Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1730 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Simone Epis
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. Giuseppe Pavone
e
CP_2 con l'avv. Floriana Collerone
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 17/07/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di accertare che le somme CP_2 CP_3 indicate nell'intimazione di pagamento notificata il 10 giugno 2024 concernente anche l'avviso di addebito notificato il 2 gennaio 2015.
A sostegno della pretesa la parte ricorrente deduceva di aver avuto conoscenza dei ruoli opposti solo con l'intimazione di pagamento e di aver trascorso un lungo periodo all'estero dal
1
2.12.10 al 1.2.16 e prima di essere stato studente e quindi mai socio lavoratore. La parte ricorrente ha poi eccepito la prescrizione quinquennale tra le asserite omissioni contributive e l'asserita notifica dell'avviso di addebito.
***
La parte convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e CP_2 diritto.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire e comunque la decadenza dal termine di opposizione.
La parte convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e CP_3 diritto, allegando documentazione attestante le notifiche degli atti prodromici e istanza di rateizzazione del debito sottoscritta dal ricorrente e parzialmente onerata.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente ha opposto l'intimazione di pagamento numero 0 19 2024 94291723000 notificata il 10 giugno 2024 limitatamente agli avvisi di addebito per contributi previdenziali
➢ Avviso di addebito n. 31920140003747852000, notificato il 02/01/2015,
➢ Avviso di addebito n. 31920190001083515000, notificato il 01/08/2019,
➢ Avviso di addebito n. 31920190003173179000, notificato il 06/12/2019,
➢ Avviso di addebito n. 31920210000922242000, notificato il 21/12/2021.
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Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del
2 titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
La parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto l'avviso di addebito in quanto all'estero al 3 momento della notifica.
Le parti convenute hanno prodotto notifica degli avvisi di addebito regolarmente ricevuti, istanze di accesso agli atti, istanza di rateizzazione sottoscritta dal ricorrente e pagamenti di alcune delle rate (sub doc. 4 – 7 bis della memoria e docc. 1 e 2 . CP_3 CP_2
La documentazione allegata non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente che ha poi insistito sulle sole eccezioni di merito.
Se così è, tutti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono ormai definitivi (non essendo stati opposti nei termini ed essendo divenuti definitivi prima della proposizione dell'odierna azione), e non possono più essere messi in discussione, qualunque sia la ragione, formale o sostanziale, che possa far venir meno il fondamento degli stessi.
La domanda è, quindi, inammissibile.
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Ed ancora, va rilevato, per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, ante e post notifica dell'atto impositivo, che la prescrizione è stata interrotta da CP_3
In ordine alla prescrizione del credito ante cartella di pagamento o ante avviso di addebito, la definitività di questi ultimi titoli esecutivi, come si è appena detto (per l'assenza di tempestiva opposizione), rende del tutto infondata l'eccezione, non essendo il credito portato da ogni singolo atto impositivo più suscettibile di contestazione neppure sotto il profilo dell'estinzione per prescrizione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27504, del 23 ottobre 2024, ha ribadito la propria posizione in punto di valenza dell'istanza di dilazione del pagamento delle somme dovute, presentata dal debitore ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 602/73, ai fini della conoscenza delle relative cartelle esattoriali e dell'interruzione del termine di prescrizione: “corretta applicazione del principio secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti
(Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)”.
A fondamento, la Suprema Corte ha richiamato le più recenti pronunce in argomento (così, tra le tante, Cassazione, sezione 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cassazione, sezione 5, 3 dicembre
2020, n. 27672; Cassazione, sezione 5, 2 maggio 2023, n. 11338), le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, 4 nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
Per quanto attiene alla prescrizione dell'azione esecutiva, successiva alla definitività dell'atto impositivo, deve darsi atto che il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto da
CP_3
In conclusione, deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non è ammissibile.
Il giudizio di opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
In ragione delle considerazioni che precedono, in definitiva, l'opposizione va rigettata.
In applicazione del criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannato a rimborsare alle convenute le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n.147/2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- rigetta integralmente il ricorso,
- condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 1.865,00 ciascuna, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Bergamo, 3/06/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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