CA
Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 162/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 162/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;
vista l'istanza di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero emesso ai sensi dell'art. 6, co 3 e co. 2, D. lgs. 142/2015 dal Questore della provincia di Caltanissetta il 15.4.2025, nei confronti di nato in [...] Parte_1
11/09/2000, notificato alla parte in pari data;
considerato che
il suddetto decreto è stato depositato, ai fini della convalida, in Cancelleria il 16.4.2025; visto il verbale dell'udienza di convalida;
considerate le dichiarazioni del richiedente, nonché le richieste dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta e le allegazioni difensive formulate dall'Avv. Vagginelli;
rilevato che, in data 6.4.2025, nei confronti del predetto Parte_1
è stato emesso decreto di respingimento del Questore della Provincia di SA , atteso che il cittadino straniero in questione è stato fermato all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera;
considerato che
, in pari data, il medesimo Questore ha disposto il trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 presso il CPR di Caltanissetta;
rilevato che il suddetto trattenimento è stato convalidato dal GdP di Caltanissetta con provvedimento del 7.4.2025; rilevato che in data 15.4.2025, ha manifestato la Parte_1 volontà di avanzare domanda di protezione internazionale;
considerato, pertanto, che il Questore di Caltanissetta, prendendo atto della suddetta manifestazione di volontà, con provvedimento emesso in pari data ha disposto il trattenimento dello stesso presso il CPR di Caltanissetta – Pian del Lago per un periodo di
1 giorni 60 prorogabile ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 co. 3 e 2 lett. d)
d.lgs. 142/2015;
ritenuto che il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore è soggetto al medesimo controllo di legittimità proprio di tutte le ipotesi di convalida di provvedimenti coercitivi a carico di cittadini extracomunitari e, conseguentemente, tale controllo deve essere limitato all'esistenza ed all'efficacia del decreto e alla sua adozione in una delle ipotesi contemplate dal legislatore nonché all'accertamento incidentale della non “manifesta illegittimità” del provvedimento di respingimento o di espulsione (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 18128); ritenuto che nella fattispecie in esame il provvedimento di trattenimento è stato tempestivamente depositato in Cancelleria ed è stato ritualmente emesso ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 142/2015, in quanto risultano indicati i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione, ravvisati, nell'ipotesi in esame, nel co. 3 e co. 2 lett. d) dell'art. 6 da ultimo citato;
In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015: ritenuto che la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, è stata manifestata presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta soltanto il
15.4.2025, in epoca successiva al decreto di respingimento e allorquando era in corso di programmazione il rimpatrio del cittadino straniero, rientrante nella c.d. “procedura speciale” prevista per i cittadini di nazionalità egiziana, che prevede il rimpatrio coatto con identificazione presso lo Scalo aereo de Il Cairo;
preso atto della circostanza per cui il ricorrente è stato posto nelle condizioni di comprendere il tenore e il significato del decreto di trattenimento, tenuto conto che detto provvedimento reca la traduzione in arabo e risulta sottoscritto dal richiedente;
ritenuto, pertanto, che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza delle ragioni del suo collocamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta;
considerato che
nel foglio notizie allegato in atti emerge che il richiedente ha dichiarato di essere giunto in Italia per motivi di lavoro e di non voler avanzare domanda di protezione internazionale;
ritenuto, per quel che rileva nel presente giudizio, che il ricorrente ha dichiarato in modo del tutto generico ed imprecisato di aver lasciato l'Egitto per problemi legati al mancato svolgimento del servizio militare e di aver ancora una volta ribadito di essere arrivato in
2 Italia per migliorare le proprie condizioni di vita rispetto a del proprio Paese d'origine, dallo stesso considerate non buone;
ritenuto, conseguentemente che, nella fattispecie in esame, la contestualità temporale tra programmazione del rimpatrio e richiesta di protezione internazionale, unitamente alle motivazioni allegate dal cittadino straniero all'atto dello sbarco in Italia e confermate all'udienza odierna, essenzialmente ricondotte al desiderio di rinvenire opportunità lavorative, integrano i fondati motivi di cui all'art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015 per ritenere che la domanda è stata avanzata al solo scopo di ritardare o di impedire l'esecuzione dell'espulsione;
In ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 co. 2 lett. d) d.lgs. 142/2015
Ritenuto ancora, quanto all'ulteriore presupposto su cui si fonda l'istanza di convalida, ovvero le condizioni di cui al co. 2 lett. d) dell'art. 6, che il ricorrente è privo, come dallo stesso dichiarato all'udienza odierna, di documenti di riconoscimento, di passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità, circostanza che, ai sensi dell'art. 13 co.
4 bis d.lgs. 286/1998, configura il rischio di fuga;
ritenuto, infine, che, stante l'indisponibilità di un passaporto o di un documento equipollente, non sussistono i presupposti di cui all'art. 14, comma 1 bis del D. lgs. 286/98, per l'adozione di una misura alternativa al trattenimento;
ritenuto, conclusivamente, che sussistono i presupposti che legittimano il trattenimento del richiedente protezione presso il CPR di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 6 co. 3 e 2 lett. d)
d.lgs 142/2015;
P.Q.M.
Convalida il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di
Caltanissetta il giorno 15.4.2025 nei confronti di nato Parte_1 in EGITTO 11/09/2000, COD. CUI: 076JVRQ.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Caltanissetta, il 17.4.2025
Il Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga
3
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 162/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;
vista l'istanza di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero emesso ai sensi dell'art. 6, co 3 e co. 2, D. lgs. 142/2015 dal Questore della provincia di Caltanissetta il 15.4.2025, nei confronti di nato in [...] Parte_1
11/09/2000, notificato alla parte in pari data;
considerato che
il suddetto decreto è stato depositato, ai fini della convalida, in Cancelleria il 16.4.2025; visto il verbale dell'udienza di convalida;
considerate le dichiarazioni del richiedente, nonché le richieste dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta e le allegazioni difensive formulate dall'Avv. Vagginelli;
rilevato che, in data 6.4.2025, nei confronti del predetto Parte_1
è stato emesso decreto di respingimento del Questore della Provincia di SA , atteso che il cittadino straniero in questione è stato fermato all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera;
considerato che
, in pari data, il medesimo Questore ha disposto il trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 presso il CPR di Caltanissetta;
rilevato che il suddetto trattenimento è stato convalidato dal GdP di Caltanissetta con provvedimento del 7.4.2025; rilevato che in data 15.4.2025, ha manifestato la Parte_1 volontà di avanzare domanda di protezione internazionale;
considerato, pertanto, che il Questore di Caltanissetta, prendendo atto della suddetta manifestazione di volontà, con provvedimento emesso in pari data ha disposto il trattenimento dello stesso presso il CPR di Caltanissetta – Pian del Lago per un periodo di
1 giorni 60 prorogabile ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 co. 3 e 2 lett. d)
d.lgs. 142/2015;
ritenuto che il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore è soggetto al medesimo controllo di legittimità proprio di tutte le ipotesi di convalida di provvedimenti coercitivi a carico di cittadini extracomunitari e, conseguentemente, tale controllo deve essere limitato all'esistenza ed all'efficacia del decreto e alla sua adozione in una delle ipotesi contemplate dal legislatore nonché all'accertamento incidentale della non “manifesta illegittimità” del provvedimento di respingimento o di espulsione (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 18128); ritenuto che nella fattispecie in esame il provvedimento di trattenimento è stato tempestivamente depositato in Cancelleria ed è stato ritualmente emesso ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 142/2015, in quanto risultano indicati i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione, ravvisati, nell'ipotesi in esame, nel co. 3 e co. 2 lett. d) dell'art. 6 da ultimo citato;
In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015: ritenuto che la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, è stata manifestata presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta soltanto il
15.4.2025, in epoca successiva al decreto di respingimento e allorquando era in corso di programmazione il rimpatrio del cittadino straniero, rientrante nella c.d. “procedura speciale” prevista per i cittadini di nazionalità egiziana, che prevede il rimpatrio coatto con identificazione presso lo Scalo aereo de Il Cairo;
preso atto della circostanza per cui il ricorrente è stato posto nelle condizioni di comprendere il tenore e il significato del decreto di trattenimento, tenuto conto che detto provvedimento reca la traduzione in arabo e risulta sottoscritto dal richiedente;
ritenuto, pertanto, che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza delle ragioni del suo collocamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta;
considerato che
nel foglio notizie allegato in atti emerge che il richiedente ha dichiarato di essere giunto in Italia per motivi di lavoro e di non voler avanzare domanda di protezione internazionale;
ritenuto, per quel che rileva nel presente giudizio, che il ricorrente ha dichiarato in modo del tutto generico ed imprecisato di aver lasciato l'Egitto per problemi legati al mancato svolgimento del servizio militare e di aver ancora una volta ribadito di essere arrivato in
2 Italia per migliorare le proprie condizioni di vita rispetto a del proprio Paese d'origine, dallo stesso considerate non buone;
ritenuto, conseguentemente che, nella fattispecie in esame, la contestualità temporale tra programmazione del rimpatrio e richiesta di protezione internazionale, unitamente alle motivazioni allegate dal cittadino straniero all'atto dello sbarco in Italia e confermate all'udienza odierna, essenzialmente ricondotte al desiderio di rinvenire opportunità lavorative, integrano i fondati motivi di cui all'art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015 per ritenere che la domanda è stata avanzata al solo scopo di ritardare o di impedire l'esecuzione dell'espulsione;
In ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 co. 2 lett. d) d.lgs. 142/2015
Ritenuto ancora, quanto all'ulteriore presupposto su cui si fonda l'istanza di convalida, ovvero le condizioni di cui al co. 2 lett. d) dell'art. 6, che il ricorrente è privo, come dallo stesso dichiarato all'udienza odierna, di documenti di riconoscimento, di passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità, circostanza che, ai sensi dell'art. 13 co.
4 bis d.lgs. 286/1998, configura il rischio di fuga;
ritenuto, infine, che, stante l'indisponibilità di un passaporto o di un documento equipollente, non sussistono i presupposti di cui all'art. 14, comma 1 bis del D. lgs. 286/98, per l'adozione di una misura alternativa al trattenimento;
ritenuto, conclusivamente, che sussistono i presupposti che legittimano il trattenimento del richiedente protezione presso il CPR di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 6 co. 3 e 2 lett. d)
d.lgs 142/2015;
P.Q.M.
Convalida il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di
Caltanissetta il giorno 15.4.2025 nei confronti di nato Parte_1 in EGITTO 11/09/2000, COD. CUI: 076JVRQ.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Caltanissetta, il 17.4.2025
Il Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga
3