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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/10/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 85/25 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.ta in IN (Te), Via Brescia, n. 1 rappr. e dif. dall'Avv.to Francesca Scarpantonio giusta procura in atti APPELLANTE E
; Controparte_1 contumace APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza dell'08.01.2025 del Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da atto di appello.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 02.04.2025 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 08.01.2025, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in parziale 1 accoglimento delle domande avanzate dalla ricorrente, ex docente non di ruolo, immessa in ruolo con decorrenza dall'01.09.2022, aveva riconosciuto alla parte attrice il diritto all'assegnazione del bonus carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del al pagamento del corrispondente CP_2 importo, pari ad € 1000,00, oltre accessori.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale negato la concessione del bonus per l'anno scolastico 2019/2020 sul presupposto che per tale anno scolastico la ricorrente fosse stata assegnataria di una supplenza breve, senza considerare che, in realtà, la ricorrente aveva lavorato continuativamente come docente di sostegno presso il medesimo istituto scolastico, sulla base di un unico contratto di lavoro e senza soluzione di continuità, dal 06.11.2019 al 07.06.2020, periodo di gran lunga superiore al periodo minimo previsto dalla legge per le supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Il , benché ritualmente citato, non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
L'appello è fondato e dev'essere accolto.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Teramo Parte_1 depositato in data 31.10.2024, esponendo che la ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del come docente di scuola primaria Controparte_1 con contratti di supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o di durata comunque superiore a 180 giorni negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; che la ricorrente prestava attualmente servizio presso il Convitto Nazionale M. Delfico di Teramo;
che, in quanto docente precario, la ricorrente non aveva mai percepito il c.d. bonus carta docente, introdotto dall'art. 1 CO. 121 L. 13.07.2015, n. 107, di importo pari ad € 500,00 l'anno, da attribuire al personale docente per sostenerne la formazione e l'aggiornamento professionale;
che, infatti, in base al D.P.C.M. 23.09.2015 il bonus è attribuito ai soli docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
che il D.P.C.M. 28.11.2016 aveva poi esteso la concessione del bonus anche ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
che l'esclusione dei docenti precari costituiva un'illegittima discriminazione ai loro danni, atteso che gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, nel disciplinare gli obblighi di formazione del personale docente, non distingue tra personale di ruolo e personale non di ruolo;
che la normativa in parola violava, perciò, il principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale assunto con contratti di lavoro a termine previsto dall'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, così come affermato dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza 18.05.2022, nella causa C-450/21, 2 secondo la quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
500 euro all'anno”; che, pertanto, previa disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con la normativa eurounitaria, alla ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto di percepire il bonus in questione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto di percepire il beneficio previsto dall'art. 1 CO. 121 L. n. 107/2015 per i suddetti anni scolastici, con conseguente condanna del al pagamento, “tramite il riferito Bonus Carta CP_1
Docente”, della somma complessiva di € 1500,00, oltre accessori.
Nel costituirsi in giudizio, il ha ribadito la Controparte_1 correttezza del proprio operato, sostenendo che la carta elettronica del docente non ha natura retributiva e non costituisce, perciò, un corrispettivo della prestazione lavorativa, ma ha la funzione di assicurare la formazione del personale docente, monetizzando l'onere di auto formazione imposto dalla legge attraverso l'attribuzione di un bonus utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi attinenti alle esigenze formative del docente;
che l'assegnazione del bonus al solo personale di ruolo non costituisce un'illegittima discriminazione ai danni del personale non di ruolo, essendo giustificata da ragioni oggettive;
che le somme non utilizzate non possono comunque essere cumulate con gli importi maturati negli anni successivi se non entro il limite di complessivi € 1000,00, il che preclude ogni possibilità di riconoscimento degli arretrati;
che, in ogni caso, nulla era dovuto alla ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020, nel quale la docente aveva svolto soltanto una supplenza di natura breve e saltuaria;
che, infine, nulla poteva essere imputato all'Amministrazione, non rientrando tra i poteri della P.A. la disapplicazione della normativa interna per contrasto con la normativa eurounitaria.
Il Tribunale, richiamato il contenuto della pronuncia della C.G.U.E. 18.05.2022, n. 450; richiamato altresì il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione 27.10.2023, n. 29661, emessa a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.P.C.; ritenuto, di conseguenza, che “la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2”; che ai predetti docenti, i quali, “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica”, mentre ai docenti che “al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, 3 spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati”; ritenuto che esiste “un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico”, in quanto “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua e per anno scolastico evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” e “la connessione con la didattica annua si coordina pienamente con i tempi della programmazione didattico educativa” che “il singolo docente è tenuto (…) sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare annualmente”; ritenuto che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”, i quali “allorquando svolgano” – come nel caso delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche – “una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”; ritenuto che ad analoga conclusione non può, invece, pervenirsi con riferimento alle supplenze brevi, non potendo, a tal fine, ritenersi “idoneo ai fini della valutazione di comparabilità il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico”; rilevato che la ricorrente era stata immessa in ruolo “a far data dall'1.9.2022” ed aveva “prestato servizio, in qualità di docente di scuola primaria, posto di sostegno, con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022”; ritenuto che per tali anni scolastici la ricorrente aveva diritto al “pagamento della somma di € 500,00” annui “tramite la Carta Elettronica del Docente (…) con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato”; ritenuto, invece, che la domanda avanzata non poteva essere accolta “in relazione al servizio di supplenza svolto dalla ricorrente nell'anno scolastico 2019/2020”, in quanto “in tale annualità” la ricorrente aveva “prestato servizio di supplenza breve e saltuaria, per un periodo”
– dal 06.11.2019 al 07.06.2020 per 12 ore settimanali – “come docente di sostegno, e per altro periodo” – dal 12 al 15.11.2019, il 31.01.2020, dal 03.02.2020 al 31.05.2020 e l'08.06.2020 per sei ore settimanali – “su posto comune”; rilevato che, in tal caso, si era trattato “di supplenze brevi e temporanee, non estese per l'intera annualità scolastica ed espletate in forza di plurimi contratti di lavoro, le cui esigenze dovevano, dunque, essere verificate volta per volta alla scadenza di ogni contratto”, nonché “di servizi svolti con soluzione di continuità e per diversi istituti scolastici”, ragion per cui doveva “certamente escludersi una situazione di assimilabilità rispetto al servizio di supplenza di durata annuale”; ritenuto, infine, che “in mancanza di specifica allegazione circa la abusività del ricorso alle supplenze brevi” non era possibile
“affermare la piena comparabilità del servizio ivi svolto con quello prestato dal docente di ruolo, mancando, appunto, quel collegamento programmatico ex ante tra docenza e formazione annuale”; tanto premesso, in parziale accoglimento delle domande avanzate, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento della somma di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, rigettando, per il resto, le domande avanzate. 4 censura la sentenza per avere il Tribunale negato la concessione Parte_1 del bonus per l'anno scolastico 2019/2020 sul presupposto che per tale anno scolastico la ricorrente sia stata assegnataria di una supplenza breve, senza considerare che, in realtà, la ricorrente ha lavorato continuativamente come docente di sostegno presso il medesimo istituto scolastico, sulla base di un unico contratto di lavoro e senza soluzione di continuità, dal 06.11.2019 al 07.06.2020, periodo di gran lunga superiore al periodo minimo previsto dalla legge per le supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La censura è fondata.
Invero, risulta documentalmente che in data 06.11.2019 ha Parte_1 stipulato con il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo I.C. n. 22 Bologna un contratto di lavoro a tempo determinato “in qualità di docente supplente temporaneo per la sostituzione di assente dal 01/11/2019 al 01/11/2022, per Persona_1 un posto Sost. con decorrenza dal 06/11/2019 e cessazione al Controparte_3
07/06/2020, per n. 12 ore settimanali di lezione presso Jean Piaget” (cfr. doc. n. 1) fascicolo parte attrice di primo grado).
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non si è affatto trattato “di supplenze brevi e temporanee, non estese per l'intera annualità scolastica ed espletate in forza di plurimi contratti di lavoro, le cui esigenze dovevano, dunque, essere verificate volta per volta alla scadenza di ogni contratto”, né “di servizi svolti con soluzione di continuità e per diversi istituti scolastici”, bensì di un'unica supplenza, svolta per oltre sette mesi presso il medesimo istituto scolastico sulla base di un unico contratto, senza alcuna soluzione di continuità, per sostituire la docente di ruolo, assente dal servizio per tre anni.
Di conseguenza, nel caso di specie sussistono i medesimi presupposti che hanno indotto il giudice di prime cure – sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con sentenza 18.05.2022, n. 450 e dalla Corte di Cassazione con sentenza 27.10.2023, n. 29661 – a riconoscere la prestazione richiesta per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Infatti, la durata dell'incarico (pressoché equivalente a quella di una supplenza fino al termine delle attività didattiche), l'assenza di alcuna soluzione di continuità del servizio prestato, la predeterminazione ex ante della durata dell'incarico sono tutti elementi che inducono a ravvisare l'esistenza di quelle medesime esigenze di incremento della professionalità in relazione alla programmazione annuale dell'attività didattica che il Tribunale ha ritenuto di valorizzare ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata.
D'altronde, ai sensi dell'art. 4 L. n. 124/1999, “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la 5 data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
Pertanto, trattandosi, nel caso di specie, di supplenza conferita dal mese di novembre fino al termine dell'anno scolastico per la copertura di un posto non vacante, ma che si è reso di fatto disponibile – a causa dell'assenza, destinata a protrarsi per un triennio, della titolare – prima del 31 dicembre e fino al termine delle lezioni, l'incarico ricevuto dalla ricorrente è riconducibile, a tutti gli effetti, alla fattispecie di cui al secondo comma (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e non a quella di cui al terzo comma (supplenza temporanea) dell'art. 4 L. n. 124/1999, a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che sia stato indicato come termine finale del contratto il 7 giugno anziché il 30 giugno 2020.
Alla ricorrente deve, perciò, riconoscersi il diritto di percepire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 anche per l'anno scolastico 2019/2020.
Alla luce delle considerazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, deve, perciò, dichiararsi che ha diritto all'accredito del bonus Carta Parte_1
Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; il Ministero deve, di conseguenza, essere condannato all'accredito in suo favore, tramite carta elettronica, della somma complessiva di € 1500,00.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, tenuto conto del valore e della natura seriale della controversia, in base ai parametri previsti dal D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in favore dell'Avv.to Francesca Scarpantonio, antistatario.
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P. Q. M.
La Corte
in riforma della sentenza impugnata, dichiara che ha diritto Parte_1 all'accredito del bonus Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il all'accredito in suo favore, tramite CP_1 carta elettronica, della somma complessiva di € 1500,00;
condanna il alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite CP_1 del doppio grado, che liquida in complessivi € 600,00 per il primo grado ed € 247,00 per l'appello, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Francesca Scarpantonio, antistatario.
L'Aquila, 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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