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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2643 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CATANIA 15 PALERMO, presso lo studio dell'avv.
GELARDI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in VIA P. DELITALA 2 CAGLIARI, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con gli Avv.ti OLLA MARINA e FURCAS LAURA, CP_1
che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Fondo di garanzia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
23/11/2023 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2020, il ricorrente indicato in epigrafe
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
deduceva e allegava:
- che aveva prestato attività lavorativa per Superstore S.r.l., con sede in
Termini Imerese, c/da Canne Masche, nei periodi 04/07/2011-15/02/2014 e
02/09/2014-31/01/2015;
- che aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale con n.q. di legale rappresentante p.t. della Superstore S.r.l., che si CP_2
obbligava al pagamento del T.F.R. per complessivi € 9.000,00, da corrispondere, con decadenza dal beneficio del termine in caso di ritardato o mancato pagamento, in n. 9 rate mensili di importo pari ad € 1.000,00 cadauna, a far data dal 10/12/2015 fino al soddisfo;
- che le obbligazioni di cui la società si era fatta carico rimanevano parzialmente inadempiute tanto che, nonostante i ripetuti solleciti, riceveva esclusivamente somme per complessivi € 400,00 e che, pertanto, residuava un credito a titolo di T.F.R. pari ad € 8.600,00;
- che il suddetto processo verbale di conciliazione è stato dichiarato esecutivo in data 30/06/2016 e, munito di formula esecutiva il 06/07/2016, veniva notificato in data 12/07/2016;
- che in data 12/07/2016 notificava un atto di precetto per complessivi €
8.869,10, ma tale intimazione rimaneva senza effetto, così come quella notificata in data 10/10/2016;
‒ che nel mese di gennaio 2017 tentava un pignoramento presso terzi nei confronti degli istituti di credito presso cui parte datrice intratteneva rapporti di conto corrente, che rendevano dichiarazione negativa ai sensi dell'art. 547
c.p.c.;
- che in data 04/08/2017 depositava ricorso per la dichiarazione di fallimento
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
della Superstore S.r.l.;
- che il Tribunale di Termini Imerese con decreto del 26/06/2018 rigettava il ricorso in mancanza delle condizioni di procedibilità per la declaratoria di fallimento;
- che in data 29/01/2019 presentava istanza di intervento nel Fondo di
Garanzia dell' ex art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297; CP_1
- che, con raccomandata del 30/09/2019, l' respingeva la domanda CP_1
perché “la ditta non risulta fallita”;
- che avverso il rigetto, in data 27/11/2019, proponeva ricorso al Comitato
Provinciale competente, rimasto senza riscontro.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' nella qualità di Gestore del Fondo CP_1
di Garanzia, al pagamento del T.F.R. pari ad € 8.600,00, oltre accessori di legge.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1
difetto di domanda e la prescrizione del credito, nonché nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente devono essere rigettate l'eccezione di inammissibilità e di prescrizione sollevate dall . CP_1
La prima appare del tutto infondata e, comunque, priva di alcuna valenza, atteso che l' ha rigettato la domanda perché “la ditta non risulta fallita” e CP_1
non per l'errata compilazione della domanda, errore, comunque, facilmente rilevabile sulla base della documentazione allegata.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Anche l'eccezione di prescrizione è destituita di alcun fondamento, ritenuto che, non avendo la L. 297/82 previsto alcun termine entro il quale esercitare il diritto al TFR a carico del Fondo di garanzia, il termine di prescrizione era quinquennale, come stabilito dall'art. 2948, comma 1, n. 5), c.c. Vieppiù, occorre rilevare che l'intervento del Fondo di garanzia per TFR, secondo le recenti indicazioni dell' potrà essere richiesto dal lavoratore entro il CP_1
termine di prescrizione decennale, come è stato chiarito con la Circ. 26 CP_1
luglio 2023, che, cambiando il precedente orientamento, aderisce all'interpretazione giurisprudenziale che considera prescritto il diritto del lavoratore al riconoscimento del TFR da parte del Fondo di garanzia nel limite temporale decennale.
Passando all'esame del merito, com'è noto, con la legge 297\1982 (art. 2) è stato istituito presso l' il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine CP_1
rapporto” “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
La norma prevede due diverse fattispecie. Al 2° e 3° comma è prevista l'ipotesi del datore di lavoro assoggettabile a fallimento. In tal caso è disposto che trascorsi quindici giorni dal “deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
eventualmente corrisposte”; “nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare”.
Al 6° comma è prevista, invece, l'ipotesi del datore di lavoro non assoggettabile a fallimento. In tal caso, “qualora il datore di lavoro (…) non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”; “Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Ciò posto, va detto che, nel caso in esame, il lavoratore, come era suo onere, ha provato di avere esperito il procedimento di esecuzione mobiliare, il cui esito è rimasto infruttuoso (cfr. produzione parte ricorrente) e che il datore di lavoro, dichiarato non assoggettabile a fallimento per assenza delle condizioni di procedibilità, risulta incapiente;
sicché, in applicazione dei suesposti principi, non resta che accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare l' CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.600,00 a titolo di
TFR – somma, peraltro, non contestata dall' convenuto - oltre CP_1
accessori come per legge.
In virtù del principio della soccombenza, l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Condanna l' a pagare in favore del ricorrente la Controparte_3
somma di € 8.600,00 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 28/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2643 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CATANIA 15 PALERMO, presso lo studio dell'avv.
GELARDI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in VIA P. DELITALA 2 CAGLIARI, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con gli Avv.ti OLLA MARINA e FURCAS LAURA, CP_1
che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Fondo di garanzia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
23/11/2023 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2020, il ricorrente indicato in epigrafe
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
deduceva e allegava:
- che aveva prestato attività lavorativa per Superstore S.r.l., con sede in
Termini Imerese, c/da Canne Masche, nei periodi 04/07/2011-15/02/2014 e
02/09/2014-31/01/2015;
- che aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale con n.q. di legale rappresentante p.t. della Superstore S.r.l., che si CP_2
obbligava al pagamento del T.F.R. per complessivi € 9.000,00, da corrispondere, con decadenza dal beneficio del termine in caso di ritardato o mancato pagamento, in n. 9 rate mensili di importo pari ad € 1.000,00 cadauna, a far data dal 10/12/2015 fino al soddisfo;
- che le obbligazioni di cui la società si era fatta carico rimanevano parzialmente inadempiute tanto che, nonostante i ripetuti solleciti, riceveva esclusivamente somme per complessivi € 400,00 e che, pertanto, residuava un credito a titolo di T.F.R. pari ad € 8.600,00;
- che il suddetto processo verbale di conciliazione è stato dichiarato esecutivo in data 30/06/2016 e, munito di formula esecutiva il 06/07/2016, veniva notificato in data 12/07/2016;
- che in data 12/07/2016 notificava un atto di precetto per complessivi €
8.869,10, ma tale intimazione rimaneva senza effetto, così come quella notificata in data 10/10/2016;
‒ che nel mese di gennaio 2017 tentava un pignoramento presso terzi nei confronti degli istituti di credito presso cui parte datrice intratteneva rapporti di conto corrente, che rendevano dichiarazione negativa ai sensi dell'art. 547
c.p.c.;
- che in data 04/08/2017 depositava ricorso per la dichiarazione di fallimento
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
della Superstore S.r.l.;
- che il Tribunale di Termini Imerese con decreto del 26/06/2018 rigettava il ricorso in mancanza delle condizioni di procedibilità per la declaratoria di fallimento;
- che in data 29/01/2019 presentava istanza di intervento nel Fondo di
Garanzia dell' ex art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297; CP_1
- che, con raccomandata del 30/09/2019, l' respingeva la domanda CP_1
perché “la ditta non risulta fallita”;
- che avverso il rigetto, in data 27/11/2019, proponeva ricorso al Comitato
Provinciale competente, rimasto senza riscontro.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' nella qualità di Gestore del Fondo CP_1
di Garanzia, al pagamento del T.F.R. pari ad € 8.600,00, oltre accessori di legge.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1
difetto di domanda e la prescrizione del credito, nonché nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente devono essere rigettate l'eccezione di inammissibilità e di prescrizione sollevate dall . CP_1
La prima appare del tutto infondata e, comunque, priva di alcuna valenza, atteso che l' ha rigettato la domanda perché “la ditta non risulta fallita” e CP_1
non per l'errata compilazione della domanda, errore, comunque, facilmente rilevabile sulla base della documentazione allegata.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Anche l'eccezione di prescrizione è destituita di alcun fondamento, ritenuto che, non avendo la L. 297/82 previsto alcun termine entro il quale esercitare il diritto al TFR a carico del Fondo di garanzia, il termine di prescrizione era quinquennale, come stabilito dall'art. 2948, comma 1, n. 5), c.c. Vieppiù, occorre rilevare che l'intervento del Fondo di garanzia per TFR, secondo le recenti indicazioni dell' potrà essere richiesto dal lavoratore entro il CP_1
termine di prescrizione decennale, come è stato chiarito con la Circ. 26 CP_1
luglio 2023, che, cambiando il precedente orientamento, aderisce all'interpretazione giurisprudenziale che considera prescritto il diritto del lavoratore al riconoscimento del TFR da parte del Fondo di garanzia nel limite temporale decennale.
Passando all'esame del merito, com'è noto, con la legge 297\1982 (art. 2) è stato istituito presso l' il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine CP_1
rapporto” “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
La norma prevede due diverse fattispecie. Al 2° e 3° comma è prevista l'ipotesi del datore di lavoro assoggettabile a fallimento. In tal caso è disposto che trascorsi quindici giorni dal “deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
eventualmente corrisposte”; “nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare”.
Al 6° comma è prevista, invece, l'ipotesi del datore di lavoro non assoggettabile a fallimento. In tal caso, “qualora il datore di lavoro (…) non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”; “Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Ciò posto, va detto che, nel caso in esame, il lavoratore, come era suo onere, ha provato di avere esperito il procedimento di esecuzione mobiliare, il cui esito è rimasto infruttuoso (cfr. produzione parte ricorrente) e che il datore di lavoro, dichiarato non assoggettabile a fallimento per assenza delle condizioni di procedibilità, risulta incapiente;
sicché, in applicazione dei suesposti principi, non resta che accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare l' CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.600,00 a titolo di
TFR – somma, peraltro, non contestata dall' convenuto - oltre CP_1
accessori come per legge.
In virtù del principio della soccombenza, l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Condanna l' a pagare in favore del ricorrente la Controparte_3
somma di € 8.600,00 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 28/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile