TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 10.4.2025:
Visto il provvedimento del 16.4.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 15547/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 16.4.2024;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN ZZ
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del got IN
ZZ, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15547/2021 R.G.A.C.
Tra
, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
, via Principe di Villafranca n. 99 presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Massimiliano Pace che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
Attore
E
Dott. elettivamente domiciliato in Controparte_1 Pt_1
via Pignatelli Aragona n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Trigona, che lo rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 cpc su documento informatico separato congiunto alla comparsa di costituzione sottoscritto con firma digitale;
Convenuto
E
2 rappresentanza Controparte_2
generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania che la rappresenta e difende giusta procura informatica allegata alla comparsa di costituzione;
Terza Chiamata dal Convenuto
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti in Notaio di Torino del 27.4.2017 Persona_1
rep. n. 81957 racc. n. 38077 allegata in atti dall'Avv. Diego Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Pt_1
Ludovico Ariosto n. 34;
Terza Chiamata dal Convenuto
OGGETTO: Responsabilità amministratore.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
3 Rigetta la domanda proposta dal attore nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
Condanna il , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese del presente giudizio che Controparte_1
si liquidano ex DM n. 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva
e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Condanna il , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano ex DM n. 55/2014 (aggiornato al
DM 147/2022) in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Condanna il , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano ex DM n. 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva
e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione il Parte_1
(di seguito attore) conveniva in giudizio
[...] Parte_1
davanti a questo Tribunale il Dott. al fine di Controparte_1
fare dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ex artt. 1129, 1130
e1713 c.c. per mala gestio nell'esecuzione del proprio incarico e, per l'effetto, di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati dalla sua condotta e quantificati in euro 20.000,00 con vittoria di spese.
Ritualmente costituito in giudizio il convenuto Controparte_1
eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'incoata azione stante l'assoluta mancanza di presupposti della stessa.
Allegava il convenuto che l'azione incoata dal Parte_1
appariva infondata e pretestuosa stante l'avvenuta predisposizione e notificazione ai condomini dei rendiconti 2019 (notificato
24.4.2020) e 2020 (24.2.2021) e del conseguente passaggio di consegne della suddetta documentazione al nuovo amministratore in data 31.3.2021 (cfr. produzione convenuto): concludeva
5 chiedendo il rigetto delle domande formulate dal , Parte_1
spese vinte.
Il convenuto chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della Società Reale Mutua di Ass.ni (polizza n. 3/2116613
878/03/61166) e della (polizza n. Z080809) Parte_2
dalle quali chiedeva di essere tenuto indenne in relazione alle somme eventualmente dovute in caso di condanna.
Ritualmente costituita in giudizio la Parte_2
richiamava l'art.
2.10 comma 4 delle CGA a mente del quale “in caso risultino operanti per il medesimo rischio altre coperture assicurative stipulate con altre assicurazioni…..la presente
Assicurazione opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati da altre polizze e sino alla concorrenza dei massimali di polizza….”: concludeva chiedendo il rigetto della domanda formulata dal attore e in subordine contenere la Parte_1
domanda di garanzia nell'eventuale eccedenza de danno rispetto ai massimali garantiti da Reale Mutua di Ass.ni e comunque entro i limiti contrattuali di cui alla polizza , spese vinte. Pt_2
Costituita in giudizio la società nel Controparte_3
confermare l'operatività della polizza n. 3/2116613 chiedeva il rigetto della domanda attorea e n subordine in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda dichiarare la società tenuta a manlevare il convenuto entro i limiti previsti dalle condizioni di
6 polizza nonché in concorso con la (anch'essa Parte_2
chiamata in causa dal convenuto), vinte le spese del giudizio.
La domanda formulata dal attore, è volta alla richiesta Parte_1
di risarcimento danni per mala gestio dell'amministratore condominiale.
Occorre premettere che per consolidato orientamento di legittimità
e di merito il rapporto tra e amministratore va Parte_1
inquadrato nel mandato ex art. 1703 e ss c.c., concetto sostanzialmente avallato dalla legge di riforma del condominio, che nel fare riferimento alle norme disciplinanti il rapporto tra amministratore e condominio, per quanto non disposto dall'art. 1129 c.c., ha rimandato alle regole dettate in ambito di contratto di mandato.
L'amministratore del condominio, pertanto, nell'esercizio delle funzioni assume la veste del mandatario e pertanto è gravato dall'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia.
Applicando dunque i principi che regolano il rapporto di mandato ne consegue che l'inosservanza da parte dell'amministratore dei doveri rientranti nei suoi compiti è fonte di responsabilità contrattuale.
La responsabilità dell'amministratore non richiede la malafede
(dolo) ma è sufficiente anche un atto commesso per colpa, incuria,
7 distrazione, inerzia: in tali casi l'amministratore può essere revocato e tenuto al risarcimento del danno.
Ma il fatto che vi sia stato un inadempimento e che lo stesso possa portare alla revoca, però, non vuol dire che l'amministratore sia certamente condannabile al risarcimento del danno.
Com'è stato affermato dalla Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale, «ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità»
(Cass. civ. 3 dicembre 2015 n. 24632).
In pratica, il risarcimento è tutt'altro che scontato e non scaturisce automaticamente dalla violazione di una norma di legge atteso che anche in caso di non perfetta esecuzione degli obblighi previsti dal contratto dell'amministratore di condominio, al fine di ottenere un risarcimento è necessario che l'inadempimento si sia tradotto in un pregiudizio a carico del . Parte_1
Presupposti per il risarcimento del danno sono quindi la mancata osservanza da parte dell'amministratore dei suoi doveri;
la prova da parte del condominio dell'esistenza di un danno e della derivazione di questo danno dall'inadempimento dell'amministratore.
8 L'amministratore potrà andare esente da responsabilità se prova di avere eseguito correttamente il suo incarico e se prova che in ogni caso il danno non è imputabile al suo comportamento.
Nel caso de quo dalla lettura degli atti e documenti di causa emerge che il convenuto ha redatto e messo a disposizione dei condomini tutta la documentazione relativa ai rendiconti 2019/2020 cui seguiva la convocazione dell'assemblea condominiale per l'11.3.2021 nel corso della quale veniva nominato nuovo amministratore il sig. e in data 31.3.2021 veniva Persona_2
completato il passaggio di consegne tra l'amministratore uscente e il nuovo con relativa consegna dei rendiconti 2019/2020.
Occorre pertanto verificare il comportamento dell'amministratore odierno convenuto abbia comportato pregiudizio al Parte_1
Nel caso de quo, dalla lettura degli atti di causa e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria non risultano elementi che possano portare ad una attribuzione di responsabilità nei confronti dell'odierno convenuto atteso che l'amministratore CP_1
ha fornito prova di aver eseguito il proprio incarico
[...]
poiché incombe allo stesso, quale mandatario, fornire la prova del corretto adempimento delle proprie obbligazioni tanto più quando, come nel caso di specie, le contestazioni del sono Parte_1
specifiche, riferendo di avere redatto i rendiconti contabili
9 2019/2020 che sono stati debitamente notificati al e Parte_1
consegnati al nuovo amministratore.
Tanto premesso, in mancanza di prova sui danni patrimoniali risentiti dal attore la domanda va rigettata. Parte_1
In ragione del criterio legale della soccombenza il Parte_1
attore va condannato alla rifusione in favore del convenuto delle spese del presente giudizio che si liquidano, ex Dm n. 55/214, come in dispositivo.
Sempre in ragione del criterio legale della soccombenza il attore va condannato alla rifusione, in favore delle Parte_1
Compagnie terze chiamate, delle spese del presente giudizio che si liquidano, ex Dm n. 55/214, come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 10.4.2025
Il Got
IN ZZ
10
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 10.4.2025:
Visto il provvedimento del 16.4.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 15547/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 16.4.2024;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN ZZ
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del got IN
ZZ, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15547/2021 R.G.A.C.
Tra
, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
, via Principe di Villafranca n. 99 presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Massimiliano Pace che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
Attore
E
Dott. elettivamente domiciliato in Controparte_1 Pt_1
via Pignatelli Aragona n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Trigona, che lo rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 cpc su documento informatico separato congiunto alla comparsa di costituzione sottoscritto con firma digitale;
Convenuto
E
2 rappresentanza Controparte_2
generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania che la rappresenta e difende giusta procura informatica allegata alla comparsa di costituzione;
Terza Chiamata dal Convenuto
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti in Notaio di Torino del 27.4.2017 Persona_1
rep. n. 81957 racc. n. 38077 allegata in atti dall'Avv. Diego Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Pt_1
Ludovico Ariosto n. 34;
Terza Chiamata dal Convenuto
OGGETTO: Responsabilità amministratore.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
3 Rigetta la domanda proposta dal attore nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
Condanna il , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese del presente giudizio che Controparte_1
si liquidano ex DM n. 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva
e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Condanna il , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di , Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano ex DM n. 55/2014 (aggiornato al
DM 147/2022) in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Condanna il , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano ex DM n. 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva
e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione il Parte_1
(di seguito attore) conveniva in giudizio
[...] Parte_1
davanti a questo Tribunale il Dott. al fine di Controparte_1
fare dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ex artt. 1129, 1130
e1713 c.c. per mala gestio nell'esecuzione del proprio incarico e, per l'effetto, di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati dalla sua condotta e quantificati in euro 20.000,00 con vittoria di spese.
Ritualmente costituito in giudizio il convenuto Controparte_1
eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'incoata azione stante l'assoluta mancanza di presupposti della stessa.
Allegava il convenuto che l'azione incoata dal Parte_1
appariva infondata e pretestuosa stante l'avvenuta predisposizione e notificazione ai condomini dei rendiconti 2019 (notificato
24.4.2020) e 2020 (24.2.2021) e del conseguente passaggio di consegne della suddetta documentazione al nuovo amministratore in data 31.3.2021 (cfr. produzione convenuto): concludeva
5 chiedendo il rigetto delle domande formulate dal , Parte_1
spese vinte.
Il convenuto chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della Società Reale Mutua di Ass.ni (polizza n. 3/2116613
878/03/61166) e della (polizza n. Z080809) Parte_2
dalle quali chiedeva di essere tenuto indenne in relazione alle somme eventualmente dovute in caso di condanna.
Ritualmente costituita in giudizio la Parte_2
richiamava l'art.
2.10 comma 4 delle CGA a mente del quale “in caso risultino operanti per il medesimo rischio altre coperture assicurative stipulate con altre assicurazioni…..la presente
Assicurazione opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati da altre polizze e sino alla concorrenza dei massimali di polizza….”: concludeva chiedendo il rigetto della domanda formulata dal attore e in subordine contenere la Parte_1
domanda di garanzia nell'eventuale eccedenza de danno rispetto ai massimali garantiti da Reale Mutua di Ass.ni e comunque entro i limiti contrattuali di cui alla polizza , spese vinte. Pt_2
Costituita in giudizio la società nel Controparte_3
confermare l'operatività della polizza n. 3/2116613 chiedeva il rigetto della domanda attorea e n subordine in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda dichiarare la società tenuta a manlevare il convenuto entro i limiti previsti dalle condizioni di
6 polizza nonché in concorso con la (anch'essa Parte_2
chiamata in causa dal convenuto), vinte le spese del giudizio.
La domanda formulata dal attore, è volta alla richiesta Parte_1
di risarcimento danni per mala gestio dell'amministratore condominiale.
Occorre premettere che per consolidato orientamento di legittimità
e di merito il rapporto tra e amministratore va Parte_1
inquadrato nel mandato ex art. 1703 e ss c.c., concetto sostanzialmente avallato dalla legge di riforma del condominio, che nel fare riferimento alle norme disciplinanti il rapporto tra amministratore e condominio, per quanto non disposto dall'art. 1129 c.c., ha rimandato alle regole dettate in ambito di contratto di mandato.
L'amministratore del condominio, pertanto, nell'esercizio delle funzioni assume la veste del mandatario e pertanto è gravato dall'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia.
Applicando dunque i principi che regolano il rapporto di mandato ne consegue che l'inosservanza da parte dell'amministratore dei doveri rientranti nei suoi compiti è fonte di responsabilità contrattuale.
La responsabilità dell'amministratore non richiede la malafede
(dolo) ma è sufficiente anche un atto commesso per colpa, incuria,
7 distrazione, inerzia: in tali casi l'amministratore può essere revocato e tenuto al risarcimento del danno.
Ma il fatto che vi sia stato un inadempimento e che lo stesso possa portare alla revoca, però, non vuol dire che l'amministratore sia certamente condannabile al risarcimento del danno.
Com'è stato affermato dalla Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale, «ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità»
(Cass. civ. 3 dicembre 2015 n. 24632).
In pratica, il risarcimento è tutt'altro che scontato e non scaturisce automaticamente dalla violazione di una norma di legge atteso che anche in caso di non perfetta esecuzione degli obblighi previsti dal contratto dell'amministratore di condominio, al fine di ottenere un risarcimento è necessario che l'inadempimento si sia tradotto in un pregiudizio a carico del . Parte_1
Presupposti per il risarcimento del danno sono quindi la mancata osservanza da parte dell'amministratore dei suoi doveri;
la prova da parte del condominio dell'esistenza di un danno e della derivazione di questo danno dall'inadempimento dell'amministratore.
8 L'amministratore potrà andare esente da responsabilità se prova di avere eseguito correttamente il suo incarico e se prova che in ogni caso il danno non è imputabile al suo comportamento.
Nel caso de quo dalla lettura degli atti e documenti di causa emerge che il convenuto ha redatto e messo a disposizione dei condomini tutta la documentazione relativa ai rendiconti 2019/2020 cui seguiva la convocazione dell'assemblea condominiale per l'11.3.2021 nel corso della quale veniva nominato nuovo amministratore il sig. e in data 31.3.2021 veniva Persona_2
completato il passaggio di consegne tra l'amministratore uscente e il nuovo con relativa consegna dei rendiconti 2019/2020.
Occorre pertanto verificare il comportamento dell'amministratore odierno convenuto abbia comportato pregiudizio al Parte_1
Nel caso de quo, dalla lettura degli atti di causa e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria non risultano elementi che possano portare ad una attribuzione di responsabilità nei confronti dell'odierno convenuto atteso che l'amministratore CP_1
ha fornito prova di aver eseguito il proprio incarico
[...]
poiché incombe allo stesso, quale mandatario, fornire la prova del corretto adempimento delle proprie obbligazioni tanto più quando, come nel caso di specie, le contestazioni del sono Parte_1
specifiche, riferendo di avere redatto i rendiconti contabili
9 2019/2020 che sono stati debitamente notificati al e Parte_1
consegnati al nuovo amministratore.
Tanto premesso, in mancanza di prova sui danni patrimoniali risentiti dal attore la domanda va rigettata. Parte_1
In ragione del criterio legale della soccombenza il Parte_1
attore va condannato alla rifusione in favore del convenuto delle spese del presente giudizio che si liquidano, ex Dm n. 55/214, come in dispositivo.
Sempre in ragione del criterio legale della soccombenza il attore va condannato alla rifusione, in favore delle Parte_1
Compagnie terze chiamate, delle spese del presente giudizio che si liquidano, ex Dm n. 55/214, come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 10.4.2025
Il Got
IN ZZ
10