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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4959/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4959/2020 promossa da: in persona del Legale rapp.te p.t. sig. (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Paola Margiacchi, elettivamente domiciliata presso i P.IVA_1
recapiti telematici del difensore (pec: e in Perugia, Via Email_1
Alessi, 35, PERUGIA presso lo studio del difensore Avv. PAOLA MARGIACCHI,
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Vinicio Controparte_3 C.F._1
Di Massa ed Andrea Di Massa, elettivamente domiciliato in PERUGIA, Corso Cavour n. 45 presso lo studio dei difensori Avv.ti VINICIO DI MASSA e ANDREA DI MASSA opposto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, 1° comma, c.p.c.
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE: “conclude come in atti” (e cioè come da atto di citazione) e quindi “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis: IN RITO, in via cautelare, accertare l'esistenza dei gravi motivi di convenienza ex art. 5 615, I° comma, ultima parte c.p.c., giusto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, con decreto inaudita altera parte e/o con ordinanza all'esito dell'apposita prefiggenda udienza di comparizione delle parti, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'instauranda illegittima esecuzione: NEL MERITO, in via principale: giusto quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, in ragione dell'intervenuta cessazione del contratto di affitto di azienda tra esecutato e terzo pignorato, per le causali di cui in parte narrativa;
IN OGNI
CASO, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario (15%), CI ed Iva come per legge”; ed inoltre “insiste sulla eccezione di inammissibilità della domanda nuova introdotta da parte opposta nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c n. 1, in subordine nel rigetto della stessa;
insiste nella eccezione di irritualità della memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 3 di cui si chiede l'estromissione; chiede l'estromissione dei documenti allegati al preverbale depositato in data 22.7.2023, perché tardivi e inconferenti”. CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO OPPOSTO: “Piaccia al Tribunale di Perugia respingere l'opposizione di pagina 1 di 5 e di tutte le domande avanzate dalla controparte, dichiarando la illegittimità della asserita Controparte_1 risoluzione del contratto di affitto di azienda tra debitore principale, e Controparte_4
, come sostenuto dalla controparte, in violazione dell'ordinanza di assegnazione dei crediti del Controparte_1 20/1/2020 nel proc. n. 172/2019 R.G.Esec. Mob in favore del , costituente titolo esecutivo nei confronti della Controparte_3 società opponente , terzo pignorato. Voglia condannare la società opponente al pagamento delle Controparte_1 spese e compensi 1 del giudizio, con distrazione ai procuratori che si dichiarano antistatari. Voglia revocare, in quanto Giudice del merito nel presente giudizio, la condanna alle spese emessa a carico del dal Tribunale di Perugia in sede Controparte_3 di reclamo nel giudizio n. 5333/2020 R.G. con ordinanza dell'8/6/2021, in quanto inammissibile, essendo la eventuale condanna alle spese di giudizio di competenza esclusiva del Giudice del merito dell'opposizione e non del Tribunale del reclamo. Si chiede in ogni caso che venga disposta l'acquisizione nel presente giudizio degli atti e documenti della procedura di reclamo al n. 5333/2020 R.G., in quanto svolta all'interno del giudizio di opposizione all'esecuzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza di assegnazione del 20 gennaio 2020 emessa nel procedimento n. RG Es. 172/2019, il
Tribunale di Perugia assegnava al sig. e al creditore intervenuto in Controparte_3 Parte_1
proporzione al rispettivo credito, le somme di cui la era debitore nei Controparte_1
confronti della fino alla concorrenza dei rispettivi crediti Controparte_4
comprese le spese della procedura esecutiva.
L'opponente versava ai creditori la somma complessiva di € 9.290,17 relative alle somme maturate fino al febbraio 2020.
Il 15 marzo 2020 e il 15 luglio 2020 il difensore della comunicava prima al Controparte_1 difensore dell'Opposto e poi allo stesso personalmente che il contratto di affitto di azienda con la
[...]
era stato risolto e che nessun ulteriore pagamento sarebbe stato fatto. Controparte_4
In forza della detta ordinanza, il 14 novembre 2020 il sig. notificava alla Controparte_3 [...]
atto di precetto di pagamento con cui intimava il pagamento della somma di € Controparte_1
6.619,39, oltre alle spese, svalutazione ed interessi successivi.
Avverso detto precetto proponeva opposizione la sostenendo che nessuna Controparte_1 somma doveva pagare e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della pretesa azionata con il precetto, e, quindi, di accertare l'inesistenza del diritto dell'Opposto a procedere ad esecuzione forzata “in ragione dell'intervenuta cessazione del contratto di affitto tra esecutato e terzo pignorato”
Si costituiva in giudizio il sig. il quale eccepiva “l'incompetenza” del Tribunale di Controparte_3
Perugia essendo “competente esclusivamente Tribunale di Perugia, Giudice del Lavoro” a cui si chiedeva la trasmissione del fascicolo, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva
“dell'atto di precetto” e, nel merito, di rigettare l'opposizione.
pagina 2 di 5 In particolare sosteneva l'Opposto nel merito che dalle visure camerali prodotte non risultava la cessazione del contratto d'affitto d'azienda che, pertanto, doveva ritenersi ancora esistente essendo irrilevanti le comunicazioni da parte del legale di controparte. Ma lo stesso Opposto precisa in ordine alla visura depositata della che «nella parte delle informazioni Controparte_4
storiche REA a pg. 16 della visura risulta una generica denuncia di modifica societaria del 10/3/2020, con l'indicazione generica di “cessazione dell'attività di affitto di azienda”; non viene però prodotto alcun atto pubblico di riferimento, né viene specificato che si tratta del contratto di affitto indicato nella parte precedente relativa ai TRASFERIMENTI DI AZIENDA, né soprattutto vengono indicate le parti» ma che tale affermazione sarebbe generica.
L'Opposto inoltre rappresentava che le due società interessate alla vicenda dell'affitto d'azienda avevano numerosi collegamenti (“sono aziende dello stesso strettissimo ambito familiare”) e che di fatto la (originaria debitrice) si sarebbe resa incapace economicamente trasferendo i suoi beni CP_4 alla e “quest'ultima, con la risoluzione del contratto di affitto d'azienda si sarebbe resa CP_1 incapace di soddisfare i creditori della . CP_4
Con decreto del 26 novembre il Giudice sospendeva l'esecutività del titolo e fissava l'udienza per la conferma o revoca del provvedimento.
L'Opposto proponeva immediatamente reclamo avverso il detto decreto e lo stesso veniva dichiarato inammissibile con condanna allo stesso alle spese della relativa fase.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., all'udienza del 15.12.2022 il giudice fissava l'udienza per la precisazione conclusioni. All'udienza fissata le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente si deve rilevare che l'Opposto ha rinunciato all'eccezione in ordine alla
“incompetenza” (il problema più che di competenza in realtà atteneva solo al rito) del Tribunale ordinario a favore di quello del lavoro.
Sempre preliminarmente si deve rilevare come l'Opponente abbia nelle repliche conclusionali prodotto certificato di morte del sig. senza formulare alcuna richiesta. La circostanza è del Controparte_3 tutto irrilevante dato che il procuratore dell'Opponente nulla ha dichiarato e il processo non può essere interrotto data la ultrattività del mandato difensivo.
L'opposizione è infondata e, in ragione delle motivazioni appresso illustrate, rimane assorbita la questione dell'eccezione in ordine alla presunta domanda nuova formulata dall'Opposto nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Nel merito, l'Opponente ha sostenuto che:
pagina 3 di 5 - il contratto di affitto d'azienda dell'8 marzo 2017 intervenuto fra Controparte_4
e si sarebbe risolto a seguito di una comunicazione da parte del legale
[...] Controparte_1
della prima società e, conseguentemente, sarebbe stata effettuata la relativa annotazione alla C.C.I.A.A. che risulta solo dalla visura della prima;
e, conseguentemente,
- sarebbe venuto meno il suo obbligo di pagare il corrispettivo d'affitto d'azienda e di corrispondere le relative somme all'Opposto in forza dell'ordinanza di assegnazione di cui si è detto.
È pacifico che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto l'opposto è di regola tenuto ad allegare e provare esclusivamente la titolarità del titolo esecutivo, mentre l'opponente ne dovrà provare le cause modificative o estintive;
[…]” (Cass. civ., sez. III, sent., 13 maggio 2022, n. 15376) e, quindi, è onere dell'Opponente dimostrare la cessazione dell'estinzione dell'obbligazione di pagare il corrispettivo dell'affitto d'azienda a seguito della intervenuta risoluzione del contratto.
Per l'affitto dell'azienda non è prevista la forma scritta a pena di nullità, ma solo ai fini della prova, della pubblicità e della opponibilità ai terzi. Infatti, il contratto di affitto di azienda deve essere iscritto nel Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 2556 c.c., e per questo motivo il contratto deve essere redatto per iscritto, con la forma dell'atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a cui dovrà seguire, entro 30 giorni, la pubblicità presso il Registro delle Imprese. La stessa disciplina si applica anche in ogni ipotesi di vicenda estintiva del rapporto e la cessazione del contratto deve risultare da atto notarile (o autenticato da pubblico ufficiale), da atto dell'autori amministrativa o dell'autorità giudiziale. Detta disciplina non sembra essere applicabile nelle ipotesi di recesso o di ipotesi di risoluzione del contratto nella sola ipotesi in cui il concedente invochi l'operatività di una delle dette clausole come nel caso che qui interessa.
La comunicazione prodotta in giudizio (pec dell'Avv. Nicola Tondini del 2 marzo 2020) e che riscontra una comunicazione dell'Avv. Margiacchi che non è presente negli atti di causa e con cui si invoca una risoluzione del contratto per un conclamato inadempimento dell'Opponente, è stata fatta a distanza di fatto di un mese dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione.
Ma la detta comunicazione di fatto è relativa a un inadempimento (mancato accantonamento delle somme pignorate) di cui si potevano eventualmente lamentare solo i creditori pignoratizi e non certamente la quest'ultima società non poteva lamentarsi del Controparte_4 presunto inadempimento nei confronti di un terzo. Infatti l'Opponente, in ragione della ordinanza di assegnazione era tenuta al pagamento al sig. e, quindi, non si può ritenere Controparte_3 sussistenti i presupposti dell'intervenuta operatività della clausola risolutiva espressa.
pagina 4 di 5 Del resto, a fronte della invocata risoluzione del contratto d'affitto d'azienda non è dato sapere se e quando l'azienda sia stata effettivamente restituita dall'Opponente alla Controparte_4 con spontanea esecuzione dell'intimata risoluzione.
[...]
In buona sostanza, l'Opponente non ha dato prova della circostanza che il titolo esecutivo è venuto meno per intervenuta risoluzione del contratto.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'Opponente alla rifusione delle spese di lite, da determinarsi sulla base dei valori medi tariffari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando,
- respinge l'opposizione proposta da nei confronti del precetto Controparte_1
notificato da il 14 novembre 2015; Controparte_3
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese Controparte_1 di lite a favore di e che si liquidano in € 4.000,00 per compensi ex DM Controparte_3
55/14, oltre rimborso forfettario in misura del 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, c.p.a. ed iva, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Vinicio Di Massa e Andrea Di
Massa.
Perugia, 14 aprile 2025 Il GI
Rosa Lavanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4959/2020 promossa da: in persona del Legale rapp.te p.t. sig. (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Paola Margiacchi, elettivamente domiciliata presso i P.IVA_1
recapiti telematici del difensore (pec: e in Perugia, Via Email_1
Alessi, 35, PERUGIA presso lo studio del difensore Avv. PAOLA MARGIACCHI,
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Vinicio Controparte_3 C.F._1
Di Massa ed Andrea Di Massa, elettivamente domiciliato in PERUGIA, Corso Cavour n. 45 presso lo studio dei difensori Avv.ti VINICIO DI MASSA e ANDREA DI MASSA opposto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, 1° comma, c.p.c.
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE: “conclude come in atti” (e cioè come da atto di citazione) e quindi “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis: IN RITO, in via cautelare, accertare l'esistenza dei gravi motivi di convenienza ex art. 5 615, I° comma, ultima parte c.p.c., giusto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, con decreto inaudita altera parte e/o con ordinanza all'esito dell'apposita prefiggenda udienza di comparizione delle parti, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'instauranda illegittima esecuzione: NEL MERITO, in via principale: giusto quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, in ragione dell'intervenuta cessazione del contratto di affitto di azienda tra esecutato e terzo pignorato, per le causali di cui in parte narrativa;
IN OGNI
CASO, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario (15%), CI ed Iva come per legge”; ed inoltre “insiste sulla eccezione di inammissibilità della domanda nuova introdotta da parte opposta nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c n. 1, in subordine nel rigetto della stessa;
insiste nella eccezione di irritualità della memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 3 di cui si chiede l'estromissione; chiede l'estromissione dei documenti allegati al preverbale depositato in data 22.7.2023, perché tardivi e inconferenti”. CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO OPPOSTO: “Piaccia al Tribunale di Perugia respingere l'opposizione di pagina 1 di 5 e di tutte le domande avanzate dalla controparte, dichiarando la illegittimità della asserita Controparte_1 risoluzione del contratto di affitto di azienda tra debitore principale, e Controparte_4
, come sostenuto dalla controparte, in violazione dell'ordinanza di assegnazione dei crediti del Controparte_1 20/1/2020 nel proc. n. 172/2019 R.G.Esec. Mob in favore del , costituente titolo esecutivo nei confronti della Controparte_3 società opponente , terzo pignorato. Voglia condannare la società opponente al pagamento delle Controparte_1 spese e compensi 1 del giudizio, con distrazione ai procuratori che si dichiarano antistatari. Voglia revocare, in quanto Giudice del merito nel presente giudizio, la condanna alle spese emessa a carico del dal Tribunale di Perugia in sede Controparte_3 di reclamo nel giudizio n. 5333/2020 R.G. con ordinanza dell'8/6/2021, in quanto inammissibile, essendo la eventuale condanna alle spese di giudizio di competenza esclusiva del Giudice del merito dell'opposizione e non del Tribunale del reclamo. Si chiede in ogni caso che venga disposta l'acquisizione nel presente giudizio degli atti e documenti della procedura di reclamo al n. 5333/2020 R.G., in quanto svolta all'interno del giudizio di opposizione all'esecuzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza di assegnazione del 20 gennaio 2020 emessa nel procedimento n. RG Es. 172/2019, il
Tribunale di Perugia assegnava al sig. e al creditore intervenuto in Controparte_3 Parte_1
proporzione al rispettivo credito, le somme di cui la era debitore nei Controparte_1
confronti della fino alla concorrenza dei rispettivi crediti Controparte_4
comprese le spese della procedura esecutiva.
L'opponente versava ai creditori la somma complessiva di € 9.290,17 relative alle somme maturate fino al febbraio 2020.
Il 15 marzo 2020 e il 15 luglio 2020 il difensore della comunicava prima al Controparte_1 difensore dell'Opposto e poi allo stesso personalmente che il contratto di affitto di azienda con la
[...]
era stato risolto e che nessun ulteriore pagamento sarebbe stato fatto. Controparte_4
In forza della detta ordinanza, il 14 novembre 2020 il sig. notificava alla Controparte_3 [...]
atto di precetto di pagamento con cui intimava il pagamento della somma di € Controparte_1
6.619,39, oltre alle spese, svalutazione ed interessi successivi.
Avverso detto precetto proponeva opposizione la sostenendo che nessuna Controparte_1 somma doveva pagare e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della pretesa azionata con il precetto, e, quindi, di accertare l'inesistenza del diritto dell'Opposto a procedere ad esecuzione forzata “in ragione dell'intervenuta cessazione del contratto di affitto tra esecutato e terzo pignorato”
Si costituiva in giudizio il sig. il quale eccepiva “l'incompetenza” del Tribunale di Controparte_3
Perugia essendo “competente esclusivamente Tribunale di Perugia, Giudice del Lavoro” a cui si chiedeva la trasmissione del fascicolo, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva
“dell'atto di precetto” e, nel merito, di rigettare l'opposizione.
pagina 2 di 5 In particolare sosteneva l'Opposto nel merito che dalle visure camerali prodotte non risultava la cessazione del contratto d'affitto d'azienda che, pertanto, doveva ritenersi ancora esistente essendo irrilevanti le comunicazioni da parte del legale di controparte. Ma lo stesso Opposto precisa in ordine alla visura depositata della che «nella parte delle informazioni Controparte_4
storiche REA a pg. 16 della visura risulta una generica denuncia di modifica societaria del 10/3/2020, con l'indicazione generica di “cessazione dell'attività di affitto di azienda”; non viene però prodotto alcun atto pubblico di riferimento, né viene specificato che si tratta del contratto di affitto indicato nella parte precedente relativa ai TRASFERIMENTI DI AZIENDA, né soprattutto vengono indicate le parti» ma che tale affermazione sarebbe generica.
L'Opposto inoltre rappresentava che le due società interessate alla vicenda dell'affitto d'azienda avevano numerosi collegamenti (“sono aziende dello stesso strettissimo ambito familiare”) e che di fatto la (originaria debitrice) si sarebbe resa incapace economicamente trasferendo i suoi beni CP_4 alla e “quest'ultima, con la risoluzione del contratto di affitto d'azienda si sarebbe resa CP_1 incapace di soddisfare i creditori della . CP_4
Con decreto del 26 novembre il Giudice sospendeva l'esecutività del titolo e fissava l'udienza per la conferma o revoca del provvedimento.
L'Opposto proponeva immediatamente reclamo avverso il detto decreto e lo stesso veniva dichiarato inammissibile con condanna allo stesso alle spese della relativa fase.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., all'udienza del 15.12.2022 il giudice fissava l'udienza per la precisazione conclusioni. All'udienza fissata le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente si deve rilevare che l'Opposto ha rinunciato all'eccezione in ordine alla
“incompetenza” (il problema più che di competenza in realtà atteneva solo al rito) del Tribunale ordinario a favore di quello del lavoro.
Sempre preliminarmente si deve rilevare come l'Opponente abbia nelle repliche conclusionali prodotto certificato di morte del sig. senza formulare alcuna richiesta. La circostanza è del Controparte_3 tutto irrilevante dato che il procuratore dell'Opponente nulla ha dichiarato e il processo non può essere interrotto data la ultrattività del mandato difensivo.
L'opposizione è infondata e, in ragione delle motivazioni appresso illustrate, rimane assorbita la questione dell'eccezione in ordine alla presunta domanda nuova formulata dall'Opposto nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Nel merito, l'Opponente ha sostenuto che:
pagina 3 di 5 - il contratto di affitto d'azienda dell'8 marzo 2017 intervenuto fra Controparte_4
e si sarebbe risolto a seguito di una comunicazione da parte del legale
[...] Controparte_1
della prima società e, conseguentemente, sarebbe stata effettuata la relativa annotazione alla C.C.I.A.A. che risulta solo dalla visura della prima;
e, conseguentemente,
- sarebbe venuto meno il suo obbligo di pagare il corrispettivo d'affitto d'azienda e di corrispondere le relative somme all'Opposto in forza dell'ordinanza di assegnazione di cui si è detto.
È pacifico che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto l'opposto è di regola tenuto ad allegare e provare esclusivamente la titolarità del titolo esecutivo, mentre l'opponente ne dovrà provare le cause modificative o estintive;
[…]” (Cass. civ., sez. III, sent., 13 maggio 2022, n. 15376) e, quindi, è onere dell'Opponente dimostrare la cessazione dell'estinzione dell'obbligazione di pagare il corrispettivo dell'affitto d'azienda a seguito della intervenuta risoluzione del contratto.
Per l'affitto dell'azienda non è prevista la forma scritta a pena di nullità, ma solo ai fini della prova, della pubblicità e della opponibilità ai terzi. Infatti, il contratto di affitto di azienda deve essere iscritto nel Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 2556 c.c., e per questo motivo il contratto deve essere redatto per iscritto, con la forma dell'atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a cui dovrà seguire, entro 30 giorni, la pubblicità presso il Registro delle Imprese. La stessa disciplina si applica anche in ogni ipotesi di vicenda estintiva del rapporto e la cessazione del contratto deve risultare da atto notarile (o autenticato da pubblico ufficiale), da atto dell'autori amministrativa o dell'autorità giudiziale. Detta disciplina non sembra essere applicabile nelle ipotesi di recesso o di ipotesi di risoluzione del contratto nella sola ipotesi in cui il concedente invochi l'operatività di una delle dette clausole come nel caso che qui interessa.
La comunicazione prodotta in giudizio (pec dell'Avv. Nicola Tondini del 2 marzo 2020) e che riscontra una comunicazione dell'Avv. Margiacchi che non è presente negli atti di causa e con cui si invoca una risoluzione del contratto per un conclamato inadempimento dell'Opponente, è stata fatta a distanza di fatto di un mese dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione.
Ma la detta comunicazione di fatto è relativa a un inadempimento (mancato accantonamento delle somme pignorate) di cui si potevano eventualmente lamentare solo i creditori pignoratizi e non certamente la quest'ultima società non poteva lamentarsi del Controparte_4 presunto inadempimento nei confronti di un terzo. Infatti l'Opponente, in ragione della ordinanza di assegnazione era tenuta al pagamento al sig. e, quindi, non si può ritenere Controparte_3 sussistenti i presupposti dell'intervenuta operatività della clausola risolutiva espressa.
pagina 4 di 5 Del resto, a fronte della invocata risoluzione del contratto d'affitto d'azienda non è dato sapere se e quando l'azienda sia stata effettivamente restituita dall'Opponente alla Controparte_4 con spontanea esecuzione dell'intimata risoluzione.
[...]
In buona sostanza, l'Opponente non ha dato prova della circostanza che il titolo esecutivo è venuto meno per intervenuta risoluzione del contratto.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'Opponente alla rifusione delle spese di lite, da determinarsi sulla base dei valori medi tariffari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando,
- respinge l'opposizione proposta da nei confronti del precetto Controparte_1
notificato da il 14 novembre 2015; Controparte_3
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese Controparte_1 di lite a favore di e che si liquidano in € 4.000,00 per compensi ex DM Controparte_3
55/14, oltre rimborso forfettario in misura del 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, c.p.a. ed iva, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Vinicio Di Massa e Andrea Di
Massa.
Perugia, 14 aprile 2025 Il GI
Rosa Lavanga
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