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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: responsabilità professionale nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n° 26
del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf -, residente in [...]del Lago, Parte_1 CodiceFiscale_1
– cf – residente in [...]del Lago, Parte_2 CodiceFiscale_2
cf – residente in [...]del Lago, Parte_3 CodiceFiscale_3
cf – residente in [...]del Lago, Parte_4 CodiceFiscale_4
– cf – residente in [...]del Lago, Parte_5 CodiceFiscale_5
cf – residente in [...]del Lago, Parte_6 CodiceFiscale_6
– cf – residente in [...]d'Isonzo, CP_1 CodiceFiscale_7
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Carraro del foro di Padova con domicilio digitale eletto e procura come indicato nella citazione datata 22.1.2024;
ATTORI in RIASSUNZIONE
E
- cf – già Controparte_2 P.IVA_1
, sedente in Trieste, rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Lorenzo Locatelli del foro di Padova con domicilio eletto in Padova Gall. De Gasperi n° 4
presso lo studio del difensore come da mandato citato in comparsa depositata il 18.6.2024; CONVENUTA in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: responsabilità professionale, causa riassunta ad esito della sentenza n°
29859/23 resa dalla Corte di Cassazione il 25.9 – 27.10.2023.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 17.12.2024.
CONCLUSIONI
Della parte riassumente: dichiarare estinzione del processo per rinuncia.
Dell'Azienda convenuta: accetta la rinuncia
Fatti di causa
CP_ Gli odierni riassumenti – unitamente con – ebbero ad evocare, Parte_7
con atto di citazione notificato nell'aprile del 2016, avanti il Tribunale di Gorizia,
l'allora esistente chiedendo il ristoro del danno complessivo Controparte_5
da ciascuno patito in dipendenza della morte di avvenuta per colpa Persona_1
dell'Ente sanitario in conseguenza d'intervento chirurgico effettuato il 6.7.2005.
Resistette l contestando la fondatezza della proposta domanda e Controparte_5
rilevando la prescrizione del diritto azionato.
Il Tribunale isontino procedette all'istruzione della lite mediante acquisizione documentale e della consulenza preventiva ed all'esito rilevò la prescrizione del diritto al ristoro iure proprio azionato dagli attori, oltre alla carenza di legittimazione della nipote nata dopo la morte del , e delle CP_6 Pt_1
figlie, quali eredi della madre vedova del de cujus.
Proposero gravame le odierne parti riassumenti e la Corte tergestina, resistendo l , ebbe a rigettare il gravame confermando Controparte_7
la prima decisione in punto intervenuta prescrizione.
Le odierne parti riassumenti interposero impugnazione per cassazione, e la
Suprema Corte, resistendo l , ha Controparte_2
accolto alcune delle censure mosse, ritenendo assorbite altri motivi e rigettando i restanti, rimettendo a questa Corte per nuovo esame.
Resiste la , instando per il rigetto della domanda attorea. Controparte_8 All'udienza del 17.12.2024 si costituiva il contraddittorio avanti il Collegio che,
raccolte le conclusioni delle parti, assegnava i termini ex art 190 cod. proc. civ.
ridotto il primo a giorni venti
Le parti non depositavano le scritture difensive finali bensì atto di rinuncia debitamente accettato, sicché la causa era decisa nell'odierna camera di consiglio come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
Va dichiarata l'estinzione del presente procedimento di rinvio posto che tutte le parti riassumenti hanno proposto atto di rinuncia in data 27.1.2025 a mezzo del loro difensore debitamente abilitato e la rinuncia risulta debitamente accettata dall a mezzo del proprio difensore con atto depositato il Controparte_2
28.1.2025.
Concorre dunque situazione ex art 306 cod. proc. civ., cui consegue la declaratoria di estinzione senza alcuna statuizione sulle spese stante l'espresso accordo tra le parti al riguardo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
dichiara estinto il procedimento di rinvio avviato con la citazione del 22.1.2024 da e consorti. Parte_1
Nulla per le spese.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: responsabilità professionale nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n° 26
del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf -, residente in [...]del Lago, Parte_1 CodiceFiscale_1
– cf – residente in [...]del Lago, Parte_2 CodiceFiscale_2
cf – residente in [...]del Lago, Parte_3 CodiceFiscale_3
cf – residente in [...]del Lago, Parte_4 CodiceFiscale_4
– cf – residente in [...]del Lago, Parte_5 CodiceFiscale_5
cf – residente in [...]del Lago, Parte_6 CodiceFiscale_6
– cf – residente in [...]d'Isonzo, CP_1 CodiceFiscale_7
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Carraro del foro di Padova con domicilio digitale eletto e procura come indicato nella citazione datata 22.1.2024;
ATTORI in RIASSUNZIONE
E
- cf – già Controparte_2 P.IVA_1
, sedente in Trieste, rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Lorenzo Locatelli del foro di Padova con domicilio eletto in Padova Gall. De Gasperi n° 4
presso lo studio del difensore come da mandato citato in comparsa depositata il 18.6.2024; CONVENUTA in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: responsabilità professionale, causa riassunta ad esito della sentenza n°
29859/23 resa dalla Corte di Cassazione il 25.9 – 27.10.2023.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 17.12.2024.
CONCLUSIONI
Della parte riassumente: dichiarare estinzione del processo per rinuncia.
Dell'Azienda convenuta: accetta la rinuncia
Fatti di causa
CP_ Gli odierni riassumenti – unitamente con – ebbero ad evocare, Parte_7
con atto di citazione notificato nell'aprile del 2016, avanti il Tribunale di Gorizia,
l'allora esistente chiedendo il ristoro del danno complessivo Controparte_5
da ciascuno patito in dipendenza della morte di avvenuta per colpa Persona_1
dell'Ente sanitario in conseguenza d'intervento chirurgico effettuato il 6.7.2005.
Resistette l contestando la fondatezza della proposta domanda e Controparte_5
rilevando la prescrizione del diritto azionato.
Il Tribunale isontino procedette all'istruzione della lite mediante acquisizione documentale e della consulenza preventiva ed all'esito rilevò la prescrizione del diritto al ristoro iure proprio azionato dagli attori, oltre alla carenza di legittimazione della nipote nata dopo la morte del , e delle CP_6 Pt_1
figlie, quali eredi della madre vedova del de cujus.
Proposero gravame le odierne parti riassumenti e la Corte tergestina, resistendo l , ebbe a rigettare il gravame confermando Controparte_7
la prima decisione in punto intervenuta prescrizione.
Le odierne parti riassumenti interposero impugnazione per cassazione, e la
Suprema Corte, resistendo l , ha Controparte_2
accolto alcune delle censure mosse, ritenendo assorbite altri motivi e rigettando i restanti, rimettendo a questa Corte per nuovo esame.
Resiste la , instando per il rigetto della domanda attorea. Controparte_8 All'udienza del 17.12.2024 si costituiva il contraddittorio avanti il Collegio che,
raccolte le conclusioni delle parti, assegnava i termini ex art 190 cod. proc. civ.
ridotto il primo a giorni venti
Le parti non depositavano le scritture difensive finali bensì atto di rinuncia debitamente accettato, sicché la causa era decisa nell'odierna camera di consiglio come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
Va dichiarata l'estinzione del presente procedimento di rinvio posto che tutte le parti riassumenti hanno proposto atto di rinuncia in data 27.1.2025 a mezzo del loro difensore debitamente abilitato e la rinuncia risulta debitamente accettata dall a mezzo del proprio difensore con atto depositato il Controparte_2
28.1.2025.
Concorre dunque situazione ex art 306 cod. proc. civ., cui consegue la declaratoria di estinzione senza alcuna statuizione sulle spese stante l'espresso accordo tra le parti al riguardo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
dichiara estinto il procedimento di rinvio avviato con la citazione del 22.1.2024 da e consorti. Parte_1
Nulla per le spese.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan