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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 6495/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. Alaimo in sostituzione dell'avv. PELLEGRINO
GIANCARLO per parte ricorrente nonché l'avv. Di Gloria per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 6495 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
nella qualità di madre della minore c.f. , Persona_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con studio in Palermo via Marchese di
Villabianca n. 98
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Adriana Giovanna
Rizzo e dall'Avvocato Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti
- resistente -
O g g e t t o: Indebito assistenziale
Ha depositato
SENTENZA
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc. Provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione delle spese di lite essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 26.04.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso i provvedimenti, datati 11 giugno 2023 e 17 luglio 2023, trasmessi con raccomandate e 66485125753-5 con i quali l' comunicava alla sig.ra C.F._3 CP_1 [...]
, nella qualità di madre della minore che, relativamente Parte_1 Persona_1
alla prestazione n.044-550207857134 cat. INVCIV aveva provveduto ad una riliquidazione con un debito pari ad € 2.932,68 e ne chiedeva la restituzione.
L'ente previdenziale si costituiva in giudizio, evidenziando che il debito contestato deriva dal venir meno del requisito sanitario, precisando che la minore titolare, Persona_1
titolare con decorrenza 12/2016 dell'indennità di comunicazione prestazione Cat. INVCIV
n. 07857163 e dell'indennità di accompagnamento prestazione Cat INVCIV n. 07857134, veniva sottoposta, in data 24/08/2022, a visita di revisione per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e la Commissione medica competente riconosceva a non più l'indennità di accompagnamento bensì l'indennità di frequenza Persona_1
in quanto “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90)” con prossima revisione prevista per agosto 2025.
L' indennità di comunicazione compatibile con l'indennità di accompagnamento ma non anche con quella di frequenza.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa pertanto veniva decisa.
In questa sede appare opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019). Tanto premesso, va osservato che regole specifiche esistono nel nostro ordinamento in relazione al caso dell'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari. Norme (prima, l'art. 4, comma 3 legge n.425/1996, poi, l'art. 37 della legge n.448/1998) che consentono la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Orbene, nel caso de quo la minore, titolare, con decorrenza 12/2016, dell'indennità di comunicazione prestazione Cat. INVCIV n. 07857163 e dell'indennità di accompagnamento prestazione Cat INVCIV n. 07857134, veniva sottoposta, in data 24/08/2022, a visita di revisione per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e la Commissione medica competente riconosceva a non più l'indennità di Persona_1
accompagnamento bensì l'indennità di frequenza in quanto “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71
L.289/90)” con prossima revisione prevista per agosto 2025.
Detto verbale veniva regolarmente inviato alla ricorrente come documentato dall' in CP_1
data 13.09.2022, per cui la ricorrente è sempre venuta a conoscenza del giudizio della commissione medica legale, giudizio che non ha mai impugnato.
Di talchè nessun legittimo affidamento può essersi consolidato a far data dalla comunicazione (ricevuta il 13.09.2022) dell'esito della visita medica di revisione effettuata sulla minore in data 24.08.2022.
Pertanto la ricorrente ha avuto tempestiva conoscenza del venir meno delle provvidenze economiche spettanti in base alla incompatibilità delle prestazioni riconosciute.
L' ha documentato di avere notificato il verbale di verifica alla ricorrente e, pertanto CP_1
non può nemmeno farsi ricorso al principio della buona fede e del legittimo affidamento della stessa.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso, pertanto, va rigettato.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
Si provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione delle spese legali essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo in data 08/04/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 6495/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. Alaimo in sostituzione dell'avv. PELLEGRINO
GIANCARLO per parte ricorrente nonché l'avv. Di Gloria per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 6495 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
nella qualità di madre della minore c.f. , Persona_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con studio in Palermo via Marchese di
Villabianca n. 98
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Adriana Giovanna
Rizzo e dall'Avvocato Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti
- resistente -
O g g e t t o: Indebito assistenziale
Ha depositato
SENTENZA
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc. Provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione delle spese di lite essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 26.04.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso i provvedimenti, datati 11 giugno 2023 e 17 luglio 2023, trasmessi con raccomandate e 66485125753-5 con i quali l' comunicava alla sig.ra C.F._3 CP_1 [...]
, nella qualità di madre della minore che, relativamente Parte_1 Persona_1
alla prestazione n.044-550207857134 cat. INVCIV aveva provveduto ad una riliquidazione con un debito pari ad € 2.932,68 e ne chiedeva la restituzione.
L'ente previdenziale si costituiva in giudizio, evidenziando che il debito contestato deriva dal venir meno del requisito sanitario, precisando che la minore titolare, Persona_1
titolare con decorrenza 12/2016 dell'indennità di comunicazione prestazione Cat. INVCIV
n. 07857163 e dell'indennità di accompagnamento prestazione Cat INVCIV n. 07857134, veniva sottoposta, in data 24/08/2022, a visita di revisione per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e la Commissione medica competente riconosceva a non più l'indennità di accompagnamento bensì l'indennità di frequenza Persona_1
in quanto “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90)” con prossima revisione prevista per agosto 2025.
L' indennità di comunicazione compatibile con l'indennità di accompagnamento ma non anche con quella di frequenza.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa pertanto veniva decisa.
In questa sede appare opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019). Tanto premesso, va osservato che regole specifiche esistono nel nostro ordinamento in relazione al caso dell'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari. Norme (prima, l'art. 4, comma 3 legge n.425/1996, poi, l'art. 37 della legge n.448/1998) che consentono la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Orbene, nel caso de quo la minore, titolare, con decorrenza 12/2016, dell'indennità di comunicazione prestazione Cat. INVCIV n. 07857163 e dell'indennità di accompagnamento prestazione Cat INVCIV n. 07857134, veniva sottoposta, in data 24/08/2022, a visita di revisione per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e la Commissione medica competente riconosceva a non più l'indennità di Persona_1
accompagnamento bensì l'indennità di frequenza in quanto “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71
L.289/90)” con prossima revisione prevista per agosto 2025.
Detto verbale veniva regolarmente inviato alla ricorrente come documentato dall' in CP_1
data 13.09.2022, per cui la ricorrente è sempre venuta a conoscenza del giudizio della commissione medica legale, giudizio che non ha mai impugnato.
Di talchè nessun legittimo affidamento può essersi consolidato a far data dalla comunicazione (ricevuta il 13.09.2022) dell'esito della visita medica di revisione effettuata sulla minore in data 24.08.2022.
Pertanto la ricorrente ha avuto tempestiva conoscenza del venir meno delle provvidenze economiche spettanti in base alla incompatibilità delle prestazioni riconosciute.
L' ha documentato di avere notificato il verbale di verifica alla ricorrente e, pertanto CP_1
non può nemmeno farsi ricorso al principio della buona fede e del legittimo affidamento della stessa.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso, pertanto, va rigettato.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
Si provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione delle spese legali essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo in data 08/04/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio