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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 663/2024 VG avente ad oggetto: esecutorietà
sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano del 19/12/2023 pubblicata il
7/3/2024, munita del decreto di esecutività dello stesso Tribunale in data
6/5/2024 e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica prot.n.57250/24 EC del 3 giugno2024
SU RICORSO
[...]
n. a Cava de' Tirreni il 17/12/1980 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Bifolco con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni (SA) al viale Marconi n.51
NEI CONFRONTI DI
n. a Nocera Inferiore(SA) il 6/12/79 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppe D'Antuono ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Angri (SA) alla via Brigadiere
D'Anna n.46
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Sia la ricorrente che il resistente hanno concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
Il resistente ha chiesto che venisse altresì precisato “ fatto salvo ogni diritto estraneo alle condizioni della separazione”.
Ciascuna delle parti ha chiesto la vittoria delle spese.
Il ricorso introduttivo è stato comunicato alla Procura Generale
presso questa Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato l'1/5/2022 presso la Parrocchia di Sant'Alfonso Maria de' Liguori in Cava
de' Tirreni (SA), conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio, con la vittoria delle spese , competenze e onorari ed attribuzione.
Il resistente ha aderito alla richiesta e ha chiesto di aggiungere che doveva essere fatto salvo ogni diritto estraneo alle condizioni della separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge
25 marzo 1985 n. 12.
Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797
cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2 Ic della predetta legge le disposizioni di tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia' e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni
Stati con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia
dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è
stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Cava de'
Tirreni (SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
Va evidenziato a priori che tra le stesse parti è in corso il giudizio di separazione.
La sentenza di nullità è stata emessa per esclusione del bene dei coniugi da parte del convenuto. Va premesso che nel giudizio ecclesiastico è stata data ad entrambe le parti la possibilità di agire e di resistere tanto è vero che il resistente si è
regolarmente costituito.
Il Tribunale Ecclesiastico perveniva alla sua decisione ricostruendo la vicenda di coniugi nei seguenti termini:
i nubendi durante il fidanzamento si erano visti poche volte e l' , vedova e con due figli, sperava di conoscere meglio il Parte_1
proprio grazie al matrimonio;
CP_1
il marito aveva mostrato sin dal giorno del matrimonio un attaccamento eccessivo con la madre con la quale si relazionava continuamente e presso la cui abitazione era tornato a vivere dopo che successivamente alla celebrazione del matrimonio aveva finito di lavorare;
il matrimonio era stato consumato, anche se il giorno successivo alle nozze per un litigio con la suocera, ma, poi, i rapporti erano stati poco frequenti;
l' concludeva che lo sposo non si era mai comportato come Parte_1
un marito, non le era stato mai vicino e non aveva mostrato un concreto interesse né per lei né per i suoi figli;
la convivenza era durata solo sei mesi con continue interruzioni. La ricostruzione di tali fatti è stata effettuata sulla base di quanto affermato dalla ricorrente e dal resistente e da alcuni testi che sono stati escussi.
Il teste don confermava che la donna era in una Testimone_1
condizione psicologica debole e fragile perché si era trovata accanto una persona diversa da quella che si aspettava e che il periodo del fidanzamento caratterizzato da scarse frequentazioni non aveva consentito all di capire chi fosse l'uomo che avrebbe sposato. Parte_1
Il teste don affermava che alla luce di quanto Testimone_2
accaduto non era una persona da matrimonio, responsabile e CP_1
pronto per un passo del genere.
Il resistente in un primo momento ha contestato la domanda dell' , ma nel corso dell'istruttoria si è dichiarato favorevole alla Parte_1
stessa pur negando che vi fossero problemi, altrimenti non si sarebbe sposato e precisando che era stato lui a chiedere alla donna di sposarsi.
La nullità del matrimonio è stata pronunciata per assenza del bene dei coniugi, ovvero per assenza della relazionalità vissuta all'interno della comunità coniugale. A conferma della scarsa consapevolezza della causa di nullità del matrimonio da parte del la separazione non è stata ancora CP_1
formalizzata perché vi è un contenzioso in atto per le spese di ristrutturazione sostenute per la casa coniugale da parte del resistente.
Per compiere la delibazione occorre verificare la conformità della sentenza di nullità all'ordine pubblico italiano.
Secondo la giurisprudenza di legittimità occorre verificare il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole (sent.Cass.n.11633/2020; sent.Cass.n.17036/2019 e sent.Cass.n.451/2019).
Nel caso di specie è chiaro dalla ricostruzione dei fatti che la ricorrente era in condizioni di capire che il d'Antuono fosse arrivato al matrimonio escludendo il bene dei coniugi, così come del resto affermato anche dai testi escussi.
Il rapporto coniugale è durato solo sei mesi e , quindi, non può
rilevare quale fatto ostativo la convivenza dei coniugi protrattasi per almeno tre anni (cfr.sent.Cass.sez.un.n.6380/2014). Non è ostativa alla delibazione richiesta la pendenza di un giudizio di separazione intercorsa tra le parti in quanto il riconoscimento degli
effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario
pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva
instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi
dinanzi al giudice dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di
separazione personale hanno petitum, causa petendi e conseguenze
giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che
dichiara la nullità del matrimonio (cfr.sent.Cass.3378/2012).
La sostanziale differenza tra il giudizio di separazione e il presente giudizio di delibazione e la conseguente autonomia dei due giudizi non consente a questa Corte di specificare, così come richiesto dal CP_1
“fatto salvo ogni diritto estraneo alle condizioni della separazione”.
Ai fini procedurali rilevano pienamente le dichiarazioni dei testi della parte attrice in quanto, ai fini della delibazione di una sentenza di nullità
del matrimonio concordatario possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità,
anche le testimonianze "de relato ex parte actoris", tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent. Cass. n. 3709/2008).
Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento prot.n.57250/24 EC del 3 giugno 2024.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la natura della pronuncia emessa nell'interesse di entrambe le parti
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1)dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in Cava de' Tirreni l'1/5/2022 presso la Parrocchia di Sant'Alfonso Maria de' Liguori tra n. a Parte_1
Cava de' Tirreni il 17/12/1980 e n. a Nocera Controparte_1
Inferiore(SA) il 6/12/79 e registrato al n.16 parte II Serie A anno 2022 del
Registro degli atti di matrimonio del comune di Cava de' Tirreni (SA),
sentenza canonica emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Salerno il 19/12/2023, resa esecutiva dallo stesso Tribunale il 7 /3/2024 e munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica prot.n.57250/24 EC del 3 giugno 2024;
2)ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Cava de' Tirreni
(SA) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Salerno, 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 663/2024 VG avente ad oggetto: esecutorietà
sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano del 19/12/2023 pubblicata il
7/3/2024, munita del decreto di esecutività dello stesso Tribunale in data
6/5/2024 e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica prot.n.57250/24 EC del 3 giugno2024
SU RICORSO
[...]
n. a Cava de' Tirreni il 17/12/1980 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Bifolco con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni (SA) al viale Marconi n.51
NEI CONFRONTI DI
n. a Nocera Inferiore(SA) il 6/12/79 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppe D'Antuono ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Angri (SA) alla via Brigadiere
D'Anna n.46
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Sia la ricorrente che il resistente hanno concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
Il resistente ha chiesto che venisse altresì precisato “ fatto salvo ogni diritto estraneo alle condizioni della separazione”.
Ciascuna delle parti ha chiesto la vittoria delle spese.
Il ricorso introduttivo è stato comunicato alla Procura Generale
presso questa Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato l'1/5/2022 presso la Parrocchia di Sant'Alfonso Maria de' Liguori in Cava
de' Tirreni (SA), conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio, con la vittoria delle spese , competenze e onorari ed attribuzione.
Il resistente ha aderito alla richiesta e ha chiesto di aggiungere che doveva essere fatto salvo ogni diritto estraneo alle condizioni della separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge
25 marzo 1985 n. 12.
Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797
cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2 Ic della predetta legge le disposizioni di tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia' e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni
Stati con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia
dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è
stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Cava de'
Tirreni (SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
Va evidenziato a priori che tra le stesse parti è in corso il giudizio di separazione.
La sentenza di nullità è stata emessa per esclusione del bene dei coniugi da parte del convenuto. Va premesso che nel giudizio ecclesiastico è stata data ad entrambe le parti la possibilità di agire e di resistere tanto è vero che il resistente si è
regolarmente costituito.
Il Tribunale Ecclesiastico perveniva alla sua decisione ricostruendo la vicenda di coniugi nei seguenti termini:
i nubendi durante il fidanzamento si erano visti poche volte e l' , vedova e con due figli, sperava di conoscere meglio il Parte_1
proprio grazie al matrimonio;
CP_1
il marito aveva mostrato sin dal giorno del matrimonio un attaccamento eccessivo con la madre con la quale si relazionava continuamente e presso la cui abitazione era tornato a vivere dopo che successivamente alla celebrazione del matrimonio aveva finito di lavorare;
il matrimonio era stato consumato, anche se il giorno successivo alle nozze per un litigio con la suocera, ma, poi, i rapporti erano stati poco frequenti;
l' concludeva che lo sposo non si era mai comportato come Parte_1
un marito, non le era stato mai vicino e non aveva mostrato un concreto interesse né per lei né per i suoi figli;
la convivenza era durata solo sei mesi con continue interruzioni. La ricostruzione di tali fatti è stata effettuata sulla base di quanto affermato dalla ricorrente e dal resistente e da alcuni testi che sono stati escussi.
Il teste don confermava che la donna era in una Testimone_1
condizione psicologica debole e fragile perché si era trovata accanto una persona diversa da quella che si aspettava e che il periodo del fidanzamento caratterizzato da scarse frequentazioni non aveva consentito all di capire chi fosse l'uomo che avrebbe sposato. Parte_1
Il teste don affermava che alla luce di quanto Testimone_2
accaduto non era una persona da matrimonio, responsabile e CP_1
pronto per un passo del genere.
Il resistente in un primo momento ha contestato la domanda dell' , ma nel corso dell'istruttoria si è dichiarato favorevole alla Parte_1
stessa pur negando che vi fossero problemi, altrimenti non si sarebbe sposato e precisando che era stato lui a chiedere alla donna di sposarsi.
La nullità del matrimonio è stata pronunciata per assenza del bene dei coniugi, ovvero per assenza della relazionalità vissuta all'interno della comunità coniugale. A conferma della scarsa consapevolezza della causa di nullità del matrimonio da parte del la separazione non è stata ancora CP_1
formalizzata perché vi è un contenzioso in atto per le spese di ristrutturazione sostenute per la casa coniugale da parte del resistente.
Per compiere la delibazione occorre verificare la conformità della sentenza di nullità all'ordine pubblico italiano.
Secondo la giurisprudenza di legittimità occorre verificare il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole (sent.Cass.n.11633/2020; sent.Cass.n.17036/2019 e sent.Cass.n.451/2019).
Nel caso di specie è chiaro dalla ricostruzione dei fatti che la ricorrente era in condizioni di capire che il d'Antuono fosse arrivato al matrimonio escludendo il bene dei coniugi, così come del resto affermato anche dai testi escussi.
Il rapporto coniugale è durato solo sei mesi e , quindi, non può
rilevare quale fatto ostativo la convivenza dei coniugi protrattasi per almeno tre anni (cfr.sent.Cass.sez.un.n.6380/2014). Non è ostativa alla delibazione richiesta la pendenza di un giudizio di separazione intercorsa tra le parti in quanto il riconoscimento degli
effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario
pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva
instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi
dinanzi al giudice dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di
separazione personale hanno petitum, causa petendi e conseguenze
giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che
dichiara la nullità del matrimonio (cfr.sent.Cass.3378/2012).
La sostanziale differenza tra il giudizio di separazione e il presente giudizio di delibazione e la conseguente autonomia dei due giudizi non consente a questa Corte di specificare, così come richiesto dal CP_1
“fatto salvo ogni diritto estraneo alle condizioni della separazione”.
Ai fini procedurali rilevano pienamente le dichiarazioni dei testi della parte attrice in quanto, ai fini della delibazione di una sentenza di nullità
del matrimonio concordatario possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità,
anche le testimonianze "de relato ex parte actoris", tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent. Cass. n. 3709/2008).
Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento prot.n.57250/24 EC del 3 giugno 2024.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la natura della pronuncia emessa nell'interesse di entrambe le parti
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1)dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in Cava de' Tirreni l'1/5/2022 presso la Parrocchia di Sant'Alfonso Maria de' Liguori tra n. a Parte_1
Cava de' Tirreni il 17/12/1980 e n. a Nocera Controparte_1
Inferiore(SA) il 6/12/79 e registrato al n.16 parte II Serie A anno 2022 del
Registro degli atti di matrimonio del comune di Cava de' Tirreni (SA),
sentenza canonica emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Salerno il 19/12/2023, resa esecutiva dallo stesso Tribunale il 7 /3/2024 e munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica prot.n.57250/24 EC del 3 giugno 2024;
2)ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Cava de' Tirreni
(SA) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Salerno, 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci