Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5450/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti BUTERA GABRIELLA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. Controparte_1
, con il Patrocinio dell'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_1
Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato solo parzialmente.
Ed invero, il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), ha riconosciuto la sussistenza del solo requisito sanitario dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/1992, non ravvisando, per il resto, gli estremi per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese nella misura del 50%
Le rimanenti, seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 5450 /
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
I. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1
risulta in possesso del requisito
[...] C.F._1
sanitario, per come indicato in parte motiva;
II. COMPENSA le spese processuali nella misura del 50%;
III. CONDANNA l' al pagamento delle residue, in favore della parte CP_2
ricorrente, che liquida in euro €.1932, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al
15% come per legge, spese fiscali, ove anticipate;
IV. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_2
Così depositato in Catania, lì 29/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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2024 R.G.L., così statuisce: