Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01997/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2024, proposto da
IL AJ, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Riommi e IL Clarice Fabbroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 114/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.04.2023, notificata in data 14.01.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa IL De Felice e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA..
2. Nella camera di consiglio del 22 maggio 2025 è stata segnalata al difensore di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, stante il deposito in giudizio del certificato di mancata impugnazione della sentenza ottemperanda rilasciato dalla Corte di Appello di Firenze, in luogo del certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal Tribunale di Arezzo ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (cfr. doc. 3).
3. Visto quanto precede, si rammenta innanzi tutto che, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che, in base alla disposizione richiamata, è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato dei provvedimenti del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, indicati nell’art. 112, comma 2, lettera b) c.p.a. (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 dicembre 2019, n. 3020; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645).
Nel caso di specie, come anticipato nelle premesse, ai fini della suddetta prova, non è stato prodotto il certificato di cui all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., rilasciato dal cancelliere del Tribunale di Arezzo che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, bensì l’attestazione di mancata impugnazione rilasciata dalla Corte di Appello di Firenze, nella quale, peraltro, si afferma espressamente che “Resta fermo, per l’Ufficio che ha emesso la suddetta sentenza, l’onere della verifica dei termini e della regolarità delle notifiche ai fini dell’eventuale certificazione del passaggio in giudicato della sentenza” (cfr. doc. 3 cit.).
Pertanto, visto il contenuto della richiamata attestazione e in assenza di ulteriori elementi di prova dai quali poter desumere il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 22 maggio 2025, 5 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
IL La Guardia, Presidente
IL De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL De Felice | IL La Guardia |
IL SEGRETARIO