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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Trascrizione dell'accettazione tacita di eredità: GuidaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 2 marzo 2026
L'acquisto della qualità di erede, nel sistema giuridico italiano, non è un effetto automatico dell'apertura della successione, ma consegue a un atto di volontà del chiamato: l'accettazione. Ai sensi dell'articolo 459 del Codice Civile, infatti, “L'eredità si acquista con l'accettazione” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Tale accettazione può manifestarsi in forma espressa o tacita. Mentre l'accettazione espressa si realizza con una dichiarazione formale in atto pubblico o scrittura privata [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262], l'accettazione tacita rappresenta una delle figure più complesse e dibattute, con significative ricadute sulla circolazione dei beni immobili di provenienza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882/2022 promossa da: ata a Torrita di SI SI il 31.01.1966, residente a [...]Parte_1
elettivamente domiciliata a SI via del C.F._1
Paradiso n. 32 preso e n o IN (C.F. pec: C.F._2 fax 0577 208953 che la per Email_1 mandato unito al presente atto congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marco Santoni del foro di Arezzo C.F. pec: fax C.F._3 Email_2
0575901873, con richies com delle notificazioni, ai predetti indirizzi di pec, ATTORE/I contro nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Niki C.F._4
Rappuoli, del Foro di Arezzo, con Studio in Arezzo (AR), Piazza Guido Monaco n. 11, C.F.
(pec: – fax 0575 20666) nello studio del C.F._5 Email_3 io in onaco n. 11. L'Avv. Niki Rappuoli chiede che tutte le notifiche e le comunicazioni siano indirizzate presso il suddetto indirizzo pec. CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito: PARTE ATTRICE: Voglia il Tribunale ➢ Dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di
, ivi nato il [...], C.F. da parte dei figli Persona_1 C.F._6 nata a [...] il [...], residente a [...]loc. Parte_1
. e nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_1
SI ed ivi reside . 1 per la quota di C.F._4 pagina 1 di 11 ½ ciascuno, ordinandone la relativa trascrizione in riferimento all'immobile di cui al civico n. 26 della Via Di Vittorio in Torrita di SI SI, censito al Catasto Fabbricati di detto comune, foglio 37 part. 179 sub 4 cat. A/2, foglio 37 part. 179 sub 1 cat. C/6, foglio 37 part. 179 sub 5 cat. C/6 ordinandone la relativa trascrizione con esonero del Signor Conservatore dei Registri immobiliari della Direzione Provinciale di SIENA - Ufficio provinciale - Territorio - Servizi di Pubblicità immobiliare di MONTEPULCIANO da ogni sua personale responsabilità; ➢ Accogliere la domanda attrice di divisione dei beni mobili con le modalità di Giustizia ritenuta di cui ai lotti I e II descritti nella CTU in atti specificando l'attribuzione dei reperti fotografici oggetto della divisione (escluse le relative cornici), che rappresentano le parti, da sole con i loro genitori e i rispettivi figli alle stesse (quelli ove è rappresentata e/o un suo figlio, a;
quelli ove è rappresentato Parte_1 Parte_1 Parte_1
suo figlio, a evidente esclusivo reciproc
[...] Parte_1 affettivo;
➢ Accogliere la domanda attrice di divisione del compendio immobiliare come sopra descritto e censito disponendo in conformità agli artt. 720 c.c. e 788 e seguenti cpc con ogni consequenziale provvedimento di Giustizia ritenuto in ordine alla liberazione, alla vendita del compendio immobiliare come sopra descritto e rappresentato ed all'attribuzione del ricavato da assegnare all'attrice nella misura di 1/2 corrispondente alla sua quota di proprietà indivisa;
➢ Condannare a rimborsare a ½ delle Parte_1 Parte_1 spese affrontate per la divisione p zione del proc di euro 1.332,32 o quella diversa, maggiore o minore di Giustizia ritenuta In ogni caso vittoria di spese di causa.”
PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni istanza e domanda di parte attrice, così stabilire: 1) In via preliminare dichiarare la nullità della domanda di parte attrice relativa alla condanna nei confronti del Sig. della somma di euro Parte_1
5.000,00 per violazione dell'art. 163 c.p.c. n. 3), 4) preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 3 L 132/2014 e/o per il mancato esperimento della mediazione, per le ragioni meglio specificate in narrativa. 3) In via subordinata e nel merito rigettare la domanda di parte attrice relativa alla condanna del Sig. della somma di euro 5.000,00 o qualsivoglia somma in favore della parte Parte_1 attrice pretese a titolo di rimborso o risarcimento per le ragioni esposte in narrativa. 4) In via ulteriormente subordinata e nel merito, esperito ogni altro preliminare incombente, in adesione alla domanda di divisione tramite vendita del compendio immobiliare costituito dai beni immobili situati in Torrita di SI, via G. di Vittorio n. 26, individuati al Catasto del Comune con il foglio 37, part. 179 sub. 4 Cat A/2, classe 4, vani 7, sup. catast. Mq 118; foglio 37, part. 179 sub. 1 cat. C/6 classe 3, consistenza mq 29, rendita euro 128,80; foglio 37, part. 179 sub 5 cat. C76 classe 3, consistenza mq 49 rendita euro 217,63, con ogni consequenziale provvedimento di Giustizia in ordine alla vendita del compendio ed all'attribuzione del ricavato da assegnare al Sig. nella misura di 1/2 corrispondente alla sua quota Parte_1 di proprietà indivisa, seco ividuato nella perizia allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Assegnare con le modalità di Giustizia ritenuta i beni mobili di cui ai lotti I e II descritti nell'allegato 5 alla comparsa di costituzione e risposta, o a quelli diversi di pagina 2 di 11 Giustizia individuati uno ciascuno, alle parti, procedendo al conguaglio tra le parti, all'esito della stima del quadro dell'artista ” in ragione dell'assegnazione dello stesso Controparte_1
e all'esito della effettiva stima del ni mobili dividendi. Con vittoria di spese legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.
Infatti il presente giudizio ( introdotto in data 21.3.2018) è di competenza del giudice monocratico. per le cause aventi ad oggetto lo scioglimento di comunioni ,introdotte dopo il 2 giugno 1999 ( d.lvo n. 51/98) non è più operante la riserva di collegialità posta in detta materia dall'art. 48 dell'Ordinamento giudiziario ( n.8) per effetto del mancato richiamo nell'art. 50 bis dlvo n.51/98, che non elenca tra le cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale i giudizi di cui agli artt. 784 e sgg c.c.. di competenza del giudice monocratico.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1
Sig. per ivi sentir accogliere le segue preliminarmente dichiarare Parte_1
l'accettazione tacita dell'eredità di ivi nato il [...], CF Persona_2
da parte dei figli a Torrita di SI (SI) il 31.01.1966, C.F._6 Parte_1
Loc. Fornace. 7 e nato il C.F._1 Parte_1
21.10.1964 a Torrita di SIed Ivi residente in , C.F._4 per la quota di ½ ciascuno, ordinandone la relativa trascrizione con esonero del Sig. Conservatore dei registri immobiliari da ogni sua personale responsabilità; all'esito esperito ogni altro preliminare incombente, accogliere la domanda di divisione del compendio immobiliare di cui al civico n. 26 della Via di vittorio in Torrita di SI, come meglio descritto in atti e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, foglio 37, part. 179 sub. 4 Cat A/2, classe 4, vani 7, sup. catast. Mq 118 rendita euro 195,34, foglio 37, part. 179 sub. 1 cat. C/6 classe 3, consistenza mq 29, rendita euro 128,80, foglio 37, part. 179 sub 5 cat. C76 classe 3, consistenza mq 49 rendita euro 217,63 con ogni consequenziale provvedimento di Giustizia in ordine alla formazione ed assegnazione dei lotti o, in tesi, alla vendita del compendio ed alla attribuzione del ricavato da assegnare all'attrice nella misura di 1/2corrispondente alla sua quota di proprietà indivisa. Condannare altresì a corrispondere all'attrice la somma di euro 5.000,00 o quella maggiore o minore di Parte_1 giustiz econdo equità per le spese da lei sopportate e da sopportare per procedere alla divisione, nonché per i relativi provocati ritardi;
Assegnare con le modalità di giustizia ritenuta i beni mobili di cui i lotti I e II descritti in atti o a quelli diversi di Giustizia individuati uno ciascuno alle parti. Con vittoria di spese legali”.
L'attrice dichiarava di essere erede, unitamente all'odierno convenuto, del Sig. Per_2 deceduto, già vedovo, in data 28.09.2017 il cui patrimonio è costitui
[...] oggetto della presente causa e da un garage sito nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR) oggetto di separato giudizio tra le parti.
Precisamente i beni de quo sono identificati al Catasto del Comune di SI come segue: 1) foglio 37, part. 179 sub. 4 Cat A/2, classe 4, vani 7, sup. catast. Mq 118 rendita euro 195,34; 2) foglio 37, part. 179 sub. 1 cat. C/6 classe 3, consistenza mq 29, rendita euro 128,80; 3) foglio 37, part. 179 sub 5 cat. C76 classe 3, consistenza mq 49rendita euro 217,63. pagina 3 di 11 Deduceva l'attrice che, malgrado i tentativi di giungere ad una divisione consensuale del compendio immobiliare, non avrebbe trovato alcuna disponibilità da parte del fratello convenuto che avrebbe tenuto una condotta dilatoria.
Per quanto premesso, avendo stimato il valore del compendio in euro 208.000,00 e avendo redatto una suddivisione in lotti dei beni mobili ivi presenti, parte attrice spiegava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio il Sig. contestando tutto quanto ex adverso dedotto Parte_1 ed eccepito, sollevando in via preliminare le eccezioni di:
- nullità del capo di domanda relativo alla pretesa condanna del convento al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di parte attrice, trattandosi di una domanda assolutamente priva di qualsivoglia deduzione ed allegazione;
- l'improcedibilità della domanda per asimmetricità tra la domanda di mediazione formulata ex ante e l'oggetto della presente causa di divisione.
Nel merito ed in via subordinata il Sig. contestava la fondatezza della Parte_1 domanda di condanna al pagamento dell 00,00 ed aderiva alla domanda divisoria, rilevando però la pendenza fra le medesime parti di un giudizio avente ad oggetto un appartamento sito in Castiglione della Pescaia, il cui esito avrebbe avuto conseguenze sulle modalità di realizzazione della divisione del garage in comproprietà fra i e Parte_1
Pt_1
In merito alla suddivisione dei lotti dei beni mobili presenti nel compendio immobiliare ed alla richiesta di assegnazione secondo i termini di giustizia, il proponeva, a Parte_1 propria volta, una ripartizione alternativa che tenesse conto i beni e della proprietà esclusiva dello stesso di altri beni.
Concludeva quindi affinchè l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni istanza e domanda di parte attrice, volesse così statuire: 1) In via preliminare dichiarare la nullità della domanda di parte attrice relativa alla condanna nei confronti del Sig. della somma di euro 5.000,00 per violazione Parte_1 dell'art. 163 c.p.c. n. 3), 4) e 5). 2) In via rare l'improcedibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 3 L 132/2014 e/o per il mancato esperimento della mediazione, per le ragioni meglio specificate in narrativa. 3) In via subordinata e nel merito rigettare la domanda di parte attrice relativa alla condanna del Sig. della somma di euro 5.000,00 o qualsivoglia somma in favore della parte Parte_1 attrice pretese a ti risarcimento per le ragioni esposte in narrativa. 4) In via ulteriormente subordinata e nel merito, esperito ogni altro preliminare incombente, in adesione alla domanda di divisione tramite vendita del compendio immobiliare costituito dai beni immobili situati in Torrita di SI, via G. di Vittorio n. 26, individuati al Catasto del Comune con il foglio 37, part. 179 sub. 4 Cat A/2, classe 4, vani 7, sup. catast. Mq 118; foglio 37, part. 179 sub. 1 cat. C/6 classe 3, consistenza mq 29, rendita euro 128,80; foglio 37, part. 179 sub 5 cat. C76 classe 3, consistenza mq 49 rendita euro 217,63, con ogni consequenziale provvedimento di Giustizia in ordine alla vendita del compendio ed all'attribuzione del ricavato da assegnare al Sig. nella misura di1/2 corrispondente alla sua quota di proprietà indivisa, Parte_1 secondo il valore ind izia allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Assegnare con le modalità di Giustizia ritenuta i beni mobili di cui ai lotti I e II descritti nell'allegato 5 alla comparsa di
pagina 4 di 11 costituzione e risposta, o a quelli diversi di Giustizia individuati uno ciascuno, alle parti, procedendo al conguaglio tra le parti, all'esito della stima del quadro dell'artista “ in ragione Controparte_1 dell'assegnazione dello stesso e all'esito della effettiva stima del valore di tutti i beni mobili dividendi.
Nel giudizio era disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la divisibilità dell'immobile nonché la stima dei beni mobili e all'esito trattenuto in decisione , senza altra attività istruttoria.
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda.
La prima questione da esaminare riguarda l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal resistente . Parte_1
Nel caso che qui occupa la controversia riguarda lo divisione di beni caduti in successione ereditaria.
La fattispecie presuppone il preliminare espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La domanda di mediazione deve necessariamente contenere i requisiti indicati dall'art. 4 del D.lgs. 28/2010, ossia l'indicazione dell'Organismo di Mediazione, le parti, l'oggetto e le ragioni della domanda.
Quindi devono essere contenuti tutti gli elementi essenziali dell'atto processuale, ad eccezione degli “elementi di diritto” al fine di garantire una perfetta simmetria tra i fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale.
La domanda di mediazione deve essere identificata dagli elementi delle parti, dell'oggetto e delle ragioni, corrispondenti in sede processuale alle personae, petitum e causa petendi di cui all'art. 125 c.p.c.
Per quanto riguarda il petitum, tuttavia, è necessario fare un distinguo tra petitum mediato ed immediato, richiedendosi solo per il primo la simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale.
Invero, il petitum mediato, consistendo nel bene finale della vita che si vuole ottenere tramite lo strumento processuale deve necessariamente essere simmetrico, ovvero l'oggetto della pretesa deve essere uguale sia in fase di mediazione che in fase processuale.
Il petitum immediato, diversamente, consistendo nella richiesta formale può anche non essere simmetrico perché in fase di mediazione, proprio per avere concrete possibilità di conciliazione, la parte istante potrebbe formalmente chiedere meno di quanto farebbe in sede processuale, attesa la natura e l'intento conciliativo del procedimento di mediazione.
Pertanto, seppur in fase di mediazione viene chiesto un quantum maggiore e/o minore rispetto alla domanda giudiziale, ciò non determina l'improcedibilità della domanda stessa, ritenendo possibile che nella fase del procedimento di mediazione – anche solo nell'istanza- si possa chiedere qualcosa di diverso rispetto al petitum immediato processuale, l'importante è che vi sia perfetta simmetria nel petitum mediato, ossia nell'oggetto della pretesa richiesta.
Nella fattispecie sub iudice parte ricorrente agisce per richiedere lo scioglimento della pagina 5 di 11 comunione ereditaria e la conseguente divisione dell'abitazione di residenza del defunto padre sita, in Torrita di SI, Via Di Vittorio n. 26 e censita al Catasto Fabbricati di detto comune foglio 37 part. 179, nonché di tutti i beni mobili ivi presenti.
La circostanza che in sede di atto di citazione sia stata ampliata la cennata richiesta divisionale anche ai “ beni mobili” costituenti arredi dell'immobile paterno, individuando peraltro quale valore della causa un importo inferiore, non genera asimmetria tra il petitum della mediazione e quello della domanda giudiziale, trattandosi di domande inscindibilmente collegate a quella avente valore preponderante ed avente ad oggetto la divisione immobiliare.
Nello stesso senso deve concludersi quanto alla domanda accessoria di condanna al pagamento ovvero ripetizione delle somme dalla attrice supportate e supportande, trattandosi di capo eziologicamente collegato alla principale domanda divisionale del compendio immobiliare come sopra identificato nella sua consistenza.
Accertata quindi la simmetria tra la domanda di mediazione ed il petitum mediato dell 'actio giudiziaria oggi sub iudice, l'eccezione di improcedibilità deve essere reietta.
Sulla nullità della domanda di risarcimento e/o ripetizione per complessivi € 5.000,00 relativi alle spese sostenute per il giudizio divisionale.
Ritiene la giudicante che al pari della confutazione delle questioni attinenti alla procedibilità sia questa la sede opportuna per confutare anche la eccezione di nullità del capo di domanda relativo alla pretesa condanna dell'odierno convenuto al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di parte attrice.
L'eccezione è priva di fondamento.
Per quello che interessa in questa sede, ma come già avanti cennato, l'oggetto della domanda ha due distinti contenuti, il provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere (cd. petitum immediato), e il bene della vita di cui si chiede l'attribuzione (cd. petitum mediato).
La giurisprudenza di merito e di Legittimità si è più volte espressa sul punto e, in particolare, ritenendo che, ai sensi dell'art. 164, IV co, Cpc, la citazione debba considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del III co. dell'art. 163 Cpc ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 Cpc.
Conseguentemente la nullità della domanda sussiste solo quando – a seguito dell'indagine del Giudice che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere le conclusioni, ma va estesa anche alla parte espositiva – l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Detta interpretazione deve però essere svolta tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta pagina 6 di 11 processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa.
Orbene nel caso di specie l'odierno giudizio è stato introdotto dalla Sig.ra al fine di Pt_1 ottenere, previa declaratoria di accettazione tacita dell'eredità devolutasi per successione legittima, la divisione dei beni immobili e mobili del defunto padre.
Tenuto conto che la domanda di divisione proposta attiene, per il principio di universalità, non solo all'attivo ereditario ma anche debiti sorti tra gli eredi in forza della apertura della successione, appare oltre modo pacifico come il capo di domanda riguardante la condanna ovvero ancora la ripetizione delle somme supportate sino al giudizio divisorio, trovi diretta determinazione o determinabilità nella prima.
Vieppiù che le somme richieste , sul cui accertamento si rinvia al definitivo, presuppongono per stessa logica giuridica il preventivo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti mediante l'attribuzione in natura o in denaro della quota di pertinenza di ciascun erede con individuazione anche dei relativi conguagli in denaro.
Trattandosi quindi di domanda consequenziale e strettamente connessa a quella principale di scioglimento della comunione ereditaria, alcuna nullità è ravvisabile con conseguente reiezione della relativa eccezione.
Sull'accertamento della qualità di eredi puri e semplici per tacita accettazione
Prima di poter provvedere alla divisione ereditaria domandata dall'attrice, si rende necessario accertare, con sentenza, la sussistenza del diritto alla divisione e quindi stabilire chi abbia assunto la qualità di erede del sig. nato in [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto in data 28.09.2017 ( doc. 1 parte attrice).
E' infatti necessario che le parti procedano alla trascrizione di un titolo dal quale risulti la detta qualità, quale adempimento richiesto a condizione di procedibilità della vendita nel giudizio di divisione.
Manca infatti la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte delle odierne parti in causa.
Ora pur dando atto che non è in contestazione tra le parti il diritto e la qualità di coeredi del de cuius , occorre ricordare in linea generale che, in tema di successioni Persona_1
"mortis che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria a tale effetto anche l'accettazione da parte del chiamato mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
L'accettazione può essere tacita oppure espressa a norma dell'art. 474 c.c.
L'accettazione tacita di eredità è integrata, secondo la previsione di cui all'art. 476 c.c., da un atto posto in essere dal chiamato all'eredità che presupponga necessariamente la sua volontà
pagina 7 di 11 di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza ha chiarito che non solo gli atti dispositivi ma anche gli atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato;
in ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario.
Mentre la presentazione della denunzia di successione ha pacificamente solo valore fiscale (trattandosi di atto che rientra fra quelli conservativi, di vigilanza e di ordinaria amministrazione di cui all'art. 460 del c.c.), è altrettanto consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale, “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. 4783/2007; Cass. n. 10796/2009; Cass. 22317/2014; Cass 1438/2020).
La voltura catastale, pertanto, costituisce, al pari della domanda di divisione ereditaria, un atto di rilevanza civilistica idoneo a denotare nel chiamato un contegno concludente di accettazione dell'eredità: si noti, in particolare, che la voltura catastale non è adempimento curato d'ufficio dall' successivamente alla trascrizione della dichiarazione di successione bensì esso è effettuato su impulso della parte interessata;
esso possiede valenza di accettazione di eredità anche qualora sia stato compiuto da un terzo, ben potendo operare i generali istituti di mandato e di negotiorum gestio (cfr. Corte Appello Perugia, sentenza 467/2020).
Passando al caso di specie, si reputa anzitutto accertato l'acquisto ope legis della qualità di eredi puri e semplici ex art. 485 c.p.c. da parte delle odierne parti in causa mediante accettazione tacita di eredità a favore degli stessi e alla luce del fatto che è agli atti del giudizio come affoliato 13 di parte attrice la denuncia di successione nella quale e Parte_1
sono stati indicate come “eredi” per la quota di ½ ciascu Parte_1 Persona_1
a cui è seguita la voltura catastale a loro favore dei beni appartenenti all'asse ereditario.
[...]
Posto peraltro che fra gli atti dispositivi evocativi dell'avvenuta accettazione tacita di eredità rientrano anche le domande giudiziali dirette allo scioglimento ed alla conseguente divisione dei beni relitti, in definitiva, va accertato con sentenza, che la sig.ra è erede Parte_1 del sig. per la quota di ½ e che il sig. del sig. Persona_1 Parte_1
per la quota restante di ½. Persona_1
pagina 8 di 11 Sul merito della domanda di divisione ereditaria e sulla no comodità divisibilità dell'unico bene immobile.
Ai fini della decisione occorre tener conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di divisione giudiziale , da lungo tempo ribaditi in numerose pronunce Basti qui citare , tra le ultime , Cass . 21612 del 28/07/2021 che può essere così riassunta : In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero. n materia di divisione giudiziale ( in tal senso anche(Cassazione civile sentenza n. 14577 /2012).
Nella fattispecie peraltro nessuno dei condividenti ha inteso avvalersi della facoltà di attribuzione dell'intero ex art. 720 c.c..
Orbene la consulenza ha evidenziato , rispondendo ai quesiti posti con ordinanza del numerose difficoltà ostative ad una comoda divisione dell'unico bene immobile , che , per quanto accertato, sarebbe oltremodo difficoltosa in ragione del gravoso carico economico cui andrebbero incontro le parti.
Invero il CTU ha osservato che le unità immobiliari meglio identificate al N.C.E.U. del Comune di Torrita di SI: - foglio 37, p.1/a 179, sub. I, cat. C/6, cl.3, consistenza mq.29, rendita €128,80: - foglio 37, p.1/a 179, sub.4, categoria A/2, cl.4, vani 7, sup. catast. mq. 118, rendita €795,34; - foglio 37, p.lla 179, sub.5, categoria C/6, c/.3, consistenza mq.49, rendita
€217,63: e al Catasto Terreni al: - foglio 37, p.1/a 159, uliveto vigneto, cl. I, mq.38, (R.D.
€0,12, R.A. € 0,11; in merito a quest'ultima si precisa che all'attualità è parte di sede stradale, quindi inesistente ai fini della valutazione del complesso immobiliare) potrebbero essere in via di mera ipotesi oggetto di un possibile frazionamento ma con costi oltremodo eccessivi che rendono la soluzione non praticabile anche in ragione della espressa volontà delle parti di procedere alla vendita del bene “..considerato quanto previsto dalla normativa nazionale TU 320/2001 e succ, dalla L.R.T. 65/2014 e succ., dalla normativa comunale vigente e adottata, dalle norme igienico-sanitarie in materia di edifici residenziali, può, dalla normativa in materia di parcheggi (L.122/89), può ritenersi fattibile una divisione delle unità con conseguente realizzazione di due unità abitative. Per la realizzazione di quanto sopra è stimabile sinteticamente un costo eccessivo dei lavori, quindi in risposta a quanto richiesto dal quesito sopra indicato L'INTERVENTO NON E' ATTUABILE.”
pagina 9 di 11 Questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni così rassegnate dal CTU, peraltro non oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle parti, invece sostanzialmente adesive alle stesse, dovendosi pertanto dichiarare la non comoda divisibilità del compendio immobiliare posto che la astratta realizzazione in fatto ma con costi eccessivi e non supportabili dalle parti in causa, rappresenta elemento impeditivo.
Attesa pertanto la ritenuta indivisibilità del predetto compendio, la causa deve essere rimessa in istruttoria per la delega a un professionista della vendita all'asta dei beni ereditari in un lotto unico al prezzo di stima indicato dal CTU, non avendo richiesto alcuno dei condividenti l'assegnazione dell'intero con obbligo di conguaglio in denaro a favore degli altri.
Nelle stesso senso deve procedersi quanto alla stima dei beni mobili presenti ( suppellettili ed accessori vari), per come stimati dal CTU con la formazione di due lotti, e per le quali le parti dovranno preliminarmente esercitare, ove ritenuto opportuno, il diritto alla assegnazione. Solo in difetto si procederà per il tramite del nominato professionista delegato alla assegnazione mediante estrazione a sorte così come previsto dagli art. 718 e 729 c.c.
Pur dandosi atto che le preliminari questioni controverse tra le parti risultano decise con la presente sentenza, non può la stessa considerarsi definitiva, dovendosi ancora procedere alle operazioni di vendita e di attribuzione dei lotti dei beni mobili (cfr. Cass., ord. n. 29829/2011); ciò considerato il carattere unitario del giudizio di divisione e la finalità dello stesso, volto a pervenire al concreto apporzionamento delle quote, tale che sino a che detto scopo non sia raggiunto integralmente, le singole fasi hanno solo carattere strumentale e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio nel suo complesso, cfr. in termini, Cass., n. 11293/1998; ma vedi, per orientamento difforme, Cass. n. 1665/2017).
Per tale motivo, sulle ulteriori domande e sulle spese di lite si provvederà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la eccezione di improcedibilità della domanda;
- Rigetta la eccezione di nullità del capo di domanda condanna del convento al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di parte attrice;
- Dichiara aperta la successione legittima di deceduto in Torrita di Persona_1
SI ( SI) il 28.09.17;
- Accerta la qualità di eredi legittimi di per accettazione tacita di Persona_2 eredità in testa a :
✓ per la quota di ½ Parte_1
✓ per la quota di ½ Parte_1
- Dichi to della comunione ereditaria tra e Parte_1
; Parte_1
- el bene immobile sito in Torrita di SI ( SI) posto al civico n. 26 della Via Di Vittorio in Torrita di SI SI, censito al Catasto Fabbricati di detto comune, foglio 37 part. 179 sub 4 cat. A/2, foglio 37 part. 179 sub 1 cat. C/6, foglio pagina 10 di 11 37 part. 179 sub 5 cat. C/6, dispone come da separata ordinanza la rimessione in istruttoria per le operazioni di vendita dello stesso unitamente a quelle di scioglimento della comunione ereditaria ed assegnazione quanto ai beni mobili già suddivisi in lotti;
- spese al definitivo
- Ordina al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, competente per territorio, la trascrizione della presente sentenza.
