Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
05/03/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4303/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]in c.da Fontana Biagio Parte_1
n° 32 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo, 5 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 01/12/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- che la ricorrente, bracciante agricola, regolarmente iscritta negli elenchi nominativi anagrafici per l'anno 2020 per 51 giornate lavorative, essendo stata ammalata dal 07.01.2021 al 30.01.2021, dal
05.02.2021 al 18.02.2021 e dal 05/03/2021 al 18/03/2021, ha richiesto all' di Messina, la CP_1
corresponsione della relativa indennità di malattia, allegandovi la relativa certificazione medica;
- che l' provvedeva ad erogare l'indennità richiesta;
CP_1
- che l' con atto del 23/04/2021, notificato in data successiva, comunica all'odierna ricorrente CP_1 che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 07/01/2021 al 30/01/2021, presentata in data 07/01/2021 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno
51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia né per quello precedente”
- che l' con atto del 23/04/2019, notificato in data successiva, comunica all'odierna ricorrente CP_1 che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 05/02/2021 al 18/02/2021, presentata in data 05/02/2021 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno
51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di
- che l' con atto del 23/04/2019, notificato in data successiva, comunica all'odierna ricorrente CP_1 che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 05/03/2021 al 18/03/2021, presentata in data 05/03/2021 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno
51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia né per quello precedente”
- che la ricorrente nel 2020 ha regolarmente lavorato per la ditta ON RA SE per
51 giornate lavorative come bracciante agricola;
- che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto dal competente Comitato
Provinciale INPS, tramite il patronato e i successivi solleciti. CP_2
Evidenziava il suo diritto a percepire le suddette indennità, per avere espletato attività lavorativa per gli anni e le giornate necessarie ai fini dell'ottenimento delle prestazioni richieste.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , il quale chiedeva la riunione con i procedimenti RGN 3215/2021, e CP_1
3462/2021, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, matura per la decisione, avendo prodotto la parte ricorrente sentenza n.180/2023, emessa da questo Tribunale in diversa composizione monocratica, con la quale è stato riconosciuto il rapporto lavorativo della parte ricorrente per gli anni e le giornate necessarie ai fini dell'ottenimento delle prestazioni oggetto di causa, all'esito dell'odierna udienza del 05/03/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente si rileva che non può essere disposta la riunione chiesta dall' in quanto i procedimenti RGN 3215/2021, e 3462/2021, risultano definiti con sentenze rispettivamente del
22/02/2023, e del 03/02/2023, date prossime all'udienza fissata, a seguito di delega, del presente procedimento.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
Parte ricorrente, ha fornito, con la produzione la sentenza n.180/2023, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Patti ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2011 al 2020, per n.51 giornate annue, di avere diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia, oggetto del presente giudizio.
Orbene, l'accertamento sul diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001
n. 6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre
1986 n. 6991).
Va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia, per il periodo, dal 07.01.2021 al 30.01.2021, dal 05.02.2021 al 18.02.2021 e dal 05/03/2021 al
18/03/2021, con gli interessi di legge dalla domanda al saldo.
Le spese del giudizio, vanno compensate per metà, atteso l'identità del presente giudizio con quello conclusosi con la sentenza n.180/2023, pendente tra le stesse parti, e si liquidano come da dispositivo in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
CP_ 1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente l'indennità di malattia, per il periodo, dal 07/01/2021 al 30/01/2021, dal 05/02/2021 al 18/02/2021 e dal
05/03/2021 al 18/03/2021, con gli interessi di legge dalla domanda al saldo.
CP_ 2) Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, già parzialmente compensate, in Euro 900,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 05/03/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia