Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00986/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04257/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4257 del 2025, proposto da
Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. - Igd Siiq S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Paolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale i Milano, Agenzia delle Entrate Territorio Ufficio Provinciale Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Kryalos Società di Gestione del Risparmio per Azioni, Edilca S.r.l., Flash Color S.p.A., Gestioni Cinematografiche S.r.l., "Castello Societa' di Gestione del Risparmio S.p.A." per Conto del Fondo Comune D'Investimento "Fondo Augusto", non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
previa tutela cautelare
della sentenza del T.a.r. Lombardia n.3048/2025 resa nel giudizio n. 2287/2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate è stata condannata “a consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti richiesti – e non ancora esibiti – con l’istanza presentata in data 18 aprile 2025, entro 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale i Milano e di Agenzia delle Entrate Territorio Ufficio Provinciale Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. ZI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 3048/2025, depositata in data 3.10.2025, il Tribunale ha condannato “l’Agenzia delle Entrate a consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti richiesti – e non ancora esibiti – con l’istanza presentata in data 18 aprile 2025, entro 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza”.
La sentenza, esecutiva ancorché non passata in giudicato, è stata appellata dall’Amministrazione resistente, ma, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4264/2025, depositata in data 28.11.2025, ha respinto la domanda cautelare avanzata dall’appellante.
Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (Igd Siiq S.p.A.) ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, chiedendo anche tutela cautelare.
Il Tribunale, con ordinanza n. 1400/2025, depositata in data 12.12.2025, ha accolto la domanda cautelare e, stante l’inottemperanza da parte dell’Amministrazione, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, con facoltà di delega ad un dirigente da lui funzionalmente dipendente, affinché si sostituisse all’Amministrazione inadempiente e provvedesse, compiendo tutti gli atti necessari, a mettere a disposizione della ricorrente la documentazione cui si riferisce la sentenza del Tribunale n. 3048/2025.
Con atto prot. n. 164499 del 15 dicembre 2025, il Direttore regionale dell’A.d.E. della Lombardia ha delegato le funzioni alla Direttrice dell’Ufficio provinciale–Territorio di Milano.
Il Commissario delegato ha trasmesso parte della documentazione richiesta dalla società ricorrente.
Quindi, con apposita nota depositata in giudizio dalla parte ricorrente, il delegato, dopo aver elencato la documentazione messa a disposizione della richiedente, ha sostanzialmente attestato l’inesistenza degli ulteriori atti oggetto della pretesa ostensiva.
La circostanza che nel corso del giudizio e prima della decisione di merito sia stata depositata, per effetto dell’intervento del Commissario nominato in sede cautelare, una parte della documentazione richiesta, conduce a ritenere improcedibile il ricorso in parte qua.
Vale precisare che nel caso di specie, il Commissario delegato è anche il dirigente, rappresentante dell’Amministrazione, munito del potere di rendere dichiarazioni impegnative per l’Ente verso l’esterno.
Pertanto la dichiarazione suindicata proveniente dal Commissario delegato vale ad attestare, ad ogni effetto di legge, l’insussistenza degli ulteriori atti, rispetto a quelli ostesi, oggetto della perdurante richiesta della società ricorrente.
Il tenore della dichiarazione è inequivoco e attesta che l’Amministrazione non dispone dell’ulteriore documentazione pretesa dalla società ricorrente.
Quando l’Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti, assumendosi ovviamente la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non vi sono elementi per ritenere fondata la residua pretesa della ricorrente. In presenza di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data (Cons. Stato, sez. IV, 27.03.2020, n. 2142);
Ne deriva che il ricorso è infondato e deve essere respinto con riferimento alla pretesa relativa alla documentazione di cui l’Amministrazione, in persona del Dirigente munito dei necessari poteri di rappresentanza, che nel caso di specie coincide con il Commissario ad acta delegato, ha attestato l’inesistenza, con assunzione di responsabilità ad ogni effetto di legge.
In definitiva, il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato e da respingere, secondo quanto appena precisato, mentre la peculiarità della situazione complessiva e la parziale soccombenza della parte ricorrente consentono di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara il ricorso parzialmente improcedibile e in parte lo respinge, secondo quanto precisato in motivazione;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
ZI OR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI OR | HA GO |
IL SEGRETARIO