Art. 2.
La designazione del rappresentante della Regione in seno agli organi collegiali di cui all'articolo precedente deve avvenire entro lo stesso termine assegnato alle organizzazioni sindacali ai sensi dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 .
La designazione del rappresentante della Regione in seno agli organi collegiali di cui all'articolo precedente deve avvenire entro lo stesso termine assegnato alle organizzazioni sindacali ai sensi dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 .