Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 261/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 261/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Magrin del C.F._2
Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
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Ricorrenti nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi vivranno separati, potendo liberamente fissare la propria residenza, dimora e/o domicilio ove lo riterranno più opportuno, con reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la LI minore.
2) La madre rilascerà l'abitazione familiare entro il giorno 01.03.2025, trasferendosi unitamente alla LI in Cormons, portando con sé i soli propri effetti personali
AFFIDO MINORE
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4) Le principali festività natalizie e pasquali saranno alternate di anno in anno fra i genitori, mentre durante l'estate la minore poterà stare con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive, salvo miglior accordo fra le parti.
MANTENIMENTO E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE Per_ 5) A titolo di concorso al mantenimento della LI , il padre verserà alla madre l'importo mensile di €
250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 10 di ciascun mese a decorrere dal mese di marzo 2025. Il padre concorrerà altresì al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso codesto Tribunale, altresì includendo fra le spese il vestiario, in merito al quale sarà necessario il previo accordo solo per spese superiori ad € 150,00.
6) L'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS continuerà ad essere richiesto ed integralmente incamerato dalla madre.
TRASFERIMENTO AUTOVETTURA
7) Le parti concordano che nella definizione dei rapporti economici derivanti dal rapporto di coniugio il Sig. trasferirà alla sig.ra la proprietà piena ed esclusiva dei veicolo Ford Parte_2 Parte_1
CMAX tg. FA 102 ZA. Il trasferimento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, mentre il possesso del veicolo verrà trasferito alla Sig.ra alla data di Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso. Il Sig. si impegna ed obbliga a continuare a versare le residue rate Pt_2 del finanziamento per l'acquisto del veicolo fino alla sua naturale scadenza impegnandosi a tenere indenne la
Sig.ra da ogni e qualsivoglia pretesa da parte di terzi. Parte_1
8) Le parti concordano che le spese del mutuo e del piano di ammortamento concluso con il Comune di San
Canzian d'Isonzo continueranno ad essere sostenute in via esclusiva dal sig. che fin d'ora si impegna Pt_2 ed obbliga a tenere indenne la sig.ra da ogni e qualsivoglia richiesta e/o pretesa derivante dai terzi Parte_1 in ragione dei suddetti debiti.
DICHIARAZIONI CAPACITÀ ECONOMICHE DELLE PARTI
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
10) I coniugi dichiarano di non possedere altri beni rispetto a quelli dichiarati e ricavabili dalla documentazione oggi dimessa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/01/2025, e premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 10/04/2009 a San Canzian d'Isonzo (GO), nel corso del
2 quale è nata la LI , nata il [...] a [...], hanno chiesto Persona_1 pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 24/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della LI.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Canzian
d'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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