Articolo 15 della Legge 4 marzo 1958, n. 174
Articolo 14Articolo 16
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6 aprile 1958
Art. 15.
Per l'applicazione della presente legge viene autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58, di lire 4,5 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.
I relativi finanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Commissariato per il turismo.
Entrata in vigore il 6 aprile 1958