Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1984, n. 3877
CASS
Sentenza 2 luglio 1984

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora l'imprenditore svolga due attività di diversa natura, solo la reciproca autonomia di queste può giustificare l'applicazione dei diversi e corrispondenti contratti collettivi di lavoro, mentre in assenza di tale elemento il contratto collettivo applicabile va individuato con riferimento alla natura dell'attività prevalente, giusto il disposto dell'art. 2070 cod. civ., il quale essendo inderogabile dalla privata autonomia non consente che le parti possano pattuire l'applicazione di un contratto diverso da quello individuabile alla stregua dei criteri dalla stessa norma emergenti, salvo che non si tratti, in tal modo, di assicurare al lavoratore un più favorevole trattamento. ( V 3622/71, mass n 355343; ( V 2014/68, mass n 334056; ( V 1040/68, mass n 332473; ( V 1575/67, mass n 328356).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1984, n. 3877
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3877
    Data del deposito : 2 luglio 1984

    Testo completo