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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1106/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Brigato (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(CF. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni dell'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
In via provvisoria emanare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti o quelli che riterrà opportuni nell'interesse del figlio minore:
- disporre che il diritto di visita della madre sia subordinato alla necessaria presenza del padre e/o della nonna materna;
pagina 1 di 6 Nel merito, in via principale: disporre l'affidamento super esclusivo del figlio al Persona_1
padre con collocamento presso lo stesso;
Parte_1
- disporre il diritto di visita della madre secondo le modalità che verranno ritenute adeguate dall'Ill.mo Tribunale adito per il benessere del figlio minore;
in ogni caso si chiede che il diritto di visita della madre sia subordinato alla necessaria presenza del padre e/o della nonna materna, o in alternativa, all'ausilio dei servizi sociali, perlomeno sino a quando la Sig.ra non avrà dato CP_1
prova di aver concluso efficacemente un percorso riabilitativo, con la riacquisizione della propria capacità genitoriale.
Nel merito, In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la S.V. Ill.ma ritenesse di rigettare la domanda di affidamento superesclusivo, disporre l'affidamento esclusivo del minore con collocamento prevalente presso il padre e stabilire che il diritto di visita della madre sia condizionato alla presenza del Sig. e/o della nonna materna. Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge.
In via istruttoria: […]”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.3.2024 il premesso che dalla relazione con la Pt_1
convenuta, iniziata nel 2011, era nato il figlio (n. 21.2.2013) rappresentava che la Persona_1
vita familiare, dopo i primi anni di convivenza serena, diveniva intollerabile e che nel 2018 i due la interrompevano, concordando de facto l'affido condiviso del figlio. Successivamente la CP_1
iniziava ad assumere sostanze stupefacenti e le sue condizioni degeneravano progressivamente, compromettendone la capacità genitoriale, avendo la convenuta posto in essere condotte violente e gravi episodi anche alla presenza del minore. Rappresentava che nel 2020 la madre era stata attinta da misura cautelare degli arresti domiciliari e quindi imputata per il reato di cui all'art. 73 del d.p.r.
309/90; una notte del 2021 la madre usciva di casa alle 5:00 del mattino, lasciando in Per_1
compagnia di un personaggio dedito allo spaccio;
alle 5:30, il bambino veniva trovato, solo ed impaurito, lungo la strada.
Le condizioni della peggioravano via via, tanto che veniva arrestata a causa di traffici illeciti CP_1 connessi alle sostanze stupefacenti. d'accordo con la convenuta, decideva di prendersi cura Pt_1
del figlio che di fatto risiedeva con il padre dal 2022 in Nanto (Vi) e non vedeva la madre dal marzo
Tes_ 2023. Rappresentava che, nonostante l'assistenza dei servizi e l'ausilio del di Vicenza, lo stato di alterazione della non si sarebbe ridimensionato. Ciò premesso in fatto, chiedeva CP_1
pagina 2 di 6 regolamentarsi il regime di affido e collocamento di , concludendo come in epigrafe. Per_1
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 25.6.2024, quindi al 3.7.2024, con nota del 26.6.2024 il difensore attoreo dava atto di aver rinunciato al mandato e chiedeva differirsi l'udienza per consentire all'assistito di individuare nuovo difensore;
veniva quindi fissata nuova udienza al 29.10.2024. A detta udienza il difensore attoreo dava atto che da verifiche svolte la convenuta risultava detenuta;
chiedeva rinviarsi la causa per consentire di appurare in quale struttura fosse reclusa. La causa veniva quindi rinvita al 13.3.2025. A detta udienza la convenuta non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il difensore attoreo chiedeva adottarsi i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con provvedimento reso in pari data venivano disposti in via provvisoria e urgente l'affido esclusivo c.d. rafforzato al padre, il collocamento esclusivo del minore presso il e che la madre Pt_1
potesse esercitare il diritto di visita, previa sua richiesta, unicamente in forma protetta presso i SS competenti. Osservato che l'attore non era comparso in prima udienza, la causa veniva rinviata al
25.3.2025, disponendosi la comparizione personale del Pt_1
A detta udienza l'attore compariva e veniva quindi interrogato;
all'esito venivano rigettate le istanze di prova orale, perché superflue e si mandava alla Procura della Repubblica affinché fornisse
“informazioni sulla pendenza di procedimenti a carico di , fornendo le Controparte_1
eventuali sentenze di condanna e chiarendo in forza di quale titolo sia detenuta, tramettendo gli atti processuali, nel rispetto di cui all'art. 329 c.p.c”ì.”. Si disponeva altresì che i SS sociali producessero eventuali relazioni redatte a seguito di interventi relativi alla posizione del minore Per_1
o a con riferimento all'anno 2020 o anche a periodi successivi
[...] Controparte_1
e precedenti, assegnando a tal fine termine fino all'8.5.2025; la causa veniva quindi rinviata al
13.5.2025 per esame della documentazione/discussione orale. A detta udienza il difensore attoreo precisava le conclusioni come in epigrafe, riportandosi al ricorso introduttivo e discuteva oralmente la causa;
il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, trasmettendo gli atti per le conclusioni al PM, che il 15.5.2025 concludeva come in epigrafe.
2. Deve anzitutto essere confermato il rigetto delle istanze di prova dell'attore, perché superflue alla luce degli elementi acquisiti.
3. Le domande del sono meritevoli di accoglimento. Pt_1
È opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla pagina 3 di 6 inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del
9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019)
Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo del minore al padre, ossia l'incapacità/ inidoneità della madre alla cura ed educazione del figlio e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultimo derivante dall'affidamento condiviso.
Su richiesta del GD la Procura presso l'intestato Tribunale ha trasmesso i vari precedenti di carattere penale che hanno coinvolto la convenuta, che confermano la prospettazione dell'attore, ossia che, successivamente alla rottura del rapporto, nel 2018, la già tossicodipendente, sia stata CP_1
coinvolta in varia misura nel traffico di sostanza stupefacente: ci si riferisce alla sentenza del GIP di questo Tribunale, n. 729/2020, riformata solo in punto pena dalla sentenza della Corte d'Appello, n.
3405/2021 (passata in giudicato), per effetto della quale è stata condannata a 2 anni e 8 mesi CP_1
di reclusione ed € 12.000,00 di multa ex art. 73, co. 1 d.p.r. 309/1990 in concorso con l'allora compagno perché deteneva, in parte all'interno della propria abitazione, 752,272 grammi di cocaina
(questo in periodo prossimo al maggio 2020); dall'ordinanza del GIP del 9.4.2024 riguardante la posizione di vari soggetti, tra cui la cui risulta essere stata applicata la misura cautelare CP_1
dell'obbligo di presentazione quotidiana ai Carabinieri per vari fatti di detenzione e spaccio, successivi al luglio 2022 e in cui la posizione della convenuta così viene descritta
Per questi ultimi fatti la convenuta risulta rinviata in giudizio. Dalla lettura delle sentenze (e dell'ordinanza, che in questa sede ben può essere valorizzata come indizio circa l'idoneità genitoriale della convenuta, ferma la necessità del vaglio in separata sede della rilevanza penale delle condotte)
pagina 4 di 6 emerge che in effetti la è soggetto abitualmente dedito a traffico di stupefacenti, di cui risulta CP_1
anche dipendente oltre a frequentare soggetti pure coinvolti in tale settore.
È confermato da sentenza passata in giudicato che la detenesse nella sua abitazione rilevanti CP_1
quantità di sostanza stupefacente: e ciò in periodo prossimo a quello in cui, stanti gli accordi de facto con l'ex compagno, il figlio minore abitava alcuni giorni a settimana nella casa della madre, come meglio chiarito dal all'udienza del 25.3.2025, in cui il convenuto ha integrato le scarne Pt_2 allegazioni dell'atto introduttivo: […] “Con la mia ex ci siamo lasciati nel 2018 e di comune accordo abbiamo gestito congiuntamente , nel senso che tre giorni stava con me, tre giorni con la Per_1
madre, in base ai miei turni di servizio. Dopo che ci siamo lasciati la mia ex ha iniziato ad avere brutte frequentazioni, è diventata dipendente da cocaina e quindi ha iniziato a commettere reati collegato allo spaccio. Pian pianino mi accorgevo che la situazione non era più gestibile e nel 2020 è esplosa, perché gli hanno applicato la misura cautelare. Poi ne ha commessi altri e per questo attualmente ha la custodia cautelare in carcere. Dal 2020 quindi ho deciso di prendere io il bambino, perché faceva entrare delle persone poco affidabili in casa… ho aspettato ad agire legalmente perché ho cercato fino all'ultimo di consentire di recuperare la situazione, sottoponendosi anche a delle cure… ma è stata in comunità per neanche un mese, questo a dicembre 2023… poi a gennaio febbraio è arrivato l'ordine di custodia in carcere. Dall'estate del 2022 i miei genitori mi danno una mano… chiarisco che non si sono trasferiti in pianta stabile cercano di venir il più possibile e d'estate va giù e fa le Per_1
vacanze da loro, anche durante le feste comandate.”
Le problematiche della convenuta hanno inevitabilmente comportato un disinteresse morale e materiale verso il figlio, confermato in questa sede dalla mancata partecipazione della al giudizio. CP_1
Anche dalla sintetica relazione trasmessa dei SS emerge che la non abbia mai attivato CP_1
concretamente un percorso di supporto per il minore (i SS hanno infatti riferito che nel 2021 la convenuta si attivò per ottenere dei buoni spesa e che, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti nel
2022, la convenuta avrebbe confermato che il minore abitava con il padre).
Alla luce di tali risultanze, ritiene il Collegio che sia palese la grave inadeguatezza genitoriale della convenuta: la stessa non solo appare da lungo tempo assente dalla vita del figlio, ma risulta anche un genitore pregiudizievole per il medesimo, non provvedendo al suo accudimento e mantenimento ed essendo, almeno allo stato, dipendente da sostanze stupefacenti oltre che coinvolta nei relativi traffici
(tanto da risultare nella pendenza del presente procedimento ristretta in struttura penitenziaria)
Considerato che, al contrario, il padre è adeguato ed accudente verso il figlio, nonché attento ai suoi bisogni emotivi e pronto a proporre attività e scelte adeguate al minore ed utili alla sua sana crescita e sviluppo, deve in questa sede accogliersi la domanda di volto ad ottenere Parte_1
pagina 5 di 6 l'affidamento esclusivo del figlio, con facoltà di prendere, anche senza il consenso della madre, tutte le decisioni, comprese quelle di maggior interesse, per il minore.
4. Quanto al diritto di visita materno, stante la tossicodipendenza della convenuta (che può ritenersi provato allo stato non esser cessata) e l'attuale situazione di detenzione si conferma quanto già disposto nei provvisori, sicché la convenuta potrà vedere, previa sua richiesta, il figlio solo ed esclusivamente in modalità protetta presso i SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, stante il valore indeterminato del giudizio, in quello per i procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa – applicati ai minimi in ragione della linearità in fatto e diritto del procedimento e, precisamente: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.809,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) affida il figlio minore in via esclusiva al padre, con collocamento e residenza Persona_1 presso l'abitazione dello stesso in Nanto (Vi), via dei Carabinieri, 12/B e con previsione che il padre possa prendere da solo tutte le decisioni riguardanti lo stesso minore, comprese quelle di maggiore interesse per lui;
ii) dispone che possa vedere il figlio minore solo ed Controparte_1 Persona_1
esclusivamente in modalità protetta presso i SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare iii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1 pari ad € 3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge sui compensi.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1106/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Brigato (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(CF. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni dell'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
In via provvisoria emanare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti o quelli che riterrà opportuni nell'interesse del figlio minore:
- disporre che il diritto di visita della madre sia subordinato alla necessaria presenza del padre e/o della nonna materna;
pagina 1 di 6 Nel merito, in via principale: disporre l'affidamento super esclusivo del figlio al Persona_1
padre con collocamento presso lo stesso;
Parte_1
- disporre il diritto di visita della madre secondo le modalità che verranno ritenute adeguate dall'Ill.mo Tribunale adito per il benessere del figlio minore;
in ogni caso si chiede che il diritto di visita della madre sia subordinato alla necessaria presenza del padre e/o della nonna materna, o in alternativa, all'ausilio dei servizi sociali, perlomeno sino a quando la Sig.ra non avrà dato CP_1
prova di aver concluso efficacemente un percorso riabilitativo, con la riacquisizione della propria capacità genitoriale.
Nel merito, In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la S.V. Ill.ma ritenesse di rigettare la domanda di affidamento superesclusivo, disporre l'affidamento esclusivo del minore con collocamento prevalente presso il padre e stabilire che il diritto di visita della madre sia condizionato alla presenza del Sig. e/o della nonna materna. Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge.
In via istruttoria: […]”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.3.2024 il premesso che dalla relazione con la Pt_1
convenuta, iniziata nel 2011, era nato il figlio (n. 21.2.2013) rappresentava che la Persona_1
vita familiare, dopo i primi anni di convivenza serena, diveniva intollerabile e che nel 2018 i due la interrompevano, concordando de facto l'affido condiviso del figlio. Successivamente la CP_1
iniziava ad assumere sostanze stupefacenti e le sue condizioni degeneravano progressivamente, compromettendone la capacità genitoriale, avendo la convenuta posto in essere condotte violente e gravi episodi anche alla presenza del minore. Rappresentava che nel 2020 la madre era stata attinta da misura cautelare degli arresti domiciliari e quindi imputata per il reato di cui all'art. 73 del d.p.r.
309/90; una notte del 2021 la madre usciva di casa alle 5:00 del mattino, lasciando in Per_1
compagnia di un personaggio dedito allo spaccio;
alle 5:30, il bambino veniva trovato, solo ed impaurito, lungo la strada.
Le condizioni della peggioravano via via, tanto che veniva arrestata a causa di traffici illeciti CP_1 connessi alle sostanze stupefacenti. d'accordo con la convenuta, decideva di prendersi cura Pt_1
del figlio che di fatto risiedeva con il padre dal 2022 in Nanto (Vi) e non vedeva la madre dal marzo
Tes_ 2023. Rappresentava che, nonostante l'assistenza dei servizi e l'ausilio del di Vicenza, lo stato di alterazione della non si sarebbe ridimensionato. Ciò premesso in fatto, chiedeva CP_1
pagina 2 di 6 regolamentarsi il regime di affido e collocamento di , concludendo come in epigrafe. Per_1
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 25.6.2024, quindi al 3.7.2024, con nota del 26.6.2024 il difensore attoreo dava atto di aver rinunciato al mandato e chiedeva differirsi l'udienza per consentire all'assistito di individuare nuovo difensore;
veniva quindi fissata nuova udienza al 29.10.2024. A detta udienza il difensore attoreo dava atto che da verifiche svolte la convenuta risultava detenuta;
chiedeva rinviarsi la causa per consentire di appurare in quale struttura fosse reclusa. La causa veniva quindi rinvita al 13.3.2025. A detta udienza la convenuta non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il difensore attoreo chiedeva adottarsi i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con provvedimento reso in pari data venivano disposti in via provvisoria e urgente l'affido esclusivo c.d. rafforzato al padre, il collocamento esclusivo del minore presso il e che la madre Pt_1
potesse esercitare il diritto di visita, previa sua richiesta, unicamente in forma protetta presso i SS competenti. Osservato che l'attore non era comparso in prima udienza, la causa veniva rinviata al
25.3.2025, disponendosi la comparizione personale del Pt_1
A detta udienza l'attore compariva e veniva quindi interrogato;
all'esito venivano rigettate le istanze di prova orale, perché superflue e si mandava alla Procura della Repubblica affinché fornisse
“informazioni sulla pendenza di procedimenti a carico di , fornendo le Controparte_1
eventuali sentenze di condanna e chiarendo in forza di quale titolo sia detenuta, tramettendo gli atti processuali, nel rispetto di cui all'art. 329 c.p.c”ì.”. Si disponeva altresì che i SS sociali producessero eventuali relazioni redatte a seguito di interventi relativi alla posizione del minore Per_1
o a con riferimento all'anno 2020 o anche a periodi successivi
[...] Controparte_1
e precedenti, assegnando a tal fine termine fino all'8.5.2025; la causa veniva quindi rinviata al
13.5.2025 per esame della documentazione/discussione orale. A detta udienza il difensore attoreo precisava le conclusioni come in epigrafe, riportandosi al ricorso introduttivo e discuteva oralmente la causa;
il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, trasmettendo gli atti per le conclusioni al PM, che il 15.5.2025 concludeva come in epigrafe.
2. Deve anzitutto essere confermato il rigetto delle istanze di prova dell'attore, perché superflue alla luce degli elementi acquisiti.
3. Le domande del sono meritevoli di accoglimento. Pt_1
È opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla pagina 3 di 6 inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del
9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019)
Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo del minore al padre, ossia l'incapacità/ inidoneità della madre alla cura ed educazione del figlio e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultimo derivante dall'affidamento condiviso.
Su richiesta del GD la Procura presso l'intestato Tribunale ha trasmesso i vari precedenti di carattere penale che hanno coinvolto la convenuta, che confermano la prospettazione dell'attore, ossia che, successivamente alla rottura del rapporto, nel 2018, la già tossicodipendente, sia stata CP_1
coinvolta in varia misura nel traffico di sostanza stupefacente: ci si riferisce alla sentenza del GIP di questo Tribunale, n. 729/2020, riformata solo in punto pena dalla sentenza della Corte d'Appello, n.
3405/2021 (passata in giudicato), per effetto della quale è stata condannata a 2 anni e 8 mesi CP_1
di reclusione ed € 12.000,00 di multa ex art. 73, co. 1 d.p.r. 309/1990 in concorso con l'allora compagno perché deteneva, in parte all'interno della propria abitazione, 752,272 grammi di cocaina
(questo in periodo prossimo al maggio 2020); dall'ordinanza del GIP del 9.4.2024 riguardante la posizione di vari soggetti, tra cui la cui risulta essere stata applicata la misura cautelare CP_1
dell'obbligo di presentazione quotidiana ai Carabinieri per vari fatti di detenzione e spaccio, successivi al luglio 2022 e in cui la posizione della convenuta così viene descritta
Per questi ultimi fatti la convenuta risulta rinviata in giudizio. Dalla lettura delle sentenze (e dell'ordinanza, che in questa sede ben può essere valorizzata come indizio circa l'idoneità genitoriale della convenuta, ferma la necessità del vaglio in separata sede della rilevanza penale delle condotte)
pagina 4 di 6 emerge che in effetti la è soggetto abitualmente dedito a traffico di stupefacenti, di cui risulta CP_1
anche dipendente oltre a frequentare soggetti pure coinvolti in tale settore.
È confermato da sentenza passata in giudicato che la detenesse nella sua abitazione rilevanti CP_1
quantità di sostanza stupefacente: e ciò in periodo prossimo a quello in cui, stanti gli accordi de facto con l'ex compagno, il figlio minore abitava alcuni giorni a settimana nella casa della madre, come meglio chiarito dal all'udienza del 25.3.2025, in cui il convenuto ha integrato le scarne Pt_2 allegazioni dell'atto introduttivo: […] “Con la mia ex ci siamo lasciati nel 2018 e di comune accordo abbiamo gestito congiuntamente , nel senso che tre giorni stava con me, tre giorni con la Per_1
madre, in base ai miei turni di servizio. Dopo che ci siamo lasciati la mia ex ha iniziato ad avere brutte frequentazioni, è diventata dipendente da cocaina e quindi ha iniziato a commettere reati collegato allo spaccio. Pian pianino mi accorgevo che la situazione non era più gestibile e nel 2020 è esplosa, perché gli hanno applicato la misura cautelare. Poi ne ha commessi altri e per questo attualmente ha la custodia cautelare in carcere. Dal 2020 quindi ho deciso di prendere io il bambino, perché faceva entrare delle persone poco affidabili in casa… ho aspettato ad agire legalmente perché ho cercato fino all'ultimo di consentire di recuperare la situazione, sottoponendosi anche a delle cure… ma è stata in comunità per neanche un mese, questo a dicembre 2023… poi a gennaio febbraio è arrivato l'ordine di custodia in carcere. Dall'estate del 2022 i miei genitori mi danno una mano… chiarisco che non si sono trasferiti in pianta stabile cercano di venir il più possibile e d'estate va giù e fa le Per_1
vacanze da loro, anche durante le feste comandate.”
Le problematiche della convenuta hanno inevitabilmente comportato un disinteresse morale e materiale verso il figlio, confermato in questa sede dalla mancata partecipazione della al giudizio. CP_1
Anche dalla sintetica relazione trasmessa dei SS emerge che la non abbia mai attivato CP_1
concretamente un percorso di supporto per il minore (i SS hanno infatti riferito che nel 2021 la convenuta si attivò per ottenere dei buoni spesa e che, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti nel
2022, la convenuta avrebbe confermato che il minore abitava con il padre).
Alla luce di tali risultanze, ritiene il Collegio che sia palese la grave inadeguatezza genitoriale della convenuta: la stessa non solo appare da lungo tempo assente dalla vita del figlio, ma risulta anche un genitore pregiudizievole per il medesimo, non provvedendo al suo accudimento e mantenimento ed essendo, almeno allo stato, dipendente da sostanze stupefacenti oltre che coinvolta nei relativi traffici
(tanto da risultare nella pendenza del presente procedimento ristretta in struttura penitenziaria)
Considerato che, al contrario, il padre è adeguato ed accudente verso il figlio, nonché attento ai suoi bisogni emotivi e pronto a proporre attività e scelte adeguate al minore ed utili alla sua sana crescita e sviluppo, deve in questa sede accogliersi la domanda di volto ad ottenere Parte_1
pagina 5 di 6 l'affidamento esclusivo del figlio, con facoltà di prendere, anche senza il consenso della madre, tutte le decisioni, comprese quelle di maggior interesse, per il minore.
4. Quanto al diritto di visita materno, stante la tossicodipendenza della convenuta (che può ritenersi provato allo stato non esser cessata) e l'attuale situazione di detenzione si conferma quanto già disposto nei provvisori, sicché la convenuta potrà vedere, previa sua richiesta, il figlio solo ed esclusivamente in modalità protetta presso i SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, stante il valore indeterminato del giudizio, in quello per i procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa – applicati ai minimi in ragione della linearità in fatto e diritto del procedimento e, precisamente: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.809,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) affida il figlio minore in via esclusiva al padre, con collocamento e residenza Persona_1 presso l'abitazione dello stesso in Nanto (Vi), via dei Carabinieri, 12/B e con previsione che il padre possa prendere da solo tutte le decisioni riguardanti lo stesso minore, comprese quelle di maggiore interesse per lui;
ii) dispone che possa vedere il figlio minore solo ed Controparte_1 Persona_1
esclusivamente in modalità protetta presso i SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare iii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1 pari ad € 3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge sui compensi.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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