Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Raffaele Califano presidente
2) dott. Michela Palladino giudice
3) dott. Maria Iandiorio giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 2818/2024 R.G., avente ad oggetto " divorzio congiunto -cessazione effetti civili” e vertente
TRA
n. il 05/07/1978 in TE (AV) ( ) rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'avv. DRAGONE MARCO e , nato ad [...] il [...] CP_1
rappresentato dall'avv. MARCO DRAGONE C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Con ricorso depositato il 22.11.2024, i coniugi in epigrafe generalizzati proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-avevano contratto matrimonio concordatario l'11.10.2012 in EL (AV) (atto n. 39, parte II, serie
A anno 2012);
- con decreto del 15.9.2020 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione recependo le condizioni da loro stessi concordate;
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendevano, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza del 30.1.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da decreto indicato) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa indicato;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EL (AV) l'11.10.2012
da e (atto n. 39, p.II, S.A, registro atti di matrimonio anno 2012), alle Parte_1 CP_1
condizioni concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Raffaele Califano dott.ssa Maria Iandiorio