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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1096 R.G.A.C. per l'anno 2024, promossa da:
, ( ), elettivamente domiciliato in Vibo Parte_1 CodiceFiscale_1
Valentia alla Via Ruggero Leoncavallo n. 13 presso lo studio dell'avv. Ferdinando
Pietropaolo che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
Contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: indennizzo per finita locazione
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, , e al fine CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di sentirli condannare in solido al pagamento dell'indennizzo di sua spettanza ai sensi dell'art. 1591 cc per effetto della occupazione senza titolo dell'appartamento di sua proprietà sito in Pizzo alla Via Marcello Salomone n. 129.
A fondamento della sua domanda ha dedotto in fatto che con scrittura privata dell'1.7.2008, registrata a Vibo Valentia l'1.8.2008 al n. 2119 serie 3, , Persona_1
pagina 1 di 6 concedeva in locazione a , l'appartamento di sua proprietà sito in Parte_2
Pizzo alla Via Marcello Salomone n. 129 composto da tre vani, cucina e accessori, per uso abitazione del conduttore e delle “persone attualmente con lui conviventi”, per la durata di anni quattro decorrenti dalla data di stipula, tacitamente rinnovabile e per il canone mensile anticipato di € 350,00, successivamente aggiornato fino ai finali € 390,00.
Successivamente con atto notar da Cosenza del 25.3.2014 rep. n. Persona_2
41645 il locatore ha donato l'appartamento oggetto della locazione su Persona_1 descritta al figlio ER IS , che di ciò ha dato formale Parte_1 comunicazione con propria nota di pari data al conduttore, che da quella stessa data ha preso atto del subentro del donatario nella titolarità del contratto di locazione corrispondendo allo stesso i canoni dovuti.
Il contratto di che trattasi, giunto a una prima scadenza alla data del 30.6.2012, si è rinnovato tacitamente per altri quattro anni giungendo così a nuova scadenza alla data del 30.6.2016, data questa nella quale il contratto si è ancora una volta tacitamente rinnovato per ulteriori quattro anni giungendo pertanto a nuova scadenza alla data del 30.6.2020. È stato a quel punto che, per evitare un nuovo rinnovo, l'IS con propria lettera raccomandata ar del 20.2.2017, ricevuta in data 21.4.2017, ha comunicato al conduttore formale disdetta del rapporto locativo per la suddetta data di scadenza contrattuale. Successivamente è deceduto il conduttore e il rapporto contrattuale già in essere con lo stesso è da Parte_2 quel momento proseguito (ai sensi dell'art. 6 legge n. 392/1978 secondo cui “in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi) in capo a tutti i componenti della sua famiglia con lui conviventi e cioè la moglie e i figli , Controparte_1 Controparte_2
e . Controparte_3 Controparte_4
Dopo una lunga serie di rinvii del rilascio chiesti dai conduttori subentrati all'originaria parte contraente in considerazione della prospettata prossima assegnazione in loro favore di un alloggio di edilizia popolare, rinvii concessi ma rimasti senza esito, l'IS si è visto costretto ad agire in convalida Parte_1 di sfratto per finita locazione conseguendo dal Tribunale di Vibo Valentia la emissione del provvedimento richiesto in data 19.6.2023 e per l'effetto lo sfratto è
pagina 2 di 6 stato eseguito a ministero dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Vibo
Valentia in data 25.10.2023.
Senonché i predetti conduttori, che fino a tutto il mese di luglio 2022 avevano continuato a pagare il canone locativo convenuto, fin dal mese successivo, pur continuando a occupare l'immobile già locato nonostante la già intervenuta e disdettata scadenza contrattuale, nulla hanno più riconosciuto all'IS come dovuto a titolo di indennizzo per l'occupazione a quel punto divenuta senza titolo dell'immobile di sua proprietà.
Ha quindi dedotto in diritto di avere titolo per chiedere che gli venga riconosciuto dai conduttori inadempimenti l'indennizzo di cui all'art. 1591 c.c. a far data dal mese di agosto 2022, primo mese successivo alla scadenza contrattuale, fino a quello di ottobre 2023 nel corso del quale ha conseguito, come detto, il definitivo rilascio dell'immobile di sua proprietà. Pertanto ha rilevato che l'ammontare dell'indennizzo richiesto deve essere legittimamente parametrato su base mensile al valore locativo dell'immobile oggetto di occupazione e quindi al valore che le stesse parti avevano contrattualmente convenuto: così operando il danno predetto ammonta a € 5.850,00
(e cioè € 390,00 mensili x 15 mesi) oltre interessi nella misura di legge da ogni scadenza mensile al soddisfo, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.
Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“condannare essi resistenti tutto in solido a pagare a esso IS l'indennizzo di sua spettanza ai sensi dell'art. 1591 cc per effetto della occupazione senza titolo dell'appartamento di sua proprietà sito in Pizzo alla Via Marcello Salomone n. 129 a far data dalla disdettata scadenza del contratto di locazione nella titolarità del quale essi resistenti medesimi sono subentrati all'originario conduttore, e quindi a far data dal mese di agosto 2022, fino alla data del rilascio dello stesso avvenuto a ministero dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Vibo Valentia in data 25.10.2023, il tutto nell'ammontare di € 5.850,00 pari a quindici volte il canone di locazione corrisposto fino al momento dello sfratto (€ 390,00 mensili), ovvero in quello maggiore
o minore che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso oltre agli interessi nella misura di legge dai rispettivi dì del dovuto al soddisfo;
pagina 3 di 6 condannare infine i resistenti tutti in solido alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio, di cui sono responsabili anche per effetto della loro mancata partecipazione al procedimento di mediazione su descritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 1.04.2025.
2.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti
[...]
, , , , stante CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 la regolarità dell'avvenuta notifica provata da parte ricorrente.
2.2 Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
L'ER ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile di sua proprietà per il periodo di occupazione sine titulo commisurata al canone di locazione pattiziamente concordato tra le parti nel contratto di locazione dalle stesse sottoscritto.
Orbene, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del “conduttore” di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto.
(…) Il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto è infatti tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata” (v., ex plurimis, Cass. n.
38970/2021). Inoltre, poiché “l'art. 1591 cod. civ., nello stabilire che il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, predispone una determinazione legale del danno da mancata restituzione, costituita dal pagamento del canone convenuto, fino al momento di detta riconsegna (salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto)”, ne consegue che “vertendosi in tema di risarcimento correlato al danno effettivamente subito, l'importo dovuto dall'occupante deve essere correlato al periodo di effettiva occupazione, con la conseguenza che, qualora l'immobile sia rilasciato nel corso del periodo in riferimento al quale il canone è contrattualmente
pagina 4 di 6 commisurato, il risarcimento dovrà essere quantificato sulla base del canone mensile in proporzione ai giorni di effettiva occupazione” (vedi in tal senso Cass. n.
8240/2003).
Le domande formulate dal ricorrente risultano fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. In sintesi e per quel che qui rileva, il ricorrente ha dedotto e documentato:
− di essere subentrato, a seguito di donazione dell'immobile sito alla Via Marcello
Salomone nel Comune di Pizzo, nel contratto di locazione con i resistenti in data
25/3/2014, (vedi all.1-2-3), conservando gli stessi effetti del contratto originariamente stipulato nel quale le parti convenivano un canone di locazione annuo di € 4.200,00, da pagarsi in n. 12 rate mensili anticipate di € 350,00, canone poi aggiornato a seguito di adeguamento Istat in euro 390,00;
− di avere comunicato in data 20.02.2017 tramite raccomandata a/r la propria volontà di recedere dal contratto summenzionato prima della scadenza fissata al
30.06.2020;
− che in data 19.06.2023 il Tribunale di Vibo Valentia, convalidava lo sfratto per finita locazione dell'immobile e ne fissava l'esecuzione al 15.09.2023 e che in data
25.10.2023, veniva data esecuzione allo sfratto a mezzo dell'Ufficiale giudiziario del
Tribunale di Vibo Valentia ed in presenza del locatore.
Il ricorrente ha altresì dedotto di avere ricevuto i regolari pagamenti del canone sino a Luglio 2022. Controparte sul punto non ha contestato in alcun modo la morosità maturata, scegliendo di rimanere contumace e pertanto tale comportamento processualmente passivo deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice ex art. 116, comma secondo, c.p.c., e concorre, unitamente ad altri elementi (puntuali e concordanti nel caso di specie), a formare il convincimento del giudice sui fatti di causa (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.7739/2007).
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, in uno con la documentazione allegata dal ricorrente, deve essere accertato in questa sede che il ricorrente ha diritto alla corresponsione di una somma per indennità di occupazione ex art. 1591
c.c. nel limite di € 5.460,00 (ossia pari a € 390,00 mensili così come richiesto, moltiplicati per 14 mensilità, e non per 15 mensilità come richiesti nel ricorso pagina 5 di 6 introduttivo, per l'occupazione dal Agosto 2022 sino al 25.10.2023, data di rilascio dell'immobile).
Inoltre, atteso che “l'obbligo del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c., di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata (…) produce interessi dal giorno della domanda (salvo il maggior danno, a norma dell'art. 1224, 2° comma, c.c., ove allegato e dimostrato)” (v. Cass. n. 7670/1993), sulla predetta somma spettano altresì al ricorrente gli interessi (espressamente invocati) al tasso legale di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda – ossia, come anzidetto, il 19/07/2024, data di deposito del ricorso – al saldo effettivo (cfr. Cass.
n. 38588/2021).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 di cui alla Tabella 3 del predetto D.M., valori medi per la fase di studio, introduttiva e di decisione, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta oltre che per la fase di attivazione del procedimento di mediazione.
PQM
il Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica, sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie il ricorso con i limiti indicati in parte motiva;
2) Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.460,00 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591
c.c., oltre interessi come indicati in motivazione;
3) Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in € 237,00 per esborsi, e € 3.397,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Vibo Valentia, 15 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1096 R.G.A.C. per l'anno 2024, promossa da:
, ( ), elettivamente domiciliato in Vibo Parte_1 CodiceFiscale_1
Valentia alla Via Ruggero Leoncavallo n. 13 presso lo studio dell'avv. Ferdinando
Pietropaolo che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
Contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: indennizzo per finita locazione
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, , e al fine CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di sentirli condannare in solido al pagamento dell'indennizzo di sua spettanza ai sensi dell'art. 1591 cc per effetto della occupazione senza titolo dell'appartamento di sua proprietà sito in Pizzo alla Via Marcello Salomone n. 129.
A fondamento della sua domanda ha dedotto in fatto che con scrittura privata dell'1.7.2008, registrata a Vibo Valentia l'1.8.2008 al n. 2119 serie 3, , Persona_1
pagina 1 di 6 concedeva in locazione a , l'appartamento di sua proprietà sito in Parte_2
Pizzo alla Via Marcello Salomone n. 129 composto da tre vani, cucina e accessori, per uso abitazione del conduttore e delle “persone attualmente con lui conviventi”, per la durata di anni quattro decorrenti dalla data di stipula, tacitamente rinnovabile e per il canone mensile anticipato di € 350,00, successivamente aggiornato fino ai finali € 390,00.
Successivamente con atto notar da Cosenza del 25.3.2014 rep. n. Persona_2
41645 il locatore ha donato l'appartamento oggetto della locazione su Persona_1 descritta al figlio ER IS , che di ciò ha dato formale Parte_1 comunicazione con propria nota di pari data al conduttore, che da quella stessa data ha preso atto del subentro del donatario nella titolarità del contratto di locazione corrispondendo allo stesso i canoni dovuti.
Il contratto di che trattasi, giunto a una prima scadenza alla data del 30.6.2012, si è rinnovato tacitamente per altri quattro anni giungendo così a nuova scadenza alla data del 30.6.2016, data questa nella quale il contratto si è ancora una volta tacitamente rinnovato per ulteriori quattro anni giungendo pertanto a nuova scadenza alla data del 30.6.2020. È stato a quel punto che, per evitare un nuovo rinnovo, l'IS con propria lettera raccomandata ar del 20.2.2017, ricevuta in data 21.4.2017, ha comunicato al conduttore formale disdetta del rapporto locativo per la suddetta data di scadenza contrattuale. Successivamente è deceduto il conduttore e il rapporto contrattuale già in essere con lo stesso è da Parte_2 quel momento proseguito (ai sensi dell'art. 6 legge n. 392/1978 secondo cui “in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi) in capo a tutti i componenti della sua famiglia con lui conviventi e cioè la moglie e i figli , Controparte_1 Controparte_2
e . Controparte_3 Controparte_4
Dopo una lunga serie di rinvii del rilascio chiesti dai conduttori subentrati all'originaria parte contraente in considerazione della prospettata prossima assegnazione in loro favore di un alloggio di edilizia popolare, rinvii concessi ma rimasti senza esito, l'IS si è visto costretto ad agire in convalida Parte_1 di sfratto per finita locazione conseguendo dal Tribunale di Vibo Valentia la emissione del provvedimento richiesto in data 19.6.2023 e per l'effetto lo sfratto è
pagina 2 di 6 stato eseguito a ministero dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Vibo
Valentia in data 25.10.2023.
Senonché i predetti conduttori, che fino a tutto il mese di luglio 2022 avevano continuato a pagare il canone locativo convenuto, fin dal mese successivo, pur continuando a occupare l'immobile già locato nonostante la già intervenuta e disdettata scadenza contrattuale, nulla hanno più riconosciuto all'IS come dovuto a titolo di indennizzo per l'occupazione a quel punto divenuta senza titolo dell'immobile di sua proprietà.
Ha quindi dedotto in diritto di avere titolo per chiedere che gli venga riconosciuto dai conduttori inadempimenti l'indennizzo di cui all'art. 1591 c.c. a far data dal mese di agosto 2022, primo mese successivo alla scadenza contrattuale, fino a quello di ottobre 2023 nel corso del quale ha conseguito, come detto, il definitivo rilascio dell'immobile di sua proprietà. Pertanto ha rilevato che l'ammontare dell'indennizzo richiesto deve essere legittimamente parametrato su base mensile al valore locativo dell'immobile oggetto di occupazione e quindi al valore che le stesse parti avevano contrattualmente convenuto: così operando il danno predetto ammonta a € 5.850,00
(e cioè € 390,00 mensili x 15 mesi) oltre interessi nella misura di legge da ogni scadenza mensile al soddisfo, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.
Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“condannare essi resistenti tutto in solido a pagare a esso IS l'indennizzo di sua spettanza ai sensi dell'art. 1591 cc per effetto della occupazione senza titolo dell'appartamento di sua proprietà sito in Pizzo alla Via Marcello Salomone n. 129 a far data dalla disdettata scadenza del contratto di locazione nella titolarità del quale essi resistenti medesimi sono subentrati all'originario conduttore, e quindi a far data dal mese di agosto 2022, fino alla data del rilascio dello stesso avvenuto a ministero dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Vibo Valentia in data 25.10.2023, il tutto nell'ammontare di € 5.850,00 pari a quindici volte il canone di locazione corrisposto fino al momento dello sfratto (€ 390,00 mensili), ovvero in quello maggiore
o minore che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso oltre agli interessi nella misura di legge dai rispettivi dì del dovuto al soddisfo;
pagina 3 di 6 condannare infine i resistenti tutti in solido alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio, di cui sono responsabili anche per effetto della loro mancata partecipazione al procedimento di mediazione su descritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 1.04.2025.
2.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti
[...]
, , , , stante CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 la regolarità dell'avvenuta notifica provata da parte ricorrente.
2.2 Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
L'ER ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile di sua proprietà per il periodo di occupazione sine titulo commisurata al canone di locazione pattiziamente concordato tra le parti nel contratto di locazione dalle stesse sottoscritto.
Orbene, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del “conduttore” di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto.
(…) Il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto è infatti tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata” (v., ex plurimis, Cass. n.
38970/2021). Inoltre, poiché “l'art. 1591 cod. civ., nello stabilire che il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, predispone una determinazione legale del danno da mancata restituzione, costituita dal pagamento del canone convenuto, fino al momento di detta riconsegna (salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto)”, ne consegue che “vertendosi in tema di risarcimento correlato al danno effettivamente subito, l'importo dovuto dall'occupante deve essere correlato al periodo di effettiva occupazione, con la conseguenza che, qualora l'immobile sia rilasciato nel corso del periodo in riferimento al quale il canone è contrattualmente
pagina 4 di 6 commisurato, il risarcimento dovrà essere quantificato sulla base del canone mensile in proporzione ai giorni di effettiva occupazione” (vedi in tal senso Cass. n.
8240/2003).
Le domande formulate dal ricorrente risultano fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. In sintesi e per quel che qui rileva, il ricorrente ha dedotto e documentato:
− di essere subentrato, a seguito di donazione dell'immobile sito alla Via Marcello
Salomone nel Comune di Pizzo, nel contratto di locazione con i resistenti in data
25/3/2014, (vedi all.1-2-3), conservando gli stessi effetti del contratto originariamente stipulato nel quale le parti convenivano un canone di locazione annuo di € 4.200,00, da pagarsi in n. 12 rate mensili anticipate di € 350,00, canone poi aggiornato a seguito di adeguamento Istat in euro 390,00;
− di avere comunicato in data 20.02.2017 tramite raccomandata a/r la propria volontà di recedere dal contratto summenzionato prima della scadenza fissata al
30.06.2020;
− che in data 19.06.2023 il Tribunale di Vibo Valentia, convalidava lo sfratto per finita locazione dell'immobile e ne fissava l'esecuzione al 15.09.2023 e che in data
25.10.2023, veniva data esecuzione allo sfratto a mezzo dell'Ufficiale giudiziario del
Tribunale di Vibo Valentia ed in presenza del locatore.
Il ricorrente ha altresì dedotto di avere ricevuto i regolari pagamenti del canone sino a Luglio 2022. Controparte sul punto non ha contestato in alcun modo la morosità maturata, scegliendo di rimanere contumace e pertanto tale comportamento processualmente passivo deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice ex art. 116, comma secondo, c.p.c., e concorre, unitamente ad altri elementi (puntuali e concordanti nel caso di specie), a formare il convincimento del giudice sui fatti di causa (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.7739/2007).
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, in uno con la documentazione allegata dal ricorrente, deve essere accertato in questa sede che il ricorrente ha diritto alla corresponsione di una somma per indennità di occupazione ex art. 1591
c.c. nel limite di € 5.460,00 (ossia pari a € 390,00 mensili così come richiesto, moltiplicati per 14 mensilità, e non per 15 mensilità come richiesti nel ricorso pagina 5 di 6 introduttivo, per l'occupazione dal Agosto 2022 sino al 25.10.2023, data di rilascio dell'immobile).
Inoltre, atteso che “l'obbligo del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c., di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata (…) produce interessi dal giorno della domanda (salvo il maggior danno, a norma dell'art. 1224, 2° comma, c.c., ove allegato e dimostrato)” (v. Cass. n. 7670/1993), sulla predetta somma spettano altresì al ricorrente gli interessi (espressamente invocati) al tasso legale di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda – ossia, come anzidetto, il 19/07/2024, data di deposito del ricorso – al saldo effettivo (cfr. Cass.
n. 38588/2021).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 di cui alla Tabella 3 del predetto D.M., valori medi per la fase di studio, introduttiva e di decisione, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta oltre che per la fase di attivazione del procedimento di mediazione.
PQM
il Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica, sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie il ricorso con i limiti indicati in parte motiva;
2) Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.460,00 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591
c.c., oltre interessi come indicati in motivazione;
3) Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in € 237,00 per esborsi, e € 3.397,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Vibo Valentia, 15 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
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