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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2055/2022 R.G. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Caulonia, Parte_1 C.F._1
alla via Brooklyn n. 3, presso lo studio degli avv.ti Maria Carmela MIRARCHI e Giuseppe
LAMONICA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti, pec:
Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri in via Margherita di CP_1
Savoia n.54, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto del notaio
[...]
di Catanzaro rep. 47098, dall'avv. Antonio D'AGOSTINO, pec: Per_1
Email_2
CONVENUTO
NONCHÈ CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 3 ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECI SIONE
Con ricorso depositato il 15.06.2022, ha esposto che in data 07.05.2022 gli Parte_1
è stata notificata la cartella di pagamento n. 09420200017273616000 inerente premio CP_1
anni 2018 e 2019 e sanzioni civili rate premio anno 2020 per un importo totale pari ad €
774,42, comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione. In merito ha chiesto che la pretesa creditoria di cui alla cartella deve dichiararsi non dovuta per intervenuta cessazione dell'attività commerciale con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il solo che ha eccepito la CP_1
cessata materia del contendere per intervenuto sgravio della cartella impugnata nonché la carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 chiedendo comunque il rigetto per infondatezza della domanda, con compensazione delle spese di lite.
L' convenuta è restata contumace. Controparte_2
Con note del 10 maggio 2024, parte ricorrente ha preso atto dell'intervenuto sgravio della cartella esattoriale impugnata e ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dei resistenti al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale dal momento che l' ha proceduto al CP_1
predetto sgravio solo in data 4.7.2023 quando già si era proceduto alla notifica (avvenuta il
7.6.2023) del ricorso introduttivo del giudizio come da documentazione allegata. La
All'udienza odierna le parti hanno reiterato le predette richieste.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere stante la richiesta della parte ricorrente da cui evincere l'estinzione della ragion d'essere del processo ed il sopravvenuto difetto di interesse.
Si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice
(cfr., tra le altre, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Quanto alle spese di lite, va premesso che in tale fattispecie deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale.
In tal senso, l' ha riconosciuto quanto richiesto dalla parte solo a seguito dell'esercizio CP_3 dell'azione in sede giurisdizionale.
Pag. 2 a 3 Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse sono poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_4
2.- dichiara cessata la materia del contendere;
3.- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano, visto il D.M. CP_1
147/2022 nello scaglione di riferimento, nei parametri minimi, attesa l'assenza di attività istruttoria, l'assenza di questioni di fatto o di diritto di spiccata complessità, in complessivi
€300,00 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Locri, 7 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 3 a 3