Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 490/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Roberto Milia e Avv. Carolina Parte_1
D'Antuono) contro (Avv. Controparte_1 CP_2
Danilo Colavincenzo) e nei confronti di “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini”, avente ad oggetto: crediti di lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con ricorso depositato il 23.5.2024, il ricorrente, dipendente della resistente dal 21 gennaio 2013 con inquadramento corrispondente al 5° livello del C.C.N.L.
Metalmeccanico, premesso di essere iscritto al Fondo Nazionale Pensione
Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero, denominato Cometa, e di aver autorizzato il datore di lavoro a trattenere dalla busta paga quote di TFR da versare al Fondo stesso, deduceva: di aver appreso il 20 marzo
2023 dalla che tutti i lavoratori, dal giorno successivo, sarebbero Parte_2 stati posti in CIGO a zero ore, per la durata di 13 settimane consecutive;
che la cassa era stata periodicamente sospesa dal 28 giugno al 30 giugno 2023, dal 17 al 21 luglio 2023, dal 31 luglio al 4 agosto 2023; che l'azienda aveva successivamente disposto la chiusura per ferie dal 7 agosto al 18 agosto 2023; che la era stata nuovamente sospesa per CP_3 il giorno 27 ottobre 2023; che il successivo 15 dicembre 2023 la Parte_2 aveva comunicato la fine del periodo di CIGO e che tutti i lavoratori, dal 18 dicembre al
31 dicembre 2023, sarebbero stati posti in ferie;
che a mezzo email del 1° gennaio 2024 la società aveva disposto la continuazione delle ferie dal 2 al 16 gennaio 2024; di essere stato licenziato senza preavviso il 17 gennaio 2024 per “giustificato motivo oggettivo dovuto alla definitiva cessazione dell'attività della società, prevedendo la cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 31 marzo 2024, in ragione del “dovuto preavviso di 2,5 mesi” (doc.10);di aver con p.e.c. del 16 febbraio 2024, formalmente diffidato la al pagamento delle quote accantonate e non versate al Fondo, oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria, ivi formulando espressa riserva di rivendicare ulteriori emolumenti dovuti in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro;
che nell'ultima busta paga, relativa al mese di marzo 2024, non erano stati conteggiati la tredicesima mensilità per tre ratei maturati, né le ferie ed i permessi non goduti, per un totale di Euro
2. In via principale, nel merito accertare
l'inadempimento della e l'intervenuta revoca del mandato conferito Parte_2 dal sig. alla società datrice, con la conseguente condanna di quest'ultima al Pt_1 pagamento, in favore del sig. , della complessiva somma di Euro 20.119,53 (di Pt_1 cui Euro 14.716,85 a titolo di TFR maturato e non versato al Fondo Cometa;
Euro
1.896,08 a titolo di TFR accantonato in azienda anteriormente all'iscrizione del lavoratore al Fondo e mai liquidato;
Euro 572,83 a titolo di ratei di tredicesima mensilità; Euro 1.638,57 a titolo di ferie non godute;
Euro 851,20 a titolo di permessi non goduti;
Euro 444,00 per competenze consulente di parte), oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'inadempimento sino al saldo;
In subordine, nel merito per la denegata e non creduta ipotesi in cui ravvisasse il difetto di legittimazione attiva del lavoratore a ricevere il pagamento delle quote di TFR non versate al Fondo, condannare la società datrice al versamento: a) in favore del Fondo della somma pari ad Euro 14.716,85 per TFR maturato e non versato al Fondo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'inadempimento sino al saldo;
b) in favore del sig.
della somma pari ad Euro 5.402,68 (di cui Euro 1.896,08 a titolo di TFR Pt_1 accantonato in azienda anteriormente all'iscrizione del lavoratore al Fondo e mai liquidato;
Euro 572,83 a titolo di ratei di tredicesima mensilità; Euro 1.638,57 a tiolo di ferie non godute;
Euro 851,20 a titolo di permessi non goduti;
Euro 444,00 per competenze del consulente di parte), oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'inadempimento sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente eccependo il difetto di legittimazione attiva del lavoratore ricorrente, non legittimato a chiedere la corresponsione dei versamenti omessi dal datore di lavoro ma solo a chiederne, eventualmente, l'integrazione degli stessi al Datore di lavoro in favore del Fondo
Previdenziale e che il lavoratore non aveva dimostrato di essere titolare del diritto di credito relativo al TFR ed ai contributi maturati. Dopo aver aggiunto di aver provveduto a liquidare, per errore, in favore del Sig. , a titolo di TFR in azienda maturato fino al Pt_1 mese di dicembre 2012 nella busta paga del 07.01.2013 la somma di euro 3.240,18, e di avergli corrisposto una somma non dovuta pari ad euro 1.512,15 e che l'importo ancora complessivamente dovuto per il TFR in azienda era di euro 356,84, la stessa concludeva chiedendo “1. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del lavoratore odierno resistente, e/o la mancata prova della titolarità del credito relativo al TFR, così come richiesto dal lavoratore, per le ragioni di cui ai punti n. 1, 2,
3 del presente atto;
2. in ogni caso, autorizzare l'odierno convenuto a chiamare in
Pag. 2 di 6 causa il in quanto litisconsorte necessario, come delineato al Controparte_4 punto 4 in diritto, fissando una nuova udienza per consentire la notifica al terzo Cometa del ricorso introduttivo, della memoria costitutiva dell'odierno convenuto e del provvedimento di differimento dell'udienza, ai sensi dell'art. 420, comma 9, c.p.c.; 3. nel merito, nella non creduta ipotesi in cui si ritenga sussistente la legittimazione attiva del lavoratore, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte della CP_2 di parte dell'importo richiesto nel ricorso a titolo di TFR accantonato in azienda dall'anno 2013 all'anno 2014, rideterminando il quantum ancora dovuto in euro
356,84, come delineato al punto 5 in diritto, e precisando la somma complessivamente dovuta in euro 18.138,15; 4. con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario”.
Benchè evocato in giudizio, non si costituiva il “ Controparte_5
Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione di documenti, è stata decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
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In primo luogo va esclusa la fondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione attiva del lavoratore.
Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18477 del
28/06/2023: “1. “Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro
– da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e
Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa – il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
2. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C.
3. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore
Pag. 3 di 6 delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”. Avendo, pertanto, le quote di tfr natura retributiva ed essendo cessato il rapporto di mandato tra lavoratore e datore di lavoro a causa dell'inadempimento di quest'ultimo, il lavoratore è pianamente legittimato ad agire in giudizio per richiedere il pagamento delle quote di tfr accantonate dal datore di lavoro ma non versate al fondo. A diverse conclusioni potrebbe giungersi solo nel caso in cui risultasse provato che il lavoratore abbia ceduto al fondo di previdenza complementare il proprio credito per trf, circostanza questa che non risulta dal documento prodotto il 16.11.2024 (la cui produzione è stata ammessa in udienza), da cui si desume unicamente l'adesione “con il conferimento tacito del TFR”.
Quanto, adesso, alla determinazione delle somme spettanti, deve osservarsi quanto segue.
Quanto all' eccezione di pagamento di una parte del TFR accantonato in azienda, non è contestato che parte resistente abbia erroneamente corrisposto nella busta paga del
07.01.2013 (doc. n. 4 di parte resistente) a titolo di TFR in azienda maturato fino al mese di dicembre 2012 in forza di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, la somma di euro 3.240,18, (del tutto generica essendo la contestazione di parte ricorrente in ordine all'ordine di pagamento cumulativo della alla CP_2 in data 08.01.2013, alla lista dei movimenti bancari dal 01.01.2013 al CP_6
31.12.2013 e all'ordine di pagamento analitico allegati ai doc. n. 5, n. 5.1, n. 5.2); non è contestato, allora, che l'importo dovuto fosse pari ad euro 1.728,03, (desumibile dalle buste paga dell'anno 2012 al doc. n. 6), e che l'importo non dovuto fosse pari ad euro
1.512,15.
Sul punto parte ricorrente ha eccepito “che parte resistente solo nel 2024 ha comunicato di aver effettuato la compensazione legale nel 2013 legata ad un presunto erroneo versamento di TFR per il precedente rapporto di lavoro, ritenendo la compensazione illegittima per mancanza di certezza liquidità ed esigibilità dei crediti e dei debiti e in quanto la compensazione sarebbe prescritta”, ma il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione è quello dell'insorgenza del credito e, da quanto si desume dalle deduzioni delle parti, la compensazione è stata operata da parte resistente nel 2013, quanto il proprio credito non si era, dunque, estinto per prescrizione. Pertanto, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, è irrilevante la circostanza che la
Pag. 4 di 6 “comunicazione” dell'avvenuta compensazione sia avvenuta nel 2024.
La somma spettante al ricorrente è pari, quindi, a quella non contestata dedotta in memoria di costituzione (che trova riscontro documentale negli accantonamenti indicati nelle buste paga al doc. n. 10) di € 356,84.
Non può essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente al versamento della ulteriore somma di “Euro 444,00 per competenze consulente di parte”, atteso che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022), non essendo stata fornita alcuna prova del pagamento del “preavviso di parcella” di cui al doc. n. 16 di parte ricorrente.
Da ultimo parte ricorrente ha rappresentato che “le parti hanno concordato il pagamento rateizzato dell'importo precettato” con lordinanza di pagamento delle somme non contestate del 24.9.2024 e che “la ha onorato solo Parte_2 parzialmente il debito oggetto di rateizzazione, versando, in favore del ricorrente, complessivi Euro 2.500,00”, chiedendo di condannare quest'ultima al pagamento in suo favore delle somme originariamente richieste “al netto dell'importo di Euro 2.500, versato in corso di causa”.
Le considerazioni che precedono portano, dunque, ad affermare la fondatezza della domanda di condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di €
18.136,29 (di cui € 14.716,85 a titolo di TFR non versato al Fondo Cometa, € 356,84 a titolo di TFR accantonato in azienda anteriormente all'iscrizione del lavoratore al Fondo, €
572,83 a titolo di ratei di tredicesima mensilità, € 1.638,57 a titolo di ferie non godute ed €
851,20 a titolo di permessi non goduti, tali ultime voci non essendo state contestate da parte resistente), detratta la somma di euro 2500,00 già ricevuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
-3 -
Parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate, ex art. 91
c.p.c. e tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e con riferimento ai valori medi relativi allo scaglione ricompreso tra 5200,01 e 26.000,00 euro, espunta la sola fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: condanna la società e Controparte_1
Pag. 5 di 6 opponente a pagare a la somma di € 18.136,29, Controparte_1 Parte_1 detratta la somma di euro 2500,00 già ricevuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole somme dovute periodicamente rivalutate dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4216,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Chieti, lì 6 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Laura Ciarcia.
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