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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9535 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 16434/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g 16434/2021
Tra
in persona del Parte_1
Ministro pro tempore e in persona del Prefetto pro tempore, cf , rapp. e P.IVA_1 difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di presso cui ope legis domiciliano Pt_1 alla via Diaz, 11, c.f. , fax 081-4979313, posta certificata : P.IVA_2
polisweb Email_1 NumeroDiPat_1
-OPPONENTE-
con sede legale in Milano, largo Augusto 1\A angolo via Verziere Controparte_1
13, cf , capogruppo del gruppo bancario in persona del P.IVA_3 CP_1 procuratore speciale dott giusta procura speciale del 18.1.2018 rep Controparte_2
31404 racc. 9827, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Frasca cf
, pec ed elettivamente C.F._1 Email_2 domiciliata presso lo studio di questi in alla via Andrea D'Isernia 59 Pt_1
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI Cone le note di trattazione scritta parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
parte opposta si riportava ai propri scritti difensivi e il G.I, con ordinanza del 23.06.2025, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 7 In data 24.05.2021, notificava al Controparte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo, con il quale s'intimava il pagamento di € 605.755,76, in
[...] forza di crediti che parte opposta aveva acquisito da L.E.S.S CO . Soc. a.r.l.. La cifra richiesta costituiva, ab origine, il corrispettivo maturato e non riscosso dalla società cooperativa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e assistenza nei confronti dei migranti ed in particolare nel detto importo erano compresi: € 525.829,78 per sorta capitale residua, € 79.818,34 per interessi ex d.lgs 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al 2 aprile 2021 ed € 107,64 per spese notarili. Con atto di opposizione, notificato in data 24 Giugno 2021, Il Parte_2 contestava la titolarità e la fondatezza del credito rivendicato dall'opposta. Si deduceva, in particolare, l'inefficacia della cessione inerente alla pretesa in oggetto per violazione delle norme previste in materia, ossia per violazione dell'art 106 dl.gs 50/2016; a detta dell'ente pubblico, la cessione di crediti nei riguardi della Pubblica Amministrazione avrebbe effetto nei suoi confronti solo all'atto dell'accettazione ad opera del debitore creduto e tale accettazione non sarebbe mai intervenuta nel caso di specie. Di qui l'illegittimità delle pretese creditorie di parte istante. Nel merito, il eccepiva la mancata osservanza, da parte del creditore, delle Parte_1 disposizioni vigenti in materia di rendicontazione e documentazione giustificativa per i servizi di accoglienza e assistenza dei migranti. La società cedente , L.E.S.S CO a.r.l , non avrebbe presentato la documentazione prevista dal Decreto Interministeriale del 18 Ottobre 2017, ai fini del pagamento delle fatture emesse per l'espletamento del servizio erogato nei confronti dei migranti. Si fa riferimento, nello specifico, all'art 1 del decreto citato, il quale dispone che “le fatture per la liquidazione del corrispettivo degli aggiudicatari dei servizi di accoglienza dovranno essere corredate dalla documentazione giustificativa della spesa, anche ai fini della procedura di rendicontazione di cui al D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, e in ogni caso da rendiconto dei costi sostenuti;
registro delle presenze degli ospiti;
copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
fogli firma;
rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;
rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
copia del registro dei pocket money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data di erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario; copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori”. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art 25 del contratto stipulato il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva comunque la sospensione del pagina 2 di 7 termine di pagamento anzidetto, in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione. La puntualizzava che il pagamento dell'acconto nei riguardi del creditore, CP_3
CA Italia Sistema s.p.a, avveniva solo per evitare la compromissione dei servizi nei confronti degli aventi diritto, fermo restando ogni valutazione sulla documentazione prevista al fine di liquidare l'eventuale saldo. La doglianza proseguiva, inoltre, evidenziando l'applicazione delle penali che l'ente pubblico avrebbe effettuato, a seguito delle verifiche espletate sulla documentazione inoltrata da controparte;
i riscontri avrebbero permesso di rilevare alcune irregolarità relative alla presenza dei migranti nei centri accoglienza, che costituirebbero il fondamento della parziale liquidazione delle fatture. Le eccezioni sollevate da parte opponente venivano contestate da CA Italia Sistema nella comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.11.2021, con la quale si chiedeva al Tribunale di confermare la validità del decreto ingiuntivo emesso. In merito al perfezionamento della cessione del credito nei confronti de
[...]
l'opposta assumeva non esser necessaria Controparte_4
l'accettazione da parte della P.A.. La disposizione citata dall'opponente non conterrebbe alcun riferimento all'obbligo per il creditore di ottenere l'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione.
inoltre, contestava l'applicazione del decreto ministeriale del 18 Controparte_1 ottobre 2017, che imponeva la presentazione di una dettagliata rendicontazione delle attività svolte in favore dei migranti. La mancata applicazione della normativa citata si fonderebbe su un comportamento negligente del , ossia sull'assenza di comunicazione delle nuove Parte_2 direttive in materia di assistenza ai migranti. Pertanto, la disposizione di cui tener conto nel caso di specie contemplerebbe soltanto l'obbligo per il creditore di presentare le fatture o altri documenti equipollenti, corredati dal solo riepilogo delle presenze all'interno delle strutture ricettive. La ricorrente impugnava, dunque, il motivo di opposizione, confermando di avere documentato integralmente i servizi oggetto del contratto d'appalto; inoltre, deduceva che il pagamento parziale delle somme indicate nelle fatture testimonierebbe la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito. Con comparsa conclusionale del 10.09.2025, ha modificato l'importo CP_1 richiesto e contenuto nel decreto ingiuntivo, limitando la pretesa creditoria ad € 115.693,33, oltre interessi, avendo ricevuto dall' opponente pagamento parziale delle fatture depositate in giudizio. Al contrario, il di Napoli ha insistito per la revoca del Parte_2 decreto ingiuntivo, con pronuncia della cessazione della materia del contendere, in quanto la cifra liquidata nel corso del giudizio estinguerebbe ogni pretesa creditoria di controparte. Così riassunti i termini della controversia, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di titolarità del credito, in capo all'opposta, sollevata dall'opponente. Parte opponente ha richiamato, in sede d'opposizione a decreto ingiuntivo, l'art. 106 comma 13 del dlgs 50/2026 e gli artt. 69 e 70 della L. 2440/1923. La prima norma non prevede, ai fini del perfezionamento della cessione nei confronti della stazione appaltante, il consenso di quest'ultima. Anzi, ciò che si prevede è l'onere in capo alla Pubblica Amministrazione di rifiutare il trasferimento del credito, ma di tale circostanza non v'è traccia negli atti di giudizio. Per quanto concerne l'ulteriore disciplina menzionata, le disposizioni contenute in essa sono state superate dalle regole previste in materia d'appalti, contenute nel d.lgs 50/2016, le quali, per l'appunto, non richiedono il consenso ai fini dell'efficacia della notifica nei confronti del debitore. Appurato il regolare trasferimento della titolarità del credito in capo a parte opposta, occorre verificare se quest'ultima abbia seguito le disposizioni contrattuali, che regolano il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del contratto oggetto del presente giudizio. In particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione dell'ordinario giudizio di cognizione, che dovrà svolgersi secondo le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, si rammenta quanto dispone l'art. 2697 c.c, il quale prevede che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Parte opposta ha allegato in giudizio le fatture con relativo riepilogo giustificativo delle presenze al fine di dimostrare la sussistenza del credito, che sarebbe rimasto inadempiuto;
l'istituto bancario si è limitato alla produzione della documentazione citata, in quanto smentisce l'applicazione del decreto ministeriale del 18.10.2017, che impone ulteriore e analitica documentazione giustificativa. La doglianza si fonda sulla circostanza che le direttive contenute nell'atto menzionato non sarebbero state notificate mediante apposita circolare del e Parte_2 sarebbero smentite da quanto prevede il contratto stipulato (accordi quadro 0243777/0243793/0243804 allegati alla comparsa di costituzione). Al contrario, parte opponente rivendica la corretta applicazione delle disposizioni ministeriali. Dagli atti prodotti in causa ( allegato 1 bis dell'opposizione a decreto ingiuntivo) è emerso che il avesse messo al corrente le sedi territoriali competenti in ordine Parte_1 all'obbligo di applicare le nuove regole in materia di rendicontazione delle spese dei servizi accoglienza. È conforme alla natura e alla dimensione statale degli enti ministeriali, oltre che emergente dalla stessa circolare, che tali disposizioni si applichino a tutte le sedi del territorio nazionale.
pagina 4 di 7 A tal riguardo, è necessario distinguere la portata applicativa della disposizione dal profilo della conoscibilità. Le circolari sono atti interni, volti a fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti che gli uffici o articolazioni territoriali devono effettuare nella gestione dei rapporti d'ufficio o con le controparti, non nei confronti dello specifico utente dell'amministrazione pubblica. Nel caso di specie, la circolare ministeriale era volta a determinare elementi che potevano risultare controversi per le stazioni appaltanti, quale il dies a quo per l'applicazione della normativa relativamente ai rapporti contrattuale già in corso alla data di entrata in vigore, oppure le modalità di espletamento dei controlli da parte degli uffici territoriali. ( all 4 determina del 09.07.2019 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) Si tratta di problematiche non pertinenti al caso in oggetto, visto che il contratto d'appalto è stato stipulato successivamente all'entrata in vigore della normativa ministeriale. Allo stesso tempo, le nuove disposizioni ministeriali da applicare per la corretta liquidazione dei corrispettivi alla controparte non sono soggette, ai fini della conoscibilità, all'onere da parte dell'opponente di notifica nei confronti della controparte. D'altronde, il decreto ministeriale oggetto del contenzioso, come riportato nelle determine dirigenziali allegate in sede d'opposizione ( all. 4,5,6,7,8 prodotti in sede d'opposizione), ha natura di regolamento di attuazione delle vigenti disposizioni di legge;
analogamente a quest'ultima, anche il regolamento è conoscibile con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In ogni caso, il decreto ministeriale del 18.10.2017 è stato emanato prima della stipulazione del contratto con la cedente, L.E.S.S. coop a.r.l, e non in corso d'esecuzione. Al più, era onere della società appaltatrice documentarsi ai fini di una corretta rendicontazione delle prestazioni eseguite. L'eccezione di parte opposta, secondo la quale il contratto di appalto si limiterebbe ( art. 6) a prevedere la liquidazione del corrispettivo sulla base della mera fattura o di documento equipollente non esclude i controlli vigenti in materia, aventi ad oggetto la documentazione emessa dall'appaltatore. Anzi, l'art 1 del contratto prodotto (contenuto nel fascicolo monitorio, allegato in sede di costituzione) richiama, tra i vari atti e documenti, il Capitolato d'oneri; è ben noto come il Capitolato d'oneri sia l'atto posto a monte della procedura di evidenza pubblica, che deve concludersi con la stipula di un contratto conforme alle regole poste dalla committente. L'atto richiamato contiene tutte le disposizioni tecniche e amministrative necessarie per la corretta esecuzione del contratto;
regole che non possono essere contrarie alle disposizioni di legge o a quelle attuative delle norme vigenti in materia.
pagina 5 di 7 Una volta individuata la normativa da applicare, alla luce della cessione realizzata dalla società cooperativa nei confronti della parte opposta, è necessario verificare se sia stata fornita la documentazione volta a comprovare che le prestazioni contrattuali sono state rendicontate in conformità alle regole ministeriali, richiamate nel capitolato d'appalto. Sotto tale profilo, è parte opposta a dover provare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dalla . CP_3
Nel caso di specie, gli atti forniti da parte opposta sono costituiti dalle fatture, utilizzate per il ricorso monitorio, e dai fogli delle presenze registrate nei centri d'accoglienza, ma tale documentazione risulta insufficiente ai fini della valutazione della sussistenza del credito. Ciò in applicazione del principio secondo il quale la fattura perde la sua efficacia probatoria nel giudizio di opposizione se il debitore contesta specificamente il rapporto ( Cass, sez II, ord n. 3091/2025). Quanto alla tesi di parte opposta, secondo la quale i pagamenti parziali effettuati dal costituirebbero riconoscimento della sussistenza del credito, è Parte_2 emerso dalle prime battute del contenzioso come l'esecuzione della prestazione contrattuale non sia contestata nell'an, ma nel quantum;
infatti, le relative delibere dirigenziali (allegati all'atto d'opposizione) non indicano la volontà dell'ente di soprassedere al mancato rispetto delle direttive vigenti in materia di rendicontazione, bensì di non interrompere il servizio di accoglienza nei confronti dei migranti. Infatti, le stesse liquidazioni che l'ente pubblico ha posto in essere nel corso del giudizio non risultano essere effettuate sulla base della mera fatturazione o riepilogazione delle presenze ad opera di controparte, ma della documentazione aggiuntiva tardivamente inoltrata alla . CP_3
Sotto tale profilo, non è stato documentato ad opera di l'inoltro Controparte_1 tempestivo di tutta la documentazione necessaria per procedere all'integrale liquidazione delle somme dovute. L'allegazione sarebbe stata necessaria al fine di verificare eventuali ritardi e negligenze della in ordine alla determinazione e successiva liquidazione delle spettanze CP_3 economiche oggetto del presente giudizio. L'onere di rendicontazione analitica e dettagliata dei costi che viene posto in capo alle società appaltatrici si giustifica con la necessità di far emergere l'esatta quantificazione dei servizi, che l'ente pubblico deve liquidare. La dichiarazione di aver effettuato un servizio – tale è la natura da riconoscere alla fattura – dev'essere corroborata, sul piano probatorio, da ulteriori atti che giustifichino la pretesa economica che viene avanzata nei confronti dell'ente pubblico. La documentazione richiesta dalla normativa vigente è necessaria, altresì, al fine di provare le pretese residue che parte opposta avanza a seguito dell'applicazione delle penali ad opera dell'ente pubblico. È d'obbligo rammentare come, in materia di appalti pubblici, sia doveroso tener conto anche della tutela e del corretto utilizzo delle risorse economiche dello Stato, la cui pagina 6 di 7 dispersione o utilizzo sproporzionato potrebbe causare gravi squilibri per le finanze pubbliche. Le ragioni di tutela dell'interesse pubblico inducono a ritenere che la corretta gestione documentale delle prestazioni contrattuali non sia una mera formalità, ma un obbligazione legale a tutti gli effetti. Sulla scorta di questi elementi, non risultano allegati nel presente giudizio, ad opera di
, i documenti necessari per ottenere il pagamento di quanto indicato Controparte_1 nella comparsa conclusionale, residuo delle fatture prodotte per la pronuncia del decreto ingiuntivo. Neppure va riconosciuto all'istante l'importo di euro 107,64 per spese notarili, non rappresentando le stesse, propriamente, delle spese processuali. L'opposizione va, dunque, accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il quadro complessivo della vicenda in esame induce a ritenere che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite, sia della fase monitoria, che della fase dell'opposizione, avendo la Pubblica Amministrazione proceduto al pagamento di buona parte del credito rivendicato dalla controparte solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, cosi provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 3659/2021, emesso dal Tribunale di Napoli il 04.05.2021, R.g. n.8782/2021;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Napoli, in data 22.10.2025 Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot in tirocinio generico, dott. Antonio Tedesco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g 16434/2021
Tra
in persona del Parte_1
Ministro pro tempore e in persona del Prefetto pro tempore, cf , rapp. e P.IVA_1 difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di presso cui ope legis domiciliano Pt_1 alla via Diaz, 11, c.f. , fax 081-4979313, posta certificata : P.IVA_2
polisweb Email_1 NumeroDiPat_1
-OPPONENTE-
con sede legale in Milano, largo Augusto 1\A angolo via Verziere Controparte_1
13, cf , capogruppo del gruppo bancario in persona del P.IVA_3 CP_1 procuratore speciale dott giusta procura speciale del 18.1.2018 rep Controparte_2
31404 racc. 9827, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Frasca cf
, pec ed elettivamente C.F._1 Email_2 domiciliata presso lo studio di questi in alla via Andrea D'Isernia 59 Pt_1
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI Cone le note di trattazione scritta parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
parte opposta si riportava ai propri scritti difensivi e il G.I, con ordinanza del 23.06.2025, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 7 In data 24.05.2021, notificava al Controparte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo, con il quale s'intimava il pagamento di € 605.755,76, in
[...] forza di crediti che parte opposta aveva acquisito da L.E.S.S CO . Soc. a.r.l.. La cifra richiesta costituiva, ab origine, il corrispettivo maturato e non riscosso dalla società cooperativa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e assistenza nei confronti dei migranti ed in particolare nel detto importo erano compresi: € 525.829,78 per sorta capitale residua, € 79.818,34 per interessi ex d.lgs 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al 2 aprile 2021 ed € 107,64 per spese notarili. Con atto di opposizione, notificato in data 24 Giugno 2021, Il Parte_2 contestava la titolarità e la fondatezza del credito rivendicato dall'opposta. Si deduceva, in particolare, l'inefficacia della cessione inerente alla pretesa in oggetto per violazione delle norme previste in materia, ossia per violazione dell'art 106 dl.gs 50/2016; a detta dell'ente pubblico, la cessione di crediti nei riguardi della Pubblica Amministrazione avrebbe effetto nei suoi confronti solo all'atto dell'accettazione ad opera del debitore creduto e tale accettazione non sarebbe mai intervenuta nel caso di specie. Di qui l'illegittimità delle pretese creditorie di parte istante. Nel merito, il eccepiva la mancata osservanza, da parte del creditore, delle Parte_1 disposizioni vigenti in materia di rendicontazione e documentazione giustificativa per i servizi di accoglienza e assistenza dei migranti. La società cedente , L.E.S.S CO a.r.l , non avrebbe presentato la documentazione prevista dal Decreto Interministeriale del 18 Ottobre 2017, ai fini del pagamento delle fatture emesse per l'espletamento del servizio erogato nei confronti dei migranti. Si fa riferimento, nello specifico, all'art 1 del decreto citato, il quale dispone che “le fatture per la liquidazione del corrispettivo degli aggiudicatari dei servizi di accoglienza dovranno essere corredate dalla documentazione giustificativa della spesa, anche ai fini della procedura di rendicontazione di cui al D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, e in ogni caso da rendiconto dei costi sostenuti;
registro delle presenze degli ospiti;
copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
fogli firma;
rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;
rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
copia del registro dei pocket money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data di erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario; copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori”. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art 25 del contratto stipulato il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva comunque la sospensione del pagina 2 di 7 termine di pagamento anzidetto, in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione. La puntualizzava che il pagamento dell'acconto nei riguardi del creditore, CP_3
CA Italia Sistema s.p.a, avveniva solo per evitare la compromissione dei servizi nei confronti degli aventi diritto, fermo restando ogni valutazione sulla documentazione prevista al fine di liquidare l'eventuale saldo. La doglianza proseguiva, inoltre, evidenziando l'applicazione delle penali che l'ente pubblico avrebbe effettuato, a seguito delle verifiche espletate sulla documentazione inoltrata da controparte;
i riscontri avrebbero permesso di rilevare alcune irregolarità relative alla presenza dei migranti nei centri accoglienza, che costituirebbero il fondamento della parziale liquidazione delle fatture. Le eccezioni sollevate da parte opponente venivano contestate da CA Italia Sistema nella comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.11.2021, con la quale si chiedeva al Tribunale di confermare la validità del decreto ingiuntivo emesso. In merito al perfezionamento della cessione del credito nei confronti de
[...]
l'opposta assumeva non esser necessaria Controparte_4
l'accettazione da parte della P.A.. La disposizione citata dall'opponente non conterrebbe alcun riferimento all'obbligo per il creditore di ottenere l'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione.
inoltre, contestava l'applicazione del decreto ministeriale del 18 Controparte_1 ottobre 2017, che imponeva la presentazione di una dettagliata rendicontazione delle attività svolte in favore dei migranti. La mancata applicazione della normativa citata si fonderebbe su un comportamento negligente del , ossia sull'assenza di comunicazione delle nuove Parte_2 direttive in materia di assistenza ai migranti. Pertanto, la disposizione di cui tener conto nel caso di specie contemplerebbe soltanto l'obbligo per il creditore di presentare le fatture o altri documenti equipollenti, corredati dal solo riepilogo delle presenze all'interno delle strutture ricettive. La ricorrente impugnava, dunque, il motivo di opposizione, confermando di avere documentato integralmente i servizi oggetto del contratto d'appalto; inoltre, deduceva che il pagamento parziale delle somme indicate nelle fatture testimonierebbe la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito. Con comparsa conclusionale del 10.09.2025, ha modificato l'importo CP_1 richiesto e contenuto nel decreto ingiuntivo, limitando la pretesa creditoria ad € 115.693,33, oltre interessi, avendo ricevuto dall' opponente pagamento parziale delle fatture depositate in giudizio. Al contrario, il di Napoli ha insistito per la revoca del Parte_2 decreto ingiuntivo, con pronuncia della cessazione della materia del contendere, in quanto la cifra liquidata nel corso del giudizio estinguerebbe ogni pretesa creditoria di controparte. Così riassunti i termini della controversia, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di titolarità del credito, in capo all'opposta, sollevata dall'opponente. Parte opponente ha richiamato, in sede d'opposizione a decreto ingiuntivo, l'art. 106 comma 13 del dlgs 50/2026 e gli artt. 69 e 70 della L. 2440/1923. La prima norma non prevede, ai fini del perfezionamento della cessione nei confronti della stazione appaltante, il consenso di quest'ultima. Anzi, ciò che si prevede è l'onere in capo alla Pubblica Amministrazione di rifiutare il trasferimento del credito, ma di tale circostanza non v'è traccia negli atti di giudizio. Per quanto concerne l'ulteriore disciplina menzionata, le disposizioni contenute in essa sono state superate dalle regole previste in materia d'appalti, contenute nel d.lgs 50/2016, le quali, per l'appunto, non richiedono il consenso ai fini dell'efficacia della notifica nei confronti del debitore. Appurato il regolare trasferimento della titolarità del credito in capo a parte opposta, occorre verificare se quest'ultima abbia seguito le disposizioni contrattuali, che regolano il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del contratto oggetto del presente giudizio. In particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione dell'ordinario giudizio di cognizione, che dovrà svolgersi secondo le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, si rammenta quanto dispone l'art. 2697 c.c, il quale prevede che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Parte opposta ha allegato in giudizio le fatture con relativo riepilogo giustificativo delle presenze al fine di dimostrare la sussistenza del credito, che sarebbe rimasto inadempiuto;
l'istituto bancario si è limitato alla produzione della documentazione citata, in quanto smentisce l'applicazione del decreto ministeriale del 18.10.2017, che impone ulteriore e analitica documentazione giustificativa. La doglianza si fonda sulla circostanza che le direttive contenute nell'atto menzionato non sarebbero state notificate mediante apposita circolare del e Parte_2 sarebbero smentite da quanto prevede il contratto stipulato (accordi quadro 0243777/0243793/0243804 allegati alla comparsa di costituzione). Al contrario, parte opponente rivendica la corretta applicazione delle disposizioni ministeriali. Dagli atti prodotti in causa ( allegato 1 bis dell'opposizione a decreto ingiuntivo) è emerso che il avesse messo al corrente le sedi territoriali competenti in ordine Parte_1 all'obbligo di applicare le nuove regole in materia di rendicontazione delle spese dei servizi accoglienza. È conforme alla natura e alla dimensione statale degli enti ministeriali, oltre che emergente dalla stessa circolare, che tali disposizioni si applichino a tutte le sedi del territorio nazionale.
pagina 4 di 7 A tal riguardo, è necessario distinguere la portata applicativa della disposizione dal profilo della conoscibilità. Le circolari sono atti interni, volti a fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti che gli uffici o articolazioni territoriali devono effettuare nella gestione dei rapporti d'ufficio o con le controparti, non nei confronti dello specifico utente dell'amministrazione pubblica. Nel caso di specie, la circolare ministeriale era volta a determinare elementi che potevano risultare controversi per le stazioni appaltanti, quale il dies a quo per l'applicazione della normativa relativamente ai rapporti contrattuale già in corso alla data di entrata in vigore, oppure le modalità di espletamento dei controlli da parte degli uffici territoriali. ( all 4 determina del 09.07.2019 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) Si tratta di problematiche non pertinenti al caso in oggetto, visto che il contratto d'appalto è stato stipulato successivamente all'entrata in vigore della normativa ministeriale. Allo stesso tempo, le nuove disposizioni ministeriali da applicare per la corretta liquidazione dei corrispettivi alla controparte non sono soggette, ai fini della conoscibilità, all'onere da parte dell'opponente di notifica nei confronti della controparte. D'altronde, il decreto ministeriale oggetto del contenzioso, come riportato nelle determine dirigenziali allegate in sede d'opposizione ( all. 4,5,6,7,8 prodotti in sede d'opposizione), ha natura di regolamento di attuazione delle vigenti disposizioni di legge;
analogamente a quest'ultima, anche il regolamento è conoscibile con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In ogni caso, il decreto ministeriale del 18.10.2017 è stato emanato prima della stipulazione del contratto con la cedente, L.E.S.S. coop a.r.l, e non in corso d'esecuzione. Al più, era onere della società appaltatrice documentarsi ai fini di una corretta rendicontazione delle prestazioni eseguite. L'eccezione di parte opposta, secondo la quale il contratto di appalto si limiterebbe ( art. 6) a prevedere la liquidazione del corrispettivo sulla base della mera fattura o di documento equipollente non esclude i controlli vigenti in materia, aventi ad oggetto la documentazione emessa dall'appaltatore. Anzi, l'art 1 del contratto prodotto (contenuto nel fascicolo monitorio, allegato in sede di costituzione) richiama, tra i vari atti e documenti, il Capitolato d'oneri; è ben noto come il Capitolato d'oneri sia l'atto posto a monte della procedura di evidenza pubblica, che deve concludersi con la stipula di un contratto conforme alle regole poste dalla committente. L'atto richiamato contiene tutte le disposizioni tecniche e amministrative necessarie per la corretta esecuzione del contratto;
regole che non possono essere contrarie alle disposizioni di legge o a quelle attuative delle norme vigenti in materia.
pagina 5 di 7 Una volta individuata la normativa da applicare, alla luce della cessione realizzata dalla società cooperativa nei confronti della parte opposta, è necessario verificare se sia stata fornita la documentazione volta a comprovare che le prestazioni contrattuali sono state rendicontate in conformità alle regole ministeriali, richiamate nel capitolato d'appalto. Sotto tale profilo, è parte opposta a dover provare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dalla . CP_3
Nel caso di specie, gli atti forniti da parte opposta sono costituiti dalle fatture, utilizzate per il ricorso monitorio, e dai fogli delle presenze registrate nei centri d'accoglienza, ma tale documentazione risulta insufficiente ai fini della valutazione della sussistenza del credito. Ciò in applicazione del principio secondo il quale la fattura perde la sua efficacia probatoria nel giudizio di opposizione se il debitore contesta specificamente il rapporto ( Cass, sez II, ord n. 3091/2025). Quanto alla tesi di parte opposta, secondo la quale i pagamenti parziali effettuati dal costituirebbero riconoscimento della sussistenza del credito, è Parte_2 emerso dalle prime battute del contenzioso come l'esecuzione della prestazione contrattuale non sia contestata nell'an, ma nel quantum;
infatti, le relative delibere dirigenziali (allegati all'atto d'opposizione) non indicano la volontà dell'ente di soprassedere al mancato rispetto delle direttive vigenti in materia di rendicontazione, bensì di non interrompere il servizio di accoglienza nei confronti dei migranti. Infatti, le stesse liquidazioni che l'ente pubblico ha posto in essere nel corso del giudizio non risultano essere effettuate sulla base della mera fatturazione o riepilogazione delle presenze ad opera di controparte, ma della documentazione aggiuntiva tardivamente inoltrata alla . CP_3
Sotto tale profilo, non è stato documentato ad opera di l'inoltro Controparte_1 tempestivo di tutta la documentazione necessaria per procedere all'integrale liquidazione delle somme dovute. L'allegazione sarebbe stata necessaria al fine di verificare eventuali ritardi e negligenze della in ordine alla determinazione e successiva liquidazione delle spettanze CP_3 economiche oggetto del presente giudizio. L'onere di rendicontazione analitica e dettagliata dei costi che viene posto in capo alle società appaltatrici si giustifica con la necessità di far emergere l'esatta quantificazione dei servizi, che l'ente pubblico deve liquidare. La dichiarazione di aver effettuato un servizio – tale è la natura da riconoscere alla fattura – dev'essere corroborata, sul piano probatorio, da ulteriori atti che giustifichino la pretesa economica che viene avanzata nei confronti dell'ente pubblico. La documentazione richiesta dalla normativa vigente è necessaria, altresì, al fine di provare le pretese residue che parte opposta avanza a seguito dell'applicazione delle penali ad opera dell'ente pubblico. È d'obbligo rammentare come, in materia di appalti pubblici, sia doveroso tener conto anche della tutela e del corretto utilizzo delle risorse economiche dello Stato, la cui pagina 6 di 7 dispersione o utilizzo sproporzionato potrebbe causare gravi squilibri per le finanze pubbliche. Le ragioni di tutela dell'interesse pubblico inducono a ritenere che la corretta gestione documentale delle prestazioni contrattuali non sia una mera formalità, ma un obbligazione legale a tutti gli effetti. Sulla scorta di questi elementi, non risultano allegati nel presente giudizio, ad opera di
, i documenti necessari per ottenere il pagamento di quanto indicato Controparte_1 nella comparsa conclusionale, residuo delle fatture prodotte per la pronuncia del decreto ingiuntivo. Neppure va riconosciuto all'istante l'importo di euro 107,64 per spese notarili, non rappresentando le stesse, propriamente, delle spese processuali. L'opposizione va, dunque, accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il quadro complessivo della vicenda in esame induce a ritenere che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite, sia della fase monitoria, che della fase dell'opposizione, avendo la Pubblica Amministrazione proceduto al pagamento di buona parte del credito rivendicato dalla controparte solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, cosi provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 3659/2021, emesso dal Tribunale di Napoli il 04.05.2021, R.g. n.8782/2021;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Napoli, in data 22.10.2025 Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot in tirocinio generico, dott. Antonio Tedesco
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