TRIB
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/03/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Gabriele Conti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 6318 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARELLO SERENA
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/07/1980, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPOVILLA ELISA ANGELA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la separazione legale dei signori e , i quali Parte_1 Controparte_1
1 hanno contratto matrimonio concordatario in Sandrigo (VI) il 02.06.2016, trascritto al
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sandrigo (VI) al N.5 Parte II Serie A –
Anno 2016, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: l'immobile adibito a residenza famigliare, sito in
Sandrigo (VI), Viale della Repubblica, 6, Interno 1, di proprietà del sig. , Controparte_1
rimarrà in disponibilità a quest'ultimo con quanto l'arreda e correda. La sig.ra Pt_1
unitamente alle figlie minori e , si trasferirà in altra unità immobiliare che la Per_1 Per_2
stessa provvederà ad acquistare ed ove trasferirà la residenza propria e quella delle figlie.
3) AFFIDAMENTO FIGLI. Affidarsi le figlie minori e , in via condivisa, ad Per_1 Per_2
entrambi i coniugi con convivenza prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie e ciò tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
4) TEMPI DI PERMANENZA PRESSO IL PADRE. Disporsi che il padre possa stare con le figlie quando vorrà, previo congruo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludico sportivi e di salute delle figlie medesime nonché tenendo conto dei desideri delle stesse e, in ogni caso, secondo la seguente tempistica: un fine settimana ogni 15 giorni
(dal sabato mattina alla domenica sera) oltre a due giorni infrasettimanali (dalla fine dell'orario scolastico con possibilità di pernottamento) nelle settimane in cui non terrà le figlie nel weekend e un giorno infrasettimanale (anche con pernottamento) nelle settimane in cui trascorrerà con le piccole il weekend.
Vacanze natalizie: ad anni alterni: Natale con un genitore, Capodanno con l'altro. Altri
giorni delle vacanze natalizie come da calendario ordinario, fatta salva la possibilità di trascorrere più giorni con uno dei due previo accordo tra i ricorrenti.
Pasqua: con un genitore il giorno di Pasqua, con l'altro il Lunedì in albis;
Ulteriori festività (Onnisanti, Immacolata, 25 aprile, 2 giugno, festa del patrono etc.)
verranno suddivise equamente tra i genitori.
2 Periodo estivo: Ogni genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il 1 maggio di ogni anno e comunque in base alle esigenze lavorative e/o impegni di ciascuno.
5) ONERI CONTRIBUTIVI. Disporsi che il sig. contribuisca al Controparte_1
mantenimento ordinario delle figlie e versando alla moglie la somma mensile Per_1 Per_2
di € 700,00 (€ 350,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
[...]
, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra Org_1
presso la – filiale di Dueville (VI). Le spese straordinarie Pt_1 Organizzazione_2
mediche, scolastiche, sportive, ludiche dei figli così come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di aver letto e compreso,
verranno suddivise tra i coniugi al 50%, prevedendo che, ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente pro quota le spese, il genitore che le abbia anticipate invierà con cadenza mensile il relativo conto all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
I signori e concordano affinchè la signora continui a CP_1 Pt_1 Parte_1
percepire per l'intero quanto previsto normativamente a titolo di Assegno Unico per le figlie, mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno beneficiate al 50% fra i genitori.
6) CONTRIBUTO ACQUISTO NUOVA CASA SIG.RA PIALLINI. La signora Pt_1
lasciando la casa coniugale, si trasferirà con le figlie in un immobile che la stessa provvederà
ad acquistare. A sostegno della moglie nell'acquisto di tale immobile il signor CP_1
corrisponderà alla signora la somma di € 5.400,00 mediante versamento di € 150,00 mensili
(a decorrere dall'omologa della separazione) per 3 anni, oltre alla ulteriore somma di €
5.000,00 da versare in un'unica tranche entro 5 giorni dalla notifica dell'omologa di separazione. Il sig. sempre a sostegno della moglie per la nuova sistemazione CP_1
abitativa, provvederà altresì a fornire l'arredamento della nuova abitazione che sarà scelto
3 dalla sig.ra fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 20.000,00 Pt_1
(calcolato secondo il valore di costo per il sig. . CP_1
7) Nulla chiedono i coniugi a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti e patrimonialmente indipendenti, percependo propri redditi.
8) I coniugi acconsentono reciprocamente al rinnovo del passaporto personale nonché a quello dei figli minori.
9) Spese legali compensate con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex art.13 L.P.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sandrigo (VI) in data 2/06/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni di cui in ricorso.
All'esito dell'udienza del 7/03/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
4 condiviso delle figlie minori, e alla prevalente collocazione delle Per_2 Persona_3
stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, come dagli stessi richiesto;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, percependo entrambi i propri redditi ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per le figlie minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle condizioni di separazione il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Sandrigo (VI) in data 2/06/2016 con atto trascritto al n. 5,
[...]
parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2016 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sandrigo perché
5 provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 12/03/2024
Il Giudice Relatore
Dott. Gabriele Conti
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6