CA
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 511 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alma Lolli ed elettivamente domiciliata a Lugo
(RA), via Risorgimento n. 17/19, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Celeste Arbia ed elettivamente domiciliato a
Treviso, viale G. Verdi, 21, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 504/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso
Conclusioni
Per Parte_1
In totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 504/2024 pubblicata il 27.02.2024 R.G. 7352/2020 resa inter partes dal Tribunale di Treviso ed in
pagina 1 di 9 accoglimento della domanda attrice e del proposto appello, dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa di e per l'effetto Controparte_1 dichiarare tenuto e condannare lo stesso a risarcire a favore di i Parte_1 danni provocati alla stessa che si quantificano in €. 15.447,85 o in quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di ragione e di giustizia, con la rivalutazione dal dì del sinistro all'effettivo pagamento e gli interessi sulla somma rivalutata;
Respingersi ogni domanda ex adverso proposta;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, CTU e CTP.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove.
Per Controparte_1
Nel merito, in via principale: Dichiararsi inammissibile ovvero manifestamente infondata l'impugnazione proposta dalla Signora ex art. 348 bis Parte_1
c.p.c., ovvero in ogni caso rigettarsi la domanda di risarcimento in questa sede reiterata ex adverso con il proposto appello, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la sussistenza di una responsabilità a carico del convenuto per l'infortunio occorso all'attrice, oggetto di causa, determinare il grado di corresponsabilità della ricorrente stessa in ordine all'infortunio occorsole, anche ai sensi dell'art. 1227
c.c., contenendo la domanda di risarcimento formulata dall'odierna appellante nei limiti di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado.
In via istruttoria
Si ribadiscono le eccezioni e difese svolte in atti e, in particolare, l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. del testimone attoreo e, quindi, il successivo rilievo di nullità della testimonianza acquisita.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Treviso per sentirlo condannare al pagamento di Controparte_1 complessivi euro 18.764,00, ridotti a euro 15.447,85 in sede di precisazione delle pagina 2 di 9 conclusioni, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di un sinistro.
Esponeva l'attrice che in data 21 gennaio 2020 stava sciando sul margine sinistro della pista Fertazza in località Pescul quando il che sopraggiungeva a CP_1 fortissima velocità da tergo, perdeva il controllo degli sci e la travolgeva procurandole una microfrattura del piatto tibiale sinistro e una rottura del menisco sinistro.
Si costituiva in giudizio il contestando la ricostruzione dei fatti attorea CP_1 ed eccependo che il contatto con la era avvenuto mentre lui stava Pt_1 incontrollatamente scivolando a valle dopo essere caduto a causa dell'improvviso e imprevisto distacco di uno sci.
Oltre a ciò, il convenuto contestava il quantum debeatur della pretesa risarcitoria e chiedeva, in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea, la rideterminazione del risarcimento previo accertamento di una corresponsabilità ex art. 1227 c.c. tra le parti.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale, l'interrogatorio formale di e la CTU affidata al Controparte_1 dott. . Per_1
Con sentenza n. 504/2024 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda attorea e condannava l'attore a pagare in favore del convenuto le spese di lite.
Il Tribunale, partendo dal presupposto che la responsabilità dello sciatore ha natura aquiliana e che è onere dell'attore provare l'esistenza di un fatto doloso o colposo, rigettava le domande della non avendo la stessa debitamente Pt_1 provato la colpa del convenuto.
In particolare, il primo Giudice rilevava che i profili di colpa addebitati al erano desunti in via presuntiva e del tutto arbitraria, ravvisando una CP_1 sorta di automatismo tra la caduta in pista e i profili di colpa qualificata che, tuttavia, non trovava alcun riscontro probatorio nell'istruttoria orale espletata.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando il Parte_1 provvedimento impugnato sulla base del motivo di seguito illustrato.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
pagina 3 di 9 Come da provvedimento del 16 settembre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 29 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. e a tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appellante censura il provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha rigettato la domanda attorea per la mancata prova della responsabilità del per le CP_1 seguenti ragioni:
- il ha affermato di aver perso lo sci affrontando una curva in CP_1 contropendenza, sicché è lui stesso ad aver fornito la prova della sua colpa non essendo stato in grado di governare la discesa;
- la perdita di uno sci in seguito ad una curva in contropendenza non è né un evento imprevisto e/o imprevedibile, né un evento di forza maggiore, sicché poteva essere tenuto in preventiva considerazione stante la frequenza di tali curve;
- è irrilevante che l'appellato abbia perso lo sci prima o dopo l'urto in quanto tale circostanza non fa venire meno il fatto storico incontestato e incontestabile, ovvero che il convenuto non ha saputo governare la sua discesa;
- non sono emersi elementi imprevisti e/o imprevedibili estranei al comportamento del che possano giustificare l'accaduto. CP_1
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
La responsabilità dello sciatore per il danno arrecato ad un altro sciatore ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. cosicché il danneggiato deve provare che il danno ingiusto da lui riportato sia causalmente ricollegato ad un fatto del danneggiante a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa.
Nel caso di specie risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in quanto è stato debitamente provato che la ha subito un danno Pt_1 ingiunto, consistente nella microfrattura del piatto tibiale posteriore sinistro e nella lesione del menisco mediale sinistro, e che questo è causalmente collegato alla condotta colposa del il quale, scendendo la pista dietro la CP_1 Pt_1
è caduto e l'ha investita procurandole le lesioni.
pagina 4 di 9 Occorre precisare che il Tribunale ha espressamente escluso che nella fattispecie potesse trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 19 legge 363/2003, ancora in vigore all'epoca dei fatti, affermando che era circostanza pacifica l'assenza di responsabilità in capo all'attrice (pag. 4 sentenza).
Ed allora appare contraddittoria la decisione impugnata che, da un alto, esclude la sussistenza di qualsivoglia comportamento colposo dell'attrice, dall'altro, afferma che i profili di colpa ravvisati dall'attrice in capo al convenuto (imperizia per non aver saputo governare gli sci e non aver saputo scendere adeguatamente senza correre e far correre rischi;
negligenza per non avere verificato con la necessaria attenzione l'aggancio degli sci;
imprudenza per non avere scelto una pista maggiormente adeguata alle sue capacità e moderare la velocità) sarebbero stati desunti “in via presuntiva del tutto arbitrariamente e in modo tautologico” e che le circostanze allegate sarebbero deduzioni attoree rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
Né può essere condivisa la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che nel caso di specie non poteva ravvisarsi “alcun automatismo tra la caduta nella pista da sci e profili di colpa qualificata dell'agente, ben potendo la prima dipendere da altri fattori estranei al dominio umano (come ad esempio una particolare conformazione del terreno, un difetto degli sci, una particolare e imprevedibile sollecitazione che cagiona il distacco degli sci pur in assenza di difetti nell'ancoraggio)”.
In tal modo il Tribunale confonde il requisito della colpa con la possibilità che l'evento sia attribuibile a un fattore esterno non controllabile dall'agente, senza, però, affermare che si sia trattato di caso fortuito o di forza maggiore.
Secondo i principi di buonsenso e comune prudenza, nell'affrontare una discesa lo sciatore deve tenere una velocità e un comportamento prudente, adeguati alle proprie capacità, alle condizioni della pista, alla presenza di altri sciatori e alla libera visuale.
Anche scegliere la direzione in modo prudente è importante per evitare incidenti e lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.
pagina 5 di 9 Nella fattispecie sono state accertate in concreto le modalità del sinistro, concretatosi in un vero e proprio investimento sugli sci, precisamente che il
è caduto e nella caduta ha travolto l'odierna appellante, la cui CP_1 responsabilità è stata espressamente esclusa dal Tribunale.
Non può essere posta in dubbio la responsabilità del proveniente da CP_1 monte, il quale non ha saputo governare la discesa, regolare la velocità e affrontare la curva in contropendenza, cadendo ed andando a travolgere l'appellante, che lo precedeva sulla pista, determinandone la caduta.
D'altronde il teste di parte convenuta, sebbene abbia affermato Testimone_1 che il non aveva affrontato la discesa a “uovo” ma assecondando le CP_1 curve, ha dichiarato che era caduto in una curva in Controparte_1 contropendenza e che, dunque, cadendo in ogni caso sarebbe andato a scontrarsi con la a bordo pista. Pt_1
Ciò conferma la responsabilità dell'appellato che non ha saputo affrontare la curva con la necessaria prudenza e governare la discesa.
La circostanza che l'attrice avesse individuato una pluralità di cause che potevano fondare responsabilità del convenuto non può certo portare a ritenere non adempiuto l'onere sulla stessa gravante in relazione alla colpa del CP_1 quando risulta provata la dinamica del sinistro, la caduta del CP_1 provocata dal non aver egli saputo affrontare la curva in contropendenza, le modalità dell'urto e l'evento conseguente.
Non persuade la tesi del secondo cui la caduta sarebbe stata causata CP_1 dal distacco di uno sci, ovvero da un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale tra la sua condotta e l'evento, ipotesi, come detto, neanche adombrata dal Tribunale.
Il teste a domanda specifica, ha precisato che la caduta è avvenuta in Tes_1 una curva in controtendenza, cosicché è possibile affermare che l'asserita perdita dello sci è avvenuta mentre il percorreva la predetta curva. CP_1
Peraltro, costituisce dato di comune esperienza che il distacco dello sci sia un sistema di sicurezza predisposto per salvaguardare lo sciatore in caso di caduta sicché, qualora l'attacco sia stato regolato correttamente, lo sgancio dello sci può
pagina 6 di 9 avvenire in caso di caduta o, comunque, in presenza di particolari manovre o circostanze che, tuttavia, nel caso in esame non sono mai state allegate dall'appellato.
In conclusione, ritiene il Collegio che l'appellato abbia tenuto una condotta colposa non conformando il proprio comportamento ai dettami di comune prudenza, cosicché la responsabilità del sinistro deve essere addossata esclusivamente al il quale è tenuto a risarcire tutti i danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali subiti dall'appellante in conseguenza del sinistro.
La sussistenza del nesso causale è stata confermata anche dal CTU dott.
il quale ha affermato: “Risulta, altresì, soddisfatto il criterio di Per_1 adeguatezza quali-quantitativa ritenendosi che l'erogazione energetica sviluppatasi nel corso del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre il predetto corteo patologico...deve pertanto riconoscersi piena sussistenza del nesso di causalità materiale, in via diretta, fra il sinistro occorso in data 21 gennaio 2020 e le lesioni patite dalla periziata”.
La CTU ha accertato un danno biologico temporaneo così suddiviso:
- totale al 100% per 1 giorno;
- parziale al 75% per 35 giorni;
- parziale al 50% per 30 giorni;
- parziale al 25% per 30 giorni.
Oltre a ciò, è stato accertato un danno biologico permanente nella misura del 5%.
La al momento del sinistro aveva 69 anni cosicché, in applicazione delle Pt_1
Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, il risarcimento del danno va quantificato in euro 5.721,25 per il danno biologico temporaneo e in euro 5.747,00 per il danno biologico permanente.
Va inoltre riconosciuta una personalizzazione del danno nella misura del 10% in considerazione del fatto che il CTU ha accertato che i postumi permanenti del sinistro incidono sulla sua sfera individuale e relazionale dell'appellante, atteso che le hanno precluso di fatto l'attività ludico-ricreativa (sciare) che ella era solita praticare prima del sinistro.
pagina 7 di 9 Non può invece riconoscersi alcuna somma a titolo di risarcimento del danno morale in considerazione del fatto che l'odierna appellante non ha assolto il relativo onere probatorio, nemmeno per presunzioni.
Va, invece, riconosciuto il danno patrimoniale, pari a euro 891,60, subito dalla per le spese mediche sostenute, ritenute giustificate e congrue dal CTU. Pt_1
Sulla somma complessivamente dovuta all'appellante, pari a euro 12.934,55
(euro 5.721,25 + euro 5.747,00 + euro 574,70 + euro 891,60) spettano gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat fino all'effettivo soddisfo.
Devono, infine, essere poste a carico di parte appellata le spese della consulenza disposta dal Tribunale nel giudizio di primo grado, nella misura liquidata dal
Tribunale (euro 1.500,00 oltre IVA), in quanto la stessa si è resa necessaria per accertare e quantificare i danni lamentati dalla a fronte delle Pt_1 contestazioni mosse dal CP_1
Alla luce dell'accoglimento del gravame si deve procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite che seguono la soccombenza di
[...]
con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese CP_1 del giudizio di primo grado e di appello, nella misura liquidata in dispositivo, secondo il decisum e con parametri medi e, quanto al presente grado, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1 sentenza appellata, condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma complessiva di euro 12.934,55, oltre a interessi come in parte motiva;
- pone a carico di le spese della CTU disposta nel giudizio di Controparte_1 primo grado;
pagina 8 di 9 - condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite liquidate, per compensi, in euro 3.966,00 per il presente grado e, per compensi, in euro 5.077,00 per il primo grado, il tutto oltre spese generali
(15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 511 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alma Lolli ed elettivamente domiciliata a Lugo
(RA), via Risorgimento n. 17/19, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Celeste Arbia ed elettivamente domiciliato a
Treviso, viale G. Verdi, 21, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 504/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso
Conclusioni
Per Parte_1
In totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 504/2024 pubblicata il 27.02.2024 R.G. 7352/2020 resa inter partes dal Tribunale di Treviso ed in
pagina 1 di 9 accoglimento della domanda attrice e del proposto appello, dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa di e per l'effetto Controparte_1 dichiarare tenuto e condannare lo stesso a risarcire a favore di i Parte_1 danni provocati alla stessa che si quantificano in €. 15.447,85 o in quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di ragione e di giustizia, con la rivalutazione dal dì del sinistro all'effettivo pagamento e gli interessi sulla somma rivalutata;
Respingersi ogni domanda ex adverso proposta;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, CTU e CTP.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove.
Per Controparte_1
Nel merito, in via principale: Dichiararsi inammissibile ovvero manifestamente infondata l'impugnazione proposta dalla Signora ex art. 348 bis Parte_1
c.p.c., ovvero in ogni caso rigettarsi la domanda di risarcimento in questa sede reiterata ex adverso con il proposto appello, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la sussistenza di una responsabilità a carico del convenuto per l'infortunio occorso all'attrice, oggetto di causa, determinare il grado di corresponsabilità della ricorrente stessa in ordine all'infortunio occorsole, anche ai sensi dell'art. 1227
c.c., contenendo la domanda di risarcimento formulata dall'odierna appellante nei limiti di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado.
In via istruttoria
Si ribadiscono le eccezioni e difese svolte in atti e, in particolare, l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. del testimone attoreo e, quindi, il successivo rilievo di nullità della testimonianza acquisita.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Treviso per sentirlo condannare al pagamento di Controparte_1 complessivi euro 18.764,00, ridotti a euro 15.447,85 in sede di precisazione delle pagina 2 di 9 conclusioni, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di un sinistro.
Esponeva l'attrice che in data 21 gennaio 2020 stava sciando sul margine sinistro della pista Fertazza in località Pescul quando il che sopraggiungeva a CP_1 fortissima velocità da tergo, perdeva il controllo degli sci e la travolgeva procurandole una microfrattura del piatto tibiale sinistro e una rottura del menisco sinistro.
Si costituiva in giudizio il contestando la ricostruzione dei fatti attorea CP_1 ed eccependo che il contatto con la era avvenuto mentre lui stava Pt_1 incontrollatamente scivolando a valle dopo essere caduto a causa dell'improvviso e imprevisto distacco di uno sci.
Oltre a ciò, il convenuto contestava il quantum debeatur della pretesa risarcitoria e chiedeva, in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea, la rideterminazione del risarcimento previo accertamento di una corresponsabilità ex art. 1227 c.c. tra le parti.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale, l'interrogatorio formale di e la CTU affidata al Controparte_1 dott. . Per_1
Con sentenza n. 504/2024 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda attorea e condannava l'attore a pagare in favore del convenuto le spese di lite.
Il Tribunale, partendo dal presupposto che la responsabilità dello sciatore ha natura aquiliana e che è onere dell'attore provare l'esistenza di un fatto doloso o colposo, rigettava le domande della non avendo la stessa debitamente Pt_1 provato la colpa del convenuto.
In particolare, il primo Giudice rilevava che i profili di colpa addebitati al erano desunti in via presuntiva e del tutto arbitraria, ravvisando una CP_1 sorta di automatismo tra la caduta in pista e i profili di colpa qualificata che, tuttavia, non trovava alcun riscontro probatorio nell'istruttoria orale espletata.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando il Parte_1 provvedimento impugnato sulla base del motivo di seguito illustrato.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
pagina 3 di 9 Come da provvedimento del 16 settembre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 29 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. e a tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appellante censura il provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha rigettato la domanda attorea per la mancata prova della responsabilità del per le CP_1 seguenti ragioni:
- il ha affermato di aver perso lo sci affrontando una curva in CP_1 contropendenza, sicché è lui stesso ad aver fornito la prova della sua colpa non essendo stato in grado di governare la discesa;
- la perdita di uno sci in seguito ad una curva in contropendenza non è né un evento imprevisto e/o imprevedibile, né un evento di forza maggiore, sicché poteva essere tenuto in preventiva considerazione stante la frequenza di tali curve;
- è irrilevante che l'appellato abbia perso lo sci prima o dopo l'urto in quanto tale circostanza non fa venire meno il fatto storico incontestato e incontestabile, ovvero che il convenuto non ha saputo governare la sua discesa;
- non sono emersi elementi imprevisti e/o imprevedibili estranei al comportamento del che possano giustificare l'accaduto. CP_1
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
La responsabilità dello sciatore per il danno arrecato ad un altro sciatore ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. cosicché il danneggiato deve provare che il danno ingiusto da lui riportato sia causalmente ricollegato ad un fatto del danneggiante a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa.
Nel caso di specie risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in quanto è stato debitamente provato che la ha subito un danno Pt_1 ingiunto, consistente nella microfrattura del piatto tibiale posteriore sinistro e nella lesione del menisco mediale sinistro, e che questo è causalmente collegato alla condotta colposa del il quale, scendendo la pista dietro la CP_1 Pt_1
è caduto e l'ha investita procurandole le lesioni.
pagina 4 di 9 Occorre precisare che il Tribunale ha espressamente escluso che nella fattispecie potesse trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 19 legge 363/2003, ancora in vigore all'epoca dei fatti, affermando che era circostanza pacifica l'assenza di responsabilità in capo all'attrice (pag. 4 sentenza).
Ed allora appare contraddittoria la decisione impugnata che, da un alto, esclude la sussistenza di qualsivoglia comportamento colposo dell'attrice, dall'altro, afferma che i profili di colpa ravvisati dall'attrice in capo al convenuto (imperizia per non aver saputo governare gli sci e non aver saputo scendere adeguatamente senza correre e far correre rischi;
negligenza per non avere verificato con la necessaria attenzione l'aggancio degli sci;
imprudenza per non avere scelto una pista maggiormente adeguata alle sue capacità e moderare la velocità) sarebbero stati desunti “in via presuntiva del tutto arbitrariamente e in modo tautologico” e che le circostanze allegate sarebbero deduzioni attoree rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
Né può essere condivisa la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che nel caso di specie non poteva ravvisarsi “alcun automatismo tra la caduta nella pista da sci e profili di colpa qualificata dell'agente, ben potendo la prima dipendere da altri fattori estranei al dominio umano (come ad esempio una particolare conformazione del terreno, un difetto degli sci, una particolare e imprevedibile sollecitazione che cagiona il distacco degli sci pur in assenza di difetti nell'ancoraggio)”.
In tal modo il Tribunale confonde il requisito della colpa con la possibilità che l'evento sia attribuibile a un fattore esterno non controllabile dall'agente, senza, però, affermare che si sia trattato di caso fortuito o di forza maggiore.
Secondo i principi di buonsenso e comune prudenza, nell'affrontare una discesa lo sciatore deve tenere una velocità e un comportamento prudente, adeguati alle proprie capacità, alle condizioni della pista, alla presenza di altri sciatori e alla libera visuale.
Anche scegliere la direzione in modo prudente è importante per evitare incidenti e lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.
pagina 5 di 9 Nella fattispecie sono state accertate in concreto le modalità del sinistro, concretatosi in un vero e proprio investimento sugli sci, precisamente che il
è caduto e nella caduta ha travolto l'odierna appellante, la cui CP_1 responsabilità è stata espressamente esclusa dal Tribunale.
Non può essere posta in dubbio la responsabilità del proveniente da CP_1 monte, il quale non ha saputo governare la discesa, regolare la velocità e affrontare la curva in contropendenza, cadendo ed andando a travolgere l'appellante, che lo precedeva sulla pista, determinandone la caduta.
D'altronde il teste di parte convenuta, sebbene abbia affermato Testimone_1 che il non aveva affrontato la discesa a “uovo” ma assecondando le CP_1 curve, ha dichiarato che era caduto in una curva in Controparte_1 contropendenza e che, dunque, cadendo in ogni caso sarebbe andato a scontrarsi con la a bordo pista. Pt_1
Ciò conferma la responsabilità dell'appellato che non ha saputo affrontare la curva con la necessaria prudenza e governare la discesa.
La circostanza che l'attrice avesse individuato una pluralità di cause che potevano fondare responsabilità del convenuto non può certo portare a ritenere non adempiuto l'onere sulla stessa gravante in relazione alla colpa del CP_1 quando risulta provata la dinamica del sinistro, la caduta del CP_1 provocata dal non aver egli saputo affrontare la curva in contropendenza, le modalità dell'urto e l'evento conseguente.
