Sentenza 2 luglio 1984
Massime • 1
Qualora l'imprenditore svolga due attività di diversa natura, solo la reciproca autonomia di queste può giustificare l'applicazione dei diversi e corrispondenti contratti collettivi di lavoro, mentre in assenza di tale elemento il contratto collettivo applicabile va individuato con riferimento alla natura dell'attività prevalente, giusto il disposto dell'art. 2070 cod. civ., il quale essendo inderogabile dalla privata autonomia non consente che le parti possano pattuire l'applicazione di un contratto diverso da quello individuabile alla stregua dei criteri dalla stessa norma emergenti, salvo che non si tratti, in tal modo, di assicurare al lavoratore un più favorevole trattamento. ( V 3622/71, mass n 355343; ( V 2014/68, mass n 334056; ( V 1040/68, mass n 332473; ( V 1575/67, mass n 328356).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1984, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1984 |
Testo completo
Qualora l'imprenditore svolga due attività di diversa natura, solo la reciproca autonomia di queste può giustificare l'applicazione dei diversi e corrispondenti contratti collettivi di lavoro, mentre in assenza di tale elemento il contratto collettivo applicabile va individuato con riferimento alla natura dell'attività prevalente, giusto il disposto dell'art. 2070 cod. civ., il quale essendo inderogabile dalla privata autonomia non consente che le parti possano pattuire l'applicazione di un contratto diverso da quello individuabile alla stregua dei criteri dalla stessa norma emergenti, salvo che non si tratti, in tal modo, di assicurare al lavoratore un più favorevole trattamento. ( V 3622/71, mass n 355343; ( V 2014/68, mass n 334056; ( V 1040/68, mass n 332473; ( V 1575/67, mass n 328356).*