Articolo 20 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 19Articolo 15
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
Art. 20. Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate

Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro per la sanita', salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 3 marzo 1983