Articolo 4 della Legge 24 ottobre 1955, n. 963
Articolo 3
Versione
15 novembre 1955
Art. 4.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1955-56, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Entrata in vigore il 15 novembre 1955