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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1949/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BONIFACI Parte_1 C.F._1
MARIA CRISTINA, presso il cui studio ha aletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Camerun il 31/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile di Caselle Torinese.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24/01/2023.
Con ricorso depositato il 30/01/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
pagina 1 di 2 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni, dichiarava la contumacia del convenuto e ordinava la discussione orale della causa. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese considerata la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
. Controparte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1949/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BONIFACI Parte_1 C.F._1
MARIA CRISTINA, presso il cui studio ha aletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Camerun il 31/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile di Caselle Torinese.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24/01/2023.
Con ricorso depositato il 30/01/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
pagina 1 di 2 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni, dichiarava la contumacia del convenuto e ordinava la discussione orale della causa. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese considerata la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
. Controparte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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