Articolo 998 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 997Articolo 984 bis
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9 ottobre 2010
Art. 998. Limiti di eta' fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace 1. I limiti di eta' fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti:
a) Esercito italiano:
1) primo maresciallo: 50 anni;
2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni;
3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni; b) Marina militare:
1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni;
2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni; c) Aeronautica militare:
1) appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall'articolo 1003;
2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni;
3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni; d) Arma dei carabinieri:
1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni;
2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni;
3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010