SI, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882/2022 promossa da: ata a Torrita di SI SI il 31.01.1966, residente a [...]Parte_1
elettivamente domiciliata a SI via del C.F._1
Paradiso n. 32 preso e n o IN (C.F. pec: C.F._2 fax 0577 208953 che la per Email_1 mandato unito al presente atto congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marco Santoni del foro di Arezzo C.F. pec: fax C.F._3 Email_2
0575901873, con richies com delle notificazioni, ai predetti indirizzi di pec, ATTORE/I contro nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Niki C.F._4
Rappuoli, del Foro di Arezzo, con Studio in Arezzo (AR), Piazza Guido Monaco n. 11, C.F.
(pec: – fax 0575 20666) nello studio del C.F._5 Email_3 io in onaco n. 11. L'Avv. Niki Rappuoli chiede che tutte le notifiche e le comunicazioni siano indirizzate presso il suddetto indirizzo pec. CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito: PARTE ATTRICE: Voglia il Tribunale ➢ Dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di
, ivi nato il [...], C.F. da parte dei figli Persona_1 C.F._6 nata a [...] il [...], residente a [...]loc. Parte_1
. e nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_1
SI ed ivi reside . 1 per la quota di C.F._4 pagina 1 di 11 ½ ciascuno, ordinandone la relativa trascrizione in riferimento all'immobile di cui al civico n. 26 della Via Di Vittorio in Torrita di SI SI, censito al Catasto Fabbricati di detto comune, foglio 37 part. 179 sub 4 cat. A/2, foglio 37 part. 179 sub 1 cat. C/6, foglio 37 part. 179 sub 5 cat. C/6 ordinandone la relativa trascrizione con esonero del Signor Conservatore dei Registri immobiliari della Direzione Provinciale di SIENA - Ufficio provinciale - Territorio - Servizi di Pubblicità immobiliare di MONTEPULCIANO da ogni sua personale responsabilità; ➢ Accogliere la domanda attrice di divisione dei beni mobili con le modalità di Giustizia ritenuta di cui ai lotti I e II descritti nella CTU in atti specificando l'attribuzione dei reperti fotografici oggetto della divisione (escluse le relative cornici), che rappresentano le parti, da sole con i loro genitori e i rispettivi figli alle stesse (quelli ove è rappresentata e/o un suo figlio, a;
quelli ove è rappresentato Parte_1 Parte_1 Parte_1
suo figlio, a evidente esclusivo reciproc
[...] Parte_1 affettivo;
➢ Accogliere la domanda attrice di divisione del compendio immobiliare come sopra descritto e censito disponendo in conformità agli artt. 720 c.c. e 788 e seguenti cpc con ogni consequenziale provvedimento di Giustizia ritenuto in ordine alla liberazione, alla vendita del compendio immobiliare come sopra descritto e rappresentato ed all'attribuzione del ricavato da assegnare all'attrice nella misura di 1/2 corrispondente alla sua quota di proprietà indivisa;
➢ Condannare a rimborsare a ½ delle Parte_1 Parte_1 spese affrontate per la divisione p zione del proc di euro 1.332,32 o quella diversa, maggiore o minore di Giustizia ritenuta In ogni caso vittoria di spese di causa.”
PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni istanza e domanda di parte attrice, così stabilire: 1) In via preliminare dichiarare la nullità della domanda di parte attrice relativa alla condanna nei confronti del Sig. della somma di euro Parte_1
5.000,00 per violazione dell'art. 163 c.p.c. n. 3), 4) preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 3 L 132/2014 e/o per il mancato esperimento della mediazione, per le ragioni meglio specificate in narrativa. 3) In via subordinata e nel merito rigettare la domanda di parte attrice relativa alla condanna del Sig. della somma di euro 5.000,00 o qualsivoglia somma in favore della parte Parte_1 attrice pretese a titolo di rimborso o risarcimento per le ragioni esposte in narrativa. 4) In via ulteriormente subordinata e nel merito, esperito ogni altro preliminare incombente, in adesione alla domanda di divisione tramite vendita del compendio immobiliare costituito dai beni immobili situati in Torrita di SI, via G. di Vittorio n. 26, individuati al Catasto del Comune con il foglio 37, part. 179 sub. 4 Cat A/2, classe 4, vani 7, sup. catast. Mq 118; foglio 37, part. 179 sub. 1 cat. C/6 classe 3, consistenza mq 29, rendita euro 128,80; foglio 37, part. 179 sub 5 cat. C76 classe 3, consistenza mq 49 rendita euro 217,63, con ogni consequenziale provvedimento di Giustizia in ordine alla vendita del compendio ed all'attribuzione del ricavato da assegnare al Sig. nella misura di 1/2 corrispondente alla sua quota Parte_1 di proprietà indivisa, seco ividuato nella perizia allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Assegnare con le modalità di Giustizia ritenuta i beni mobili di cui ai lotti I e II descritti nell'allegato 5 alla comparsa di costituzione e risposta, o a quelli diversi di pagina 2 di 11 Giustizia individuati uno ciascuno, alle parti, procedendo al conguaglio tra le parti, all'esito della stima del quadro dell'artista ” in ragione dell'assegnazione dello stesso Controparte_1
e all'esito della effettiva stima del ni mobili dividendi. Con vittoria di spese legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.
Infatti il presente giudizio ( introdotto in data 21.3.2018) è di competenza del giudice monocratico. per le cause aventi ad oggetto lo scioglimento di comunioni ,introdotte dopo il 2 giugno 1999 ( d.lvo n. 51/98) non è più operante la riserva di collegialità posta in detta materia dall'art. 48 dell'Ordinamento giudiziario ( n.8) per effetto del mancato richiamo nell'art. 50 bis dlvo n.51/98, che non elenca tra le cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale i giudizi di cui agli artt. 784 e sgg c.c.. di competenza del giudice monocratico.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1
Sig. per ivi sentir accogliere le segue preliminarmente dichiarare Parte_1
l'accettazione tacita dell'eredità di ivi nato il [...], CF Persona_2
da parte dei figli a Torrita di SI (SI) il 31.01.1966, C.F._6 Parte_1
Loc. Fornace. 7 e nato il C.F._1 Parte_1
21.10.1964 a Torrita di SIed Ivi residente in , C.F._4 per la quota di ½ ciascuno, ordinandone la relativa trascrizione con esonero del Sig. Conservatore dei registri immobiliari da ogni sua personale responsabilità; all'esito esperito ogni altro preliminare incombente, accogliere la domanda di divisione del compendio immobiliare di cui al civico n. 26 della Via di vittorio in Torrita di SI, come meglio descritto in atti e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, foglio 37, part. 179 sub. 4 Cat A/2, classe 4, vani 7, sup. catast. Mq 118 rendita euro 195,34, foglio 37, part. 179 sub. 1 cat. C/6 classe 3, consistenza mq 29, rendita euro 128,80, foglio 37, part. 179 sub 5 cat. C76 classe 3, consistenza mq 49 rendita euro 217,63 con ogni consequenziale provvedimento di Giustizia in ordine alla formazione ed assegnazione dei lotti o, in tesi, alla vendita del compendio ed alla attribuzione del ricavato da assegnare all'attrice nella misura di 1/2corrispondente alla sua quota di proprietà indivisa. Condannare altresì a corrispondere all'attrice la somma di euro 5.000,00 o quella maggiore o minore di Parte_1 giustiz econdo equità per le spese da lei sopportate e da sopportare per procedere alla divisione, nonché per i relativi provocati ritardi;
Assegnare con le modalità di giustizia ritenuta i beni mobili di cui i lotti I e II descritti in atti o a quelli diversi di Giustizia individuati uno ciascuno alle parti. Con vittoria di spese legali”.
L'attrice dichiarava di essere erede, unitamente all'odierno convenuto, del Sig. Per_2 deceduto, già vedovo, in data 28.09.2017 il cui patrimonio è costitui
[...] oggetto della presente causa e da un garage sito nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR) oggetto di separato giudizio tra le parti.
Precisamente i beni de quo sono identificati al Catasto del Comune di SI come segue: 1) foglio 37, part. 179 sub. 4 Cat A/2, classe 4, vani 7, sup. catast. Mq 118 rendita euro 195,34; 2) foglio 37, part. 179 sub. 1 cat. C/6 classe 3, consistenza mq 29, rendita euro 128,80; 3) foglio 37, part. 179 sub 5 cat. C76 classe 3, consistenza mq 49rendita euro 217,63. pagina 3 di 11 Deduceva l'attrice che, malgrado i tentativi di giungere ad una divisione consensuale del compendio immobiliare, non avrebbe trovato alcuna disponibilità da parte del fratello convenuto che avrebbe tenuto una condotta dilatoria.
Per quanto premesso, avendo stimato il valore del compendio in euro 208.000,00 e avendo redatto una suddivisione in lotti dei beni mobili ivi presenti, parte attrice spiegava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio il Sig. contestando tutto quanto ex adverso dedotto Parte_1 ed eccepito, sollevando in via preliminare le eccezioni di:
- nullità del capo di domanda relativo alla pretesa condanna del convento al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di parte attrice, trattandosi di una domanda assolutamente priva di qualsivoglia deduzione ed allegazione;
- l'improcedibilità della domanda per asimmetricità tra la domanda di mediazione formulata ex ante e l'oggetto della presente causa di divisione.
Nel merito ed in via subordinata il Sig. contestava la fondatezza della Parte_1 domanda di condanna al pagamento dell 00,00 ed aderiva alla domanda divisoria, rilevando però la pendenza fra le medesime parti di un giudizio avente ad oggetto un appartamento sito in Castiglione della Pescaia, il cui esito avrebbe avuto conseguenze sulle modalità di realizzazione della divisione del garage in comproprietà fra i e Parte_1
Pt_1
In merito alla suddivisione dei lotti dei beni mobili presenti nel compendio immobiliare ed alla richiesta di assegnazione secondo i termini di giustizia, il proponeva, a Parte_1 propria volta, una ripartizione alternativa che tenesse conto i beni e della proprietà esclusiva dello stesso di altri beni.
Concludeva quindi affinchè l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni istanza e domanda di parte attrice, volesse così statuire: 1) In via preliminare dichiarare la nullità della domanda di parte attrice relativa alla condanna nei confronti del Sig. della somma di euro 5.000,00 per violazione Parte_1 dell'art. 163 c.p.c. n. 3), 4) e 5). 2) In via rare l'improcedibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 3 L 132/2014 e/o per il mancato esperimento della mediazione, per le ragioni meglio specificate in narrativa. 3) In via subordinata e nel merito rigettare la domanda di parte attrice relativa alla condanna del Sig. della somma di euro 5.000,00 o qualsivoglia somma in favore della parte Parte_1 attrice pretese a ti risarcimento per le ragioni esposte in narrativa. 4) In via ulteriormente subordinata e nel merito, esperito ogni altro preliminare incombente, in adesione alla domanda di divisione tramite vendita del compendio immobiliare costituito dai beni immobili situati in Torrita di SI, via G. di Vittorio n. 26, individuati al Catasto del Comune con il foglio 37, part. 179 sub. 4 Cat A/2, classe 4, vani 7, sup. catast. Mq 118; foglio 37, part. 179 sub. 1 cat. C/6 classe 3, consistenza mq 29, rendita euro 128,80; foglio 37, part. 179 sub 5 cat. C76 classe 3, consistenza mq 49 rendita euro 217,63, con ogni consequenziale provvedimento di Giustizia in ordine alla vendita del compendio ed all'attribuzione del ricavato da assegnare al Sig. nella misura di1/2 corrispondente alla sua quota di proprietà indivisa, Parte_1 secondo il valore ind izia allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Assegnare con le modalità di Giustizia ritenuta i beni mobili di cui ai lotti I e II descritti nell'allegato 5 alla comparsa di
pagina 4 di 11 costituzione e risposta, o a quelli diversi di Giustizia individuati uno ciascuno, alle parti, procedendo al conguaglio tra le parti, all'esito della stima del quadro dell'artista “ in ragione Controparte_1 dell'assegnazione dello stesso e all'esito della effettiva stima del valore di tutti i beni mobili dividendi.
Nel giudizio era disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la divisibilità dell'immobile nonché la stima dei beni mobili e all'esito trattenuto in decisione , senza altra attività istruttoria.
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda.
La prima questione da esaminare riguarda l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal resistente . Parte_1
Nel caso che qui occupa la controversia riguarda lo divisione di beni caduti in successione ereditaria.
La fattispecie presuppone il preliminare espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La domanda di mediazione deve necessariamente contenere i requisiti indicati dall'art. 4 del D.lgs. 28/2010, ossia l'indicazione dell'Organismo di Mediazione, le parti, l'oggetto e le ragioni della domanda.
Quindi devono essere contenuti tutti gli elementi essenziali dell'atto processuale, ad eccezione degli “elementi di diritto” al fine di garantire una perfetta simmetria tra i fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale.
La domanda di mediazione deve essere identificata dagli elementi delle parti, dell'oggetto e delle ragioni, corrispondenti in sede processuale alle personae, petitum e causa petendi di cui all'art. 125 c.p.c.
Per quanto riguarda il petitum, tuttavia, è necessario fare un distinguo tra petitum mediato ed immediato, richiedendosi solo per il primo la simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale.
Invero, il petitum mediato, consistendo nel bene finale della vita che si vuole ottenere tramite lo strumento processuale deve necessariamente essere simmetrico, ovvero l'oggetto della pretesa deve essere uguale sia in fase di mediazione che in fase processuale.
Il petitum immediato, diversamente, consistendo nella richiesta formale può anche non essere simmetrico perché in fase di mediazione, proprio per avere concrete possibilità di conciliazione, la parte istante potrebbe formalmente chiedere meno di quanto farebbe in sede processuale, attesa la natura e l'intento conciliativo del procedimento di mediazione.
Pertanto, seppur in fase di mediazione viene chiesto un quantum maggiore e/o minore rispetto alla domanda giudiziale, ciò non determina l'improcedibilità della domanda stessa, ritenendo possibile che nella fase del procedimento di mediazione – anche solo nell'istanza- si possa chiedere qualcosa di diverso rispetto al petitum immediato processuale, l'importante è che vi sia perfetta simmetria nel petitum mediato, ossia nell'oggetto della pretesa richiesta.
Nella fattispecie sub iudice parte ricorrente agisce per richiedere lo scioglimento della pagina 5 di 11 comunione ereditaria e la conseguente divisione dell'abitazione di residenza del defunto padre sita, in Torrita di SI, Via Di Vittorio n. 26 e censita al Catasto Fabbricati di detto comune foglio 37 part. 179, nonché di tutti i beni mobili ivi presenti.
La circostanza che in sede di atto di citazione sia stata ampliata la cennata richiesta divisionale anche ai “ beni mobili” costituenti arredi dell'immobile paterno, individuando peraltro quale valore della causa un importo inferiore, non genera asimmetria tra il petitum della mediazione e quello della domanda giudiziale, trattandosi di domande inscindibilmente collegate a quella avente valore preponderante ed avente ad oggetto la divisione immobiliare.
Nello stesso senso deve concludersi quanto alla domanda accessoria di condanna al pagamento ovvero ripetizione delle somme dalla attrice supportate e supportande, trattandosi di capo eziologicamente collegato alla principale domanda divisionale del compendio immobiliare come sopra identificato nella sua consistenza.
Accertata quindi la simmetria tra la domanda di mediazione ed il petitum mediato dell 'actio giudiziaria oggi sub iudice, l'eccezione di improcedibilità deve essere reietta.
Sulla nullità della domanda di risarcimento e/o ripetizione per complessivi € 5.000,00 relativi alle spese sostenute per il giudizio divisionale.
Ritiene la giudicante che al pari della confutazione delle questioni attinenti alla procedibilità sia questa la sede opportuna per confutare anche la eccezione di nullità del capo di domanda relativo alla pretesa condanna dell'odierno convenuto al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di parte attrice.
L'eccezione è priva di fondamento.
Per quello che interessa in questa sede, ma come già avanti cennato, l'oggetto della domanda ha due distinti contenuti, il provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere (cd. petitum immediato), e il bene della vita di cui si chiede l'attribuzione (cd. petitum mediato).
La giurisprudenza di merito e di Legittimità si è più volte espressa sul punto e, in particolare, ritenendo che, ai sensi dell'art. 164, IV co, Cpc, la citazione debba considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del III co. dell'art. 163 Cpc ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 Cpc.
Conseguentemente la nullità della domanda sussiste solo quando – a seguito dell'indagine del Giudice che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere le conclusioni, ma va estesa anche alla parte espositiva – l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Detta interpretazione deve però essere svolta tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta pagina 6 di 11 processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa.
Orbene nel caso di specie l'odierno giudizio è stato introdotto dalla Sig.ra al fine di Pt_1 ottenere, previa declaratoria di accettazione tacita dell'eredità devolutasi per successione legittima, la divisione dei beni immobili e mobili del defunto padre.
Tenuto conto che la domanda di divisione proposta attiene, per il principio di universalità, non solo all'attivo ereditario ma anche debiti sorti tra gli eredi in forza della apertura della successione, appare oltre modo pacifico come il capo di domanda riguardante la condanna ovvero ancora la ripetizione delle somme supportate sino al giudizio divisorio, trovi diretta determinazione o determinabilità nella prima.
Vieppiù che le somme richieste , sul cui accertamento si rinvia al definitivo, presuppongono per stessa logica giuridica il preventivo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti mediante l'attribuzione in natura o in denaro della quota di pertinenza di ciascun erede con individuazione anche dei relativi conguagli in denaro.
Trattandosi quindi di domanda consequenziale e strettamente connessa a quella principale di scioglimento della comunione ereditaria, alcuna nullità è ravvisabile con conseguente reiezione della relativa eccezione.
Sull'accertamento della qualità di eredi puri e semplici per tacita accettazione
Prima di poter provvedere alla divisione ereditaria domandata dall'attrice, si rende necessario accertare, con sentenza, la sussistenza del diritto alla divisione e quindi stabilire chi abbia assunto la qualità di erede del sig. nato in [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto in data 28.09.2017 ( doc. 1 parte attrice).
E' infatti necessario che le parti procedano alla trascrizione di un titolo dal quale risulti la detta qualità, quale adempimento richiesto a condizione di procedibilità della vendita nel giudizio di divisione.
Manca infatti la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte delle odierne parti in causa.
Ora pur dando atto che non è in contestazione tra le parti il diritto e la qualità di coeredi del de cuius , occorre ricordare in linea generale che, in tema di successioni Persona_1
"mortis che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria a tale effetto anche l'accettazione da parte del chiamato mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
L'accettazione può essere tacita oppure espressa a norma dell'art. 474 c.c.
L'accettazione tacita di eredità è integrata, secondo la previsione di cui all'art. 476 c.c., da un atto posto in essere dal chiamato all'eredità che presupponga necessariamente la sua volontà
pagina 7 di 11 di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza ha chiarito che non solo gli atti dispositivi ma anche gli atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato;
in ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario.
Mentre la presentazione della denunzia di successione ha pacificamente solo valore fiscale (trattandosi di atto che rientra fra quelli conservativi, di vigilanza e di ordinaria amministrazione di cui all'art. 460 del c.c.), è altrettanto consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale, “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. 4783/2007; Cass. n. 10796/2009; Cass. 22317/2014; Cass 1438/2020).
La voltura catastale, pertanto, costituisce, al pari della domanda di divisione ereditaria, un atto di rilevanza civilistica idoneo a denotare nel chiamato un contegno concludente di accettazione dell'eredità: si noti, in particolare, che la voltura catastale non è adempimento curato d'ufficio dall' successivamente alla trascrizione della dichiarazione di successione bensì esso è effettuato su impulso della parte interessata;
esso possiede valenza di accettazione di eredità anche qualora sia stato compiuto da un terzo, ben potendo operare i generali istituti di mandato e di negotiorum gestio (cfr. Corte Appello Perugia, sentenza 467/2020).
Passando al caso di specie, si reputa anzitutto accertato l'acquisto ope legis della qualità di eredi puri e semplici ex art. 485 c.p.c. da parte delle odierne parti in causa mediante accettazione tacita di eredità a favore degli stessi e alla luce del fatto che è agli atti del giudizio come affoliato 13 di parte attrice la denuncia di successione nella quale e Parte_1
sono stati indicate come “eredi” per la quota di ½ ciascu Parte_1 Persona_1
a cui è seguita la voltura catastale a loro favore dei beni appartenenti all'asse ereditario.
[...]
Posto peraltro che fra gli atti dispositivi evocativi dell'avvenuta accettazione tacita di eredità rientrano anche le domande giudiziali dirette allo scioglimento ed alla conseguente divisione dei beni relitti, in definitiva, va accertato con sentenza, che la sig.ra è erede Parte_1 del sig. per la quota di ½ e che il sig. del sig. Persona_1 Parte_1
per la quota restante di ½. Persona_1
pagina 8 di 11 Sul merito della domanda di divisione ereditaria e sulla no comodità divisibilità dell'unico bene immobile.
Ai fini della decisione occorre tener conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di divisione giudiziale , da lungo tempo ribaditi in numerose pronunce Basti qui citare , tra le ultime , Cass . 21612 del 28/07/2021 che può essere così riassunta : In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero. n materia di divisione giudiziale ( in tal senso anche(Cassazione civile sentenza n. 14577 /2012).
Nella fattispecie peraltro nessuno dei condividenti ha inteso avvalersi della facoltà di attribuzione dell'intero ex art. 720 c.c..
Orbene la consulenza ha evidenziato , rispondendo ai quesiti posti con ordinanza del numerose difficoltà ostative ad una comoda divisione dell'unico bene immobile , che , per quanto accertato, sarebbe oltremodo difficoltosa in ragione del gravoso carico economico cui andrebbero incontro le parti.
Invero il CTU ha osservato che le unità immobiliari meglio identificate al N.C.E.U. del Comune di Torrita di SI: - foglio 37, p.1/a 179, sub. I, cat. C/6, cl.3, consistenza mq.29, rendita €128,80: - foglio 37, p.1/a 179, sub.4, categoria A/2, cl.4, vani 7, sup. catast. mq. 118, rendita €795,34; - foglio 37, p.lla 179, sub.5, categoria C/6, c/.3, consistenza mq.49, rendita
€217,63: e al Catasto Terreni al: - foglio 37, p.1/a 159, uliveto vigneto, cl. I, mq.38, (R.D.
€0,12, R.A. € 0,11; in merito a quest'ultima si precisa che all'attualità è parte di sede stradale, quindi inesistente ai fini della valutazione del complesso immobiliare) potrebbero essere in via di mera ipotesi oggetto di un possibile frazionamento ma con costi oltremodo eccessivi che rendono la soluzione non praticabile anche in ragione della espressa volontà delle parti di procedere alla vendita del bene “..considerato quanto previsto dalla normativa nazionale TU 320/2001 e succ, dalla L.R.T. 65/2014 e succ., dalla normativa comunale vigente e adottata, dalle norme igienico-sanitarie in materia di edifici residenziali, può, dalla normativa in materia di parcheggi (L.122/89), può ritenersi fattibile una divisione delle unità con conseguente realizzazione di due unità abitative. Per la realizzazione di quanto sopra è stimabile sinteticamente un costo eccessivo dei lavori, quindi in risposta a quanto richiesto dal quesito sopra indicato L'INTERVENTO NON E' ATTUABILE.”
pagina 9 di 11 Questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni così rassegnate dal CTU, peraltro non oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle parti, invece sostanzialmente adesive alle stesse, dovendosi pertanto dichiarare la non comoda divisibilità del compendio immobiliare posto che la astratta realizzazione in fatto ma con costi eccessivi e non supportabili dalle parti in causa, rappresenta elemento impeditivo.
Attesa pertanto la ritenuta indivisibilità del predetto compendio, la causa deve essere rimessa in istruttoria per la delega a un professionista della vendita all'asta dei beni ereditari in un lotto unico al prezzo di stima indicato dal CTU, non avendo richiesto alcuno dei condividenti l'assegnazione dell'intero con obbligo di conguaglio in denaro a favore degli altri.
Nelle stesso senso deve procedersi quanto alla stima dei beni mobili presenti ( suppellettili ed accessori vari), per come stimati dal CTU con la formazione di due lotti, e per le quali le parti dovranno preliminarmente esercitare, ove ritenuto opportuno, il diritto alla assegnazione. Solo in difetto si procederà per il tramite del nominato professionista delegato alla assegnazione mediante estrazione a sorte così come previsto dagli art. 718 e 729 c.c.
Pur dandosi atto che le preliminari questioni controverse tra le parti risultano decise con la presente sentenza, non può la stessa considerarsi definitiva, dovendosi ancora procedere alle operazioni di vendita e di attribuzione dei lotti dei beni mobili (cfr. Cass., ord. n. 29829/2011); ciò considerato il carattere unitario del giudizio di divisione e la finalità dello stesso, volto a pervenire al concreto apporzionamento delle quote, tale che sino a che detto scopo non sia raggiunto integralmente, le singole fasi hanno solo carattere strumentale e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio nel suo complesso, cfr. in termini, Cass., n. 11293/1998; ma vedi, per orientamento difforme, Cass. n. 1665/2017).
Per tale motivo, sulle ulteriori domande e sulle spese di lite si provvederà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la eccezione di improcedibilità della domanda;
- Rigetta la eccezione di nullità del capo di domanda condanna del convento al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di parte attrice;
- Dichiara aperta la successione legittima di deceduto in Torrita di Persona_1
SI ( SI) il 28.09.17;
- Accerta la qualità di eredi legittimi di per accettazione tacita di Persona_2 eredità in testa a :
✓ per la quota di ½ Parte_1
✓ per la quota di ½ Parte_1
- Dichi to della comunione ereditaria tra e Parte_1
; Parte_1
- el bene immobile sito in Torrita di SI ( SI) posto al civico n. 26 della Via Di Vittorio in Torrita di SI SI, censito al Catasto Fabbricati di detto comune, foglio 37 part. 179 sub 4 cat. A/2, foglio 37 part. 179 sub 1 cat. C/6, foglio pagina 10 di 11 37 part. 179 sub 5 cat. C/6, dispone come da separata ordinanza la rimessione in istruttoria per le operazioni di vendita dello stesso unitamente a quelle di scioglimento della comunione ereditaria ed assegnazione quanto ai beni mobili già suddivisi in lotti;
- spese al definitivo
- Ordina al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, competente per territorio, la trascrizione della presente sentenza.
SI, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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