Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°12871 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'esito dello scadere del termine perentorio del 9.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Simone Cuccia n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Antonino Borruso e Manuela Loiacono, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
ATTRICE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, c.f. elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Milano, Largo Donegani n. 2, presso lo studio dell'Avv.to Giancarlo Catavello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 09.12.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La domanda di nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa, classificati quali obbligazioni subordinate ordinarie emesse Contr da (d'ora in avanti, anche semplicemente , va Controparte_1 rigettata per le ragioni che seguono. Contr 1.1. L'attrice deduce di avere acquistato, con l'intermediazione di nel Contr mese di ottobre 2016, obbligazioni di stessa del valore complessivo di €
72.382,73, senza avere previamente stipulato per iscritto il contratto quadro con l'intermediario, in violazione dell'art. 23 D.lgs. 1998 n. 58 (d'ora in poi TUF); tale circostanza, tuttavia, non è suffragata dagli atti: la convenuta ha, invero, depositato copia di un contratto quadro sottoscritto il 9.10.2013 (v. doc. 17b allegato alla sua memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c.), contenente le condizioni economiche e giuridiche relative alla prestazione di servizi di investimento.
Sul punto, l'attrice ha obiettato che il contratto non sarebbe specificamente riferibile alla determinata operazione oggetto di giudizio, poiché di data anteriore di tre anni rispetto all'acquisto delle obbligazioni de quibus, effettuato (come detto) il 21.10.2016; omette, nondimeno, di considerare che il contratto quadro di cui all'articolo 23 TUF costituisce ipotesi paradigmatica di contratto normativo, destinato alla regolazione delle successive attività negoziali in cui si estrinsecherà
l'espletamento dei servizi di investimento, stabilendo i servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto, le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni all'intermediario, la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività dallo stesso svolta. In difetto, perciò, di evidenza che negli anni le parti abbiano stipulato plurimi contratti quadro, non v'è modo di dubitare che l'accordo dell'ottobre 2013 era deputato a 'coprire' anche l'operazione di 3
causa, vieppiù che l'art. 4 delle condizioni regolatrici della prestazione dei servizi di investimento prevede la durata indeterminata del contratto (salva facoltà di recesso delle parti).
2. Di contro, si ritiene di accogliere la domanda di risoluzione dell'ordine di Contr acquisto delle obbligazioni di
2.1. In tema di intermediazione finanziaria, come noto, le regole fondamentali di riparto dell'onere probatorio si saldano con la specifica disciplina di settore, al fine di tutelare il soggetto debole del rapporto, in attuazione dei valori costituzionali di solidarietà e tutela del risparmio (artt. 2 e 47 Cost.), cosicché la quantità e la qualità degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario vanno intesi in funzione di protezione del cliente consumatore, con una progressione correlata alle caratteristiche precipue della vicenda concreta, col risultato che l'onere di informazione varia a seconda del grado di rischio concreto dell'operazione e del profilo del cliente in quello specifico affare.
È, dunque, l'interesse del cliente la chiave di lettura dell'intera disciplina dei servizi di investimento offerti dai soggetti abilitati, come chiaramente sottende l'art. 21 TUF, che pone sull'intermediario un obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza al fine di «servire al meglio l'interesse del cliente e l'integrità dei mercati», sì che, qualora sussista un rischio in contrasto con l'interesse dell'investitore,
l'intermediario deve dissuaderlo dall'affare, essendo egli tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto dell'art. 1176, 2 comma, c.c. e dell'art. 2236 c.c., dovendo espletare la sua attività professionale in modo funzionale non solo al raggiungimento dello scopo tipico cui essa è preordinata, ma anche al rispetto degli obblighi imposti – e al conseguimento degli effetti vantaggiosi previsti – dalla normativa in concreto applicabile, dovendo altresì adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto, da valutare in ragione della diligenza media necessitata dalla specifica natura e dalle 4
peculiarità dell'attività esercitata (v. Cass. n. 8496.2020; Cass. n. 15732.2018; Cass.
n. 21775.2019). Al professionista, e a fortiori allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi, potendosi perciò distinguere tra una diligenza professionale generica ed una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria (cfr. Cass. n. 8826.2007; Cass. n. 8035.2016; Cass. n.
8496.2020). A tale stregua, lo spostamento verso l'alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto è l'effetto della specifica abilità tecnica di cui
è dotato il professionista, e che motiva l'investitore ad affidarsi a lui al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato, un affidamento che sarà tanto più accentuato, in vista dell'esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore è la specializzazione del professionista, nonché la qualità organizzativa, materiale e tecnica della struttura operativa di cui si avvale (v. ancora Cass. n.
8496.2020).
Coerentemente, nel settore dell'intermediazione finanziaria, la ripartizione degli oneri di prova assume una connotazione corrispondente al carattere asimmetrico del rapporto negoziale ed alla più generale nozione di diligenza qualificata di cui all'art. 1176, 2 comma, c.c., che delinea il modello astratto di condotta (sia del professionista che dell'imprenditore), estrinsecantesi nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta, altresì rafforzato dal disposto dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 1998 n. 58, che espressamente prevede:
«nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento di servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta». 5
Di talché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 c.c. e 23, ult. co., TUF,
l'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, deve allegare l'inadempimento di tali obblighi mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare;
per converso, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non erano dovute (v. Cass. n. 23570.2020). Con la determinante precisazione (come a breve si spiegherà) che la sottoscrizione da parte del cliente di moduli informativi et similia, come pure della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, sono idonee a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 solo in caso di non contestazione da parte del cliente, giacché, a fronte della contestata
(da costui) omissione di specifiche informazioni, incombe sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese (ex plurimis, v. Cass. n.
2020.23131), non potendo giovarsi l'operatore professionale neppure della dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta magari da pregresse scelte intrinsecamente rischiose: si è detto invero che «Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati» (Cass. n. 16126.2020). 6
Nel caso di specie, la convenuta ha eccepito la piena consapevolezza nella cliente del rischio dell'affare, tenuto conto della sua esperienza e dei suoi obiettivi finanziari quali risultanti dal cd. questionario MIFID di cui al doc. 5 fasc. convenuta. Nel questionario di profilatura sottoscritto il 20.09.2016, infatti, non disconosciuto dall'attrice ma di cui costei ha denunciato l'arbitraria compilazione da parte del funzionario della banca convenuta (v. pag. 15 della citazione), risulta dichiarato il possesso di una profonda conoscenza di tutte le azioni e obbligazioni, anche strutturate, dei certificates, anche quelli non garantiti o parzialmente protetti, degli OICR, quali, in particolare, fondi comuni d'investimento, SICAV, ETF ed hedge found, dei derivati quotati, dei warrant e covered warrant, delle polizze assicurative tradizionali a capitalizzazione. Dal questionario emerge, sotto il profilo dell'appropriatezza, una “ampia esperienza” in materia di strumenti finanziari, derivante anche dall'esecuzione di operazioni in diversi prodotti (azioni, fondi comuni di investimento, derivati) negli ultimi 3 anni, talvolta di valore superiore ad € 10.000,00, mentre, sotto l'aspetto dell'adeguatezza, una propensione al rischio “molto alta”, con un orizzonte temporale di investimento di oltre 6 anni. Inoltre, annota la convenuta, l'ordine di acquisto recava l'indicazione di rischio elevato dell'operazione, per cui, se l'attrice ha apposto con superficialità le firme sui questionari, alcuna responsabilità può conseguire in capo alla Banca, in virtù del principio di autoresponsabilità cui devono improntarsi le scelte economico-finanziarie dei soggetti di normale diligenza e giuridicamente capaci.
Eppure, trattasi di rilievi incapaci di evitare la conclusione che l'intermediario convenuto non ha adeguatamente assolto agli obblighi di condotta su di esso gravanti a norma dell'art. 21 del TUF.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, in numerose occasioni, che il solo dato formale delle mere sottoscrizioni acquisite dal cliente sulla documentazione relativa al rapporto non è sufficiente a far ritenere che l'intermediario abbia adempiuto agli obblighi informativi posti a suo carico (declinazione del suo 7
primario dovere di salvaguardia e cura dell'interesse del cliente) ed ai correlati oneri probatori, dovendosi per contro dimostrare, a cura dell'operatore professionale, di avere curato in modo effettivo e non formalistico l'adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e servizi somministrati alla clientela e la comprensione effettiva delle relative caratteristiche. È stato invero statuito che «la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore non può di certo costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo»
( Cass. n. 6142.2012); e ancora, «Non vale ad esonerare l'intermediario da responsabilità la dichiarazione resa dal cliente sul modulo predisposto dalla Banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa la natura di operazione inadeguata rispetto al suo profilo di investitore dell'investimento effettuato dalla Banca, non costituendo essa dichiarazione confessoria, né essendo sufficiente a fare ritenere dimostrato, da parte dell'intermediario,
l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art. 29 del regolamento intermediari»
( Cass. n. 20178.2014; Cass. n. 22147.2010; App. Torino n. 462.2015); inoltre, «La dichiarazione dell'investitore con cui si dà atto della presa visione del prospetto informativo e del documento integrativo dello specifico investimento sottoscritto non ha valore di confessione stragiudiziale e non libera l'intermediario dall'onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente circa le caratteristiche ed i rischi del prodotto finanziario» (App. Torino
n. 12351.2015). Ne discende che le schede e le dichiarazioni sottoscritte dall'attrice non valgono, di per sé sole considerate, quale valida esimente per l'intermediario dall'onere di dare prova di aver adempiuto, con effettività, agli obblighi informativi sul medesimo incombenti a norma delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili (art. 21 TUF e artt. 27, 28 e 31 del Regolamento
Intermediari). 8
Peraltro, nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato come operazione a rischio elevato o inadeguato, l'assolvimento degli obblighi informativi cui l'intermediario è tenuto, in mancanza di prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento , n. CP_3
1152 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunto in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, e nemmeno dalla sottoscrizione del set informativo da cui risulta l'inserimento del prodotto in una classe di rischio elevata o dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza delle operazioni in forma scritta, richiedendosi piuttosto che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi (cfr. Cass. n.
19417.2017), in piena coerenza con la natura funzionale degli obblighi di forma nei contratti caratterizzati da simmetria informativa, nei quali il rispetto della forma scritta è sì garanzia dell'osservanza dell'obbligo di trasparenza del contenuto del contratto, ma ove si estenda a riscontro dell'assolvimento di obblighi endocontrattuali posti a carico di una parte, a contenuto complesso e con una articolazione procedimentale predeterminata, non può esaurire l'onere della prova gravante sull'obbligato.
La convenuta, per converso, erroneamente intendendo il riparto degli oneri probatori, articola la sua prospettazione su un ragionamento di tipo presuntivo, fondato sul fatto noto dei precedenti acquisti di azioni ed obbligazioni ad alto rischio da parte dell'investitrice, traendone, quale fatto ignoto, l'assenza di disposizioni mirate ad effettuare solo investimenti non rischiosi o la consapevole accettazione del rischio connesso all'investimento negoziato, senza tuttavia illustrare le evidenze che, in termini di prova diretta di segno opposto, discendono dall'espletata prova orale e dalle risultanze documentali in ordine alle caratteristiche, oggettivamente rischiose, dei titoli oggetto di causa, ciò a fortiori 9
alla luce del principio della Suprema Corte in base al quale al giudice di merito non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici, per desumere - ai sensi dell'art. 2729 c.c. - dal fatto noto un fatto ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto (v. Cass. n. 8814.2020;
Cass. n. 25635.2023). Dalle prove orali assunte, infatti, non sono emerse circostanze favorevoli all'istituto bancario;
anzi, esse avvalorano l'inesistenza di un'attività di effettiva profilatura del cliente, come anche di una concreta informazione circa la rischiosità e le caratteristiche del prodotto prescelto: il teste nipote dell'attrice e da questa delegato all'operazione, sentito Testimone_1 all'udienza del 18.01.2022, ha invero dichiarato: «Ho sottoscritto i documenti su delega di mia zia. Lui [ndr: il funzionario della Banca] mi aveva convinto parlandomi dei guadagni che i titoli avrebbero assicurato. Mai mi prospettò alcun rischio, né mi consegnò documenti informativi di alcun genere e io mi sono fidato, sbagliando. Lui stesso, quando perdemmo tutto nel giro di poche ore dalla commutazione in azioni, era mortificato e mi diceva che aveva perso denari propri, al pari di suoi amici e familiari da lui consigliati».
Difficile, dunque, ritenere che l'investimento prescelto era al tempo compatibile con il profilo e l'obiettivo di investimento dell'investitrice, tenuto conto dell'intrinseca rischiosità del prodotto negoziato (classificato, in modo poco chiaro, in termini di obbligazione subordinata ordinaria, il cui rimborso sarebbe stato postergato rispetto agli altri creditori titolati), rischiosità di cui non v'è prova che l'attrice sia mai stata messa a parte.
Essendo, poi, noto, in tema di negoziazione di prodotti finanziari, che l'inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi informativi imposti dalla legge e dai regolamenti a carico dell'intermediario determina CP_3 nell'investitore il diritto a richiedere la risoluzione non solo del cd. contratto quadro ma anche dei singoli ordini di investimento (v. Cass. n.
3261.2018; Cass. n. 8997.2021), deve, dunque, farsi luogo alla domanda di risoluzione proposta dall'attrice (in rapporto e al contratto quadro e agli ordini di acquisto successivi), con conseguente obbligo per la banca di restituire alla 10
controparte il capitale investito, pari a complessivi € 72.382,73, meno il controvalore dei ratei nelle more incassati (pari a € 2.221,55: v. doc. 16 fasc. convenuta), per un totale di € 70.161,18, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale ex art. 2033 c.c. (20.10.2020: v. Cass. SS.UU. n.
15895.2019), ma senza rivalutazione, vista la natura di debito di valuta dell'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione (cfr. Cass. SS.UU. n. 12942/92, in ordine alla natura di debito di valuta dell'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione); va, del pari, statuito l'obbligo per l'attrice, ex art. 2037 c.c., di riconsegnare i titoli (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 2661.2019, in ordine agli effetti restitutori reciproci che discendono dalla risoluzione delle operazioni di investimento finanziario).
Superabile, infine, il richiamo della convenuta all'art. 1227, secondo comma, c.c.
(v. pag. 18-19 della comparsa), per non avere deciso di liquidare l'investimento al momento della riammissione del titolo alla contrattazione: difettando la prova
(come si è spiegato) che l'intermediario ebbe a fornire una specifica informazione circa il carattere subordinato delle obbligazioni, ossia in ordine alle caratteristiche e alla rischiosità dello strumento negoziato, riesce difficile rimproverare all'investitore di non avere operato una scelta – la liquidazione dell'investimento, piuttosto che consentire che si divenisse azionisti – che richiedeva di essere messi nelle condizioni di comprendere con consapevolezza il prodotto finanziario acquistato. Del pari superabile il rimando all'art. 2379-ter, secondo comma, c.c., dispositivo evidentemente destinato a mitigare gli effetti dei vizi delle deliberazioni riguardanti operazioni sul capitale e sull'emissione di obbligazioni, e dunque delle delibere sottostanti l'emissione di titoli di massa, con l'obiettivo di predisporre un regime di tutela dell'affidamento dei terzi contro evenienze idonee a incidere sul regime di circolazione di detti titoli.
3. La domanda di risarcimento del lucro cessante va, di contro, rigettata, posto che il danno da accrescimento patrimoniale pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale presuppone la prova, anche 11
indiziaria, che la creditrice, se non fosse stato 'distratta' dall'intermediario ad investire in prodotti rischiosi, avrebbe destinato il suo capitale all'acquisto di prodotti di sicuro rendimento, quali quelli – si aggiunge – emessi dallo Stato italiano. Simile prova è stata trascurata dall'attrice, la quale, contestando la verità delle risposte e della propensione al rischio evincibili dal questionario di profilatura (portatole alla firma – si è detto – già precompilato dal funzionario: cfr. pag. 14 della citazione), era quantomeno onerata, per suffragare la fattispecie presuntiva, di provare il fatto noto (l'avere effettuato in passato investimenti a carattere finanziario, soprattutto in prodotti non rischiosi) da cui ricavare il fatto ignoto (e cioè che la stessa, qualora correttamente e adeguatamente informata dalla banca, avrebbe investito i propri risparmi in strumenti finanziari più sicuri).
Dovendosi escludere la risarcibilità di mancati guadagni meramente ipotetici o dipendenti da condizioni incerte, richiedendo, la liquidazione del lucro cessante, un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito, non v'è modo di accogliere la domanda.
4. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
L'esito del giudizio regola le spese di lite, le quali (quanto ai soli compensi) vanno compensate per 1/3 (in considerazione del rigetto della domanda risarcitoria), con onere per la convenuta di rifondere all'attrice la restante misura
(da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014; parametri medi per tutte le fasi;
scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
La mancata e non giustificata (apparendo tautologiche le considerazioni esplicitate dall'Istituto a pag. 12 della sua comparsa) partecipazione della convenuta all'incontro di mediazione comporta la sua condanna, ex art. 8, comma
4-bis, D.lgs 28/2010 (ratione temporis vigente), al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (v. oggi art. 12-bis D.lgs. cit.). 12
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto quali richiamati in parte motiva per grave inadempimento di CP_1 Controparte_1
[...]
- condanna alla restituzione in favore Controparte_1 dell'attrice della somma complessiva di € 72.382,73, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, con obbligo per quest'ultima di restituire alla prima i titoli oggetto dell'acquisto risolto;
- rigetta la domanda di risarcimento del lucro cessante spiegata da parte attrice;
- compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice della restante parte, che liquida in
[...]
€ 786,00 per esborsi ed € 9.400,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed
IVA;
- condanna al versamento, in favore dell'Erario, Controparte_1 di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione.
Così deciso, il 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
Sentenza la cui minuta è stata redatta con la collaborazione del M.O.T., dott. Simone
Costantino.