ma anche sotto il profilo soggettivo, la chiarezza del contenuto degli atti sopra richiamati, dimostra la piena consapevolezza dell'appellante dei rischi che egli si andava di fatto ad accollare in relazione alla possibilità che la condizione della realizzazione degli immobili pag. 9/10 potesse effettivamente non avverarsi, sicchè alcuna attività fraudolenta può essere individuata a carico degli appellati.
Per tutti i suesposti motivi, quindi, la sentenza impugnata non può che essere confermata.
Resta assorbita anche ogni altra questione inerente alle spese del precedente grado del giudizio.
Quanto alle spese del presente grado, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al medio della fascia di riferimento (valore indeterminato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5830/2019 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore Parte_1 domanda ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate costituite, e per esse dei rispettivi difensori che si sono dichiarati antistatari, delle competenze delle competenze del presente grado che liquida per ciascuna di esse in complessivi € 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa tra le altre parti le spese del giudizio.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'1.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10