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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/12/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa TI Di MA in data 07/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.521/2023R.g.
Tra
n.13/06/1977 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Gaetano Pacienza
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ( ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Grazia Pianura
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 23/03/2023, depositato in data 23/03/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 5) Accertare e dichiarare che il licenziamento intimato dalla in danno del ricorrente in data 14.10.2022 è nullo, Controparte_2 illegittimo ed inefficace per violazione dell'art. 18 L. 330/70 e, in applicazione del comma 4, condannare il datore di lavoro a reintegrare il Sig.
nel posto di lavoro prima occupato e, di conseguenza, Parte_1 condannare la al pagamento di un'indennità risarcitoria Controparte_3 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra nella misura massima di dodici mensilità. 6) Condannare la al versamento dei contributi Controparte_2 previdenziali ed assistenziali dal licenziamento fino all'effettiva reintegra. 7) 1 Condannare la società resistente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio nella misura prevista dal DM n. 147/ 2022.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione: A- Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. -B - In via riconvenzionale condannare il sig. al pagamento nei Parte_1 confronti della della somma di € 12500,00 a titolo di danno sofferto CP_2 dalla società come rappresentata e resistente con domanda riconvenzionale per le causali di cui in premessa e come oltre interessi e rivalutazione monetaria. Alla luce della domanda riconvenzionale proposta, si richiede - ai sensi dell'art. 418 c.p.c. - la fissazione dell'udienza di discussione in data successiva a quella stabilita nel decreto steso in calce al ricorso introduttivo;
si fa pertanto istanza di nuova udienza entro i termini stabiliti dall'art. 418 commi 2, 3 e 4 c.p.c.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del
07.06.2023, 11.07.2023, 13.09.2023, 17.04.2024, 20.11.2024 e all'udienza del
05.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
A sostegno delle rassegnate conclusioni parte attrice deduce di aver lavorato quale lavoratore subordinato, con la qualifica di operaio/autista , per la
Società a far data dal 3.9.2019 e fino al 14.10.2022, data in cui CP_2 ha ricevuto la notifica dell'intimazione di licenziamento per giusta causa dalla parte datoriale.
In via preliminare deve procedersi alla qualificazione della fattispecie concreta relativa alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, dedotta in giudizio;
nella specie, deve essere esaminata la presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Corte App. Milano
Pag. 2 di 4 4.4.2013) tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, (cfr. per tutte Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276; per il merito cfr. Trib.
Bolzano 3.10.2008).
Al riguardo, va altresì ricordato che il licenziamento per giusta causa non può essere irrogato senza che il datore abbia ottemperato alle regole/garanzie procedimentali previste dall'articolo
7 della legge 300 del 70 tra le quali com'è noto - si colloca l'obbligo della preventiva contestazione dell'addebito.
In punto di diritto si ribadisce che per “contestazione” dell'addebito deve intendersi la comunicazione (al lavoratore) della ricostruzione storica dei fatti addebitatigli al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa (cfr., sulla specifica funzione di detta contestazione, cfr. principi consolidati già in C.4659/21.4.1993; C. 12117/21.12.1990;
C.10955/8.10.1992; C. 3404/19.3.1992; C. 317/1995). Il carattere della specificità «è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.» (Cass. 13 settembre 2006, n. 19554). Ne deriva che essa deve contenere una esposizione degli elementi essenziali del fatto storico: quel tanto, cioè, che consenta al lavoratore di comprendere esattamente quale sia il fatto addebitatogli e, conseguentemente, gli consenta di propriamente difendersi (Cfr. C. 5419/1998).
In via ulteriore si rileva che in materia di licenziamento la l. n. 604 del 1966 detta la regola generale in base alla quale la prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento incombe sul datore di lavoro, che dovrà dunque dimostrare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare del vincolo fiduciario, tendo conto della natura e della qualità del rapporto, della posizione delle parti, del grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni nell'organizzazione dell'impresa, nonché della portata soggettiva del fatto addebitato (ossia le circostanze del suo verificarsi, i motivi e l'intensità del fatto volitivo). Nella specie, entrambi i testi escussi hanno confermato il verificarsi del fatto contestato da parte datoriale.
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, può dirsi integrato tale onere probatorio e, dunque, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
La domanda riconvenzionale va rigettata in quanto non provata.
Le spese si liquidano in base alla soccombenza e sono compensate atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese
Pag. 3 di 4 processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Rigetta la domanda riconvenzionale.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 07 dicembre 2025
Il Giudice
TI Di MA
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