Articolo 3 della Legge 15 gennaio 2003, n. 19
Articolo 2Articolo 4
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12 febbraio 2003
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 6.490 annui per ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 12 febbraio 2003