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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/10/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
OR, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 3 e il 15 Settembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 3 Ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2735 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
la in persona del legale rappresentate pro tempore Parte_1 signor , corrente a Canicattì (AG), nella via De Gasperi n. 74, elettivamente Parte_1 domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Canicattì, nella via Ettore Majorana n. 73, presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Sanfilippo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso depositato il 10/09/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Cherubina Ciriello, Giantony Ilardo,
VI LI e ST RU, dell'Avvocatura dell'istituto, come da procura generale alle liti allegata agli atti di causa, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Picone nn. 20/30,
- resistente -
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 1.- In fatto. Con ricorso depositato il 10 Settembre 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con pec inviata il 10 Ottobre 2024, la
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore signor , Parte_1 Parte_1 proponeva opposizione avanti l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001701731, Protocollo n. .0100.29/07/2024.0234716, CP_1 notificatale per posta il 22 Agosto 2024. Specificando che con tale provvedimento, relativo all'atto di accertamento n. .0100.16/04/2019.0090481 del 16 Aprile 2019 riferito all'anno CP_1
2017, l' - sede di Agrigento, aveva ingiunto al Controparte_1 prefato , nella spiegata qualità, e a essa istante, alla stregua di obbligata in Parte_1 solido, il pagamento dell'importo di € 1.124,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre le spese di notifica. Ciò perché avevano omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 12 Settembre 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 dell'11 Novembre 1983, come sostituito dall'art. 3, VI comma, del D. Lgs. n. 8 del 15 Gennaio 2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48 del 4
Maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 Luglio 2023. All'uopo l'opponente eccepiva l'omessa notifica da parte dell'ente resistente del citato atto di accertamento e contestazione della violazione in parola. Obiettando che, nel caso di specie l'opposto era incorso nella decadenza prevista dall'art. 14 della legge n. 689/1981, anche ipotizzando la legittimità della notifica di quest'ultimo. Ciò in quanto, era stata asseritamente compiuta il 16 Aprile 2019, ossia ben oltre il termine di novanta giorni stabilito dalla suddetta disposizione normativa. La cennata società affermava che, di conseguenza, trovava applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Di guisa che, a sua detta,
l'obbligazione di pagare la somma pretesa con la menzionata ordinanza - ingiunzione era estinta. La stessa denunciava, poi, l'intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio dell'enunciato Istituto, poiché il provvedimento in questione le era stato notificato allorché era già decorso il termine quinquennale statuito dall'art. 28 della nominata legge n. 689/1981.
Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di annullarlo.
L' , in persona del presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 19 Marzo 2025 il proprio fascicolo con la memoria di difesa. In tale scritto prendeva posizione in ordine alle varie argomentazioni dedotte dalla ricorrente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di
2 rigettare il ricordato ricorso essendo infondato in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza - ingiunzione in dibattito integralmente, o, comunque, nella diversa misura risultante di giustizia.
Il procedimento de quo veniva istruito sulla base della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 Ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 3 e il 15 Settembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo a uno dei motivi formulati per supportarlo.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare suscettibile di accoglimento l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentate Parte_1 pro tempore signor , avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001701731, Parte_1
Protocollo n. .0100.29/07/2024.0234716, notificatale per posta il 22 Agosto 2024, è CP_1 necessario evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, il citato atto risulta emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n.
638/1983, che prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Bisogna pure precisare in punto di diritto che, tale comma era stato precedentemente novellato dall'art. 3, VI comma, del D. Lgs. n. 8/2016, il quale all'art. 6 stabilisce che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Prendendo le mosse da tali delucidazioni, la vertenza processuale che ci occupa deve essere decisa sulla scorta del motivo, articolato dalla società opponente nel predetto ricorso, relativo alla decadenza dell' ex art. 14 della legge n. 689/1981, in ossequio al principio della ragione più liquida, CP_1 quale derivazione degli artt. 24 e 11 della Costituzione. Rispetto a esso la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che: “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di
3 evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cfr.: Cass., Sez.
6 - Lav., n. 12002 del 28/05/2014; conforme: Cass., Sez. U., n. 9936/2014). Ciò posto, l'opposizione sottoposta a disamina è suscettibile di accoglimento giacché, sebbene, ai sensi dell'art. 14 della legge n.
689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (I comma).
“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (II comma).
“Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione” (III comma).
“Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice” (IV comma).
“Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione” (V comma).
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (VI comma).
E', altrettanto innegabile che, nel caso di specie risulta evidente la violazione del prescritto termine di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016, avvenuta in data 6 Febbraio 2016. In effetti, dalla documentazione prodotta agli atti di lite emerge
4 chiaramente che, l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001701731 opposta riguarda il periodo contributivo 12/2016. Mentre, la contestazione della violazione, ossia l'atto presupposto al cennato provvedimento, costituito dall'atto di accertamento n. .0100.16/04/2019.0090481 CP_1 del 16 Aprile 2019, è stato notificato alla società ricorrente il 14 Maggio 2019, come dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna allegata dall'ente resistente nel proprio fascicolo. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, il termine di cui all'articolo 14 della legge n.
689/1981 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione è stata commessa, agli atti compiuti ed agli elementi raccolti;
ma, anche, e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (cfr., così: Cass., 8/04/2010 n. 8335; Cass., 30/10/2009
n. 23016; Cass., 29/02/2008 n. 5467; Cass., Sez. U., 9/03/2007 n. 5395; Cass., 11/12/1998 n.
12490). Difatti, in caso contrario, l'accertatore sarebbe completamente libero di autodeterminare i tempi del procedimento, dilatandoli secondo le proprie esigenze, dovendo solo osservare l'onere di notificare entro 90 giorni dalla conclusione di un accertamento autonomamente ed arbitrariamente delimitato cronologicamente, vanificando in tal modo il senso della norma ed esponendo il contribuente ad uno stato di incertezza ingiustificabile, con palese violazione del principio della ragionevolezza e del diritto di difesa. Pertanto, il menzionato termine decorre da quando l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; sia dell'autore responsabile della stessa. In merito al principio della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che: “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini (……)” (cfr.: Cass., n. 11308/1998; Cass. n. 1866/2000; Cass. n.
2088/2000; Cass. n. 3254/2003). Ebbene, nell'ipotesi che ci occupa tale dies a quo può essere individuato nella data del mancato versamento dei contributi dovuti, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari aggravi istruttori. Tant'è vero che, CP_1 prima di notificarle l'enunciato atto di accertamento l'ente resistente aveva già emesso nei confronti della l'avviso di addebito n. 591 2017 00000953 Parte_1
90 000 sotteso, versato agli atti del presente giudizio, notificatole con pec del 16 Maggio 2017.
Attraverso tale atto l'opposto ha richiesto alla ricorrente la corresponsione, fra l'altro, dei
5 contributi dovuti per il periodo 12/2016, cui fa riferimento il nominato atto di accertamento.
Sicché, il procedimento di accertamento in capo a quest'ultima è stato concluso dal prefato almeno a partire dal mese di Maggio 2017. D'altro canto, su questo specifico punto non CP_1 sono stati introdotti dall'ente resistente argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Invero, dagli atti non sono emersi dati istruttori che consentano di ritenere complessa, o particolarmente laboriosa l'attività di verifica delle omissioni posta in essere dall' , CP_1 trattandosi di mancati versamenti contributivi alla scadenza, da esso automaticamente rilevabili.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione proposta dalla opponente avverso la ricordata ordinanza - ingiunzione è giuridicamente legittima e fondata. L'accoglimento del motivo appena esaminato rende superflua l'analisi dell'altra argomentazione sviluppata dall'odierna istante per contrastare il richiamato atto, che è dal medesimo assorbita.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, l'ente resistente deve essere condannato a rifondere alla in persona del legale rappresentate pro tempore Parte_1 signor , le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € Parte_1
950,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza - ingiunzione n.
n. OI-001701731, Protocollo n. .0100.29/07/2024.0234716, notificatale per posta il 22 CP_1
Agosto 2024, che non è dovuta dalla in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore signor , la somma con essa pretesa;
Parte_1
- infine, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 alla società ricorrente, come sopra rappresentata, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 950,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 3 Ottobre 2025.
Il Giudice
Barbara OR
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