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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 16/02/2026, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2374/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1940/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401465228 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9517/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI per il 2019-2020, notificato il 14.11.2024 in relazione all'immobile di Indirizzo_1, per una richiesta complessiva di € 1.901,00.
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, evidenziando di avere comprato l'immobile de quo in data 17.4.2019svolto lavori di ristrutturazione dell'immobile dal 6.5.2019 al 24.11.2020, coma da
CILA versata in atti con inizio lavori al 6.5.2019, con fine lavori comunicata il 24.11.2020 e successivo inoltro all'Agenzia del Territorio della domanda di accatastamento/variazione sempre in data 24.11.2020, e, quindi, sostenendo di avere diritto all'esenzione dal tributo in base alla previsione di cui all'art. 1 comma 641 della
Legge n. 147/2013 ed al Regolamento per la disciplina della TARI di Roma Capitale.
La parte ricorrente chiedeva quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, comunicando l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, come da provvedimento dell'11.9.2025 n. U250900225078, con il quale si accoglievano in parte le doglianze del contribuente, con limitazione dell'addebito ad un periodo più breve e precisamente dal
17.4.2019 al 6.5.2019, e con la rettifica della superficie accertata, che doveva essere ridotta da mq 223 a mq 136, in considerazione della variazione catastale intervenuta il 24.11.2020, dalla quale era derivata la soppressione della porzione di immobile generante Daticatastali_1 e Daticatastali_2; si riservava di comunicare il provvedimento di rettifica;
obiettava quindi che il tributo dovesse essere pagato dal contribuente nella misura minore rideterminata.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento del minor tributo rideterminato.
All'odierna pubblica udienza il Giudice in composizione monocratica decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in relazione al periodo dal 6.5.2019 al 24.11.2020, atteso che, per come detto in premessa, è intervenuto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento opposto alla stregua del provvedimento dell'11.9.2025 n. U250900225078, con il quale Roma Capitale accoglieva in parte le documentate doglianze del contribuente, con limitazione dell'addebito dal 17.4.2019 al 6.5.2019, e con la rettifica della superficie accertata, che doveva essere ridotta da mq 223 a mq 136, in considerazione della variazione catastale intervenuta il 24.11.2020.
Il ricorso è invece infondato per il periodo dal 17.4.2019 al 6.5.2019 posto che i lavori, per ammissione dello stesso ricorrente, sono iniziati solo il 6.5.2019: ne consegue che il breve periodo antecedente di titolarità del bene in capo al contribuente Sig. Ricorrente_1 è soggetto a tassazione TARI, nel caso non versata. Donde consegue il respingimento del ricorso in parte qua.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese sono compensate attesa la parziale reciproca soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per come indicato in motivazione;
rigetta nel resto;
compensa le spese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1940/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401465228 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9517/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI per il 2019-2020, notificato il 14.11.2024 in relazione all'immobile di Indirizzo_1, per una richiesta complessiva di € 1.901,00.
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, evidenziando di avere comprato l'immobile de quo in data 17.4.2019svolto lavori di ristrutturazione dell'immobile dal 6.5.2019 al 24.11.2020, coma da
CILA versata in atti con inizio lavori al 6.5.2019, con fine lavori comunicata il 24.11.2020 e successivo inoltro all'Agenzia del Territorio della domanda di accatastamento/variazione sempre in data 24.11.2020, e, quindi, sostenendo di avere diritto all'esenzione dal tributo in base alla previsione di cui all'art. 1 comma 641 della
Legge n. 147/2013 ed al Regolamento per la disciplina della TARI di Roma Capitale.
La parte ricorrente chiedeva quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, comunicando l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, come da provvedimento dell'11.9.2025 n. U250900225078, con il quale si accoglievano in parte le doglianze del contribuente, con limitazione dell'addebito ad un periodo più breve e precisamente dal
17.4.2019 al 6.5.2019, e con la rettifica della superficie accertata, che doveva essere ridotta da mq 223 a mq 136, in considerazione della variazione catastale intervenuta il 24.11.2020, dalla quale era derivata la soppressione della porzione di immobile generante Daticatastali_1 e Daticatastali_2; si riservava di comunicare il provvedimento di rettifica;
obiettava quindi che il tributo dovesse essere pagato dal contribuente nella misura minore rideterminata.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento del minor tributo rideterminato.
All'odierna pubblica udienza il Giudice in composizione monocratica decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in relazione al periodo dal 6.5.2019 al 24.11.2020, atteso che, per come detto in premessa, è intervenuto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento opposto alla stregua del provvedimento dell'11.9.2025 n. U250900225078, con il quale Roma Capitale accoglieva in parte le documentate doglianze del contribuente, con limitazione dell'addebito dal 17.4.2019 al 6.5.2019, e con la rettifica della superficie accertata, che doveva essere ridotta da mq 223 a mq 136, in considerazione della variazione catastale intervenuta il 24.11.2020.
Il ricorso è invece infondato per il periodo dal 17.4.2019 al 6.5.2019 posto che i lavori, per ammissione dello stesso ricorrente, sono iniziati solo il 6.5.2019: ne consegue che il breve periodo antecedente di titolarità del bene in capo al contribuente Sig. Ricorrente_1 è soggetto a tassazione TARI, nel caso non versata. Donde consegue il respingimento del ricorso in parte qua.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese sono compensate attesa la parziale reciproca soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per come indicato in motivazione;
rigetta nel resto;
compensa le spese