Sentenza 16 ottobre 1987
Massime • 1
Per la successione mortis causa nella proroga legale del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo non è sufficiente, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge n. 253 del 1950, la qualità di erede del soggetto che la invoca, ma occorre che in tale qualità il soggetto stesso si sia immesso nell'Esercizio della attività svolta dal defunto e questa abbia di fatto continuato. Inoltre, poiché il diritto riconosciuto all'erede è strettamente personale e non trasmissibile ad altri soggetti, è necessario che egli eserciti quell'attività direttamente e non per interposta persona e che, avvalendosi della sua specifica Competenza artigianale, professionale o commerciale, ne assuma la direzione ed organizzazione al fine della produzione o dello scambio degli stessi beni o servizi con il lavoro esclusivamente o almeno prevalentemente proprio. ( Conf 169/69, mass n 338090, sulla prima parte).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/1987, n. 7650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7650 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1987 |
Testo completo
Per la successione mortis causa nella proroga legale del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo non è sufficiente, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge n. 253 del 1950, la qualità di erede del soggetto che la invoca, ma occorre che in tale qualità il soggetto stesso si sia immesso nell'Esercizio della attività svolta dal defunto e questa abbia di fatto continuato. Inoltre, poiché il diritto riconosciuto all'erede è strettamente personale e non trasmissibile ad altri soggetti, è necessario che egli eserciti quell'attività direttamente e non per interposta persona e che, avvalendosi della sua specifica Competenza artigianale, professionale o commerciale, ne assuma la direzione ed organizzazione al fine della produzione o dello scambio degli stessi beni o servizi con il lavoro esclusivamente o almeno prevalentemente proprio. ( Conf 169/69, mass n 338090, sulla prima parte).*