Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 03/06/2025, n. 10701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10701 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10701/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07102/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7102 del 2020, proposto da
Olimpias Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Laghi e Massimo Zaccheo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Zaccheo in Roma, viale di Villa Grazioli n. 29;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento in parte qua
- del provvedimento prot. GSEWEB/P20200264727 del 5 giugno 2020, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, nella parte in cui il GSE ha respinto l'istanza di accesso, per l'anno 2019, al regime di sostegno di cui al D.M. 5 settembre 2011 per l'impianto di cogenerazione denominato “ COGE_OLIMPIAS-PONZANO ”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso e per quanto occorrer possa il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 e recante “ Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Considerato che con memoria del 14 aprile 2025, parte ricorrente:
- ha evidenziato che – in conseguenza delle decisioni assunte tanto da questo Tribunale quanto dal giudice d’appello su altri giudizi promossi da Olimpias Group s.r.l. avverso provvedimenti di diniego analoghi a quello adottato nel presente giudizio (e relativi alle annualità precedenti) – il GSE, in data 8 giugno 2023, aveva provveduto « ad accreditare nel registro tenuto dal GME [anche] i Certificati bianchi … relativi alla produzione 2019, oggetto del presente giudizio» ;
- ha sottolineato che quanto sopra era idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del GSE al pagamento delle spese processuali o comunque alla rifusione del contributo unificato;
2. Considerato altresì che con memoria del 15 aprile 2025, il GSE ha evidenziato a sua volta che « a seguito dell’avvenuta erogazione dei TEE relativi al 2019, oggetto del presente giudizio, si è determinata la cessata materia del contendere che qui occupa, avendo il GSE soddisfatto le pretese vantate da Olimpias Group anche relativamente al provvedimento oggetto del giudizio de quo », insistendo però per l’integrale compensazione delle spese di giudizio;
3. Preso atto che – alla luce di quanto dedotto e prodotto dalla società ricorrente e dal GSE – sussistono i presupposti per ritenere definitivamente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Tribunale di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
4. Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
5. Ritenuto, altresì, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità delle questioni sottese al ricorso, non scevre da profili di novità al momento della proposizione del gravame (così come riconosciuto nelle sentenze adottate da questo Tribunale in relazione alle annualità precedenti, cfr. per tutte Tar Lazio, III- ter , 11 agosto 2020, n. 9159 e 9160) – appaia equo disporre la compensazione delle spese processuali, salvo il dovere del GSE di rifondere alla ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo il dovere del GSE di rifondere a parte ricorrente quanto dalla stessa versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO