Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281 sexies e 351 co. 4 c.p.c., allegata al verbale di udienza del 13.5.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato, a seguito della discussione orale, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1420/2024 R.G.A.C., resa ai sensi degli artt. 281 sexies e art. 351 co. 4 c.p.c. all'esito dell'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 13.5.2025, previa concessione di termine per note conclusionali, vertente
TRA
(P. I.: - in Parte_1 P.IVA_1 concordato preventivo ex art. 160 Legge Fallimentare giusta Decreto di Omologa del Tribunale di
Avellino - in persona del legale rappresentante p.t., avv. Paola Belfiore, rappresentata e difesa dall'avv.
NICOLINO IACOVONE ( - Pec: , con C.F._1 Email_1
Studio in Venafro (IS), alla Via Marco Tullio Cicerone 55/A, ove elegge domicilio
APPELLANTE
1
) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Brigida CESTA - C.F._3 C.F._4
), presso il cui studio elettivamente si domiciliano, in Avellino, alla Email_2 via Giuseppe Zigarelli, 43, angolo Corso Vittorio Emanuele
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 409/2024 del 26/02/2024 del Tribunale di Avellino
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 21/03/2024 la in concordato Parte_1 preventivo, ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore dei coniugi e della somma di euro Controparte_1 Controparte_2
247.397,46 ciascuno, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento danni per i fatti per cui è lite.
I coniugi avevano agito ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. nei confronti della struttura sanitaria, cui addebitavano il decesso della figlia , avvenuto presso la clinica di Avellino Persona_1 Pt_1 in data 2.1.2015, a causa del dedotto ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo, che aveva causato l'ulteriore ed irreversibile aggravamento del danno ipossico da cui era conseguita la morte della neonata.
Radicatasi la lite, costituitasi la convenuta, che resisteva alla domanda, mutato il rito ed espletata c.t.u. medico legale, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, sulla scorta delle risultanze dell'accertamento peritale, riteneva accertata la grave omissione commessa dai sanitari della che non avevano “tempestivamente diagnosticato una condizione di grave Controparte_3 sofferenza ipossica fetale evincibile dai parametri francamente patologici riscontrabili già dall'inizio della registrazione del tracciato cardiotocografico del giorno 02.01.2015” (pag. 37 consulenza tecnica d'ufficio del 6/6/2023), in tal modo ritardando di trenta minuti l'effettuazione del taglio cesareo, con efficienza causale rispetto al decesso qualificabile in termini di probabilità logica e razionale.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, sia in relazione all'an che al quantum debeatur, la
[...] ha chiesto riformarsi la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate Parte_1 in primo grado.
Gli appellati si sono costituiti con comparsa del 25.9.2024 (per l'udienza del 15.10.2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
2 Disposta la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, la causa è stata rinviata all'udienza del
13.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 351 co. 4 c.p.c. con termine per note conclusionali;
all'udienza indicata, svolta in presenza, è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo assume l'appellante l'erroneità della sentenza, per nullità della CTU, svolta con l'ausilio dei dott.ri e per violazione dell'art. 194 c.p.c., avendo essi acquisito documentazione Pt_2 Pt_3 finalizzata a provare fatti costitutivi della pretesa risarcitoria agita (per la precisione: 8 tracciati cardiotocografici), che non era stata versata in atti da controparte nei termini di legge, ovvero né negli stringenti termini di cui all'art. 702 bis e ter c.p.c. (sino, dunque, all'ordinanza di conversione del rito), né comunque, in subordine, entro il secondo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Va premesso che, dopo l'espletamento di una prima consulenza tecnica medico-legale da parte del dott.
- il quale aveva concluso il proprio elaborato rappresentando di non essere in grado di CP_4 verificare la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta per mancanza di documentazione utile alla ricostruzione degli eventi (cardiotocogrammi e partogramma) - la difesa attorea chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., e di produrre documentazione che assumeva di non aver potuto depositare tempestivamente per esorbitanza della grandezza del file.
Il Tribunale rigettava l'istanza di rimessione in termini e riservava la causa in decisione, rimettendola poi sul ruolo per l'acquisizione e la valutazione della documentazione tardivamente esibita dagli attori.
Richiamava, melius re perpensa, la pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte (S.U.
3086/2022) in materia di consulenza tecnica di ufficio e di poteri di acquisizione dell'ausiliario del giudice.
3 Veniva, quindi, disposta nuova CTU a mezzo dei dott.ri e i quali, acquisita Persona_2 Persona_3 la predetta documentazione, redigevano l'elaborato posto dal Tribunale a fondamento della decisione gravata.
In sentenza il Tribunale riteneva non condivisibili le osservazioni mosse dalla struttura sanitaria sull'acquisizione dei cardiotocogrammi, precisando trattarsi di documentazione tecnica relativa a questione che era stata oggetto di deduzione di parte (il ritardo nella esecuzione dell'intervento), la cui acquisizione era finalizzata a verificare le doglianze attoree, e che la stessa si rendeva necessaria per rispondere ai quesiti formulati;
il tutto, in ossequio al sopravvenuto pronunciamento delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, come sopra richiamato.
Orbene, assume l'appellante il travisamento dei principi nomofilattici espressi dalla predetta pronuncia in tema di poteri dei consulenti tecnici di ufficio, trattandosi, nel caso di specie, di documenti finalizzati a provare gli elementi costitutivi dei diritti azionati, esorbitanti per tale ragione dai poteri di acquisizione officiosa dei consulenti.
E tanto si porrebbe in contrasto con il pronunciamento delle Sezioni Unite, a tenore del quale “In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere della parte provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio". (pag. 27 Sentenza n.3085/2002 SS.UU.).
La doglianza non è fondata.
La documentazione di cui si discute e i fatti su cui essa verteva avevano incontestabilmente costituito oggetto di allegazione da parte degli attori, per il tramite delle consulenze tecniche allegate al ricorso introduttivo, segnatamente, quella espletata in sede penale (a firma dei dott.ri e CP_5 CP_6 [...]
), e quella redatta dal c.t. di parte dott.ssa su incarico dei ricorrenti. CP_7 Persona_4
I periti della Procura avevano esaminato i tracciati cardiotocografici allegati alla cartella clinica (elencati a pag. 5 della perizia). Idem dicasi per quanto concerne la c.t.p. a firma della dott.ssa cfr. pag. 3 della Per_4 relazione).
4 Nella formulata istanza di rimessione in termini gli attori avevano evidenziato che i tracciati e il partogramma, allegati alla cartella clinica, non erano stati, verosimilmente, acquisiti dal PCT a causa dell'avvenuto superamento dei MB concessi, e di tanto si erano avveduti solo dopo che il c.t.u. aveva dato atto dell'insufficienza della documentazione esaminata.
Il Tribunale aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per il deposito tardivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che il deposito in via telematica di una memoria contenuta in un documento non rispettoso delle vigenti regole tecniche va considerato irregolare, sicché legittimamente il giudice può disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28721 del 16/12/2020).
Pacifico essendo che tale documentazione non potesse essere recuperata al processo rimettendo in termini la parte che era onerata della sua produzione, nulla impediva al giudicante di sollecitarne officiosamente l'allegazione, come in effetti avvenuto con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, nella quale il Tribunale ha dato atto della circostanza che si trattava di documenti richiamati nella documentazione in atti, il cui esame appariva necessario per la valutazione sulla dedotta responsabilità. Si trattava, cioè, di documentazione tecnica relativa a fatti già ricompresi nelle allegazioni delle parti.
La decisione gravata è, sul punto, coerente con il pronunciamento della Suprema Corte che consente l'acquisizione officiosa di documenti che le parti non siano state in grado di indicare e produrre tempestivamente, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, purché quei fatti – come nel caso di specie - abbiano costituito oggetto di allegazione di parte, posto che i poteri di cui dispone il consulente tecnico promanano direttamente dal giudice che lo ha nominato e sono perciò esercitabili - segnatamente
– sotto il profilo istruttorio – negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal giudice (cfr. pag. 31 S.U. cit.).
In definitiva, il motivo - che trascura il fatto che il ritardo rilevabile dai tracciati aveva costituito oggetto di specifica e tempestiva allegazione da parte dei ricorrenti, e che l'acquisizione è avvenuta per il tramite dei poteri officiosi del giudice – deve essere rigettato.
Le ulteriori contestazioni sull'an della accertata responsabilità restano assorbite dalle considerazioni che precedono, in quanto tutte incentrate sull'eccepita nullità della c.t.u. a cagione dell'utilizzazione della citata documentazione non tempestivamente prodotta dai ricorrenti.
La responsabilità della struttura sanitaria non pare, in ogni caso, revocabile in dubbio, alla luce delle limpide considerazioni dei c.c.t.t.u.u., come richiamate in sentenza, e come di seguito sinteticamente riprodotte.
5 … la morte della piccola è causalmente ricollegabile ad una condotta omissiva dei Sanitari che ebbero Persona_1 in cura la sig.ra in occasione del parto del 02.01.2015, consistita nel non avere tempestivamente Controparte_2 diagnosticato una condizione di grave sofferenza ipossica fetale evincibile dai parametri francamente patologici riscontrabili già dall'inizio della registrazione del tracciato cardiotocografico del giorno 02.01.2015.
…
Il corretto e tempestivo riconoscimento delle anomalie cardiotocografiche avrebbe imposto un precoce ed urgente ricorso al taglio cesareo, in codice rosso, che invece fu effettuato con un ritardo di oltre 30 minuti.
Tale ritardo può essere messo in relazione causale con il decesso non con criterio di certezza ma con criterio "civilistico" di probabilità logica e razionale (criterio del più probabile anziché non).
… non si ritengono sussistenti concause del decesso di rilievo clinico;
non sono rilevabili rilevanti antecedenti morbosi della gestante al momento del ricovero, ad eccezione di un ben tollerato "trait talassemico" ed una condizione di trombofilia congenita, trattata con adeguata terapia medica (antiaggreganti piastrinici ed anticoagulanti) nel corso della gestazione.
Anche le condizioni fetali, al momento del ricovero, non mostravano elementi patologici.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza, in via di mero subordine, in punto di quantificazione e liquidazione dei danni.
Assume l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha riconosciuto e liquidato il danno da lesione del rapporto parentale, pur essendo sub specie configurabile un mero pregiudizio da perdita solo potenziale del rapporto parentale, in ragione della breve sopravvivenza, di circa un'ora e quaranta, della neonata.
La perdita del neonato a meno di due ore dal parto sarebbe equiparabile alla perdita di una mera aspettativa del rapporto parentale, occorrendo scomputare, nella quantificazione, la parte relativa alla componente esistenziale, poiché non si è ancora consolidata nel tempo una relazione parentale dal cui venir meno possa conseguire uno stravolgimento delle condizioni di vita rispetto allo stato quo ante.
L'appellante ritiene, pertanto, che la corretta applicazione dei predetti principi avrebbe comportato una liquidazione prossima ai valori tabellari minimi, anziché ai medi, come invece optato dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, in ipotesi di morte del feto ancora nel grembo della madre imputabile a responsabilità medico ospedaliera, ha avuto modo di precisare che “Il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la
6 sofferenza, non la relazione. E' il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26301 del 2021, Pres. est. G. Travaglino).
In sede di rinvio i Supremi Giudici hanno richiamato quanto di recente affermato da Cass. 8887/2020 in tema di danno da perdita del rapporto parentale, invitando a valorizzare appieno l'aspetto della sofferenza interiore patita dai genitori (Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, 25988/2019), poiché la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno de quo.
La pronuncia gravata è, sul punto, rispettosa del pronunciamento degli ermellini, avendo ritenuto congrua l'applicazione dei valori medi elaborati dalla giurisprudenza di merito, e liquidato unitariamente il danno iure proprio in favore dei congiunti di , determinato in € 228.820,00 ciascuno, avuto Persona_1 riguardo alla giovane età dei genitori (25 e 27 anni), e considerato che, a prescindere dalla convivenza, non sono in vita altri eventuali figli, nulla riconoscendo per il danno biologico iure hereditatis proprio in considerazione del fatto che la morte è intervenuta in un lasso di tempo brevissimo, circa 100 minuti dopo la nascita.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, determinato in ragione del decisum con riferimento a ciascuna parte vittoriosa (euro €
228.820, aumentati con gli interessi sulla somma devalutata ad € 247.397,46), ed aumentato ex art. 4 co.
2 per il numero delle parti assistite, attestandosi nei minimi per la ripetitività delle argomentazioni e la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate costituite, che liquida in € 9.308,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
7 forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario avv. Brigida Cesta;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 13.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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