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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2480 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2480/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. Parte_1 Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. BAGNOLI ALBERTO
Resistente
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Convenuto contumace
1
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 27.02.2023, l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la cartella di pagamento n. 01420220034819502000, notificata in data 18.01.2023, con la quale le è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 10.098,72, comprensiva degli oneri di riscossione, a titolo di contributi previdenziali ed accessori per gli anni 2015, 2017, 2018, da versarsi alla
[...]
NPAF). Controparte_1
Avendo premesso di essere iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF), a sostengo della domanda, l'istante ha eccepito di avere già provveduto al pagamento della contribuzione dovuta relativamente agli anni di riferimento. Segnatamente, ha dedotto che “Gli importi richiesti con la cartella impugnata sono per lo più non dovuti perché pagati in data 15/10/2021 a mezzo i bollettini Cbill messi a disposizione dell'agente della riscossione … per i contributi anni 2015-2018 era stata emessa dall'agente della riscossione cartella n 01420190052657155000 con il ruolo reso esecutivo il 18/10/2019, notificata a mezzo pec il 24/01/2020 per il pagamento dell'importo di € 3.786,28, pagata il 15/10/2021 per l'importo di € 3.989,80; Per i contributi anni 2014-2017 era stata emessa dall'agente della riscossione cartella n
01420190002511454000 con il ruolo reso esecutivo il 25/10/2018 per il pagamento dell'importo di
€ 3.765,20, notificata il 14/01/2019 e pagata il 15/10/2021 per l'importo in essa riportato” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Ha eccepito, poi, il vizio di motivazione dell'atto impugnato e la duplicazione delle causali delle richieste di pagamento. Ciò premesso, ha contestato la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dalla , Controparte_3 chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ha, altresì, spiegato domanda riconvenzionale volta alla condanna della ricorrente al pagamento diretto all'ente delle somme iscritte al ruolo 2022 per l'importo di € 10.098,62, oltre a interessi.
Benché ritualmente convenuta nel presente giudizio, l' è rimasta Controparte_4 contumace.
Con note di trattazione scritta del 28.10.2024, la parte ricorrente ha sollevato, per la prima volta nel presente giudizio, eccezione di prescrizione delle pretese avanzate dall'ente previdenziale resistente.
All'odierna udienza in trattazione scritta, il giudicante ha deciso la causa.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Occorre qualificare le domande proposte da parte ricorrente.
2 Com'è noto, in relazione ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R.
602/73), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Invero, con la sentenza n. 21080/15, in particolare, la S.C. ha avuto modo di rilevare che, in materia di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, un orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito, sicché nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma dell'atto esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie".
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (termine qui non osservato) e, come ulteriore conseguenza, che, qualora un'opposizione in materia esecutiva possa scindersi – come nella specie - in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (cfr., ex multis, Cass. 18312/2014).
Ciò posto, deve rilevarsi che il titolo esecutivo è stato notificato il 18.01.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 27.02.2023, ovvero oltre l'anzidetto termine di venti giorni.
In ogni caso, con riferimento ai vizi formali, all'adeguatezza motivazionale dell'atto impugnato e alla eventuale violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, vale osservare come per la regolarità dell'atto non occorra una indicazione "analitica" degli elementi, essendo al tale fine sufficiente l'annesso prospetto recante “Dettaglio del debito”, ovvero l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, senz'altro ricorrente nel caso di specie, anche con riferimento al calcolo degli interessi.
Mette pure conto precisare che le somme iscritte al ruolo oggetto di opposizione sono state preventivamente richieste dalla resistente con nota inviata a mezzo p.e.c. prot. n. 24922 del CP_1
1/2/2022, pervenuta alla ricorrente in data 14.02.2022, recante la analitica descrizione della situazione contributiva dell'istante con riferimento agli anni 2015, 2017 e 2018, chiaramente evincibile dall'allegata “Verifica versamenti in autoliquidazione per i redditi prodotti negli anni 2015, 2017 e 2018”, nonché dal dettaglio delle somme accertate come dovute per le predette annualità (v. all. 3 e 4 del fascicolo di parte resistente).
Venendo al merito, com'è noto, a mente dell'art. 21 l. n. 247/2012, commi 8, 9 e 10:
3 “
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Controparte_1
.
[...]
9. La , con proprio regolamento, determina, entro Controparte_1 un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla ”. Controparte_1
Conformemente al citato comma 9, la ha emanato l'apposito Regolamento, nel quale, dopo CP_1 aver ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione, ha individuato i minimi contributivi soggettivi e ha previsto varie riduzioni, nonché il dimezzamento al ricorrere di particolari situazioni legate all'età, all'anzianità di iscrizione e al reddito annuo dell'interessato, pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima.
Ciò posto, parte opponente non ha in alcun modo contestato nel merito la pretesa creditoria della
CP_1
Difatti, parte ricorrente si è limitata ad eccepire di avere asseritamente già provveduto al pagamento della contribuzione dovuta relativamente agli anni di riferimento, avendo, segnatamente, dedotto che
“Gli importi richiesti con la cartella impugnata sono per lo più non dovuti perché pagati in data 15/10/2021 a mezzo i bollettini Cbill messi a disposizione dell'agente della riscossione … per i contributi anni 2015-2018 era stata emessa dall'agente della riscossione cartella n
01420190052657155000 con il ruolo reso esecutivo il 18/10/2019, notificata a mezzo pec il 24/01/2020 per il pagamento dell'importo di € 3.786,28, pagata il 15/10/2021 per l'importo di € 3.989,80; Per i contributi anni 2014-2017 era stata emessa dall'agente della riscossione cartella n 01420190002511454000 con il ruolo reso esecutivo il 25/10/2018 per il pagamento dell'importo di
€ 3.765,20, notificata il 14/01/2019 e pagata il 15/10/2021 per l'importo in essa riportato” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Orbene, si osserva che dal raffronto dei “Dettagli del debito”, ovvero dell'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, relativi alle cartelle di pagamento n. 01420190052657155000 e n.
01420190002511454000, notificate in precedenza dall'agente della riscossione, da un lato, e quelli riferiti alla cartella di pagamento odiernamente impugnata, emerge chiaramente la diversità delle pretese creditorie avanzate dall'ente previdenziale, nonostante la (soltanto) parziale sovrapponibilità di alcune annualità, tenuto conto delle differenti diciture riportate in corrispondenza della voce
“codice tributo”, nonché della sintetica descrizione delle causali ivi riportate (v. all. cartelle di pagamento al fascicolo di parte ricorrente).
Tanto è, difatti, agevolmente evincibile dall'esame dei prospetti di seguito riportati, ricavati dal dettaglio degli addebiti di cui alle cartelle di pagamento in discorso:
1) Cartella di pagamento n.01420220034819502000:
N. Anno Codice Descrizione Tributo
1 2015 8003 Cassa Naz. Prev. Forense conguaglio cont. sogg. 10- CONTRIB. SOGGETTIVO (ART.10 L.576/1980)
2 2015 8004 Cassa Naz. Prev. Forense conguaglio cont. integr 14- CONTRIB. INTEGRATIVO (ART.11 L.576/1980)
3 2015 8005 Cassa Naz. Prev. Forense sanz. magg. cont. Soggett
4 17- SANZIONE SU CONTRIBUTO SOGGETTIVO
4 2015 8006 Cassa Naz. Prev. Forense sanz. magg. cont. integ 18- SANZIONE SU CONTRIBUTO INTEGRATIVO
5 2015 8007 Cassa Naz. Prev. Forense int. su sorte e sanz.
19- INTERESSI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIB. INTEGRATIVI
6 2015 8007 Cassa Naz. Prev. Forense int. su sorte e sanz. 24- INTERESSI PER OMESSO VERSAMENTO
CONTRIB.SOGGETTIVI
n. Anno Codice Descrizione
Tributo 116- SANZIONE CONTR. MATERNITÀ
8 2017 8005 Cassa Naz. Prev. Forense sanz. magg. cont. Soggett
115- SANZIONE CONTR. SOGGETTIVO MINIMO
9 2017 8006 Cassa naz. prev. Forense sanz. magg. cont. integ
109- SANZIONE CONTR. INTEGRATIVO MINIMO
10 2017 8007 Cassa Naz. Prev. Forense int. su sorte e sanz.
111- INT. RIT. VERS. CONTR. CP_5
n. Anno Codice Descrizione Tributo
11 2018 0537 Cassa naz. prev. Forense- contributo soggettivo 1 -CONTRIB. SOGGETTIVO MINIMO (ART.10 L.576/1980)
12 2018 0997 Cassa naz. prev. forense-indennità maternità 4- CONTRIB. DI MATERNITÀ (ART.5 L.379/1990)
13 2018 8004 Cassa naz. prev. Forense conguaglio cont.integr
14- CONTRIB. INTEGRATIVO (ART,11 L.576/1980)
14 2018 8005 Cassa naz. prev. Forense sanz.magg.cont.soggett
116- SANZIONE CONTR. MATERNITÀ
15 2018 8005 Cassa naz. prev. Forense sanz.magg.cont.soggett
115- SANZIONE CONTR. SOGGETTIVO MINIMO
16 2018 8006 Cassa naz. prev. Forense sanz.magg.cont.integ
18- SANZIONE SU CONTRIBUTO INTEGRATIVO
17 2018 8007 Cassa naz. prev. Forense int. su sorte e sanz.
104- INT. OME. VERS. CONTR. MINIMO CP_5
18 2018 8007 Cassa naz. prev. Forense int. su sorte e sanz.
19- INTERESSI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIB.
INTEGRATIVI
19 2018 8007 Cassa naz. prev. Forense int. su sorte e sanz.
110- INTER. OMESSO VERS. CONTR. CP_6
2) Cartella di pagamento n.01420190002511454000:
n. Anno Codice Descrizione
Tributo
1 2014 0537 Cassa naz. prev. forense- contributo soggettivo
1 -CONTRIB. SOGGETTIVO MINIMO (ART.10 L.576/1980)
2 2014 0997 Cassa naz. prev. forense-indennità maternità
4- CONTRIB. DI MATERNITÀ (ART.5 L.379/1990)
3 2014 8002 Cassa Naz. Prev. Forense contributo integrativo
5
7 -CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO (ART.11 L.576/1980)
n. Anno Codice Descrizione
Tributo
4 2017 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
48 -INT. OMESSO VERS. CONTRIB. SOGGETTIVO SOLLECITO
MAV
5 2017 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
49 -INT.OMESSO VERS. CONTRIB. INTEGRATIVO SOLLECITO
MAV
6 2017 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
50 - INT.OMESSO VERS. CONTRIB. MATERNITÀ SOLLECITO Contro
3) Cartella di pagamento n.01420190052657155000:
n. Anno Codice Descrizione Tributo
1 2015 0537 Cassa naz. prev. forense- contributo soggettivo
1 -CONTRIB. SOGGETTIVO MINIMO (ART.10 L.576/1980)
2 2015 0997 Cassa naz. prev. forense-indennità maternità
4- CONTRIB. DI MATERNITÀ (ART.5 L.379/1990)
3 2015 8002 Cassa Naz. Prev. Forense contributo integrativo
7 -CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO (ART.11 L.576/1980)
n. Anno Codice Descrizione
Tributo
4 2018 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
48 -INT. OMESSO VERS. CONTRIB. SOGGETTIVO SOLLECITO
MAV
5 2018 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
49 -INT.OMESSO VERS. CONTRIB. INTEGRATIVO SOLLECITO
MAV
6 2018 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
50 - INT.OMESSO VERS. CONTRIB. Controparte_8
[...]
Ne discende l'insussistenza della asserita duplicazione delle richieste di pagamento.
Con riguardo, poi, all'eccezione di prescrizione, formulata dalla parte soltanto con le note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2024, si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 66, legge n. 247/2012 ha reintrodotto, per i crediti contributivi e relativi accessori dovuti alla il termine decennale di prescrizione, prevedendo espressamente che la CP_1 disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3, della legge n. 89 335/1995, non si applichi alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
ciò comportando la reviviscenza della precedente normativa di riferimento contenuta nella
[...] Legge n 576 del 20.9.1980 (Riforma del sistema previdenziale forense), il cui art. 19 stabilisce: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1 dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente 6 legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
La giurisprudenza di legittimità, seguita da quella di merito, ha, poi, osservato che il citato art. 66, non avendo natura di norma di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva e si applica solo per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Civ.
18.3.2013, n. 6729; Corte di Appello di Roma, n. 134/2020, n. 5523/2017, Corte di Appello di Bologna, n. 447/2019, Corte di Appello di Milano, n. 1361/2019, Tribunale di Roma, n. 10674/2020,
n. 2202/2020, n. 1267/2020). Più in particolare, il nuovo termine decennale previsto dalla legge
247/2012, si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma.
Nel caso di specie, trattandosi di contribuzione e sanzioni dovute a per annualità CP_1 successive al 2012 (ovverosia 2015, 2017 e 2018), non v'è dubbio che si applichi il termine di prescrizione decennale e che lo stesso non risultasse ancora decorso alla data di notifica della cartella di pagamento opposta (18.01.2023).
Dunque, alla stregua delle considerazioni che precedono, non essendovi evidenza della presunta duplicazione delle pretese di pagamento, nonché in difetto di contestazione in ordine all'esistenza del credito vantato dalla in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, CP_1
l'opposizione deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Segue la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della cartella opposta, concesso in corso di causa.
Le spese, nel rapporto processuale instaurato con la resistente, seguono la soccombenza e sono CP_1 liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con ricorso depositato il 27.02.2023, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre al rimborso forfetario Controparte_1
15%, IVA e CPA, come per legge.
Bari, lì 17.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2480/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. Parte_1 Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. BAGNOLI ALBERTO
Resistente
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Convenuto contumace
1
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 27.02.2023, l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la cartella di pagamento n. 01420220034819502000, notificata in data 18.01.2023, con la quale le è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 10.098,72, comprensiva degli oneri di riscossione, a titolo di contributi previdenziali ed accessori per gli anni 2015, 2017, 2018, da versarsi alla
[...]
NPAF). Controparte_1
Avendo premesso di essere iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF), a sostengo della domanda, l'istante ha eccepito di avere già provveduto al pagamento della contribuzione dovuta relativamente agli anni di riferimento. Segnatamente, ha dedotto che “Gli importi richiesti con la cartella impugnata sono per lo più non dovuti perché pagati in data 15/10/2021 a mezzo i bollettini Cbill messi a disposizione dell'agente della riscossione … per i contributi anni 2015-2018 era stata emessa dall'agente della riscossione cartella n 01420190052657155000 con il ruolo reso esecutivo il 18/10/2019, notificata a mezzo pec il 24/01/2020 per il pagamento dell'importo di € 3.786,28, pagata il 15/10/2021 per l'importo di € 3.989,80; Per i contributi anni 2014-2017 era stata emessa dall'agente della riscossione cartella n
01420190002511454000 con il ruolo reso esecutivo il 25/10/2018 per il pagamento dell'importo di
€ 3.765,20, notificata il 14/01/2019 e pagata il 15/10/2021 per l'importo in essa riportato” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Ha eccepito, poi, il vizio di motivazione dell'atto impugnato e la duplicazione delle causali delle richieste di pagamento. Ciò premesso, ha contestato la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dalla , Controparte_3 chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ha, altresì, spiegato domanda riconvenzionale volta alla condanna della ricorrente al pagamento diretto all'ente delle somme iscritte al ruolo 2022 per l'importo di € 10.098,62, oltre a interessi.
Benché ritualmente convenuta nel presente giudizio, l' è rimasta Controparte_4 contumace.
Con note di trattazione scritta del 28.10.2024, la parte ricorrente ha sollevato, per la prima volta nel presente giudizio, eccezione di prescrizione delle pretese avanzate dall'ente previdenziale resistente.
All'odierna udienza in trattazione scritta, il giudicante ha deciso la causa.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Occorre qualificare le domande proposte da parte ricorrente.
2 Com'è noto, in relazione ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R.
602/73), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Invero, con la sentenza n. 21080/15, in particolare, la S.C. ha avuto modo di rilevare che, in materia di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, un orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito, sicché nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma dell'atto esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie".
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (termine qui non osservato) e, come ulteriore conseguenza, che, qualora un'opposizione in materia esecutiva possa scindersi – come nella specie - in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (cfr., ex multis, Cass. 18312/2014).
Ciò posto, deve rilevarsi che il titolo esecutivo è stato notificato il 18.01.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 27.02.2023, ovvero oltre l'anzidetto termine di venti giorni.
In ogni caso, con riferimento ai vizi formali, all'adeguatezza motivazionale dell'atto impugnato e alla eventuale violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, vale osservare come per la regolarità dell'atto non occorra una indicazione "analitica" degli elementi, essendo al tale fine sufficiente l'annesso prospetto recante “Dettaglio del debito”, ovvero l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, senz'altro ricorrente nel caso di specie, anche con riferimento al calcolo degli interessi.
Mette pure conto precisare che le somme iscritte al ruolo oggetto di opposizione sono state preventivamente richieste dalla resistente con nota inviata a mezzo p.e.c. prot. n. 24922 del CP_1
1/2/2022, pervenuta alla ricorrente in data 14.02.2022, recante la analitica descrizione della situazione contributiva dell'istante con riferimento agli anni 2015, 2017 e 2018, chiaramente evincibile dall'allegata “Verifica versamenti in autoliquidazione per i redditi prodotti negli anni 2015, 2017 e 2018”, nonché dal dettaglio delle somme accertate come dovute per le predette annualità (v. all. 3 e 4 del fascicolo di parte resistente).
Venendo al merito, com'è noto, a mente dell'art. 21 l. n. 247/2012, commi 8, 9 e 10:
3 “
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Controparte_1
.
[...]
9. La , con proprio regolamento, determina, entro Controparte_1 un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla ”. Controparte_1
Conformemente al citato comma 9, la ha emanato l'apposito Regolamento, nel quale, dopo CP_1 aver ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione, ha individuato i minimi contributivi soggettivi e ha previsto varie riduzioni, nonché il dimezzamento al ricorrere di particolari situazioni legate all'età, all'anzianità di iscrizione e al reddito annuo dell'interessato, pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima.
Ciò posto, parte opponente non ha in alcun modo contestato nel merito la pretesa creditoria della
CP_1
Difatti, parte ricorrente si è limitata ad eccepire di avere asseritamente già provveduto al pagamento della contribuzione dovuta relativamente agli anni di riferimento, avendo, segnatamente, dedotto che
“Gli importi richiesti con la cartella impugnata sono per lo più non dovuti perché pagati in data 15/10/2021 a mezzo i bollettini Cbill messi a disposizione dell'agente della riscossione … per i contributi anni 2015-2018 era stata emessa dall'agente della riscossione cartella n
01420190052657155000 con il ruolo reso esecutivo il 18/10/2019, notificata a mezzo pec il 24/01/2020 per il pagamento dell'importo di € 3.786,28, pagata il 15/10/2021 per l'importo di € 3.989,80; Per i contributi anni 2014-2017 era stata emessa dall'agente della riscossione cartella n 01420190002511454000 con il ruolo reso esecutivo il 25/10/2018 per il pagamento dell'importo di
€ 3.765,20, notificata il 14/01/2019 e pagata il 15/10/2021 per l'importo in essa riportato” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Orbene, si osserva che dal raffronto dei “Dettagli del debito”, ovvero dell'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, relativi alle cartelle di pagamento n. 01420190052657155000 e n.
01420190002511454000, notificate in precedenza dall'agente della riscossione, da un lato, e quelli riferiti alla cartella di pagamento odiernamente impugnata, emerge chiaramente la diversità delle pretese creditorie avanzate dall'ente previdenziale, nonostante la (soltanto) parziale sovrapponibilità di alcune annualità, tenuto conto delle differenti diciture riportate in corrispondenza della voce
“codice tributo”, nonché della sintetica descrizione delle causali ivi riportate (v. all. cartelle di pagamento al fascicolo di parte ricorrente).
Tanto è, difatti, agevolmente evincibile dall'esame dei prospetti di seguito riportati, ricavati dal dettaglio degli addebiti di cui alle cartelle di pagamento in discorso:
1) Cartella di pagamento n.01420220034819502000:
N. Anno Codice Descrizione Tributo
1 2015 8003 Cassa Naz. Prev. Forense conguaglio cont. sogg. 10- CONTRIB. SOGGETTIVO (ART.10 L.576/1980)
2 2015 8004 Cassa Naz. Prev. Forense conguaglio cont. integr 14- CONTRIB. INTEGRATIVO (ART.11 L.576/1980)
3 2015 8005 Cassa Naz. Prev. Forense sanz. magg. cont. Soggett
4 17- SANZIONE SU CONTRIBUTO SOGGETTIVO
4 2015 8006 Cassa Naz. Prev. Forense sanz. magg. cont. integ 18- SANZIONE SU CONTRIBUTO INTEGRATIVO
5 2015 8007 Cassa Naz. Prev. Forense int. su sorte e sanz.
19- INTERESSI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIB. INTEGRATIVI
6 2015 8007 Cassa Naz. Prev. Forense int. su sorte e sanz. 24- INTERESSI PER OMESSO VERSAMENTO
CONTRIB.SOGGETTIVI
n. Anno Codice Descrizione
Tributo 116- SANZIONE CONTR. MATERNITÀ
8 2017 8005 Cassa Naz. Prev. Forense sanz. magg. cont. Soggett
115- SANZIONE CONTR. SOGGETTIVO MINIMO
9 2017 8006 Cassa naz. prev. Forense sanz. magg. cont. integ
109- SANZIONE CONTR. INTEGRATIVO MINIMO
10 2017 8007 Cassa Naz. Prev. Forense int. su sorte e sanz.
111- INT. RIT. VERS. CONTR. CP_5
n. Anno Codice Descrizione Tributo
11 2018 0537 Cassa naz. prev. Forense- contributo soggettivo 1 -CONTRIB. SOGGETTIVO MINIMO (ART.10 L.576/1980)
12 2018 0997 Cassa naz. prev. forense-indennità maternità 4- CONTRIB. DI MATERNITÀ (ART.5 L.379/1990)
13 2018 8004 Cassa naz. prev. Forense conguaglio cont.integr
14- CONTRIB. INTEGRATIVO (ART,11 L.576/1980)
14 2018 8005 Cassa naz. prev. Forense sanz.magg.cont.soggett
116- SANZIONE CONTR. MATERNITÀ
15 2018 8005 Cassa naz. prev. Forense sanz.magg.cont.soggett
115- SANZIONE CONTR. SOGGETTIVO MINIMO
16 2018 8006 Cassa naz. prev. Forense sanz.magg.cont.integ
18- SANZIONE SU CONTRIBUTO INTEGRATIVO
17 2018 8007 Cassa naz. prev. Forense int. su sorte e sanz.
104- INT. OME. VERS. CONTR. MINIMO CP_5
18 2018 8007 Cassa naz. prev. Forense int. su sorte e sanz.
19- INTERESSI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIB.
INTEGRATIVI
19 2018 8007 Cassa naz. prev. Forense int. su sorte e sanz.
110- INTER. OMESSO VERS. CONTR. CP_6
2) Cartella di pagamento n.01420190002511454000:
n. Anno Codice Descrizione
Tributo
1 2014 0537 Cassa naz. prev. forense- contributo soggettivo
1 -CONTRIB. SOGGETTIVO MINIMO (ART.10 L.576/1980)
2 2014 0997 Cassa naz. prev. forense-indennità maternità
4- CONTRIB. DI MATERNITÀ (ART.5 L.379/1990)
3 2014 8002 Cassa Naz. Prev. Forense contributo integrativo
5
7 -CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO (ART.11 L.576/1980)
n. Anno Codice Descrizione
Tributo
4 2017 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
48 -INT. OMESSO VERS. CONTRIB. SOGGETTIVO SOLLECITO
MAV
5 2017 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
49 -INT.OMESSO VERS. CONTRIB. INTEGRATIVO SOLLECITO
MAV
6 2017 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
50 - INT.OMESSO VERS. CONTRIB. MATERNITÀ SOLLECITO Contro
3) Cartella di pagamento n.01420190052657155000:
n. Anno Codice Descrizione Tributo
1 2015 0537 Cassa naz. prev. forense- contributo soggettivo
1 -CONTRIB. SOGGETTIVO MINIMO (ART.10 L.576/1980)
2 2015 0997 Cassa naz. prev. forense-indennità maternità
4- CONTRIB. DI MATERNITÀ (ART.5 L.379/1990)
3 2015 8002 Cassa Naz. Prev. Forense contributo integrativo
7 -CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO (ART.11 L.576/1980)
n. Anno Codice Descrizione
Tributo
4 2018 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
48 -INT. OMESSO VERS. CONTRIB. SOGGETTIVO SOLLECITO
MAV
5 2018 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
49 -INT.OMESSO VERS. CONTRIB. INTEGRATIVO SOLLECITO
MAV
6 2018 8007 Cassa naz. prev. forense int. su sorte e sanz.
50 - INT.OMESSO VERS. CONTRIB. Controparte_8
[...]
Ne discende l'insussistenza della asserita duplicazione delle richieste di pagamento.
Con riguardo, poi, all'eccezione di prescrizione, formulata dalla parte soltanto con le note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2024, si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 66, legge n. 247/2012 ha reintrodotto, per i crediti contributivi e relativi accessori dovuti alla il termine decennale di prescrizione, prevedendo espressamente che la CP_1 disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3, della legge n. 89 335/1995, non si applichi alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
ciò comportando la reviviscenza della precedente normativa di riferimento contenuta nella
[...] Legge n 576 del 20.9.1980 (Riforma del sistema previdenziale forense), il cui art. 19 stabilisce: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1 dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente 6 legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
La giurisprudenza di legittimità, seguita da quella di merito, ha, poi, osservato che il citato art. 66, non avendo natura di norma di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva e si applica solo per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Civ.
18.3.2013, n. 6729; Corte di Appello di Roma, n. 134/2020, n. 5523/2017, Corte di Appello di Bologna, n. 447/2019, Corte di Appello di Milano, n. 1361/2019, Tribunale di Roma, n. 10674/2020,
n. 2202/2020, n. 1267/2020). Più in particolare, il nuovo termine decennale previsto dalla legge
247/2012, si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma.
Nel caso di specie, trattandosi di contribuzione e sanzioni dovute a per annualità CP_1 successive al 2012 (ovverosia 2015, 2017 e 2018), non v'è dubbio che si applichi il termine di prescrizione decennale e che lo stesso non risultasse ancora decorso alla data di notifica della cartella di pagamento opposta (18.01.2023).
Dunque, alla stregua delle considerazioni che precedono, non essendovi evidenza della presunta duplicazione delle pretese di pagamento, nonché in difetto di contestazione in ordine all'esistenza del credito vantato dalla in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, CP_1
l'opposizione deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Segue la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della cartella opposta, concesso in corso di causa.
Le spese, nel rapporto processuale instaurato con la resistente, seguono la soccombenza e sono CP_1 liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con ricorso depositato il 27.02.2023, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre al rimborso forfetario Controparte_1
15%, IVA e CPA, come per legge.
Bari, lì 17.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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