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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1269/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1269/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 9.38 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. e l'avv. Sebastianelli Roberta Controparte_2 per il convenuto l'avv. Francesco Cavalli CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1269/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CP_2
e dell'avv. ROBERTA SEBASTIANELLI
[...]
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il per vedere accolte le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: vitalizi di cui alle leggi ex art 2 L. 407/1998 e smi e art 5 L. 206/2004; - Accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dal resistente sull'importo erogato mensilmente in favore del a CP_1 Pt_1 titolo di vitalizi di cui alle predette leggi;
- Condannare il resistente a corrispondere in favore del CP_1
Sig. tutti gli arretrati di cui all'assegno vitalizio ex art 2 L. 407/1998 come adeguato nelle misura di Pt_1 complessivi euro 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di emissione dell'ordinanza del
Tribunale di Roma del 14 maggio 2021 ad oggi;
- Condannare il resistente alla restituzione delle CP_1 somme illegittimamente trattenute dalla data di emissione del decreto ad oggi in favore del sig. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 14.5.2020 l'intestato Tribunale con sentenza n. 116/2020 gli ha riconosciuto “il diritto all'adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio in godimento di euro 500,00 mensili” con condanna “a corrispondere l'assegno mensile in tale maggiore misura a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge”; la sentenza era notificata all'amministrazione convenuta il 21.12.2020; il 21.4.2021 il ricorrente notificava atto di precetto per la somma complessiva di euro 55.121,35, ma il convenuto non provvedeva al pagamento né proponeva opposizione a CP_1
1 precetto;
in data 14.5.2021 proponeva dunque atto di intervento nella procedura esecutiva RGN 622/2020 del Tribunale di Roma che con ordinanza del 14.5.2021 gli assegnava la predetta somma, effettivamente corrisposta dalla Banca d'Italia nel giugno 2021; in data 4.8.2022 il Ministero convenuto ha emesso provvedimento di adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio con decorrenza dal 3.1.2017, ma ha iniziato ad operare una trattenuta illegittima anche su altro assegno vitalizio non oggetto della sentenza n.
116/2020.
3. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_1
4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. Preliminarmente deve rilevarsi che all'udienza del 7.5.2025 - in cui è stato sollevato il contraddittorio circa l'interesse alla pronuncia su tutte le domande formulate (stante il possesso di un titolo definitivo di accertamento del diritto alla percezione degli assegni vitalizi in misura integrale) - parte ricorrente ha precisato le conclusioni, insistendo per vedere accertata l'illegittimità delle trattenute operate dal CP_1 resistente sull'importo erogato mensilmente in favore del Sig. a titolo di vitalizi in godimento e per Pt_1 la condanna del medesimo alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla data di emissione del decreto del 4.8.2022.
7. Tanto chiarito, i fatti di causa sono pacifici.
8. In particolare risulta dagli atti che il convenuto, a seguito della notifica dell'atto di precetto della CP_1 sentenza n. 116/2020 dell'intestato Tribunale che, accertato e dichiarato “il diritto (…) all'adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio in godimento ad € 500,00 mensili”, lo aveva condannato “ a corrispondere l'assegno vitalizio mensile in tale maggiore misura a decorrere dalla domanda amministrativa oltre accessori di legge…”, non ha proposto nessuna tempestiva azione per opporsi in sede esecutiva alle pretese creditorie del ricorrente, che vedeva dunque soddisfatto il proprio credito all'integrale importo dell'assegno ex art 2 L. 407/1998 maturato fino ad aprile 2021, in forza dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma n. 14/2021.
9. E' altresì documentato in atti che il convenuto abbia dato esecuzione alla sentenza del Tribunale CP_1 di Livorno con decreto del 4.8.2022 (cfr. doc. 8 ric.) riconoscendo quale decorrenza del beneficio la data del 3.1.2017 e provvedendo al recupero integrale (ovvero anche comprensivo delle spese di lite) di quanto corrisposto al dalla Banca d'Italia quale terzo pignorato. Pt_1
10. Premesso che non è possibile in questa sede (ri)valutare l'interpretazione della sopra citata sentenza definitiva già azionata dal ricorrente, trattandosi di competenza riservata al giudice dell'esecuzione, deve rilevarsi che “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua
2 tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura” (Cass. civ. sez. 3 n. 23283/2024).
11. A fronte dunque dell'inerzia del convenuto che non ha agito né in sede di gravame nei confronti CP_1 della sentenza favorevole al ricorrente, né in sede esecutiva contro il pignoramento presso terzi, illegittima
è la ripetizione di quanto di fatto corrisposto, tramite il terzo, al attraverso le trattenute operate Pt_1 sui benefici in godimento al medesimo.
12. Pertanto il ricorso merita accoglimento e deve concludersi per la condanna del alla restituzione CP_1 di quanto trattenuto sugli emolumenti in godimento al ricorrente a titolo di recupero della somma assegnatagli dal Tribunale di Roma con ordinanza 14/2021.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute operate dal sull'importo mensilmente erogato Controparte_1 in favore di a titolo di vitalizi per il recupero della somma assegnatagli con ordinanza n. Parte_1
14/2021 del Tribunale di Roma;
- condanna il alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dal 4.8.2022 ad oggi, oltre Controparte_1 accessori di legge;
- condanna al pagamento a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 3500,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 14 maggio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1269/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 9.38 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. e l'avv. Sebastianelli Roberta Controparte_2 per il convenuto l'avv. Francesco Cavalli CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1269/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CP_2
e dell'avv. ROBERTA SEBASTIANELLI
[...]
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il per vedere accolte le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: vitalizi di cui alle leggi ex art 2 L. 407/1998 e smi e art 5 L. 206/2004; - Accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dal resistente sull'importo erogato mensilmente in favore del a CP_1 Pt_1 titolo di vitalizi di cui alle predette leggi;
- Condannare il resistente a corrispondere in favore del CP_1
Sig. tutti gli arretrati di cui all'assegno vitalizio ex art 2 L. 407/1998 come adeguato nelle misura di Pt_1 complessivi euro 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di emissione dell'ordinanza del
Tribunale di Roma del 14 maggio 2021 ad oggi;
- Condannare il resistente alla restituzione delle CP_1 somme illegittimamente trattenute dalla data di emissione del decreto ad oggi in favore del sig. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 14.5.2020 l'intestato Tribunale con sentenza n. 116/2020 gli ha riconosciuto “il diritto all'adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio in godimento di euro 500,00 mensili” con condanna “a corrispondere l'assegno mensile in tale maggiore misura a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge”; la sentenza era notificata all'amministrazione convenuta il 21.12.2020; il 21.4.2021 il ricorrente notificava atto di precetto per la somma complessiva di euro 55.121,35, ma il convenuto non provvedeva al pagamento né proponeva opposizione a CP_1
1 precetto;
in data 14.5.2021 proponeva dunque atto di intervento nella procedura esecutiva RGN 622/2020 del Tribunale di Roma che con ordinanza del 14.5.2021 gli assegnava la predetta somma, effettivamente corrisposta dalla Banca d'Italia nel giugno 2021; in data 4.8.2022 il Ministero convenuto ha emesso provvedimento di adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio con decorrenza dal 3.1.2017, ma ha iniziato ad operare una trattenuta illegittima anche su altro assegno vitalizio non oggetto della sentenza n.
116/2020.
3. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_1
4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. Preliminarmente deve rilevarsi che all'udienza del 7.5.2025 - in cui è stato sollevato il contraddittorio circa l'interesse alla pronuncia su tutte le domande formulate (stante il possesso di un titolo definitivo di accertamento del diritto alla percezione degli assegni vitalizi in misura integrale) - parte ricorrente ha precisato le conclusioni, insistendo per vedere accertata l'illegittimità delle trattenute operate dal CP_1 resistente sull'importo erogato mensilmente in favore del Sig. a titolo di vitalizi in godimento e per Pt_1 la condanna del medesimo alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla data di emissione del decreto del 4.8.2022.
7. Tanto chiarito, i fatti di causa sono pacifici.
8. In particolare risulta dagli atti che il convenuto, a seguito della notifica dell'atto di precetto della CP_1 sentenza n. 116/2020 dell'intestato Tribunale che, accertato e dichiarato “il diritto (…) all'adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio in godimento ad € 500,00 mensili”, lo aveva condannato “ a corrispondere l'assegno vitalizio mensile in tale maggiore misura a decorrere dalla domanda amministrativa oltre accessori di legge…”, non ha proposto nessuna tempestiva azione per opporsi in sede esecutiva alle pretese creditorie del ricorrente, che vedeva dunque soddisfatto il proprio credito all'integrale importo dell'assegno ex art 2 L. 407/1998 maturato fino ad aprile 2021, in forza dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma n. 14/2021.
9. E' altresì documentato in atti che il convenuto abbia dato esecuzione alla sentenza del Tribunale CP_1 di Livorno con decreto del 4.8.2022 (cfr. doc. 8 ric.) riconoscendo quale decorrenza del beneficio la data del 3.1.2017 e provvedendo al recupero integrale (ovvero anche comprensivo delle spese di lite) di quanto corrisposto al dalla Banca d'Italia quale terzo pignorato. Pt_1
10. Premesso che non è possibile in questa sede (ri)valutare l'interpretazione della sopra citata sentenza definitiva già azionata dal ricorrente, trattandosi di competenza riservata al giudice dell'esecuzione, deve rilevarsi che “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua
2 tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura” (Cass. civ. sez. 3 n. 23283/2024).
11. A fronte dunque dell'inerzia del convenuto che non ha agito né in sede di gravame nei confronti CP_1 della sentenza favorevole al ricorrente, né in sede esecutiva contro il pignoramento presso terzi, illegittima
è la ripetizione di quanto di fatto corrisposto, tramite il terzo, al attraverso le trattenute operate Pt_1 sui benefici in godimento al medesimo.
12. Pertanto il ricorso merita accoglimento e deve concludersi per la condanna del alla restituzione CP_1 di quanto trattenuto sugli emolumenti in godimento al ricorrente a titolo di recupero della somma assegnatagli dal Tribunale di Roma con ordinanza 14/2021.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute operate dal sull'importo mensilmente erogato Controparte_1 in favore di a titolo di vitalizi per il recupero della somma assegnatagli con ordinanza n. Parte_1
14/2021 del Tribunale di Roma;
- condanna il alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dal 4.8.2022 ad oggi, oltre Controparte_1 accessori di legge;
- condanna al pagamento a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 3500,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 14 maggio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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