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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 490/2023 del ruolo generale e promossa
DA
(già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Pt_2
tempore (c.f./p.i. ), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. P.IVA_1
Maximilian Mairov e dall'avv. Giorgia Lorenza Giomi, come da mandato in calce all'atto di appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_2
), nato ad [...] il [...] (c.f. ), P.IVA_3 Parte_3 CodiceFiscale_1
nata ad [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_4 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 11 domiciliati in Vicenza, Contrà delle Barche n.33 presso lo studio dell'avv. Andrea Bertuzzo, che li rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado;
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), a mezzo Controparte_3 P.IVA_4
della propria mandataria a socio unico, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ) rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente P.IVA_5
dall'avv. John Loris Battisti e dall'avv. Fabrizio Montanari come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fano, sito in Via G. Bovio
n.12;
- appellati-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 299 del 20/4/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 299/2023 del
Tribunale di Pesaro così giudicare:
nel merito:
in via principale, dichiarare la nullità della sentenza n. 299/2023 del Tribunale di Pesaro pubblicata il
20 aprile 2023 in quanto affetta da vizio di ultrapetizione e, per l'effetto, trattenuta la causa in decisione sulla base delle domande effettivamente proposte dalle parti, eventualmente previa rideterminazione del credito sulla base di quanto richiesto al motivo di appello n. 2, respingere tutte le domande avanzate nei confronti della in forza dei motivi di appello sopra esposti;
Pt_5
in subordine, respingere la domanda di manleva proposta da in quanto manifestamente CP_3
inammissibile e comunque infondata.
In via istruttoria:
ordinare la rinnovazione della C.T.U. affinché il piano di ammortamento del mutuo n. 60044 venga ricostruito applicando le condizioni pattuite tra le parti;
pagina 2 di 11 in ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio oltre spese generali IVA e CPA.
Per gli appellati: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda eccezione e produzione reietta:
In via principale: rigettare l'appello e le domande tutte ex adverso proposte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Pesaro n.299/2013 pubblicata il 20.04.2023.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale di Pesaro n.299/2013 limitatamente al punto relativo alla condanna alla restituzione dell'importo di €.339.277,73, fermo restando l'accertamento del reciproco dare/avere e quindi degli addebiti illegittimi effettuati dall'odierna appellante nei vari rapporti inter partes nella misura di €.339.277,73.
In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per che l'adita Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, voglia: Controparte_3
nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in virtù della legge sulla CP_3
cartolarizzazione;
dichiarare la nullità della sentenza in quanto viziata da ultrapetizione con riguardo, in particolare, alle condanne di pagamento di cui ai punti a) e b) del dispositivo e revocare le stesse;
dichiararne la nullità per la mancata acquisizione di prova dei supposti pagamenti e conseguentemente revocare la soccombenza e la condanna alle spese di lite e di CTU;
confermare la sentenza sul punto del rigetto delle eccezioni dei fidejussori;
respingere come inammissibile l'appello della - quale novum -sul punto del rigetto della Pt_5
domanda di manleva proposta da e dichiarare operante la tutela del nomen verum da cedente a CP_3
cessionaria;
pagina 3 di 11 accertare e dichiarare l'entità dei crediti vantati da nei confronti di e CP_3 Controparte_1 [...]
e all'uopo Controparte_2
in via istruttoria, non ci si oppone alla richiesta avanzata dalla Banca per il rinnovo della CTU per il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo n. 60044 applicando le condizioni pattuite in contratto e per la determinazione degli eventuali importi da decurtare nei CC/CC a far tempo dal 1.10.2016 in ordine all'anatocismo.
Vinte le spese di entrambi i gradi.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro, in parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo del debito svolta da quali società Parte_6
correntiste, e e , nella loro qualità di fideiussori, contro Parte_3 Parte_4 [...]
(già ha condannato l'intervenuta società cessionaria del credito, Parte_1 CP_5
al pagamento in favore di parti attrici della complessiva somma di € 339.277,73, oltre Controparte_3
interessi dal 16/12/2021 (data di deposito della CTU) al saldo e ha dichiarato la convenuta Pt_5
obbligata a tenere indenne la predetta cessionaria da quanto pagato in esecuzione del primo capo di sentenza. Ha altresì posto a carico solidale della convenuta e della terza società intervenuta le Pt_5
spese di lite e di CTU.
In particolare, il Tribunale, dopo aver rilevato che i rapporti bancari dedotti in giudizio erano stati originariamente accesi dalla società Immobiliare Tre Colli s.r.l., la quale con atto del 1/12/2016 si era scissa trasferendo parte del suo patrimonio e dei relativi rapporti alla e Parte_6
cambiato la sua denominazione in sulla base della disposta CTU contabile ha accertato: Controparte_1
quanto al contratto di mutuo ipotecario n. 60044 acceso il 20/10/2009, oggi intestato a Parte_6
che lo stesso presentava rilevanti lacune pattizie, che rendevano le clausole economiche
[...]
indeterminate ed indeterminabili con conseguente violazione dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117 TUB, ma non era ravvisabile alcuna forma di usura né degli interessi corrispettivi né di quelli moratori;
pagina 4 di 11 che, pertanto, facendo applicazione del disposto di cui all'art. 117 TUB il debito residuo alla data del
31/3/2020 di detto rapporto era pari ad € 516.597,72, con una differenza di € 308.064,58;
quanto al mutuo chirografario n. 61640 acceso il 24/2/2017, intestato a che lo stesso Controparte_1
presentava rilevanti lacune pattizie, che rendevano le clausole economiche indeterminate ed indeterminabili con conseguente violazione dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117 TUB, conteneva una implicita clausola anatocistica riconducibile allo schema dell'ammortamento alla francese in violazione della delibera CICR del 9/2/2000, ma non era viziato da alcuna forma di usura né degli interessi corrispettivi né di quelli moratori;
che tuttavia sulla base della documentazione acquisita in giudizio non era possibile procedere al ricalcolo del rapporto e alla determinazione del residuo debito;
quanto al contratto di conto corrente n. 7800918 acceso il 13/4/2012, con apertura di credito ipotecaria del 13/11/2012 di € 600.000,00, oggi intestato a che le condizioni economiche erano Controparte_1
state validamente pattuite nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza di cui all'art. 117 TUB a partire dal 13/11/2012, ma non essendo state effettuate operazioni a debito dal 13/4/2012 a tale ultima data non doveva procedersi ad alcuna rettifica del saldo;
che non sussisteva alcuna ipotesi di usura;
ma che erano stati applicati interessi anatocistici per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge
147/2013;
che, pertanto, facendo applicazione della capitalizzazione semplice per il periodo 1/1/2014-30/6/2019 il saldo doveva essere fissato a tale ultima data in € 629.896,49 a debito della (con una Controparte_1
rettifica pari ad € 28.039,42);
quanto al contratto di conto corrente n. 7801821 del 17/11/2014, intestato alla Parte_6
assistito da apertura di credito ipotecaria del 23/12/2014 di € 150.000,00, che le condizioni
[...]
economiche erano state validamente pattuite nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza di cui all'art. 117 TUB a partire dal 23/12/2014, ma non essendo state effettuate operazioni a debito dal
17/11/2014 a tale ultima data non doveva procedersi ad alcuna rettifica del saldo;
che non sussisteva pagina 5 di 11 alcuna ipotesi di usura;
ma che erano stati applicati interessi anatocistici per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 147/2013;
che, pertanto, facendo applicazione della capitalizzazione semplice per il periodo 1/1/2014-30/6/2019 il saldo doveva essere fissato a tale ultima data in € 127.876,89 a debito della Parte_6
(con una rettifica pari ad € 3.173,45);
ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni dedotte in giudizio per violazione della normativa antitrust, risultando le stesse stipulate nel 2009 e poi rinnovate nel 2012;
ha rigettato l'exceptio doli ac nullitatis sollevata dai garanti, sul rilievo che i contratti dovevano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia e che la non aveva proceduto alla escussione dei Pt_5
garanti;
rilevato quindi che la aveva illegittimamente addebitato la complessiva somma di € 339.277,73, Pt_5
ha condannato l'intervenuta cessionaria al pagamento in favore delle società attrici della predetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla data di deposito della CTU al saldo.
ha proposto appello articolando i seguenti motivi: 1) nullità del capo di Parte_1
sentenza che pronunciato condanna alla restituzione di importi che gli attori non hanno mai avanzato,
avendo essi proposto una domanda di accertamento negativo e di risarcimento danni per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
2) erroneità del capo di sentenza che ha dichiarato la nullità per indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite in relazione al mutuo n. 60044; 3) erroneità del capo di sentenza che ha condannato essa appellante a manlevare la società cessionaria da quanto pagato in esecuzione del primo capo della impugnata sentenza;
4) erroneità del capo di sentenza che ha posto interamente a carico di essa appellante le spese di lite, pur risultando la domanda accolta in minima parte. Ha quindi concluso come in epigrafe.
e hanno resistito al Controparte_1 Parte_6 Parte_3 Parte_4
gravame, chiedendone il rigetto ed eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c..
pagina 6 di 11 si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del terzo motivo di appello e proponendo Controparte_3
in via incidentale appello avverso il capo di sentenza che l'ha condannata al pagamento in favore degli attori della somma di € 339.277,73 sul rilievo del proprio difetto di legittimazione passiva e dell'erronea interpretazione ed applicazione della l. 147/2013. Ha quindi concluso come in epigrafe.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole
probabilità” di accoglimento dell'appello.
Il primo motivo dell'appello principale e i primi due motivi dell'appello incidentale proposti dalla società cessionaria appaiono fondati.
Lamenta la appellante la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., per avere il primo Pt_5
giudice pronunciato una sentenza di condanna a fronte dello svolgimento da parte degli originari attori di una domanda di mero accertamento del saldo dei rapporti dedotti in giudizio.
Il rilievo trova conferma non solo nel tenore letterale delle conclusioni rassegnate in primo grado nei capi da a) ad f), ma anche nelle stesse deduzioni difensive svolte dagli originari attori in questa sede,
laddove affermano che “l'utilizzo da parte del Giudice della locuzione “condanna alla restituzione”
non rappresenta una condanna al pagamento bensì l'obbligo di rettificare il saldo del rapporto mediante lo storno/la restituzione in termini contabili della somma non dovuta costituendo quindi nella sostanza un obbligo di fare”. Detta interpretazione non appare condivisibile sia perché la condanna è stata pronunciata non nei confronti della controparte contrattuale di tutti i rapporti dedotti in giudizio, Pt_5
ma della società cessionaria terza rispetto a detti contratti, sia perché in conseguenza della pronunciata condanna il primo giudice ha posto a carico della l'obbligo di tenere indenne la cessionaria di Pt_5
quanto pagato in esecuzione della emessa sentenza.
pagina 7 di 11 Il capo in esame risulta in ogni caso errato in quanto la somma, di cui alla pronunciata condanna,
corrisponde solo alla differenza tra il saldo contabile dei rapporti desumibile dagli estratti conto bancari e il saldo come rideterminato dal CTU all'esito della accertata indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in relazione al mutuo ipotecario n. 60044 (che ha portato a fissare il debito residuo in €
516.597,72 a debito della con una differenza in diminuzione di € Parte_6
308.064,58) e alla non debenza di interessi anatocistici per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. 147/2013 in relazione ai contratti di conto corrente ipotecario n. 7800948 intestato a CP_1
(con determinazione del saldo finale in € 629.039,42 a debito della correntista con una differenza
[...]
in diminuzione di € 28.039,42) e di conto corrente ipotecario n. 7801821 intestato a
[...]
(con determinazione del saldo finale in € 127.876,89 a debito della correntista con una Parte_6
differenza in diminuzione di € 3.173,45). Nessun credito restitutorio è stato quindi accertato dal CTU
nominato in primo grado, le cui conclusioni sono state espressamente (anche se non coerentemente)
recepite dal Tribunale.
Le conclusioni raggiunte determinano l'assorbimento del terzo motivo dell'appello principale.
Non meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo dell'appello principale, con il quale la lamenta l'erroneità del capo di sentenza che ha dichiarato la nullità per indeterminatezza del Pt_5
tasso di interesse del mutuo ipotecario n. 60044 ed ha conseguentemente rideterminato l'importo dovuto a tale titolo facendo applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Assume la appellante la determinatezza e comunque la determinabilità per relationem del tasso Pt_5
di interesse pattuito (tasso corrispettivo: Euribor 3 mesi 360 + 2,25 punti percentuali con tasso minimo del 2,75%; tasso moratorio 2 punti percentuali in più del tasso corrispettivo), cui si aggiungono le ulteriori specifiche indicazioni circa la somma erogata, la durata del finanziamento, il numero di rate e l'ISC/TAEG.
Le deduzioni svolte non appaiono idonee a superare i puntuali rilievi del CTU, la quale ha evidenziato che “il contratto originario non indica l'entità delle rate mensili (le quali dipendono ovviamente dal
pagina 8 di 11 capitale erogato) né contiene in allegato il piano di ammortamento;
- l'ammontare della rata mensile -
così come il piano di rimborso- oltre a non essere noto, non è neppure ricavabile, poiché il contratto
non indica una serie di elementi essenziali quali, ad esempio: se trattasi di mutuo a rata costante,
crescente o decrescente, se trattasi di piano di ammortamento alla francese o di altro tipo”. Ed in effetti, il contratto originario non indica le modalità concrete di applicazione del pattuito tasso di interesse non specificando né nel rogito notarile né nell'allegato documento di sintesi delle condizioni economiche il tipo di ammortamento da applicare al caso di specie. Al contratto originario, pur a fronte della immediata erogazione dell'importo di € 700.000,00, non risulta neppure allegato un piano di ammortamento, mancante anche in relazione alle ulteriori erogazioni pacificamente avvenute entro il termine contrattuale del 31/12/2011 e che avrebbe dovuto essere allegato in conformità alle previsioni contrattuali “all'atto di erogazione e quietanza attestante l'erogazione a saldo”. Il quadro probatorio documentale non appare integrabile neanche sulla base del piano di ammortamento del 15/11/2012,
acquisito in giudizio, che come rilevato dal CTU “offre tuttavia un quadro informativo scarno ed
insufficiente, poiché indica solo il progressivo degradare del debito residuo in linea capitale, senza
fornire alcuna indicazione circa l'ammontare della rata mensile e/o degli interessi tempo per tempo
maturabili (anche se determinati in via provvisoria, come normalmente avviene nei finanziamenti a
tasso variabile)”.
Le conclusioni raggiunte dal primo giudice devono pertanto essere qui confermate.
Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di appello incidentale proposto da con il quale si censura il capo di sentenza che ha escluso la debenza dell'anatocismo Controparte_3
trimestrale per il periodo antecedente al 1/10/2016.
A riguardo questa Corte ritiene infatti di dover applicare, condividendolo, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 21344 del 30/7/2024) per cui “In tema di contratti
bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB),
come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è
pagina 9 di 11 operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le
modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria”.
Infine, meritevole di parziale accoglimento è l'ultimo motivo dell'appello principale e di quello incidentale, con i quali si impugna il capo di sentenza che ha posto a carico della convenuta e Pt_5
della terza intervenuta società cessionaria le spese di lite e di CTU.
Ed invero, l'esito finale della lite ha visto un accoglimento limitato delle plurime domande svolte dagli attori (alcune delle quali del tutto rigettate) in rapporto anche all'entità dell'esposizione debitoria comunque accertata a carico di tutti gli attori. Tale circostanza a parere di questa Corte giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. S.U. sent. 32061 del 31/10/2022).
Le medesime ragioni impongono la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese di CTU, in quanto necessarie per l'accertamento della domanda, devono invece essere poste a carico della oggi appellante e della società intervenuta, cessionaria dei relativi crediti. Pt_5
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in modifica della sentenza impugnata deve dichiararsi che il rapporto di mutuo ipotecario n. 60044 alla data del 31/3/2020 presenta un residuo saldo di € 516.597,72 a debito della il conto corrente ipotecario n. 7801821 Parte_6
alla data del 30/6/2019 un saldo di € 127.876,89 a debito della ed il conto Parte_6
corrente ipotecario n. 7800948 alla data del 30/6/2019 un saldo di € 629.039,42 a debito di CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 299 del 20/4/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, così decide nel contraddittorio delle parti:
pagina 10 di 11 in parziale accoglimento dell'appello e in modifica della sentenza impugnata accerta che il rapporto di mutuo ipotecario n. 60044 alla data del 31/3/2020 presenta un residuo saldo di € 516.597,72 a debito della il conto corrente ipotecario n. 7801821 alla data del 30/6/2019 un saldo Parte_6
di € 127.876,89 a debito della ed il conto corrente ipotecario n. 7800948 alla Parte_6
data del 30/6/2019 un saldo di € 629.039,42 a debito di Controparte_1
dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/4/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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