Non persuade la tesi del secondo cui la caduta sarebbe stata causata CP_1 dal distacco di uno sci, ovvero da un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale tra la sua condotta e l'evento, ipotesi, come detto, neanche adombrata dal Tribunale.
Il teste a domanda specifica, ha precisato che la caduta è avvenuta in Tes_1 una curva in controtendenza, cosicché è possibile affermare che l'asserita perdita dello sci è avvenuta mentre il percorreva la predetta curva. CP_1
Peraltro, costituisce dato di comune esperienza che il distacco dello sci sia un sistema di sicurezza predisposto per salvaguardare lo sciatore in caso di caduta sicché, qualora l'attacco sia stato regolato correttamente, lo sgancio dello sci può
pagina 6 di 9 avvenire in caso di caduta o, comunque, in presenza di particolari manovre o circostanze che, tuttavia, nel caso in esame non sono mai state allegate dall'appellato.
In conclusione, ritiene il Collegio che l'appellato abbia tenuto una condotta colposa non conformando il proprio comportamento ai dettami di comune prudenza, cosicché la responsabilità del sinistro deve essere addossata esclusivamente al il quale è tenuto a risarcire tutti i danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali subiti dall'appellante in conseguenza del sinistro.
La sussistenza del nesso causale è stata confermata anche dal CTU dott.
il quale ha affermato: “Risulta, altresì, soddisfatto il criterio di Per_1 adeguatezza quali-quantitativa ritenendosi che l'erogazione energetica sviluppatasi nel corso del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre il predetto corteo patologico...deve pertanto riconoscersi piena sussistenza del nesso di causalità materiale, in via diretta, fra il sinistro occorso in data 21 gennaio 2020 e le lesioni patite dalla periziata”.
La CTU ha accertato un danno biologico temporaneo così suddiviso:
- totale al 100% per 1 giorno;
- parziale al 75% per 35 giorni;
- parziale al 50% per 30 giorni;
- parziale al 25% per 30 giorni.
Oltre a ciò, è stato accertato un danno biologico permanente nella misura del 5%.
La al momento del sinistro aveva 69 anni cosicché, in applicazione delle Pt_1
Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, il risarcimento del danno va quantificato in euro 5.721,25 per il danno biologico temporaneo e in euro 5.747,00 per il danno biologico permanente.
Va inoltre riconosciuta una personalizzazione del danno nella misura del 10% in considerazione del fatto che il CTU ha accertato che i postumi permanenti del sinistro incidono sulla sua sfera individuale e relazionale dell'appellante, atteso che le hanno precluso di fatto l'attività ludico-ricreativa (sciare) che ella era solita praticare prima del sinistro.
pagina 7 di 9 Non può invece riconoscersi alcuna somma a titolo di risarcimento del danno morale in considerazione del fatto che l'odierna appellante non ha assolto il relativo onere probatorio, nemmeno per presunzioni.
Va, invece, riconosciuto il danno patrimoniale, pari a euro 891,60, subito dalla per le spese mediche sostenute, ritenute giustificate e congrue dal CTU. Pt_1
Sulla somma complessivamente dovuta all'appellante, pari a euro 12.934,55
(euro 5.721,25 + euro 5.747,00 + euro 574,70 + euro 891,60) spettano gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat fino all'effettivo soddisfo.
Devono, infine, essere poste a carico di parte appellata le spese della consulenza disposta dal Tribunale nel giudizio di primo grado, nella misura liquidata dal
Tribunale (euro 1.500,00 oltre IVA), in quanto la stessa si è resa necessaria per accertare e quantificare i danni lamentati dalla a fronte delle Pt_1 contestazioni mosse dal CP_1
Alla luce dell'accoglimento del gravame si deve procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite che seguono la soccombenza di
[...]
con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese CP_1 del giudizio di primo grado e di appello, nella misura liquidata in dispositivo, secondo il decisum e con parametri medi e, quanto al presente grado, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1 sentenza appellata, condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma complessiva di euro 12.934,55, oltre a interessi come in parte motiva;
- pone a carico di le spese della CTU disposta nel giudizio di Controparte_1 primo grado;
pagina 8 di 9 - condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite liquidate, per compensi, in euro 3.966,00 per il presente grado e, per compensi, in euro 5.077,00 per il primo grado, il tutto oltre spese generali
(15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9